CASS
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2025, n. 16891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16891 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nel procedimento a carico di AN IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 25 gennaio 2024 dal Tribunale di Brindisi Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LE LL, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi. RILEVATO IN FATTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all'udienza predibattimentale dal Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di IE AN per estinzione dei reati a lui ascritti (artt. 337 e 612, comma secondo, cod. pen.) per esito positivo della messa alla prova. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16891 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 13/02/2025 Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 168-ter, comma secondo, cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen. in quanto la sentenza è stata emessa sulla sola base del programma di messa alla prova, comprendente lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e l'impegno dell'imputato a presentare le sue scuse alle persone offese, senza alcuna verifica dell'esito positivo della messa alla prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in quanto la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 464-septies cod. proc. pen. che prevede che, solo una volta decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara estinto il reato se ne verifica l'esito positivo, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, sulla base di quanto emerge dalla relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che lo ha preso in carico. 2. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. Così deciso il 13 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LE LL, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi. RILEVATO IN FATTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all'udienza predibattimentale dal Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di IE AN per estinzione dei reati a lui ascritti (artt. 337 e 612, comma secondo, cod. pen.) per esito positivo della messa alla prova. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16891 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 13/02/2025 Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 168-ter, comma secondo, cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen. in quanto la sentenza è stata emessa sulla sola base del programma di messa alla prova, comprendente lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e l'impegno dell'imputato a presentare le sue scuse alle persone offese, senza alcuna verifica dell'esito positivo della messa alla prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in quanto la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 464-septies cod. proc. pen. che prevede che, solo una volta decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara estinto il reato se ne verifica l'esito positivo, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, sulla base di quanto emerge dalla relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che lo ha preso in carico. 2. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. Così deciso il 13 febbraio 2025.