Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 90
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e errata applicazione normativa sulla notifica atti

    La Corte ha ritenuto che la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del dante causa sia legittima, in conformità agli articoli 26 comma IV DPR 602/1973, 60 lettera e) DPR 600/1973 e 65 DPR 600/1973, qualora non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 65. Ha altresì confermato la validità della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 90
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 90
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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