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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7519/2023 promossa da:
nato il [...], a [...], Santa Catarina, RA, Parte_1
CFCPF n. 18633218968, residente in [...]do Engenho, n. 160, bloco A, apartamento 701, Florianópolis, Santa Catarina, RA - , nata Parte_2 il 17/01/1950, a Lages, Santa Catarina, RA, CFCPF n. , residente in [...]P.IVA_1
Caminho do Engenho, n. 160, bloco A, apartamento 701, Florianópolis, Santa Catarina,
RA - , nato il [...], a [...], Santa Catarina, Parte_3
RA, CF-CPF n. per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, P.IVA_2
nella qualità di rappresentante legale della figlia minore al momento CP_1 dell'introduzione del giudizio , nata il [...], a Persona_1
Florianópolis, Santa Catarina, RA, CF-CPF n. , residenti in [...]
Paulo, n. 563, Bloco B, appartamento 102, Florianópolis, Santa Catarina, RA -
[...]
nata il [...], a [...], Santa Catarina, RA, CF-CPF n. Parte_4
, residente in [...], n. 20, appartamento 501 B, Florianópolis, Santa P.IVA_4
Catarina, RA - , nata il [...], a Joaçaba, Santa Catarina, Parte_5
pagina 1 di 8 RA, CFCPF n. , residente in [...], n. 20, appartamento 501 B, P.IVA_5
Florianópolis, Santa Catarina, RA
Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti presso il cui studio in
Roma, via dei Gracchi 151 hanno eletto domicilio, giusta procura allegata il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_6
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Parte ricorrente ha concluso come da nota depositata in via telematica in occasione dell'udienza di discussione e decisione e, segnatamente, • Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita e, limitatamente a
[...]
, jure matrimonii;
• ordinare al , e per esso Parte_2 Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile com petente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
•
Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti, sig.ri - Parte_1
per sé medesimo e, congiuntamente Parte_2 Parte_3 con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale della figlia minore Per_1
pagina 2 di 8 nata il [...], e Persona_1 Parte_4 Parte_5 hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. , figlio di Persona_2 [...]
e nato il [...] a [...], emigrato in Per_3 Parte_6
RA, ivi coniugato nel 1895 con , deceduto nel 1941 senza essersi Persona_4 mai naturalizzato brasiliano.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato nel 1874 ovvero quattro anni dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in
Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del
17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve comunque ritenere che , figlio di Persona_2 [...]
e nato il [...] a [...] nato dopo Per_3 Parte_6
pagina 3 di 8 l'annessione del Veneto al Regno d'Italia da cittadini italiani, era pacificamente cittadino italiano (cfr. doc.1)
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da
27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo , figlio di e Persona_2 Persona_3
era nato a [...], era nato in [...] Parte_6 cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al pagina 4 di 8 richiedente.
Va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
A riguardo, il citato , era coniugato a far data dal 1895 Persona_2 con , e dal matrimonio nasceva nato in [...] nel Persona_4 Persona_3
1907, coniugato a sua volta nel 1936 con (cfr. doc. 2,5,6) ; dal Persona_5 matrimonio tra e nasceva in RA nel 1953 Persona_3 Persona_5
coniugato nel 1980 con la quale, per effetto del Parte_1 Parte_2 matrimonio, è passata a chiamarsi (doc. 7, 8) ; dal matrimonio Parte_2 tra e nascevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
( nato in [...] nel 1981 e coniugato nel 2021 con cfr. doc.11)
[...] CP_1
(nata in [...] nel 1984, coniugata nel 2018 con Parte_4 Persona_6 doc.) e nata in [...] nel 1989 (cfr. doc. 10,12,14) ;
[...] Parte_5 infine, dall'unione tra e nasceva luce Parte_3 CP_1 [...]
nata in [...] nel 2006, dichiarata nell'atto di nascita da entrambi i Persona_1 genitori (cfr. 15)
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato Persona_2 cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 4 ), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Nella linea genealogica non si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale.
In relazione specificatamente alla ricorrente, si rileva che Parte_2
Le nozze sono state contratte il 27.12.1980 (cfr doc. 8) e quindi prima del 27.4.1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912, che disciplinavano pagina 5 di 8 l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
Conseguentemente, trovando applicazione la previgente disciplina, la domanda risulta fondata.
Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il
RA, senza avere alcun riscontro e neppure un numero di prenotazione (cfr. doc. 16-17)
Sono note le liste di attesa particolarmente gravose presso la rappresentanza diplomatica competenti;
i ricorrenti, sul punto, relazione del Ministero degli Affari Esteri del 30.1.2023, avente ad oggetto proprio i lunghi tempi di attesa (cfr doc. 18)
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La domanda, pertanto deve essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche Controparte_2 perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
pagina 6 di 8 diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese stante la non configurabilità di soccombenza, da un lato, e la contumacia di parte resistente.
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
I)- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: Pt_1 [...]
, , CFCPF n. , , CFCPF n. Parte_1 P.IVA_7 Parte_2 P.IVA_1
, CF-CPF n. , CF-CPF Parte_3 P.IVA_2 Persona_1
n. , , CF-CPF n. , P.IVA_3 Parte_4 P.IVA_4 Parte_5
CFCPF n. la cui residenza è stata indicata in intestazione, sono cittadini P.IVA_5 italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
; Persona_2
II)ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
III)Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
pagina 7 di 8 5 dicembre 2025
Il Giudice
RE AM
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice RE AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7519/2023 promossa da:
nato il [...], a [...], Santa Catarina, RA, Parte_1
CFCPF n. 18633218968, residente in [...]do Engenho, n. 160, bloco A, apartamento 701, Florianópolis, Santa Catarina, RA - , nata Parte_2 il 17/01/1950, a Lages, Santa Catarina, RA, CFCPF n. , residente in [...]P.IVA_1
Caminho do Engenho, n. 160, bloco A, apartamento 701, Florianópolis, Santa Catarina,
RA - , nato il [...], a [...], Santa Catarina, Parte_3
RA, CF-CPF n. per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, P.IVA_2
nella qualità di rappresentante legale della figlia minore al momento CP_1 dell'introduzione del giudizio , nata il [...], a Persona_1
Florianópolis, Santa Catarina, RA, CF-CPF n. , residenti in [...]
Paulo, n. 563, Bloco B, appartamento 102, Florianópolis, Santa Catarina, RA -
[...]
nata il [...], a [...], Santa Catarina, RA, CF-CPF n. Parte_4
, residente in [...], n. 20, appartamento 501 B, Florianópolis, Santa P.IVA_4
Catarina, RA - , nata il [...], a Joaçaba, Santa Catarina, Parte_5
pagina 1 di 8 RA, CFCPF n. , residente in [...], n. 20, appartamento 501 B, P.IVA_5
Florianópolis, Santa Catarina, RA
Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti presso il cui studio in
Roma, via dei Gracchi 151 hanno eletto domicilio, giusta procura allegata il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_6
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Parte ricorrente ha concluso come da nota depositata in via telematica in occasione dell'udienza di discussione e decisione e, segnatamente, • Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita e, limitatamente a
[...]
, jure matrimonii;
• ordinare al , e per esso Parte_2 Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile com petente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
•
Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies cpc i ricorrenti, sig.ri - Parte_1
per sé medesimo e, congiuntamente Parte_2 Parte_3 con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale della figlia minore Per_1
pagina 2 di 8 nata il [...], e Persona_1 Parte_4 Parte_5 hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. , figlio di Persona_2 [...]
e nato il [...] a [...], emigrato in Per_3 Parte_6
RA, ivi coniugato nel 1895 con , deceduto nel 1941 senza essersi Persona_4 mai naturalizzato brasiliano.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato nel 1874 ovvero quattro anni dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in
Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del
17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve comunque ritenere che , figlio di Persona_2 [...]
e nato il [...] a [...] nato dopo Per_3 Parte_6
pagina 3 di 8 l'annessione del Veneto al Regno d'Italia da cittadini italiani, era pacificamente cittadino italiano (cfr. doc.1)
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da
27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo , figlio di e Persona_2 Persona_3
era nato a [...], era nato in [...] Parte_6 cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al pagina 4 di 8 richiedente.
Va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
A riguardo, il citato , era coniugato a far data dal 1895 Persona_2 con , e dal matrimonio nasceva nato in [...] nel Persona_4 Persona_3
1907, coniugato a sua volta nel 1936 con (cfr. doc. 2,5,6) ; dal Persona_5 matrimonio tra e nasceva in RA nel 1953 Persona_3 Persona_5
coniugato nel 1980 con la quale, per effetto del Parte_1 Parte_2 matrimonio, è passata a chiamarsi (doc. 7, 8) ; dal matrimonio Parte_2 tra e nascevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
( nato in [...] nel 1981 e coniugato nel 2021 con cfr. doc.11)
[...] CP_1
(nata in [...] nel 1984, coniugata nel 2018 con Parte_4 Persona_6 doc.) e nata in [...] nel 1989 (cfr. doc. 10,12,14) ;
[...] Parte_5 infine, dall'unione tra e nasceva luce Parte_3 CP_1 [...]
nata in [...] nel 2006, dichiarata nell'atto di nascita da entrambi i Persona_1 genitori (cfr. 15)
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato Persona_2 cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 4 ), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Nella linea genealogica non si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale.
In relazione specificatamente alla ricorrente, si rileva che Parte_2
Le nozze sono state contratte il 27.12.1980 (cfr doc. 8) e quindi prima del 27.4.1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912, che disciplinavano pagina 5 di 8 l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
Conseguentemente, trovando applicazione la previgente disciplina, la domanda risulta fondata.
Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il
RA, senza avere alcun riscontro e neppure un numero di prenotazione (cfr. doc. 16-17)
Sono note le liste di attesa particolarmente gravose presso la rappresentanza diplomatica competenti;
i ricorrenti, sul punto, relazione del Ministero degli Affari Esteri del 30.1.2023, avente ad oggetto proprio i lunghi tempi di attesa (cfr doc. 18)
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La domanda, pertanto deve essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche Controparte_2 perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
pagina 6 di 8 diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
La natura del giudizio consente la compensazione delle spese stante la non configurabilità di soccombenza, da un lato, e la contumacia di parte resistente.
Gli indirizzi di residenza dei ricorrenti sono indicati nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
I)- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: Pt_1 [...]
, , CFCPF n. , , CFCPF n. Parte_1 P.IVA_7 Parte_2 P.IVA_1
, CF-CPF n. , CF-CPF Parte_3 P.IVA_2 Persona_1
n. , , CF-CPF n. , P.IVA_3 Parte_4 P.IVA_4 Parte_5
CFCPF n. la cui residenza è stata indicata in intestazione, sono cittadini P.IVA_5 italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
; Persona_2
II)ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello
Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
III)Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
pagina 7 di 8 5 dicembre 2025
Il Giudice
RE AM
pagina 8 di 8