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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CC EP, Presidente
DI FLORIO GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 277/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 47349 TARES 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 47349 I.C.I.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 47351 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 47352 I.C.I. 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 47350 CONTROLLO COMBU 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 882/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 455/1/2024 del 9.9.2024 e depositata il 12.9.2024 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pescara respingeva il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso n. 4 ingiunzioni di pagamento emessi dal concessionario Soget S.p.a. imposta comunale sugli immobili 2008 e 2009 per conto del Comune di Pescara nonché per la riscossione della Tassa sui
Rifiuti 2011 e del corrispettivo controllo combustione 2008 per conto della Provincia di Pescara;
aventi ad oggetto la somma omnicomprensiva di euro 1.711,21=, interessi e spese compresi.
Ha proposto appello la contribuente ritenendo la sentenza impugnata illegittima.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto:
1.VIOLAZIONE ed ERRONEA APPLICAZIONE del combinato disposto ex artt. 26 comma IV DPR 602/1973,
65 DPR 600/1973 e 60 lettera e) DPR 600/1973.
Vanno integralmente riformati i primi tre capoversi esposti ai motivi della decisione della sentenza n.
455/2024, siccome tutti viziati, alla fonte, dalla palese violazione e dalla evidente errata applicazione del combinato disposto ex artt. 26 comma IV DPR 602/1973, 65 DPR 600/1973 e 60 lettera e) DPR 600/1973.
In primis, va rilevato come ciascuna delle n. 4 notifiche cumulative impersonali tramite pubblica affissione all'albo pretorio non avrebbe né potuto né dovuto essere eseguita, e dunque è irreparabilmente il legittima.
Se è pur vero che l'art.65 dpr 600/1973 prevede la facoltà della notifica impersonale e cumulativa agli eredi del dante causa, è altrettanto pacifico che questa debba esser concretamente eseguita nell'ultimo domicilio dello stesso e cioè presso Indirizzo_1 in Luogo_1, come la stessa SOGET s.p.a. indica nelle intestazioni delle singole cartelle. Quindi non vi è mai stata alcuna regolare notifica di alcun atto prodromico rispetto alle ingiunzioni de quibus !
In assenza della notifica degli atti prodromici alle ingiunzioni, ha sostenuto la prescrizione e la decadenza in cui sarebbe incorsa la concessionaria, non potendosi sostenere l'applicazione della sospensione dei termini dio cui all'art.67 co.1 dl. 18/2020)
Ha chiesto pertanto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la difesa dell'ente della riscossione contestando quanto dedotto da controparte, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2.
Al riguardo, va anzitutto osservato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, prevede che gli eredi
"devono comunicare" (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
La S.C. ha avuto modo di chiarire in più occasioni (Cass. n. 26718/2013; n. 228/2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di "azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius". A completamento della disciplina normativa sul punto, il medesimo art. 65, comma 4, stabilisce che "La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che;
almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2".
Pertanto, l'atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:
1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui all'art. 65, comma 2, non sia stata effettuata;
2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.
La prevalente giurisprudenza ritiene, inoltre, che, al fine di evitare la notificazione "impersonale e collettiva"
D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 65, comma 4, non può prescindersi dalla rituale comunicazione, la quale non potrebbe essere sostituita nè dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall'erede
(Cass., 228/2014) nè da quelle inserite nella dichiarazione di successione (Cass., n. 17430/2013).
In particolare, ha spiegato la Corte, la notifica collettiva e impersonale "è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali" e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze "dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall'apertura della successione" (Cass. n. 228/2014; n. 16021/2015).
Ovviamente, la notificazione dell'atto tributario può essere eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, quando comunque l'ufficio sia a conoscenza del decesso non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.
Se la comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica
è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta, essendo l'Amministrazione comunque a conoscenza della morte del contribuente, ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perchè relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018).
Ciò posto va detto che nel caso in esame le ingiunzioni sono state precedute dalla notifica degli atti prodromici nei termini di legge e non oggetto di impugnazione, agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio della de cuius;
agli atti vi è anche dichiarazione fidefacente dell'ufficiale della riscossione che attesta l'impossibilità di notifica al de cuius, provvedendo all'affissione, secondo quanto previsto dagli art.26 co.IV dpr 602/1973, in relazione all'art.60 co.1 e 65 dpr 600/1973.
Con riguardo, poi, all'eccezione di decadenza sollevata dall'appellante la questione è infondata.
L'articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha rappresentato il fulcro della risposta legislativa all'emergenza pandemica per quanto concerne i termini tributari.
Il comma 1 di tale articolo ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Il contrasto interpretativo della giurisprudenza di merito è stato definitivamente superato a seguito della pronuncia n.960/2025 della Suprema Corte secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Per tali ragioni, l'appello deve essere respinto.
Ogni ulteriore motivo deve ritenersi assorbito.
In applicazione del criterio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e liquidate nella misura di cui al dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CC EP, Presidente
DI FLORIO GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 277/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 47349 TARES 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 47349 I.C.I.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 47351 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 47352 I.C.I. 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 47350 CONTROLLO COMBU 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 882/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 455/1/2024 del 9.9.2024 e depositata il 12.9.2024 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pescara respingeva il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso n. 4 ingiunzioni di pagamento emessi dal concessionario Soget S.p.a. imposta comunale sugli immobili 2008 e 2009 per conto del Comune di Pescara nonché per la riscossione della Tassa sui
Rifiuti 2011 e del corrispettivo controllo combustione 2008 per conto della Provincia di Pescara;
aventi ad oggetto la somma omnicomprensiva di euro 1.711,21=, interessi e spese compresi.
Ha proposto appello la contribuente ritenendo la sentenza impugnata illegittima.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto:
1.VIOLAZIONE ed ERRONEA APPLICAZIONE del combinato disposto ex artt. 26 comma IV DPR 602/1973,
65 DPR 600/1973 e 60 lettera e) DPR 600/1973.
Vanno integralmente riformati i primi tre capoversi esposti ai motivi della decisione della sentenza n.
455/2024, siccome tutti viziati, alla fonte, dalla palese violazione e dalla evidente errata applicazione del combinato disposto ex artt. 26 comma IV DPR 602/1973, 65 DPR 600/1973 e 60 lettera e) DPR 600/1973.
In primis, va rilevato come ciascuna delle n. 4 notifiche cumulative impersonali tramite pubblica affissione all'albo pretorio non avrebbe né potuto né dovuto essere eseguita, e dunque è irreparabilmente il legittima.
Se è pur vero che l'art.65 dpr 600/1973 prevede la facoltà della notifica impersonale e cumulativa agli eredi del dante causa, è altrettanto pacifico che questa debba esser concretamente eseguita nell'ultimo domicilio dello stesso e cioè presso Indirizzo_1 in Luogo_1, come la stessa SOGET s.p.a. indica nelle intestazioni delle singole cartelle. Quindi non vi è mai stata alcuna regolare notifica di alcun atto prodromico rispetto alle ingiunzioni de quibus !
In assenza della notifica degli atti prodromici alle ingiunzioni, ha sostenuto la prescrizione e la decadenza in cui sarebbe incorsa la concessionaria, non potendosi sostenere l'applicazione della sospensione dei termini dio cui all'art.67 co.1 dl. 18/2020)
Ha chiesto pertanto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la difesa dell'ente della riscossione contestando quanto dedotto da controparte, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2.
Al riguardo, va anzitutto osservato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, prevede che gli eredi
"devono comunicare" (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
La S.C. ha avuto modo di chiarire in più occasioni (Cass. n. 26718/2013; n. 228/2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di "azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius". A completamento della disciplina normativa sul punto, il medesimo art. 65, comma 4, stabilisce che "La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che;
almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2".
Pertanto, l'atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:
1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui all'art. 65, comma 2, non sia stata effettuata;
2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.
La prevalente giurisprudenza ritiene, inoltre, che, al fine di evitare la notificazione "impersonale e collettiva"
D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 65, comma 4, non può prescindersi dalla rituale comunicazione, la quale non potrebbe essere sostituita nè dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall'erede
(Cass., 228/2014) nè da quelle inserite nella dichiarazione di successione (Cass., n. 17430/2013).
In particolare, ha spiegato la Corte, la notifica collettiva e impersonale "è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali" e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze "dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall'apertura della successione" (Cass. n. 228/2014; n. 16021/2015).
Ovviamente, la notificazione dell'atto tributario può essere eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, quando comunque l'ufficio sia a conoscenza del decesso non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.
Se la comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica
è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta, essendo l'Amministrazione comunque a conoscenza della morte del contribuente, ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perchè relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018).
Ciò posto va detto che nel caso in esame le ingiunzioni sono state precedute dalla notifica degli atti prodromici nei termini di legge e non oggetto di impugnazione, agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio della de cuius;
agli atti vi è anche dichiarazione fidefacente dell'ufficiale della riscossione che attesta l'impossibilità di notifica al de cuius, provvedendo all'affissione, secondo quanto previsto dagli art.26 co.IV dpr 602/1973, in relazione all'art.60 co.1 e 65 dpr 600/1973.
Con riguardo, poi, all'eccezione di decadenza sollevata dall'appellante la questione è infondata.
L'articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha rappresentato il fulcro della risposta legislativa all'emergenza pandemica per quanto concerne i termini tributari.
Il comma 1 di tale articolo ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Il contrasto interpretativo della giurisprudenza di merito è stato definitivamente superato a seguito della pronuncia n.960/2025 della Suprema Corte secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Per tali ragioni, l'appello deve essere respinto.
Ogni ulteriore motivo deve ritenersi assorbito.
In applicazione del criterio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e liquidate nella misura di cui al dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.