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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 9.7.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 24206/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall' avv. Carmine Romano con il quale Parte_1
è elettivamente domiciliato presso lo studio in Acerra (Na), alla via San Francesco D'Assisi,
n. 44, giusta procura in calce all'originale del ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e dif.so , in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 (rep. 37875/7313) Persona_1 dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura ; CP_1
nonché
in persona del legale rapp.te ; CP_2
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 11.11.2024 , la parte in epigrafe ha adito il giudice del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro , ed ha chiesto di : accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, della ordinanza-ingiunzione CP_3
n. OI-001697552, nonché, di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, 2
collegato, connesso, precedente o successivo anche in data e estremi sconosciuti al ricorrente per le ragioni e i motivi in fatto ed in diritto espressi in ricorso;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' pari a euro CP_1
162,05 a titolo di sanzione
4) in via subordinata accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità in della ordinanza-ingiunzione n. OI-001697552 per intervenuta prescrizione e/o decadenza del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere, nonché di ogni ulteriore atto
e/o provvedimento a esso avviso di addebito presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
4) condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento CP_1 delle spese e competenze del presente giudizio e di ogni altra spesa connessa e conseguenziale in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario .
Si è costituito l' che ha dedotto l'intervenuto annullamento, in via di autotutela, CP_1 dell'ordinanza annullata , per cui ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e spese compensate. .
Non si è costituita la nei cui confronti, tuttavia, non è stata data prova della notifica CP_2 del ricorso .
All'odierna udienza i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
il procuratore di parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spese di giudizio mentre l' , concorde sulla cessazione della materia del contendere, ha chiesto CP_1 invece la compensazione delle spese .
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, dandosi lettura del dispositivo .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, tra le parti costituite con conseguente estinzione del giudizio. A seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-001697552, infatti, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio .
L'intervenuto annullamento , infatti, fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata con il ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226). 3
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale . Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un 4
tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto i tempi dell'annullamento disposto dall' in data 27.3.2025 ( cfr. doc. allegata da ) CP_1 CP_1 solo dopo la proposizione del ricorso giudiziale ( dell' 11.11.2024 ) e la prima udienza del giudizio , appare opportuno riconoscere alla parte ricorrente una parte delle spese del giudizio .
D'altra parte , infatti, va valorizzato il comportamento dell' con lo spontaneo CP_4 annullamento, in via stragiudiziale, dell'ordinanza ingiunzione opposta .
Le circostanze evidenziate , dunque, portano a compensare per metà le spese del giudizio che per il resto sono a carico dell' e si liquidano come da dispositivo . CP_1
Va, invero, compensata l'attività del procuratore di parte ricorrente, in ragione della fase di studio e introduttiva del giudizio , di trattazione, dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e del valore della causa.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio va, infine, considerata la recentissima giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di decadenza ex Art. 14, co. 2 , L. 689/91
(cfr. sentenze n. 7641/2025 e n. 9016/2025).
Le spese del giudizio sono quindi a carico dell' per il 50% e si liquidano come in CP_1 dispositivo, alla stregua dei minimi di tabella ex DM 55/2014 così come aggiornato .
Nulla per le spese nei confronti della . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio tra Parte_1
e ; CP_1
b)Compensa le spese del giudizio per il 50% e condanna l' alla rifusione in favore di CP_1 parte ricorrente della residua metà liquidata in complessivi € 150,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA , come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
nulla per le spese per . CP_2
Così deciso in Napoli il 9.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 9.7.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 24206/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall' avv. Carmine Romano con il quale Parte_1
è elettivamente domiciliato presso lo studio in Acerra (Na), alla via San Francesco D'Assisi,
n. 44, giusta procura in calce all'originale del ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e dif.so , in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 (rep. 37875/7313) Persona_1 dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura ; CP_1
nonché
in persona del legale rapp.te ; CP_2
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 11.11.2024 , la parte in epigrafe ha adito il giudice del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro , ed ha chiesto di : accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, della ordinanza-ingiunzione CP_3
n. OI-001697552, nonché, di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, 2
collegato, connesso, precedente o successivo anche in data e estremi sconosciuti al ricorrente per le ragioni e i motivi in fatto ed in diritto espressi in ricorso;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' pari a euro CP_1
162,05 a titolo di sanzione
4) in via subordinata accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità in della ordinanza-ingiunzione n. OI-001697552 per intervenuta prescrizione e/o decadenza del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere, nonché di ogni ulteriore atto
e/o provvedimento a esso avviso di addebito presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
4) condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento CP_1 delle spese e competenze del presente giudizio e di ogni altra spesa connessa e conseguenziale in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario .
Si è costituito l' che ha dedotto l'intervenuto annullamento, in via di autotutela, CP_1 dell'ordinanza annullata , per cui ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e spese compensate. .
Non si è costituita la nei cui confronti, tuttavia, non è stata data prova della notifica CP_2 del ricorso .
All'odierna udienza i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
il procuratore di parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spese di giudizio mentre l' , concorde sulla cessazione della materia del contendere, ha chiesto CP_1 invece la compensazione delle spese .
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, dandosi lettura del dispositivo .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, tra le parti costituite con conseguente estinzione del giudizio. A seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-001697552, infatti, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio .
L'intervenuto annullamento , infatti, fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata con il ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226). 3
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale . Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un 4
tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto i tempi dell'annullamento disposto dall' in data 27.3.2025 ( cfr. doc. allegata da ) CP_1 CP_1 solo dopo la proposizione del ricorso giudiziale ( dell' 11.11.2024 ) e la prima udienza del giudizio , appare opportuno riconoscere alla parte ricorrente una parte delle spese del giudizio .
D'altra parte , infatti, va valorizzato il comportamento dell' con lo spontaneo CP_4 annullamento, in via stragiudiziale, dell'ordinanza ingiunzione opposta .
Le circostanze evidenziate , dunque, portano a compensare per metà le spese del giudizio che per il resto sono a carico dell' e si liquidano come da dispositivo . CP_1
Va, invero, compensata l'attività del procuratore di parte ricorrente, in ragione della fase di studio e introduttiva del giudizio , di trattazione, dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto e del valore della causa.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio va, infine, considerata la recentissima giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di decadenza ex Art. 14, co. 2 , L. 689/91
(cfr. sentenze n. 7641/2025 e n. 9016/2025).
Le spese del giudizio sono quindi a carico dell' per il 50% e si liquidano come in CP_1 dispositivo, alla stregua dei minimi di tabella ex DM 55/2014 così come aggiornato .
Nulla per le spese nei confronti della . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio tra Parte_1
e ; CP_1
b)Compensa le spese del giudizio per il 50% e condanna l' alla rifusione in favore di CP_1 parte ricorrente della residua metà liquidata in complessivi € 150,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA , come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
nulla per le spese per . CP_2
Così deciso in Napoli il 9.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo