Articolo 16 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 dicembre 1971
Art. 16. (Comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili)

Entro sei mesi dalla data di ricezione dell'elenco di cui al precedente articolo 10, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica all'azienda interessata quali emolumenti siano computabili nella retribuzione pensionabile di cui al successivo articolo 17.
L'azienda e' tenuta a dare notizia delle determinazioni dell'istituto al personale dipendente, entro un mese dalla data della relativa comunicazione, con le modalita' di cui al precedente articolo 10.
Contro le determinazioni dell'Istituto in materia di elementi retributivi pensionabili e' ammesso ricorso al comitato di vigilanza del Fondo.
Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme dell' articolo 37 della legge 28 luglio 1961, n.
830 .
Il presente articolo si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1971
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