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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato in [...] il Parte_2
10.04.1981
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Deflorian Ilaria e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, giusta delega a margine del ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.11.2009 in Rosario (Argentina), nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 29.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1.) i coniugi continueranno a vivere separati, fermi gli obblighi di legge. La sig.a ha già lasciato la casa famigliare e vive altrove;
Pt_1
2.) ad oggi i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti;
3.) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza presso il padre in Via Baitani n. 10 ad Ala (TN);
4.) nel miglior interesse di i genitori si sono accordati che la Per_1
ragazza rimanga a dormire una settimana da un genitore ed una settimana dall'altro genitore (con cambio la domenica sera) e durante il giorno la ragazza viene gestita al bisogno secondo i turni di lavoro dei genitori e le esigenze specifiche di Come regola, quando il sig. lavora Per_1 Pt_2
di notte, rimarrà sempre a dormire con la madre, fatto salvo il fine Per_1
settimana;
5.) quanto alle festività, i genitori potranno goderne in modo alternato
(Natale/Fine Anno - Pasqua/Pasquetta). In particolare il Natale, se Per_1
sarà prevalentemente con uno dei due genitori, l'altro avrà comunque diritto a trascorrere con la figlia o qualche ora della vigilia di Natale o qualche ora del giorno di Natale per lo scambio degli auguri e dei regali. Durante le vacanze estive, i genitori si accorderanno di anno in anno sui periodi di vacanza che potranno trascorrere con la figlia;
pag. 2 di 4 6.) in ogni caso, i genitori - su accordo - potranno derogare al protocollo di visita e giungere a nuovi accordi, vista anche l'età della ragazza;
7.) entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire in ogni modo il rapporto dell'altro genitore con la figlia;
8.) quanto alla gestione economica della figlia, i genitori provvederanno al suo mantenimento diretto in via integrale nei giorni che si occuperanno di e per l'effetto non viene disposto alcun assegno di mantenimento da Per_1
versarsi dall'uno all'altro genitore per il mantenimento della minore posto che la stessa viene gestita in modo del tutto paritario;
9.) i sigg. e si accordano altresì che tutti gli aiuti pubblici per Pt_1 Pt_2
(attualmente di circa 250 euro complessivi al mese) vengano Per_1
suddivisi a metà fra le parti ed ove fossero percepiti da uno solo dei genitori, la relativa metà verrà versata all'altro;
10.) le detrazioni fiscali per per le singole spese, saranno al 50% fra Per_1
i genitori come per legge;
11.) le spese straordinarie per come da protocollo CNF, saranno Per_1
suddivise al 50% fra i genitori;
12.) in ragione della gestione paritaria di e dell'assenza di un Per_1
assegno di mantenimento, i genitori si accordano che le spese periodiche per (come ad esempio la mensa scolastica) nonché le spese Per_1
maggiormente rilevanti per il vestiario (ad esempio giacche invernali, scarpe, attrezzatura sportiva specifica), verranno suddivise al 50% fra i due genitori;
13.) I coniugi si scambiano fin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.
pag. 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio del giorno 8.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato in [...] il Parte_2
10.04.1981
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Deflorian Ilaria e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, giusta delega a margine del ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 28.11.2009 in Rosario (Argentina), nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 29.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1.) i coniugi continueranno a vivere separati, fermi gli obblighi di legge. La sig.a ha già lasciato la casa famigliare e vive altrove;
Pt_1
2.) ad oggi i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti;
3.) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza presso il padre in Via Baitani n. 10 ad Ala (TN);
4.) nel miglior interesse di i genitori si sono accordati che la Per_1
ragazza rimanga a dormire una settimana da un genitore ed una settimana dall'altro genitore (con cambio la domenica sera) e durante il giorno la ragazza viene gestita al bisogno secondo i turni di lavoro dei genitori e le esigenze specifiche di Come regola, quando il sig. lavora Per_1 Pt_2
di notte, rimarrà sempre a dormire con la madre, fatto salvo il fine Per_1
settimana;
5.) quanto alle festività, i genitori potranno goderne in modo alternato
(Natale/Fine Anno - Pasqua/Pasquetta). In particolare il Natale, se Per_1
sarà prevalentemente con uno dei due genitori, l'altro avrà comunque diritto a trascorrere con la figlia o qualche ora della vigilia di Natale o qualche ora del giorno di Natale per lo scambio degli auguri e dei regali. Durante le vacanze estive, i genitori si accorderanno di anno in anno sui periodi di vacanza che potranno trascorrere con la figlia;
pag. 2 di 4 6.) in ogni caso, i genitori - su accordo - potranno derogare al protocollo di visita e giungere a nuovi accordi, vista anche l'età della ragazza;
7.) entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a favorire in ogni modo il rapporto dell'altro genitore con la figlia;
8.) quanto alla gestione economica della figlia, i genitori provvederanno al suo mantenimento diretto in via integrale nei giorni che si occuperanno di e per l'effetto non viene disposto alcun assegno di mantenimento da Per_1
versarsi dall'uno all'altro genitore per il mantenimento della minore posto che la stessa viene gestita in modo del tutto paritario;
9.) i sigg. e si accordano altresì che tutti gli aiuti pubblici per Pt_1 Pt_2
(attualmente di circa 250 euro complessivi al mese) vengano Per_1
suddivisi a metà fra le parti ed ove fossero percepiti da uno solo dei genitori, la relativa metà verrà versata all'altro;
10.) le detrazioni fiscali per per le singole spese, saranno al 50% fra Per_1
i genitori come per legge;
11.) le spese straordinarie per come da protocollo CNF, saranno Per_1
suddivise al 50% fra i genitori;
12.) in ragione della gestione paritaria di e dell'assenza di un Per_1
assegno di mantenimento, i genitori si accordano che le spese periodiche per (come ad esempio la mensa scolastica) nonché le spese Per_1
maggiormente rilevanti per il vestiario (ad esempio giacche invernali, scarpe, attrezzatura sportiva specifica), verranno suddivise al 50% fra i due genitori;
13.) I coniugi si scambiano fin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.
pag. 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio del giorno 8.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4