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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/07/2024, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2023 promossa da:
cod. fisc.: con l'avv. CANTALAMESSA PIERO Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto in Ascoli Piceno presso lo studio del difensore
ATTRICE/DEBITRICE OPPONENTE contro
P.Iva con l'avv. DE MATTEIS SABRINA e Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in San Benedetto del Tronto CONVENUTO/CREDITRICE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15.4.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato la signora si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 58/2023 del 01/02/2023 (R.G. n. 133/2023) e notificato il 02/03/2023 del Tribunale di
Ascoli Piceno, per il pagamento in favore della (quale Controparte_1 Concessionaria della gestione del servizio di “Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs. 507/93 e smi” del San Benedetto del Tronto), per il pagamento della complessiva CP_2 somma di € 13.405,29 oltre interessi e spese, per canoni di occupazione del box n. 6 all'interno del mercato ittico rionale ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“Preliminarmente riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della CP_1 per l'accertamento e riscossione dei canoni di occupazione del suolo pubblico (COSAP)
[...] nei confronti della sig.ra e relativo al box n. 6 del mercato ittico di San Benedetto Parte_1 del Tronto, Via La Spezia, e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso revocare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto in quanto richiesto e concesso in violazione degli art. 633 e 634 c.p.c. per mancanza di prova scritta e di ogni e qualsiasi altra prova della pretesa creditoria fatta valere;
- in ogni caso revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per prescrizione ex art. 2948 n. 4) C.C. del credito ingiunto;
- in subordine accertare e riconoscere che alle somme eventualmente dovute dalla sig.ra per i canoni di occupazione del suolo pubblico non si applicano gli Parte_1 interessi di mora ex Legge n. 231/2002 indicati in decreto ingiuntivo, bensì gli interessi di legge ex art.
pagina 1 di 4 1284 C.C. e per l'effetto revocare e dichiarare privo di efficacia lo stesso decreto ingiuntivo opposto“ .
Con comparsa in data 25.5.2023 si costituiva la creditrice opposta la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ -in via preliminare-pregiudiziale, accertato che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da non è fondato su prova scritta o di pronta soluzione, Parte_1 confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo N. 58/2023 (RGN 133/2023) emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno, Presidente Dott. Luigi Cirillo, il 01.02.2023 e notificato in data 02.03.2023, concedendone, ex art. 648 cpc, l'esecuzione provvisoria;
-in via preliminare-pregiudiziale, accertato che con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da la stessa non ha Parte_1 contestato le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo N. 58/2023 (RGN 133/2023) emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, Presidente Dott. Luigi Cirillo, il 01.02.2023 e notificato in data 02.03.2023, concedendone, ex art. 648 cpc, l'esecuzione provvisoria;
-in via principale e nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere perché infondata in fatto e in diritto l'opposizione avversaria al decreto ingiuntivo N. 58/2023 (RGN 133/2023) emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, Presidente Dott. Luigi Cirillo, il 01.02.2023 e notificato in data 02.03.2023, confermandolo in ogni sua parte ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento in favore della della somma Parte_1 Controparte_1 pari ad Euro 13.405,29 (Euro tredicimilaquattrocentocinque/29) ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, con interessi moratori dalla maturazione al saldo e rivalutazione al saldo. -in ogni caso con condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 18.9.2023 i difensori si riportavano alle proprie rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed il giudice si riservava.
Con ordinanza del 6.10.2023 il Giudice “ visti gli atti, preso atto che le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art 171 ter cpc autonomamente in mancanza di provvedimenti di cui all'art, 171 bis cpc da parte del giudice, ritenuto in ogni caso che la causa sia di natura documentale e di pronta soluzione non necessitandosi di attività istruttoria orale ritenuta la causa di pronta soluzione, visto l'art. 648 c,p.c. respinge la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e fissa per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 29.01.2024 con termine fino al 19.01.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative “
Alla udienza del 29.1.2024 le parti discutevano la causa ed i Giudice “ a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.01.2024, preso atto che il presente giudizio iniziava con rito c.d. Cartabia
“ordinario” e che il Giudice con provvedimento del 6.10.2023 “…preso atto che le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art 171 ter cpc autonomamente in mancanza di provvedimenti di cui all'art, 171 bis cpc da parte del giudice, ritenuto in ogni caso che la causa sia di natura documentale e di pronta soluzione non necessitandosi di attività istruttoria orale ritenuta la causa di pronta soluzione, visto l'art. 648 c,p.c. , respinge la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e fissa per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 29.01.2024 con termine fino al 19.01.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative….“ e che alla udienza del 29.1.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice riservava la decisione, sia pure dovendo pronunciare sentenza, RIMETTE LE
PARTI ALLA NUOVA UDIENZA DEL 15.4.2024 SEMPRE IN SEDE DI DISCUSSIONE E PER LA MERA PRONUNCIA DI SENTENZA A VERBALE EX ART 281 SEXIES c.p.c.. L'udienza si terrà in modalità scritta ex art .127 ter c.p.c. con termine fino al 12.4.2024 per il deposito di brevissime note di trattazione. “
L'udienza del 15.4.2024 si teneva in modalità scritta ex art 127 ter c.p.c. ed in particolare con sostituzione di udienza con note e le parti per l'udienza depositavano note di trattazione con le quali si riportavano alle proprie rispettive conclusioni.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia parzialmente fondata ed in particolare in punto di prescrizione pagina 2 di 4 del canone per l'annualità 2012 non interrotta dalla prima missiva di interruzione della prescrizione del 2017 ed in punto di non debenza degli interessi di mora, per cui il decreto-ingiuntivo opposto può essere revocato, con condanna della al pagamento di un importo diverso ed inferiore Parte_1 rispetto a quello di cui al provvedimento monitorio.
In particolare in punto di difetto di legittimazione attiva di essa creditrice, ha dimostrato che il credito non sia relativo né ad occupazione di suolo pubblico (COSAP) né ad occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), bensì per canoni derivanti dall'assegnazione di “banchi” per la vendita di prodotti alimentari (ittici in questo caso) all'interno di un locale di proprietà di un soggetto privato condotto in locazione dal Comune di San Benedetto del Tronto e che la sig.ra abbia usufruito del banco Pt_2 nel mercatino rionale, senza versare alcuna somma all'ente a titolo di corrispettivo ed in particolare precisando che il mercatino rionale si svolgesse non su area pubblica bensì su uno spazio di proprietà privata e per la quale l'Ente pagava regolarmente canone di locazione, come dimostrato in atti
Sempre in punto di legittimazione di essa creditrice, la stessa ha dimostrato, a mezzo copiosa produzione documentale ed in particolare di delibere di consiglio comunale, di avere pieno diritto a richiedere gli oneri dei venditori nel mercatino rionale.
Si hanno da intendersi come qui di seguito riportate, le dettagliate ed articolate deduzioni sul punto della parte opposta che si ritiene di condividere in quanto confermate dai riferimenti legislativi e delibere comunali di volta in volta richiamati.
Per cui ritiene il Giudice che la sia pienamente legittimata alla riscossione Controparte_1 dei canoni di natura privatistica dovuti dalla Parte_1
Per quanto attiene al merito della vicenda, ritiene il Giudice che risulta in atti che la Parte_1 con Autorizzazione rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto N. 3904 del 22.10.2013 (in sostituzione della Autorizzazione precedente N. 1074 del 08.03.2002) per l'esercizio dell'attività di commercio, abbia ottenuto in concessione l'utilizzo del banco/box/posteggio N. 6 all'interno del Mercatino Ittico di Via La Spezia di San Benedetto del Tronto, per il quale era prevista la corresponsione di un canone/onere annuale.
In buona sostanza la odierna opponente ha ricevuto un servizio ed utilizzato un bene per il quale avrebbe dovuto versare all'Ente Comunale il dovuto corrispettivo.
Quindi il titolo è rappresentato dalla Autorizzazione comunale, prodotta come allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, in conseguenza della quale venne assegnato il box.
I canoni/oneri per il servizio prestato vengono aggiornati annualmente dal Comune di San Benedetto del Tronto e resi pubblici e quindi anche le somme richieste sono certe, liquide ed esigibili: il canone dovuto all'Ente impositore è determinato nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazione dell'organo competente nei limiti previsti dalla legge.
In particolare, ritiene il Giudice che le somme certe, liquide ed esigibili e per le quali vi è la prova in atti, siano rappresentate dalla prima richiesta interruttiva della prescrizione del 20.4.2017 allegata dalla parte opponente, per la somma complessiva di euro 8.941,13 ed i particolare euro 1008,09 per l'annualità 2017, euro 1593,70 per l'annualità 2013, euro 1620,00 per l'annualità 2014, euro 1636,20 per annualità 2015 ed euro 1652,60 per l'annualità 2016: nel predetto primo atto interruttivo, infatti, l'Ente precisa il canone per l'annualità 2017 ed evidenzia che siano dovute le annualità per gli anni 2013/2016 e non vi traccia di qualsivoglia richiesta per l'anno 2012 o per i precedenti, pertanto certamente non dovuti e prescritti.
In ogni caso, ritiene il Giudice sicuramente prescritto il canone di occupazione del suolo per l'anno 2012, stante l'avviso di messa in mora del 20/12/2017 (cfr. All. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo) rispetto alla scadenza per il pagamento di detto canone del 08/03/2012, tenuto conto che all'epoca la pagina 3 di 4 sig.ra era munita di autorizzazione n. 1074 del 08/03/2002, poi sostituita con Parte_1 l'autorizzazione n. 3904 del 22/10/2013 (cfr. All. n. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo laddove si legge – appunto – che: “La presente è rilasciata in sostituzione della Autorizzazione precedente n. 1074 Data rilascio 08/03/2002”).
Per cui ritiene il Giudice dovuti gli oneri dal 2013 al 2017 per la somma complessiva di euro 8.941,13, oltre alla annualità 2018 e nulla per il 2019 peraltro non richiesto e non dovuto stante la cessazione della attività da parte della sig.ra Parte_1
Peraltro nella missiva del 19.12.2019, l'Ente del tutto immotivatamente richiedeva oneri per annualità precedenti dal 2010, mai richiesti prima ed in particolare nella missiva del 2016 allegata in atti dall'opponente e pertanto certamente non dovuti, in quanto prescritti.
In accoglimento della eccezione della parte opponente, ritiene il Giudice non sono dovuti gli interessi di mora ex Legge n. 231/2002, innanzitutto perché non sono mai stati richiesti nelle missive dell'Ente dell'anno 2017 interruttive della prescrizione ed in ogni caso non dovuti tenuto conto del rapporto fra le parti e relativo alla concessione in uso di uno spazio per l'esercizio di mercatino ittico e dunque tenuto conto della utilità e funzione sociale e non speculativa dell'utilizzo da parte del privato dello spazio e non trattandosi di una transazione commerciale vera e propria e tanto a prescindere del fatto che il comune abbia acquisito lo spazio con contratto di locazione.
Ritiene i Giudice che non possa esservi alcuna decorrenza automatica degli interessi moratori nel rapporto de quo, tenuto conto della finalità di interesse pubblico della esistenza ed operatività dei mercatini rionali e non trattandosi di un rapporto commerciale anche tenuto conto di tutto quanto dedotto sul punto dalla difesa della parte opponente che si ritiene di condividere .ù
Il decreto-ingiuntivo opposto, pertanto va revocato con condanna della debitrice opponente al pagamento della minor somma di euro 10.615,23 di cui euro 8.942,13 per le annualità 2013/2017 ed euro 1673,10 per l'annualità 2018, come in dispositivo e tenuto conto che per l'annualità 2019 la sig.ra del abbia cessato la propria attività di commercio ittico. Pt_1
Per quanto attiene alle spese della presente procedura di opposizione, le stesse possono integralmente compensarsi fra le parti tenuto conto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione in punto di non debenza del canone per l'annualità 2012 e sulla non debenza degli interessi di mora e per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto-ingiuntivo opposto;
riconosciuto in ogni caso dovuto il pagamento degli oneri per le annualità 2013/2018 come da prima richiesta di pagamento interruttiva della prescrizione del 20.4.2017 e successiva richiesta di pagamento del 19.12.2019, condanna la al pagamento a favore dell' Parte_1 Parte_3 della minor somma di euro 10.615,23 oltre interessi legali dalla data del decreto-ingiuntivo fino al saldo effettivo.
Spere processuali interamente compensate fra le parti.
Ascoli Piceno, 23 luglio 2024
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2023 promossa da:
cod. fisc.: con l'avv. CANTALAMESSA PIERO Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto in Ascoli Piceno presso lo studio del difensore
ATTRICE/DEBITRICE OPPONENTE contro
P.Iva con l'avv. DE MATTEIS SABRINA e Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in San Benedetto del Tronto CONVENUTO/CREDITRICE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15.4.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato la signora si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 58/2023 del 01/02/2023 (R.G. n. 133/2023) e notificato il 02/03/2023 del Tribunale di
Ascoli Piceno, per il pagamento in favore della (quale Controparte_1 Concessionaria della gestione del servizio di “Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs. 507/93 e smi” del San Benedetto del Tronto), per il pagamento della complessiva CP_2 somma di € 13.405,29 oltre interessi e spese, per canoni di occupazione del box n. 6 all'interno del mercato ittico rionale ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“Preliminarmente riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della CP_1 per l'accertamento e riscossione dei canoni di occupazione del suolo pubblico (COSAP)
[...] nei confronti della sig.ra e relativo al box n. 6 del mercato ittico di San Benedetto Parte_1 del Tronto, Via La Spezia, e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso revocare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto in quanto richiesto e concesso in violazione degli art. 633 e 634 c.p.c. per mancanza di prova scritta e di ogni e qualsiasi altra prova della pretesa creditoria fatta valere;
- in ogni caso revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per prescrizione ex art. 2948 n. 4) C.C. del credito ingiunto;
- in subordine accertare e riconoscere che alle somme eventualmente dovute dalla sig.ra per i canoni di occupazione del suolo pubblico non si applicano gli Parte_1 interessi di mora ex Legge n. 231/2002 indicati in decreto ingiuntivo, bensì gli interessi di legge ex art.
pagina 1 di 4 1284 C.C. e per l'effetto revocare e dichiarare privo di efficacia lo stesso decreto ingiuntivo opposto“ .
Con comparsa in data 25.5.2023 si costituiva la creditrice opposta la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ -in via preliminare-pregiudiziale, accertato che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da non è fondato su prova scritta o di pronta soluzione, Parte_1 confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo N. 58/2023 (RGN 133/2023) emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno, Presidente Dott. Luigi Cirillo, il 01.02.2023 e notificato in data 02.03.2023, concedendone, ex art. 648 cpc, l'esecuzione provvisoria;
-in via preliminare-pregiudiziale, accertato che con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da la stessa non ha Parte_1 contestato le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo N. 58/2023 (RGN 133/2023) emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, Presidente Dott. Luigi Cirillo, il 01.02.2023 e notificato in data 02.03.2023, concedendone, ex art. 648 cpc, l'esecuzione provvisoria;
-in via principale e nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere perché infondata in fatto e in diritto l'opposizione avversaria al decreto ingiuntivo N. 58/2023 (RGN 133/2023) emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, Presidente Dott. Luigi Cirillo, il 01.02.2023 e notificato in data 02.03.2023, confermandolo in ogni sua parte ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento in favore della della somma Parte_1 Controparte_1 pari ad Euro 13.405,29 (Euro tredicimilaquattrocentocinque/29) ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, con interessi moratori dalla maturazione al saldo e rivalutazione al saldo. -in ogni caso con condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 18.9.2023 i difensori si riportavano alle proprie rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed il giudice si riservava.
Con ordinanza del 6.10.2023 il Giudice “ visti gli atti, preso atto che le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art 171 ter cpc autonomamente in mancanza di provvedimenti di cui all'art, 171 bis cpc da parte del giudice, ritenuto in ogni caso che la causa sia di natura documentale e di pronta soluzione non necessitandosi di attività istruttoria orale ritenuta la causa di pronta soluzione, visto l'art. 648 c,p.c. respinge la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e fissa per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 29.01.2024 con termine fino al 19.01.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative “
Alla udienza del 29.1.2024 le parti discutevano la causa ed i Giudice “ a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.01.2024, preso atto che il presente giudizio iniziava con rito c.d. Cartabia
“ordinario” e che il Giudice con provvedimento del 6.10.2023 “…preso atto che le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art 171 ter cpc autonomamente in mancanza di provvedimenti di cui all'art, 171 bis cpc da parte del giudice, ritenuto in ogni caso che la causa sia di natura documentale e di pronta soluzione non necessitandosi di attività istruttoria orale ritenuta la causa di pronta soluzione, visto l'art. 648 c,p.c. , respinge la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e fissa per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 29.01.2024 con termine fino al 19.01.2024 per il deposito di note conclusionali riepilogative….“ e che alla udienza del 29.1.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice riservava la decisione, sia pure dovendo pronunciare sentenza, RIMETTE LE
PARTI ALLA NUOVA UDIENZA DEL 15.4.2024 SEMPRE IN SEDE DI DISCUSSIONE E PER LA MERA PRONUNCIA DI SENTENZA A VERBALE EX ART 281 SEXIES c.p.c.. L'udienza si terrà in modalità scritta ex art .127 ter c.p.c. con termine fino al 12.4.2024 per il deposito di brevissime note di trattazione. “
L'udienza del 15.4.2024 si teneva in modalità scritta ex art 127 ter c.p.c. ed in particolare con sostituzione di udienza con note e le parti per l'udienza depositavano note di trattazione con le quali si riportavano alle proprie rispettive conclusioni.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia parzialmente fondata ed in particolare in punto di prescrizione pagina 2 di 4 del canone per l'annualità 2012 non interrotta dalla prima missiva di interruzione della prescrizione del 2017 ed in punto di non debenza degli interessi di mora, per cui il decreto-ingiuntivo opposto può essere revocato, con condanna della al pagamento di un importo diverso ed inferiore Parte_1 rispetto a quello di cui al provvedimento monitorio.
In particolare in punto di difetto di legittimazione attiva di essa creditrice, ha dimostrato che il credito non sia relativo né ad occupazione di suolo pubblico (COSAP) né ad occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), bensì per canoni derivanti dall'assegnazione di “banchi” per la vendita di prodotti alimentari (ittici in questo caso) all'interno di un locale di proprietà di un soggetto privato condotto in locazione dal Comune di San Benedetto del Tronto e che la sig.ra abbia usufruito del banco Pt_2 nel mercatino rionale, senza versare alcuna somma all'ente a titolo di corrispettivo ed in particolare precisando che il mercatino rionale si svolgesse non su area pubblica bensì su uno spazio di proprietà privata e per la quale l'Ente pagava regolarmente canone di locazione, come dimostrato in atti
Sempre in punto di legittimazione di essa creditrice, la stessa ha dimostrato, a mezzo copiosa produzione documentale ed in particolare di delibere di consiglio comunale, di avere pieno diritto a richiedere gli oneri dei venditori nel mercatino rionale.
Si hanno da intendersi come qui di seguito riportate, le dettagliate ed articolate deduzioni sul punto della parte opposta che si ritiene di condividere in quanto confermate dai riferimenti legislativi e delibere comunali di volta in volta richiamati.
Per cui ritiene il Giudice che la sia pienamente legittimata alla riscossione Controparte_1 dei canoni di natura privatistica dovuti dalla Parte_1
Per quanto attiene al merito della vicenda, ritiene il Giudice che risulta in atti che la Parte_1 con Autorizzazione rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto N. 3904 del 22.10.2013 (in sostituzione della Autorizzazione precedente N. 1074 del 08.03.2002) per l'esercizio dell'attività di commercio, abbia ottenuto in concessione l'utilizzo del banco/box/posteggio N. 6 all'interno del Mercatino Ittico di Via La Spezia di San Benedetto del Tronto, per il quale era prevista la corresponsione di un canone/onere annuale.
In buona sostanza la odierna opponente ha ricevuto un servizio ed utilizzato un bene per il quale avrebbe dovuto versare all'Ente Comunale il dovuto corrispettivo.
Quindi il titolo è rappresentato dalla Autorizzazione comunale, prodotta come allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, in conseguenza della quale venne assegnato il box.
I canoni/oneri per il servizio prestato vengono aggiornati annualmente dal Comune di San Benedetto del Tronto e resi pubblici e quindi anche le somme richieste sono certe, liquide ed esigibili: il canone dovuto all'Ente impositore è determinato nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazione dell'organo competente nei limiti previsti dalla legge.
In particolare, ritiene il Giudice che le somme certe, liquide ed esigibili e per le quali vi è la prova in atti, siano rappresentate dalla prima richiesta interruttiva della prescrizione del 20.4.2017 allegata dalla parte opponente, per la somma complessiva di euro 8.941,13 ed i particolare euro 1008,09 per l'annualità 2017, euro 1593,70 per l'annualità 2013, euro 1620,00 per l'annualità 2014, euro 1636,20 per annualità 2015 ed euro 1652,60 per l'annualità 2016: nel predetto primo atto interruttivo, infatti, l'Ente precisa il canone per l'annualità 2017 ed evidenzia che siano dovute le annualità per gli anni 2013/2016 e non vi traccia di qualsivoglia richiesta per l'anno 2012 o per i precedenti, pertanto certamente non dovuti e prescritti.
In ogni caso, ritiene il Giudice sicuramente prescritto il canone di occupazione del suolo per l'anno 2012, stante l'avviso di messa in mora del 20/12/2017 (cfr. All. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo) rispetto alla scadenza per il pagamento di detto canone del 08/03/2012, tenuto conto che all'epoca la pagina 3 di 4 sig.ra era munita di autorizzazione n. 1074 del 08/03/2002, poi sostituita con Parte_1 l'autorizzazione n. 3904 del 22/10/2013 (cfr. All. n. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo laddove si legge – appunto – che: “La presente è rilasciata in sostituzione della Autorizzazione precedente n. 1074 Data rilascio 08/03/2002”).
Per cui ritiene il Giudice dovuti gli oneri dal 2013 al 2017 per la somma complessiva di euro 8.941,13, oltre alla annualità 2018 e nulla per il 2019 peraltro non richiesto e non dovuto stante la cessazione della attività da parte della sig.ra Parte_1
Peraltro nella missiva del 19.12.2019, l'Ente del tutto immotivatamente richiedeva oneri per annualità precedenti dal 2010, mai richiesti prima ed in particolare nella missiva del 2016 allegata in atti dall'opponente e pertanto certamente non dovuti, in quanto prescritti.
In accoglimento della eccezione della parte opponente, ritiene il Giudice non sono dovuti gli interessi di mora ex Legge n. 231/2002, innanzitutto perché non sono mai stati richiesti nelle missive dell'Ente dell'anno 2017 interruttive della prescrizione ed in ogni caso non dovuti tenuto conto del rapporto fra le parti e relativo alla concessione in uso di uno spazio per l'esercizio di mercatino ittico e dunque tenuto conto della utilità e funzione sociale e non speculativa dell'utilizzo da parte del privato dello spazio e non trattandosi di una transazione commerciale vera e propria e tanto a prescindere del fatto che il comune abbia acquisito lo spazio con contratto di locazione.
Ritiene i Giudice che non possa esservi alcuna decorrenza automatica degli interessi moratori nel rapporto de quo, tenuto conto della finalità di interesse pubblico della esistenza ed operatività dei mercatini rionali e non trattandosi di un rapporto commerciale anche tenuto conto di tutto quanto dedotto sul punto dalla difesa della parte opponente che si ritiene di condividere .ù
Il decreto-ingiuntivo opposto, pertanto va revocato con condanna della debitrice opponente al pagamento della minor somma di euro 10.615,23 di cui euro 8.942,13 per le annualità 2013/2017 ed euro 1673,10 per l'annualità 2018, come in dispositivo e tenuto conto che per l'annualità 2019 la sig.ra del abbia cessato la propria attività di commercio ittico. Pt_1
Per quanto attiene alle spese della presente procedura di opposizione, le stesse possono integralmente compensarsi fra le parti tenuto conto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione in punto di non debenza del canone per l'annualità 2012 e sulla non debenza degli interessi di mora e per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto-ingiuntivo opposto;
riconosciuto in ogni caso dovuto il pagamento degli oneri per le annualità 2013/2018 come da prima richiesta di pagamento interruttiva della prescrizione del 20.4.2017 e successiva richiesta di pagamento del 19.12.2019, condanna la al pagamento a favore dell' Parte_1 Parte_3 della minor somma di euro 10.615,23 oltre interessi legali dalla data del decreto-ingiuntivo fino al saldo effettivo.
Spere processuali interamente compensate fra le parti.
Ascoli Piceno, 23 luglio 2024
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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