CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
AL RI, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 897/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021196119 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente conferma la volontà di rinunciare al ricorso e chiede la compensazione delle spese.
Il rappresentante di Ag. Entrate prende atto della rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023 la società Ricorrente_1 srls impugnava l'intimazione di pagamento recante il n. 296 2022 90211961 19 000, con la quale era stato chiesto il pagamento di complessivi
€ 29.671,04 in relazione ad alcune cartelle esattoriali per IRES 2015 e IVA 2015/2016.
Deduceva l'irregolarità sotto diversi profili della notifica effettuata a mezzo pec, l'omessa notifica delle cartelle presupposte, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa allegazione delle cartelle prodromiche e, infine, la prescrizione delle pretese.
Con memoria del 6 giugno 2023 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, deducendo che avverso la cartella n.
29620190055376108000 era stato promosso innanzi alla Commissione Tributaria di Palermo altro giudizio, concluso con sentenza n. 3823/07/2021 depositata in data 7 dicembre 2021, con la quale il ricorso era stato rigettato;
tale sentenza, oggetto di gravame con appello introdotto dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale era stata confermata con sentenza n.2130/14/2023 depositata il 6 marzo 2023.
Con memoria del 9 settembre 2025 la società ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, rinuncia della quale l'altra parte ha preso atto, come risulta dal verbale di udienza del 18 settembre 2025; indi la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio formulata dal ricorrente, alla quale parte convenuta non si è opposta, comporta l'estinzione del processo chiesta dal rinunciante, alla quale il convenuto non si è opposto.
Non essendovi accordo tra le parti al riguardo, si ritiene di compensare solo parzialmente le spese processuali, ponendo a carico del ricorrente la rifusione, in favore di parte convenuta la residua parte, liquidata in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti. Compensa parzialmente le spese processuali, ponendo a carico della società ricorrente la rifusione, in favore di parte convenuta, della residua parte, liquidata in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo il 18 settembre 2025
Il giudice Il Presidente
BR AT AS TO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
AL RI, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 897/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021196119 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente conferma la volontà di rinunciare al ricorso e chiede la compensazione delle spese.
Il rappresentante di Ag. Entrate prende atto della rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023 la società Ricorrente_1 srls impugnava l'intimazione di pagamento recante il n. 296 2022 90211961 19 000, con la quale era stato chiesto il pagamento di complessivi
€ 29.671,04 in relazione ad alcune cartelle esattoriali per IRES 2015 e IVA 2015/2016.
Deduceva l'irregolarità sotto diversi profili della notifica effettuata a mezzo pec, l'omessa notifica delle cartelle presupposte, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa allegazione delle cartelle prodromiche e, infine, la prescrizione delle pretese.
Con memoria del 6 giugno 2023 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, deducendo che avverso la cartella n.
29620190055376108000 era stato promosso innanzi alla Commissione Tributaria di Palermo altro giudizio, concluso con sentenza n. 3823/07/2021 depositata in data 7 dicembre 2021, con la quale il ricorso era stato rigettato;
tale sentenza, oggetto di gravame con appello introdotto dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale era stata confermata con sentenza n.2130/14/2023 depositata il 6 marzo 2023.
Con memoria del 9 settembre 2025 la società ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, rinuncia della quale l'altra parte ha preso atto, come risulta dal verbale di udienza del 18 settembre 2025; indi la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio formulata dal ricorrente, alla quale parte convenuta non si è opposta, comporta l'estinzione del processo chiesta dal rinunciante, alla quale il convenuto non si è opposto.
Non essendovi accordo tra le parti al riguardo, si ritiene di compensare solo parzialmente le spese processuali, ponendo a carico del ricorrente la rifusione, in favore di parte convenuta la residua parte, liquidata in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti. Compensa parzialmente le spese processuali, ponendo a carico della società ricorrente la rifusione, in favore di parte convenuta, della residua parte, liquidata in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo il 18 settembre 2025
Il giudice Il Presidente
BR AT AS TO