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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 367 del R.G.A.C. 2019 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AM AL e nel cui studio in Cutro (KR), alla via De Pinedo, n. 1, elettivamente domicilia;
- attore -
contro in persona Controparte_1
del l.r.p.t. (P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rita Pistola e nel cui P.IVA_1
studio in Rossano al Viale Michelangelo, n. 55, elettivamente domicilia
- convenuta -
nonché
(P.I.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Cosimo Damiano Libonati e nel cui studio in Cosenza al Via Montesanto, n. 22,
elettivamente domicilia;
- terza chiamata -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile Rg 367/2019 anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con l'atto introduttivo del presente procedimento evocava in giudizio la Parte_1
convenuta in epigrafe, assumendo che “….in data 8 agosto 2017, in Rossano (CS), alle ore 17:00
circa, il signor rimaneva vittima di un sinistro mentre utilizzava, presso l'Acquapark di Rossano Pt_1
“Acqua Park Odissea 2000”, l'attrazione/scivolo denominato “The Big Olimpo. In particolare, il sinistro si
verificava a causa del malfunzionamento del suindicato acquascivolo;
il flusso d'acqua all'interno dello
stesso infatti, aumentava improvvisamente (anziché restare costante) determinando il ribaltamento del
salvagente, facendo sbattere – il signor - rovinosamente e con violenza contro il bordo del predetto Pt_1 scivolo….”.
Concludeva, dunque di “..accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_3
in persona del l.r.p.t. per quanto alla produzione materiale del sinistro oggetto del presente
[...]
giudizio; In via principale e nel merito, dichiarare l'obbligo con conseguente condanna, della
[...]
in persona del l.r.p.t. ut supra, al risarcimento dei danni subiti dal signor Controparte_3 Parte_1
ed in favore dello stesso che ammonta a complessivi €. 10.151,68 o nella somma maggiore o minore
[...]
che si accerterà in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso sino
all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza per valore e per materia del giudice adito;
Condannare
le parti convenute in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del
sottoscritto difensore costituito ex art. 93 cpc…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data
29.04.2019 si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale – invocata,
preliminarmente, la chiamata in causa della quale propria Controparte_4
compagnia assicuratrice – contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea, di cui
Rg 367/2019 chiedeva l'integrale rigetto con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., osservando la genericità della domanda e che, pertanto, il verificarsi del sinistro era da imputare non già
ad una condotta colposa ad essa imputabile, bensì esclusivamente ad imprudenza del danneggiato. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda risarcitoria, chiedeva di essere manlevata dalla per il pagamento di CP_4
quanto eventualmente riconosciuto a parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata telematicamente in data 14.01.2020 si costituiva in giudizio la predetta Compagnia, terza chiamata in causa, la quale - nell'associarsi alle difese della CP_3
in ordine alle deduzioni concernenti l'infondatezza nell'an e l'esosità del quantum
[...]
della domanda attorea – insisteva per il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e consulenza medica sulla persona dell'attore e all'udienza del 04.06.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è infondata e va, dunque, rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Nessun dubbio può esservi in ordine all'applicazione astratta nel caso di specie dell'ipotesi di responsabilità aggravata di cui all'art. 2051 c.c., avendo parte attrice dedotto di avere subito lesioni in occasione della pratica del gioco dello scivolo acquatico, essendo pertanto onere di parte convenuta quello di dimostrare che l'evento si sia verificato non soltanto malgrado egli abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa ad egli non
Rg 367/2019 addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato.
Nel caso di specie, è incontestato che il si sia ferito allorché adoperava una delle Pt_1
attrazioni situate all'interno del parco acquatico della convenuta, dunque, sussistono astrattamente i requisiti per affermarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia stabilita dall'art. 2051 c.c. si fonda, secondo il più recente orientamento della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non su un comportamento o un'attività del custode ma sulla relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa. L'art. 2051 c.c. introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva nel nostro ordinamento, tale che la sua esclusione non può
derivare dalla prova accertata nel caso concreto che l'autore abbia fatto tutto ciò che era nella sua possibilità al fine di evitare l'evento; né da quella in ordine al comportamento colposo del danneggiato, a meno ché esso sia talmente esorbitante ed anomalo da assurgere al rango di elemento da solo sufficiente a determinare eziologicamente l'evento.
Ciò significa che solo il “fatto della cosa” è rilevante e non il “fatto dell'uomo” e che la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia.
Infatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il profilo del comportamento del responsabile è di per sé
estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. La dottrina, parla, al riguardo di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese, di “presunzione di responsabilità” e non di “presunzione di colpa”.
Rg 367/2019 Infatti, nell'architettura della norma citata, il danno è cagionato non da un comportamento
(per quanto omissivo) del custode, ma dalla cosa, per cui detto comportamento è
irrilevante.
All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
Una volta affermata la sussistenza del nesso di causalità tra “cosa” ed evento, il comportamento eventualmente colposo della vittima, salvo i casi eccezionali in cui sia esso stesso causa dell'evento, potrà trovare spazio ai fini della concreta determinazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c., dunque, in tema di graduazione della colpa.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge quanto segue.
L'odierna convenuta ha provato che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte ed in conformità alla normativa e comprovato dalla certificazione di collaudo nonché l'utilizzo di tutte le misure di protezione.
Venendo alle prove fornite da parte attrice, esse sono del tutto inconsistenti, non avendo essa neppure individuato una qualsivoglia anomalia della cosa potenzialmente generatrice dei danni lamentati.
In particolare, essa si è limitata a provare a mezzo del teste che al Controparte_5
, “…il bagnino gli ha spiegato tutte le istruzioni necessarie per usare il gioco, come Parte_1
tenersi nel ciambellone e raccomandandosi di tenersi nelle apposite maniglie…. ho visto che per 3/4/5 minuti
è mancato il flusso d'acqua…dopo qualche minuto è arrivato il getto d'acqua che ha spinto il in giù Pt_1
improvvisamente. Così lui trascinato dal flusso è sbattuto contro le pareti pur mantenendosi al
ciambellone…” (cfr. verbale ud. 27.05.2022).
Rg 367/2019 Orbene, così riassunto il quadro istruttorio, si può affermare che non è emersa la responsabilità di parte convenuta sotto il profilo di omessa adozione di idonee misure volte ad evitare le lesioni lamentate da parte attrice, asseritamente cagionate dalla struttura.
Anzi, può affermarsi il contrario, avendo parte convenuta provato che lo scivolo era perfettamente a norma e che era stata oggetto di costante verifica e manutenzione ed il bagnino ha opportunamente dato tutte e istruzioni per procedere alla discesa.
Peraltro, va evidenziato che le dichiarazioni del teste entrano in contrasto con CP_5
quanto riferito dal medesimo attore nel referto medico (il riferisce “…nella scivolata si Pt_1
ribaltava dalla sbattendo con la spalla dx gomito dx sul bordo dello scivolo”), che, ricordiamo, Parte_2
fa fede fino a querela di falso e rende altresì inattendibile la deposizione del teste.
In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 7623/2016).
In conclusione, ed alla luce del quadro istruttorio la causa sconta un grave deficit
probatorio atteso che appare del tutto nebulosa ed incerta la dinamica indicata dall'attore e comunque non provata.
Pertanto, in assenza di qualsiasi malfunzionamento o irregolarità dello scivolo, invero in assenza dell'anomalia della cosa oggetto di custodia, l'evento infausto dedotto da Pt_1
non è causalmente riconducibile alla cosa oggetto di custodia (attrazione “The big Olimpo”),
Rg 367/2019 perfettamente realizzato a regola d'arte e soggetto a costante manutenzione, ma bensì ad una tragica fatalità, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione e/o non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Spese di CTU
a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 367 del R.G.A.C. 2019, ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice a rifondere le spese del giudizio in favore di
[...]
in persona del l.r.p.t. che Controparte_1
liquida in complessive euro 2.540,00 oltre accessori come per legge e se dovuti;
3. Condanna parte attrice a rifondere le spese del giudizio in favore di in CP_2
persona del l.r.p.t. che liquida in complessive euro 2.540,00 oltre accessori come per legge e se dovuti;
4. Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Castrovillari, il 09.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
Rg 367/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 367 del R.G.A.C. 2019 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AM AL e nel cui studio in Cutro (KR), alla via De Pinedo, n. 1, elettivamente domicilia;
- attore -
contro in persona Controparte_1
del l.r.p.t. (P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rita Pistola e nel cui P.IVA_1
studio in Rossano al Viale Michelangelo, n. 55, elettivamente domicilia
- convenuta -
nonché
(P.I.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Cosimo Damiano Libonati e nel cui studio in Cosenza al Via Montesanto, n. 22,
elettivamente domicilia;
- terza chiamata -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile Rg 367/2019 anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con l'atto introduttivo del presente procedimento evocava in giudizio la Parte_1
convenuta in epigrafe, assumendo che “….in data 8 agosto 2017, in Rossano (CS), alle ore 17:00
circa, il signor rimaneva vittima di un sinistro mentre utilizzava, presso l'Acquapark di Rossano Pt_1
“Acqua Park Odissea 2000”, l'attrazione/scivolo denominato “The Big Olimpo. In particolare, il sinistro si
verificava a causa del malfunzionamento del suindicato acquascivolo;
il flusso d'acqua all'interno dello
stesso infatti, aumentava improvvisamente (anziché restare costante) determinando il ribaltamento del
salvagente, facendo sbattere – il signor - rovinosamente e con violenza contro il bordo del predetto Pt_1 scivolo….”.
Concludeva, dunque di “..accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_3
in persona del l.r.p.t. per quanto alla produzione materiale del sinistro oggetto del presente
[...]
giudizio; In via principale e nel merito, dichiarare l'obbligo con conseguente condanna, della
[...]
in persona del l.r.p.t. ut supra, al risarcimento dei danni subiti dal signor Controparte_3 Parte_1
ed in favore dello stesso che ammonta a complessivi €. 10.151,68 o nella somma maggiore o minore
[...]
che si accerterà in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso sino
all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza per valore e per materia del giudice adito;
Condannare
le parti convenute in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del
sottoscritto difensore costituito ex art. 93 cpc…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data
29.04.2019 si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale – invocata,
preliminarmente, la chiamata in causa della quale propria Controparte_4
compagnia assicuratrice – contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea, di cui
Rg 367/2019 chiedeva l'integrale rigetto con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., osservando la genericità della domanda e che, pertanto, il verificarsi del sinistro era da imputare non già
ad una condotta colposa ad essa imputabile, bensì esclusivamente ad imprudenza del danneggiato. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda risarcitoria, chiedeva di essere manlevata dalla per il pagamento di CP_4
quanto eventualmente riconosciuto a parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata telematicamente in data 14.01.2020 si costituiva in giudizio la predetta Compagnia, terza chiamata in causa, la quale - nell'associarsi alle difese della CP_3
in ordine alle deduzioni concernenti l'infondatezza nell'an e l'esosità del quantum
[...]
della domanda attorea – insisteva per il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e consulenza medica sulla persona dell'attore e all'udienza del 04.06.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è infondata e va, dunque, rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Nessun dubbio può esservi in ordine all'applicazione astratta nel caso di specie dell'ipotesi di responsabilità aggravata di cui all'art. 2051 c.c., avendo parte attrice dedotto di avere subito lesioni in occasione della pratica del gioco dello scivolo acquatico, essendo pertanto onere di parte convenuta quello di dimostrare che l'evento si sia verificato non soltanto malgrado egli abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa ad egli non
Rg 367/2019 addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato.
Nel caso di specie, è incontestato che il si sia ferito allorché adoperava una delle Pt_1
attrazioni situate all'interno del parco acquatico della convenuta, dunque, sussistono astrattamente i requisiti per affermarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia stabilita dall'art. 2051 c.c. si fonda, secondo il più recente orientamento della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non su un comportamento o un'attività del custode ma sulla relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa. L'art. 2051 c.c. introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva nel nostro ordinamento, tale che la sua esclusione non può
derivare dalla prova accertata nel caso concreto che l'autore abbia fatto tutto ciò che era nella sua possibilità al fine di evitare l'evento; né da quella in ordine al comportamento colposo del danneggiato, a meno ché esso sia talmente esorbitante ed anomalo da assurgere al rango di elemento da solo sufficiente a determinare eziologicamente l'evento.
Ciò significa che solo il “fatto della cosa” è rilevante e non il “fatto dell'uomo” e che la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia.
Infatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il profilo del comportamento del responsabile è di per sé
estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. La dottrina, parla, al riguardo di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese, di “presunzione di responsabilità” e non di “presunzione di colpa”.
Rg 367/2019 Infatti, nell'architettura della norma citata, il danno è cagionato non da un comportamento
(per quanto omissivo) del custode, ma dalla cosa, per cui detto comportamento è
irrilevante.
All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
Una volta affermata la sussistenza del nesso di causalità tra “cosa” ed evento, il comportamento eventualmente colposo della vittima, salvo i casi eccezionali in cui sia esso stesso causa dell'evento, potrà trovare spazio ai fini della concreta determinazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1227 c.c., dunque, in tema di graduazione della colpa.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge quanto segue.
L'odierna convenuta ha provato che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte ed in conformità alla normativa e comprovato dalla certificazione di collaudo nonché l'utilizzo di tutte le misure di protezione.
Venendo alle prove fornite da parte attrice, esse sono del tutto inconsistenti, non avendo essa neppure individuato una qualsivoglia anomalia della cosa potenzialmente generatrice dei danni lamentati.
In particolare, essa si è limitata a provare a mezzo del teste che al Controparte_5
, “…il bagnino gli ha spiegato tutte le istruzioni necessarie per usare il gioco, come Parte_1
tenersi nel ciambellone e raccomandandosi di tenersi nelle apposite maniglie…. ho visto che per 3/4/5 minuti
è mancato il flusso d'acqua…dopo qualche minuto è arrivato il getto d'acqua che ha spinto il in giù Pt_1
improvvisamente. Così lui trascinato dal flusso è sbattuto contro le pareti pur mantenendosi al
ciambellone…” (cfr. verbale ud. 27.05.2022).
Rg 367/2019 Orbene, così riassunto il quadro istruttorio, si può affermare che non è emersa la responsabilità di parte convenuta sotto il profilo di omessa adozione di idonee misure volte ad evitare le lesioni lamentate da parte attrice, asseritamente cagionate dalla struttura.
Anzi, può affermarsi il contrario, avendo parte convenuta provato che lo scivolo era perfettamente a norma e che era stata oggetto di costante verifica e manutenzione ed il bagnino ha opportunamente dato tutte e istruzioni per procedere alla discesa.
Peraltro, va evidenziato che le dichiarazioni del teste entrano in contrasto con CP_5
quanto riferito dal medesimo attore nel referto medico (il riferisce “…nella scivolata si Pt_1
ribaltava dalla sbattendo con la spalla dx gomito dx sul bordo dello scivolo”), che, ricordiamo, Parte_2
fa fede fino a querela di falso e rende altresì inattendibile la deposizione del teste.
In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 7623/2016).
In conclusione, ed alla luce del quadro istruttorio la causa sconta un grave deficit
probatorio atteso che appare del tutto nebulosa ed incerta la dinamica indicata dall'attore e comunque non provata.
Pertanto, in assenza di qualsiasi malfunzionamento o irregolarità dello scivolo, invero in assenza dell'anomalia della cosa oggetto di custodia, l'evento infausto dedotto da Pt_1
non è causalmente riconducibile alla cosa oggetto di custodia (attrazione “The big Olimpo”),
Rg 367/2019 perfettamente realizzato a regola d'arte e soggetto a costante manutenzione, ma bensì ad una tragica fatalità, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione e/o non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Spese di CTU
a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 367 del R.G.A.C. 2019, ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice a rifondere le spese del giudizio in favore di
[...]
in persona del l.r.p.t. che Controparte_1
liquida in complessive euro 2.540,00 oltre accessori come per legge e se dovuti;
3. Condanna parte attrice a rifondere le spese del giudizio in favore di in CP_2
persona del l.r.p.t. che liquida in complessive euro 2.540,00 oltre accessori come per legge e se dovuti;
4. Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Castrovillari, il 09.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
Rg 367/2019