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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 24/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 923/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1 con l'avv. ROCCO MARTA GUERINI parte ricorrente e ato a MELZO (MI) il 21/07/1999 (C.F. CP_1
), C.F._2 con l'avv. GUIDO CORSINI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 20/02/2020 è nata in [...] la figlia Per_1
Terminata la relazione, con ricorso del 27/05/2024 parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio, cui è seguita la regolare costituzione di controparte: punti del contendere fra le parti erano, essenzialmente, la frequenza del diritto di visita paterno e la misura della determinazione dell'assegno di mantenimento della minore a carico del padre, mentre Per_1 nessuna contestazione vi era in relazione all'affidamento condiviso della minore ed al suo collocamento prevalente presso la casa materna.
Chiamata la prima udienza al 21/10/2024, le parti hanno trovato un accordo sui punti del contendere, e in data 31/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da concorde richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_2 entrambi i genitori collocandola prioritariamente presso la residenza della madre sita in Monte Cremasco (CR) alla via Popieluszko n. 11/A;
2) in ordine al diritto di visita in favore del Sig. : Per_2
lo stesso potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 16,00 durante il periodo non scolastico, prelevandola dall'abitazione della madre) fino alla domenica sera alle ore 20,30 quando la riporterà a casa della madre (21,30 nel periodo non scolastico), oltre un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30, compresa la cena, nel periodo di eventuale disoccupazione del padre anche con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno una settimana con il padre e una con la madre ovvero dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé la figlia Parte_2
15 giorni anche non consecutivi comunicando alla madre tempi Per_1
e luogo di villeggiatura entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
3) il sig. verserà alla sig. a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo mensile al mantenimento di la somma di € 300,00 Per_1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, ludico sportive così come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona;
4) l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra
; Parte_1
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 22/01/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria