CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ER CARLA ROMANA, Presidente
ER MO ZO, RE
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4213/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250054701459000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 giugno 2025 Ader ha notificato alla società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante ed amministratore unico Dott. Rappresentante_1, la cartella di pagamento n. 06820250054701459000 tramite la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 10.620,39, per l'asserite mancate liquidazioni periodiche Iva per il periodo d'imposta 2020.
La ricorrente impugna la cartella per carenza di motivazione della medesima e lamenta di non aver mai ricevuto l'atto prodomico da parte della D.P. di Lecce cui viene notificato il presente ricorso.
L'Agenzia delle Entrate di Lecce, non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti, ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso. Parte ricorrente nulla obietta sulla debenza dell'IVA se non una presunta prescrizione/ decadenza che stante il fatto che trattasi di imposta dovuta per l'annualità 2020, non esiste. La mancata costituzione della D.P. di Lecce, e pertanto la mancata prova della notifica dell'avviso bonario, induce questa Corte a ritenere che le sanzioni applicate in cartella debbano essere rideterminate nella misura del 30%, misura della quale la ricorrente avrebbe potuto avvalersi con la rituale notifica dell'avviso bonario.
La doglianza sollevata da parte ricorrente circa la presunta mancanza di motivazione della cartella di pagamento, risulta del tutto infondata e deve essere rigettata, in quanto l'atto esattivo, oggetto di causa, risulta pienamente conforme alle disposizioni normative di riferimento e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 7 della L. n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), secondo cui l'atto deve contenere indicazioni riguardanti l'ente creditore, la causale del credito e gli estremi dell'atto presupposto.
La parziale soccombenza comporta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina le sanzioni nella misura del 30%, rigetta nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ER CARLA ROMANA, Presidente
ER MO ZO, RE
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4213/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250054701459000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 giugno 2025 Ader ha notificato alla società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante ed amministratore unico Dott. Rappresentante_1, la cartella di pagamento n. 06820250054701459000 tramite la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 10.620,39, per l'asserite mancate liquidazioni periodiche Iva per il periodo d'imposta 2020.
La ricorrente impugna la cartella per carenza di motivazione della medesima e lamenta di non aver mai ricevuto l'atto prodomico da parte della D.P. di Lecce cui viene notificato il presente ricorso.
L'Agenzia delle Entrate di Lecce, non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti, ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso. Parte ricorrente nulla obietta sulla debenza dell'IVA se non una presunta prescrizione/ decadenza che stante il fatto che trattasi di imposta dovuta per l'annualità 2020, non esiste. La mancata costituzione della D.P. di Lecce, e pertanto la mancata prova della notifica dell'avviso bonario, induce questa Corte a ritenere che le sanzioni applicate in cartella debbano essere rideterminate nella misura del 30%, misura della quale la ricorrente avrebbe potuto avvalersi con la rituale notifica dell'avviso bonario.
La doglianza sollevata da parte ricorrente circa la presunta mancanza di motivazione della cartella di pagamento, risulta del tutto infondata e deve essere rigettata, in quanto l'atto esattivo, oggetto di causa, risulta pienamente conforme alle disposizioni normative di riferimento e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 7 della L. n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), secondo cui l'atto deve contenere indicazioni riguardanti l'ente creditore, la causale del credito e gli estremi dell'atto presupposto.
La parziale soccombenza comporta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina le sanzioni nella misura del 30%, rigetta nel resto.
Spese compensate.