CASS
Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2024, n. 22991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22991 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AM LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. LIBERTA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Il Proc. Gen., si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato DONATO GIUSEPPE, del foro di MESSINA, in difesa di NI AM LV. Il difensore, preliminarmente, dichiara di rinunciare al secondo motivo di ricorso per sopravvenuta modifica dell'ordinanza cautelare con concessione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, illustra gli ulteriori motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22991 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di SA AT UE, in relazione ai reati in materia di stupefacenti e armi di cui all'imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alle condotte di deten:zione e ricettazione di armi clandestine. Deduce la mancanza di gravità degli indizi, per travisamento della asserita condizione di convivenza dei UE e/o la facoltà del figlio, odierno ricorrente, di accedere all'abitazione paterna, in assenza di elementi idonei a dare conto del rapporto materiale tra il detentore e le armi rinvenute nel sottoscala condominiale. Osserva che viene disapplicato il principio secondo cui la condotta di mera conoscenza della detenzione dell'arma da parte del familiare con il quale vi è una condizione di coabitazione integri semplice circostanza fattuale dalla quale non possa evincersi l'ipotesi del concorso di persone. 2.2. Motivazione apparente in tema di esigenze cautelari, non avendo il Tribunale spiegato le ragioni di inadeguatezza della richiesta misura degli arresti domiciliari in luogo di quella carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze dedotte in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati in materia di armi di cui alla provvisoria imputazione, si pongono ai limiti della inammissibilità, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziano al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei 2 fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata -a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Invero, le censure del ricorrente cercano principalmente di evidenziare, deducendo essenzialmente dei vizi motivazionali, che nei confronti del ricorrente non vi sarebbero indizi consistenti quanto alle condotte di detenzione e ricettazione di armi clandestine rinvenute nel sottoscala condominiale dell'abitazione dei UE, trattandosi di ipotesi criminose asseritamente basate solo sulla condizione di convivenza del prevenuto con il padre (UE TO) e Mi n'accertata facoltà di accesso del figlio all'abitazione dell'originario nucleo familiare. Ma è bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità. 3. Sul piano della gravità indiziaria, mette conto precisare che in sede cautelare la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'articolo 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (vedi articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. 3 Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001. Infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24;01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 4. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell'indagine, fornendo adeguata risposta alle critiche avanzate in sede di riesame dalla difesa dell'indagato. 4.1. Il Tribunale ha motivatamente osservato che gli operanti — dopo aver ricevuto segnalazione di un andirivieni di soggetti che si trattenevano per brevi periodi all'interno di un appartamento di via delle Filande — avevano sorpreso il prevenuto, all'interno di tale appartamento, con in mano una somma di denaro di 400 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, mentre sul tavolo accanto alla porta di ingresso erano state rinvenute diverse tipologie di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish), un "pizzino" contenente la richiesta di una dose di sostanza stupefacente, altre banconote di piccolo taglio e monete per un importo superiore ai mille euro, materiale per il confezionamento di dosi nonché uno scovolino in metallo con setole di materiale metallico per la pulizia di armi. Il controllo degli agenti si era poi esteso all'abitazione di residenza dell'indagato e del di lui padre, UE TO, che si trovava poco distante da quello di via delle Filande, nella via Gelsi. Qui erano state trovate armi e munizioni (per la maggior parte occultate in una zona del sottoscala ostruita da numerose mattonelle da pavimento, identiche a quelle che tappezzavano l'appartamento dell'indagato e del di lui padre), somme di denaro in contanti per svariate migliaia di euro, sostanza allo stato erbaceo (corrispondente all'analisi a gr. 4.08 di canapa indiana), materiale per allestire una serra artificiale, gr. 42.48 di hashish, un kit per la pulizia delle armi, ed anche un monitor collegato ad un sistema di videosorveglianza che riprendeva, oltre all'ingresso dell'immobile, anche le vie periferiche sino all'abitazione di via delle Filande. 4.2. I giudici di merito ne hanno ragionevolmente desunt .o, in primo luogo, che l'indagato si fosse servito dell'abitazione di via delle Filande per la 4 (/ preparazione ed il confezionamento delle dosi di droga, oltre che per lo smistamento delle stesse, anche tenuto conto del fatto che al momento del loro intervento gli agenti avevano constatato la presenza di un avventore alla porta della dimora in quel momento occupata dal UE;
in secondo luogo, che l'abitazione di via delle Filande non costituisse luogo di privata (e principale) dimora del prevenuto, dovendosi invece ritenere che costui continuasse a risiedere stabilmente nell'abitazione paterna (di via Gelsi) dove erano state poi trovate le armi clandestine ed altra sostanza drogante, come confermato da una serie di elementi compiutamente rappresentati nell'ordinanza impugnata, fra cui la circostanza che nell'abitazione di via Gelsi, in un pensile della cucina, gli operanti avevano rinvenuto un kit per la lubrificazione delle armi e, nella camera nascosta da un mobile libreria che si trovava nel ripostiglio (privo di finestre), cui si accedeva dalla camera da letto dell'indagato, era stata trovata una busta termosigillata contenente n. 95 cartucce calibro 7,65 browning;
che, pertanto, l'indagato non potesse che essere a conoscenza delle armi occultate nel sottoscala e avesse concorso, unitamente al padre, alla loro ricezione e successiva illecita detenzione. 4.3. Si tratta di argomentazioni coerenti con il quadro probatorio a disposizione, le quali, chiarendo in modo esplicito e plausibile su quali elementi si fonda la gravità indiziaria, appaiono immuni da vizi logici rinvenibili nella •presente sede di legittimità. 5. Si può soprassedere all'esame del secondo motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari, poiché il difensore in udienza vi ha espressamente rinunciato, atteso che nelle more è intervenuta la sostituzione nei confronti dell'indagato della misura custodiale carceraria con quella degli arresti domiciliari. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigl . e estensore Il Presidente
Il Proc. Gen., si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato DONATO GIUSEPPE, del foro di MESSINA, in difesa di NI AM LV. Il difensore, preliminarmente, dichiara di rinunciare al secondo motivo di ricorso per sopravvenuta modifica dell'ordinanza cautelare con concessione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, illustra gli ulteriori motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22991 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di SA AT UE, in relazione ai reati in materia di stupefacenti e armi di cui all'imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alle condotte di deten:zione e ricettazione di armi clandestine. Deduce la mancanza di gravità degli indizi, per travisamento della asserita condizione di convivenza dei UE e/o la facoltà del figlio, odierno ricorrente, di accedere all'abitazione paterna, in assenza di elementi idonei a dare conto del rapporto materiale tra il detentore e le armi rinvenute nel sottoscala condominiale. Osserva che viene disapplicato il principio secondo cui la condotta di mera conoscenza della detenzione dell'arma da parte del familiare con il quale vi è una condizione di coabitazione integri semplice circostanza fattuale dalla quale non possa evincersi l'ipotesi del concorso di persone. 2.2. Motivazione apparente in tema di esigenze cautelari, non avendo il Tribunale spiegato le ragioni di inadeguatezza della richiesta misura degli arresti domiciliari in luogo di quella carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze dedotte in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati in materia di armi di cui alla provvisoria imputazione, si pongono ai limiti della inammissibilità, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziano al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei 2 fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata -a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Invero, le censure del ricorrente cercano principalmente di evidenziare, deducendo essenzialmente dei vizi motivazionali, che nei confronti del ricorrente non vi sarebbero indizi consistenti quanto alle condotte di detenzione e ricettazione di armi clandestine rinvenute nel sottoscala condominiale dell'abitazione dei UE, trattandosi di ipotesi criminose asseritamente basate solo sulla condizione di convivenza del prevenuto con il padre (UE TO) e Mi n'accertata facoltà di accesso del figlio all'abitazione dell'originario nucleo familiare. Ma è bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità. 3. Sul piano della gravità indiziaria, mette conto precisare che in sede cautelare la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'articolo 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (vedi articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. 3 Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001. Infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24;01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 4. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell'indagine, fornendo adeguata risposta alle critiche avanzate in sede di riesame dalla difesa dell'indagato. 4.1. Il Tribunale ha motivatamente osservato che gli operanti — dopo aver ricevuto segnalazione di un andirivieni di soggetti che si trattenevano per brevi periodi all'interno di un appartamento di via delle Filande — avevano sorpreso il prevenuto, all'interno di tale appartamento, con in mano una somma di denaro di 400 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, mentre sul tavolo accanto alla porta di ingresso erano state rinvenute diverse tipologie di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish), un "pizzino" contenente la richiesta di una dose di sostanza stupefacente, altre banconote di piccolo taglio e monete per un importo superiore ai mille euro, materiale per il confezionamento di dosi nonché uno scovolino in metallo con setole di materiale metallico per la pulizia di armi. Il controllo degli agenti si era poi esteso all'abitazione di residenza dell'indagato e del di lui padre, UE TO, che si trovava poco distante da quello di via delle Filande, nella via Gelsi. Qui erano state trovate armi e munizioni (per la maggior parte occultate in una zona del sottoscala ostruita da numerose mattonelle da pavimento, identiche a quelle che tappezzavano l'appartamento dell'indagato e del di lui padre), somme di denaro in contanti per svariate migliaia di euro, sostanza allo stato erbaceo (corrispondente all'analisi a gr. 4.08 di canapa indiana), materiale per allestire una serra artificiale, gr. 42.48 di hashish, un kit per la pulizia delle armi, ed anche un monitor collegato ad un sistema di videosorveglianza che riprendeva, oltre all'ingresso dell'immobile, anche le vie periferiche sino all'abitazione di via delle Filande. 4.2. I giudici di merito ne hanno ragionevolmente desunt .o, in primo luogo, che l'indagato si fosse servito dell'abitazione di via delle Filande per la 4 (/ preparazione ed il confezionamento delle dosi di droga, oltre che per lo smistamento delle stesse, anche tenuto conto del fatto che al momento del loro intervento gli agenti avevano constatato la presenza di un avventore alla porta della dimora in quel momento occupata dal UE;
in secondo luogo, che l'abitazione di via delle Filande non costituisse luogo di privata (e principale) dimora del prevenuto, dovendosi invece ritenere che costui continuasse a risiedere stabilmente nell'abitazione paterna (di via Gelsi) dove erano state poi trovate le armi clandestine ed altra sostanza drogante, come confermato da una serie di elementi compiutamente rappresentati nell'ordinanza impugnata, fra cui la circostanza che nell'abitazione di via Gelsi, in un pensile della cucina, gli operanti avevano rinvenuto un kit per la lubrificazione delle armi e, nella camera nascosta da un mobile libreria che si trovava nel ripostiglio (privo di finestre), cui si accedeva dalla camera da letto dell'indagato, era stata trovata una busta termosigillata contenente n. 95 cartucce calibro 7,65 browning;
che, pertanto, l'indagato non potesse che essere a conoscenza delle armi occultate nel sottoscala e avesse concorso, unitamente al padre, alla loro ricezione e successiva illecita detenzione. 4.3. Si tratta di argomentazioni coerenti con il quadro probatorio a disposizione, le quali, chiarendo in modo esplicito e plausibile su quali elementi si fonda la gravità indiziaria, appaiono immuni da vizi logici rinvenibili nella •presente sede di legittimità. 5. Si può soprassedere all'esame del secondo motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari, poiché il difensore in udienza vi ha espressamente rinunciato, atteso che nelle more è intervenuta la sostituzione nei confronti dell'indagato della misura custodiale carceraria con quella degli arresti domiciliari. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigl . e estensore Il Presidente