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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. 129-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. EL LI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al Ruolo del Registro Generale del Procedimento Unitario con il n. 129-1/25, introdotto ex art. 68 CCII nell'interesse di residente in [...], con l'ausilio del gestore della crisi Parte_1 nominato dall'O.c.c. incaricato, avv. Caterina Rizzo;
***
Esaminata la domanda presentata ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 CCII da
[...] volta a richiedere l'omologazione del piano di ristrutturazion Pt_1 debiti del consumatore;
richiamato il decreto di apertura del procedimento di omologazione emesso in data 31 luglio 2025 ai sensi dell'art. 70 CCII e con esso, in particolare, il giudizio ivi svolto ai sensi del relativo primo comma in ordine alla ritualità della domanda, ai presupposti di ammissibilità della proposta e del piano, nonché alla completezza della relazione del gestore della crisi conformemente a quanto prescritto dall'art. 68, comma 2, CCII e ribadita, anche a seguito della comunicazione della proposta ai creditori, della mancanza di contestazioni o rilievi da parte di costoro, nonché della successiva favorevole attestazione del gestore:
i) la sussistenza delle condizioni soggettive per l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII, trattandosi, come chiaramente risulta dalla documentazione allegata, di persona fisica che ha contratto le obbligazioni in ordine alle quali è stata formulata la domanda di ristrutturazione per esigenze estranee a qualsivoglia personale attività imprenditoriale o professionale, con la conseguenza che l'insolvenza finale esibisce natura esclusivamente consumeristica senza alcun debito professionale o di impresa residuo;
1 ii) la ricorrenza del presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento del ricorrente, il quale si trova nell'evidente impossibilità di far fronte alla complessiva debitoria e di soddisfare regolarmente le proprie correnti obbligazioni con gli ordinari redditi da lavoro dipendente;
rilevato inoltre, anche in tale sede, che non ricorre alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dal momento che il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o comunque non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né infine pare aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
osservato a tale ultimo preciso riguardo che la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, come è dato desumere dalla relazione del gestore della crisi, appare ascrivibile alle sopravvenute difficoltà occupazionali del unico percettore di reddito al momento in cui fu Pt_1 contratto il mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa di abitazione, debito restitutorio che rappresenta ancora oggi la parte più consistente (pari al 91%) della sua esposizione complessiva e il cui mancato pagamento è stato diretta conseguenza delle indicate vicende lavorative e delle gravi problematiche di salute insorte in àmbito familiare in seguito alla nascita nel 2015 della piccola , affetta da una forma di idrocefalo Per_1 tetraventricolare, oggi t i invalidità civile con necessità di assistenza continua;
rilevato, ancora, che la proposta, nel prevedere che il credito ipotecario sia soddisfatto non in misura integrale, appare rispettosa dell'art. 67, comma 4, CCII, sì come attestato dal gestore (v. relaz. pagg. 20-21); osservato inoltre che il piano indica in modo specifico i tempi e le modalità con cui il debitore intende superare la crisi da sovraindebitamento, e cioè mediante un piano dei pagamenti che, a fronte di una debitoria complessiva di € 92.165,42, comprensiva del debito maturato per le spese della presente procedura, prevede, oltre al pagamento in prededuzione di dette spese, il soddisfacimento al 62% del creditore ipotecario, al 100% dei creditori privilegiati, nonché il parziale soddisfacimento (10%) della parte insoddisfatta del credito ipotecario degradato a chirografo entro una durata indicata in 8 anni e 5 mesi (101 mensilità) e per un impegno di risorse pari a
€ 64.353,10, a tale fine destinando una quota del reddito mensile della famiglia (€ 500 mensili, per un totale di € 50.212,94) determinata tenuto conto delle spese da destinare al fabbisogno del nucleo familiare composto dal ricorrente, dal coniuge e dai due figli minori, sì come attestate dal gestore della crisi, nonché la somma di € 14.141,00 quale risorsa esterna messa a disposizione dai sig.ri e , suoceri Controparte_1 Controparte_2 dell'istante; esaminata inoltre la nota informativa ex art. 70, comma 6, CCII depositata in data 29 agosto 2025 dal gestore della crisi, il quale, nel dare atto di aver curato le pubblicazioni prescritte nel detto decreto e tempestivamente eseguito le comunicazioni ai creditori (depositate nel fascicolo telematico), si è riportato all'attestazione per l'omologa del piano già espressa nella relazione iniziale ex art. 68 CCII, facendo rilevare l'assenza di osservazioni da parte dei creditori;
2 preso atto, pertanto, che non v'è contestazione alcuna da risolvere ai fini della omologazione, e ciò – verosimilmente – in ragione della condivisa e attestata convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto alla ipotesi liquidatoria (v. pag. 20-21 relazione Occ); rammentato, infine, che ai sensi dell'art. 71, co. 4, CCII, «terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento», dovendo quindi esserne differito, il pagamento, a quella data;
visto l'art. 70, co. 7, CCII,
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da
[...] on l'ausilio del gestore della crisi avv. Caterina Rizzo;
Pt_1 dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro 48 ore nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica;
precisa che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che il gestore della crisi è tenuto a:
- vigilare sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ove necessario;
- riferire al giudice immediatamente ogni circostanza rilevante ai fini della revoca della sentenza di omologazione ex art. 72 CCII;
che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;
dispone che il debitore provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il gestore della crisi: entro il 30.6 e il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30 giugno 2026) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII;
3 al termine dell'esecuzione della proposta e del piano, sentito il ricorrente, provveda al deposito di relazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, co. 4, CCII, e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni;
all'esito, provveda a depositare l'istanza di liquidazione del proprio compenso;
dichiara chiusa la procedura.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Taranto, il 13/10/2025
Il Giudice
EL LI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. EL LI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al Ruolo del Registro Generale del Procedimento Unitario con il n. 129-1/25, introdotto ex art. 68 CCII nell'interesse di residente in [...], con l'ausilio del gestore della crisi Parte_1 nominato dall'O.c.c. incaricato, avv. Caterina Rizzo;
***
Esaminata la domanda presentata ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 CCII da
[...] volta a richiedere l'omologazione del piano di ristrutturazion Pt_1 debiti del consumatore;
richiamato il decreto di apertura del procedimento di omologazione emesso in data 31 luglio 2025 ai sensi dell'art. 70 CCII e con esso, in particolare, il giudizio ivi svolto ai sensi del relativo primo comma in ordine alla ritualità della domanda, ai presupposti di ammissibilità della proposta e del piano, nonché alla completezza della relazione del gestore della crisi conformemente a quanto prescritto dall'art. 68, comma 2, CCII e ribadita, anche a seguito della comunicazione della proposta ai creditori, della mancanza di contestazioni o rilievi da parte di costoro, nonché della successiva favorevole attestazione del gestore:
i) la sussistenza delle condizioni soggettive per l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII, trattandosi, come chiaramente risulta dalla documentazione allegata, di persona fisica che ha contratto le obbligazioni in ordine alle quali è stata formulata la domanda di ristrutturazione per esigenze estranee a qualsivoglia personale attività imprenditoriale o professionale, con la conseguenza che l'insolvenza finale esibisce natura esclusivamente consumeristica senza alcun debito professionale o di impresa residuo;
1 ii) la ricorrenza del presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento del ricorrente, il quale si trova nell'evidente impossibilità di far fronte alla complessiva debitoria e di soddisfare regolarmente le proprie correnti obbligazioni con gli ordinari redditi da lavoro dipendente;
rilevato inoltre, anche in tale sede, che non ricorre alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dal momento che il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o comunque non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né infine pare aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
osservato a tale ultimo preciso riguardo che la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, come è dato desumere dalla relazione del gestore della crisi, appare ascrivibile alle sopravvenute difficoltà occupazionali del unico percettore di reddito al momento in cui fu Pt_1 contratto il mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa di abitazione, debito restitutorio che rappresenta ancora oggi la parte più consistente (pari al 91%) della sua esposizione complessiva e il cui mancato pagamento è stato diretta conseguenza delle indicate vicende lavorative e delle gravi problematiche di salute insorte in àmbito familiare in seguito alla nascita nel 2015 della piccola , affetta da una forma di idrocefalo Per_1 tetraventricolare, oggi t i invalidità civile con necessità di assistenza continua;
rilevato, ancora, che la proposta, nel prevedere che il credito ipotecario sia soddisfatto non in misura integrale, appare rispettosa dell'art. 67, comma 4, CCII, sì come attestato dal gestore (v. relaz. pagg. 20-21); osservato inoltre che il piano indica in modo specifico i tempi e le modalità con cui il debitore intende superare la crisi da sovraindebitamento, e cioè mediante un piano dei pagamenti che, a fronte di una debitoria complessiva di € 92.165,42, comprensiva del debito maturato per le spese della presente procedura, prevede, oltre al pagamento in prededuzione di dette spese, il soddisfacimento al 62% del creditore ipotecario, al 100% dei creditori privilegiati, nonché il parziale soddisfacimento (10%) della parte insoddisfatta del credito ipotecario degradato a chirografo entro una durata indicata in 8 anni e 5 mesi (101 mensilità) e per un impegno di risorse pari a
€ 64.353,10, a tale fine destinando una quota del reddito mensile della famiglia (€ 500 mensili, per un totale di € 50.212,94) determinata tenuto conto delle spese da destinare al fabbisogno del nucleo familiare composto dal ricorrente, dal coniuge e dai due figli minori, sì come attestate dal gestore della crisi, nonché la somma di € 14.141,00 quale risorsa esterna messa a disposizione dai sig.ri e , suoceri Controparte_1 Controparte_2 dell'istante; esaminata inoltre la nota informativa ex art. 70, comma 6, CCII depositata in data 29 agosto 2025 dal gestore della crisi, il quale, nel dare atto di aver curato le pubblicazioni prescritte nel detto decreto e tempestivamente eseguito le comunicazioni ai creditori (depositate nel fascicolo telematico), si è riportato all'attestazione per l'omologa del piano già espressa nella relazione iniziale ex art. 68 CCII, facendo rilevare l'assenza di osservazioni da parte dei creditori;
2 preso atto, pertanto, che non v'è contestazione alcuna da risolvere ai fini della omologazione, e ciò – verosimilmente – in ragione della condivisa e attestata convenienza della proposta di ristrutturazione rispetto alla ipotesi liquidatoria (v. pag. 20-21 relazione Occ); rammentato, infine, che ai sensi dell'art. 71, co. 4, CCII, «terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento», dovendo quindi esserne differito, il pagamento, a quella data;
visto l'art. 70, co. 7, CCII,
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da
[...] on l'ausilio del gestore della crisi avv. Caterina Rizzo;
Pt_1 dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro 48 ore nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica;
precisa che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che il gestore della crisi è tenuto a:
- vigilare sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ove necessario;
- riferire al giudice immediatamente ogni circostanza rilevante ai fini della revoca della sentenza di omologazione ex art. 72 CCII;
che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;
dispone che il debitore provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il gestore della crisi: entro il 30.6 e il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30 giugno 2026) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII;
3 al termine dell'esecuzione della proposta e del piano, sentito il ricorrente, provveda al deposito di relazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, co. 4, CCII, e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni;
all'esito, provveda a depositare l'istanza di liquidazione del proprio compenso;
dichiara chiusa la procedura.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Taranto, il 13/10/2025
Il Giudice
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