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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 965/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata;
promossa da
(C.F.: ), quale amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (C.F.: ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Silvi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Civitanova Marche, via Indipendenza n.54;
APPELLANTE contro
(C.F.: ; CP_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza n. 1557/2023 del Tribunale di MACERATA pubblicata in data 19.10.2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, reiterate, richiamate e rinnovate tutte le istanze ed eccezioni avanzate nel corso del giudizio di primo grado, in integrale riforma della Sentenza/Ordinanza impugnata ed in accoglimento dei motivi di gravame illustrati in narrativa: accertato e dichiarato che l'apprensione di
€.6.540,00 operata dalla SI.ra dal libretto postale n.48232590, CP_2 aperto presso l'ufficio postale di Tolentino ed intestato alla SI.ra , Controparte_1
è priva di qualsivoglia giustificazione e pertanto illecita, illegittima e comunque priva di qualsivoglia motivazione, condannare la convenuta SI.ra CP_2
, nata in [...] l'[...], C.F. e
[...] C.F._4 residente in [...]di Fiastra n. 45 del Comune di Tolentino a rifondere alla tutelata, in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Parte_1
, la somma così indicata in €.6.540,00 oltre interessi di legge;
in via
[...] subordinata condannare comunque la SI.ra , nata in [...]_2
Severino Marche l'11/04/1960, C.F. e residente in [...]C.F._4
Abbadia di Fiastra n. 45 a risarcire la SI.ra , in persona Controparte_1 dell'Amministratore di Sostegno Avv. , della somma di Parte_1
€.6.500,00 oltre interessi come per legge.
Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'Avv. - in qualità di Parte_1
Amministratore di sostegno di , come da nomina del 23.6.2020 - Controparte_1 adiva il Tribunale di Macerata perché fosse accertato e dichiarato che l'apprensione della complessiva somma di €.6.540,00 - operata dalla convenuta mediante una serie di prelievi dal libretto postale n.48232590, CP_2 aperto presso l'ufficio postale di Tolentino ed intestato all'amministrata - era priva di valida giustificazione e pertanto illecita e/o illegittima condannando, per l'effetto, la convenuta a rifondere alla tutelata - in persona dell'Amministratore di sostegno, Avv. - la somma predetta, ovvero, in via subordinata, Parte_1
pagina 2 di 7 a risarcire il danno in misura corrispondente.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva, CP_2 pertanto, dichiarata contumace.
Il Tribunale di Macerata, con l'ordinanza gravata, emessa ai sensi dell'art. 702 ter
c.p.c., rigettava le domande del ricorrente, ritenendo che non fosse stata fornita idonea documentazione a conferma della data di nomina dell'Amministratore di sostegno e delle disposizioni in essa contenute per la gestione del patrimonio dell'Amministrata, né dell'inserimento della presso una struttura P_ sanitaria.
Il giudicante, inoltre, osservava che la lettera apparentemente inviata dalla convenuta (ma non attribuibile alla stessa con certezza, trattandosi di copia fotostatica) in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'Avv. Pt_1 rispetto ai prelievi effettuati senza alcuna autorizzazione sul c/c dell'amministrata
- nella quale la ammetteva di aver effettuato acquisti per conto e in favore CP_2 della medesima, per l'importo indicato dall'Amministratore - in P_ mancanza di elementi certi in merito alla/e persona/e che aveva/no effettuato i vari prelievi o per poter stabilire quali somme fossero state prelevate in epoca successiva alla nomina dell' non consentivano di ritenere sufficientemente Pt_2 provata la domanda.
Avverso la richiamata ordinanza ha proposto appello l'Avv. , n.q., Parte_1 chiedendone l'integrale riforma e la conseguente condanna dell'appellata a rifondere - o rimborsare - alla la somma di €.6.540,00, attesa la sua P_ illegittima apprensione dal libretto postale a quest'ultima intestato. non si è costituita nonostante la ritualità della notifica e, pertanto, CP_2
è stata dichiarata contumace.
In data 27.6.2025 - a seguito di assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
- la causa è stata trattenuta in decisione sulle sole conclusioni dell'appellante, trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Con primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale di Macerata avrebbe errato nell'applicazione delle norme che regolano l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
In particolare, l'Avv. evidenzia che la convenuta non solo non avrebbe Pt_1 mai smentito la circostanza di aver posto in essere i prelievi monetari de quibus, ma avrebbe addirittura ammesso tale circostanza con la lettera agli atti, da lei inviata all'Amministratore di sostegno in risposta alla diffida - allegata al ricorso - nella quale il ricorrente (odierno appellante) aveva specificamente individuato il periodo temporale e il momento esatto dei singoli prelevamenti, allegando alla propria missiva l'estratto conto da cui si potevano desumere agevolmente tutte le movimentazioni in entrata ed uscita, contestando siffatti prelievi alla convenuta e richiedendo la restituzione dei relativi importi. CP_2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per errata applicazione delle norme in materia di disconoscimento di documento, ex artt. 214 e 215 c.p.c.
Nel dettaglio, l'Avv. lamenta che (incomprensibilmente) il primo Giudice Pt_1 avrebbe avanzato dubbi sull'autenticità della firma apposta in calce alla lettera inviatagli dalla convenuta (così escludendone la riferibilità alla , trattandosi CP_2 di lettera manoscritta dalla convenuta ed inviata per posta all'Amministratore di sostegno, in risposta alla diffida da questi precedentemente inoltrata.
Ad avviso dell'appellante, nel caso di specie - non avendo la disconosciuto CP_2 formalmente in giudizio la propria sottoscrizione - il fatto ed il conseguente effetto probatorio del documento in atti dovrebbero considerarsi giudizialmente provati.
I due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione logica ed oggettiva - meritano accoglimento.
Preliminarmente, risulta per tabulas che in data 29.10.2020 l'Avv. Pt_1 prestava il giuramento di rito quale Amministratore di sostegno di P_
; pertanto, non è revocabile in dubbio la circostanza che lo stesso sia stato
[...] nominato in un momento antecedente a tale data.
pagina 4 di 7 Sulla base del compendio probatorio acquisito nel giudizio di prime cure, deve ritenersi provata la domanda proposta dal ricorrente, essendo la stessa avvalorata, oltre che dall'estratto di c/c allegato alla diffida stragiudiziale inviata dall' alla convenuta - che indica puntualmente i prelevamenti effettuati nel Pt_2 periodo di interesse - e dalla risposta manoscritta della convenuta medesima che, come visto, ha confermato di aver effettuato detti prelievi dal conto dell'amministrata, non avendo mai smentito (in alcuna sede) di aver effettuato i movimenti monetari oggetto del presente giudizio.
Ed invero l'onere di fornire la prova in ordine alla/e ragione/i giustificatrice/i dei prelevamenti posti in essere, incombe sull'attuale appellata, la quale avrebbe dovuto dimostrare, in sede di giudizio di primo grado, che i medesimi erano stati effettivamente eseguiti in favore della ovvero (quantomeno) contestare P_ la pretesa avversaria con altre allegazioni, idonee a sconfessare la ricostruzione prospettata dall'odierno appellante.
Ed invero, l'appellante mediante le allegazioni probatorie menzionate (il dettaglio dei prelevamenti;
la diffida stragiudiziale e la risposta manoscritta dall'appellata, da lui ricevuta) ha pienamente provato le ragioni del proprio credito, mentre altrettanto non può dirsi in relazione alla sig.ra che non ha eccepito CP_2 alcunché adducendo fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi delle ragioni creditorie, ma si è semplicemente limitata a ribadire di aver effettuato i prelievi de quibus nell'esclusivo interesse dell'anziana signora, della quale ella si sarebbe presa cura per mero spirito caritatevole.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della S.C., deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto e deve, conseguentemente, ritenersi avvenuto il tacito riconoscimento della sottoscrizione (cfr. Cass., n. 22064/2017).
Nella fattispecie in esame, non risulta che la (contumace sia in primo CP_2 grado che nel presente giudizio di appello) abbia mai effettuato un rituale disconoscimento - in termini di dichiarazione di volontà atta a destituire di fondamento il documento a lei riferibile - con la conseguenza che la lettera (a sua firma) inviata all' in risposta alla richiesta di chiarimenti, avanzata nei suoi Pt_2
pagina 5 di 7 confronti da quest'ultimo, fa piena prova sia in ordine ai prelievi contestati, che rispetto al loro ammontare (€.6.540,00).
All'accoglimento del gravame consegue la condanna dell'appellata alla restituzione della somma richiesta dall' Pt_2
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi (in ragione della bassa complessità della lite e dell'assenza di contrasto giurisprudenziale in subiecta materia) e con esclusione - per il presente grado - dell'importo relativo alla voce
“istruttoria/trattazione”, in considerazione dell'attività effettivamente svolta;
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
- quale Amministratore di sostegno di - avverso l'Ordinanza n. Controparte_1
1557/2023 del Tribunale di MACERATA, pubblicata in data 19.10.2023, nel giudizio iscritto al n. 1987/2022 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna a rifondere a CP_2
- in persona dell'Amministratore di sostegno, Avv. Controparte_1 Parte_1
- la somma di €.6.540,00, oltre interessi di legge;
[...]
- condanna l'appellata alla refusione - in favore dell'appellante - delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano - quanto al primo grado - in complessivi €.2.540,00 per compensi professionali e - quanto al presente grado - in complessivi €.1.984,00 per compensi professionali ed €.355,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata;
promossa da
(C.F.: ), quale amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (C.F.: ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Silvi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Civitanova Marche, via Indipendenza n.54;
APPELLANTE contro
(C.F.: ; CP_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza n. 1557/2023 del Tribunale di MACERATA pubblicata in data 19.10.2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, reiterate, richiamate e rinnovate tutte le istanze ed eccezioni avanzate nel corso del giudizio di primo grado, in integrale riforma della Sentenza/Ordinanza impugnata ed in accoglimento dei motivi di gravame illustrati in narrativa: accertato e dichiarato che l'apprensione di
€.6.540,00 operata dalla SI.ra dal libretto postale n.48232590, CP_2 aperto presso l'ufficio postale di Tolentino ed intestato alla SI.ra , Controparte_1
è priva di qualsivoglia giustificazione e pertanto illecita, illegittima e comunque priva di qualsivoglia motivazione, condannare la convenuta SI.ra CP_2
, nata in [...] l'[...], C.F. e
[...] C.F._4 residente in [...]di Fiastra n. 45 del Comune di Tolentino a rifondere alla tutelata, in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Parte_1
, la somma così indicata in €.6.540,00 oltre interessi di legge;
in via
[...] subordinata condannare comunque la SI.ra , nata in [...]_2
Severino Marche l'11/04/1960, C.F. e residente in [...]C.F._4
Abbadia di Fiastra n. 45 a risarcire la SI.ra , in persona Controparte_1 dell'Amministratore di Sostegno Avv. , della somma di Parte_1
€.6.500,00 oltre interessi come per legge.
Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'Avv. - in qualità di Parte_1
Amministratore di sostegno di , come da nomina del 23.6.2020 - Controparte_1 adiva il Tribunale di Macerata perché fosse accertato e dichiarato che l'apprensione della complessiva somma di €.6.540,00 - operata dalla convenuta mediante una serie di prelievi dal libretto postale n.48232590, CP_2 aperto presso l'ufficio postale di Tolentino ed intestato all'amministrata - era priva di valida giustificazione e pertanto illecita e/o illegittima condannando, per l'effetto, la convenuta a rifondere alla tutelata - in persona dell'Amministratore di sostegno, Avv. - la somma predetta, ovvero, in via subordinata, Parte_1
pagina 2 di 7 a risarcire il danno in misura corrispondente.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva, CP_2 pertanto, dichiarata contumace.
Il Tribunale di Macerata, con l'ordinanza gravata, emessa ai sensi dell'art. 702 ter
c.p.c., rigettava le domande del ricorrente, ritenendo che non fosse stata fornita idonea documentazione a conferma della data di nomina dell'Amministratore di sostegno e delle disposizioni in essa contenute per la gestione del patrimonio dell'Amministrata, né dell'inserimento della presso una struttura P_ sanitaria.
Il giudicante, inoltre, osservava che la lettera apparentemente inviata dalla convenuta (ma non attribuibile alla stessa con certezza, trattandosi di copia fotostatica) in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'Avv. Pt_1 rispetto ai prelievi effettuati senza alcuna autorizzazione sul c/c dell'amministrata
- nella quale la ammetteva di aver effettuato acquisti per conto e in favore CP_2 della medesima, per l'importo indicato dall'Amministratore - in P_ mancanza di elementi certi in merito alla/e persona/e che aveva/no effettuato i vari prelievi o per poter stabilire quali somme fossero state prelevate in epoca successiva alla nomina dell' non consentivano di ritenere sufficientemente Pt_2 provata la domanda.
Avverso la richiamata ordinanza ha proposto appello l'Avv. , n.q., Parte_1 chiedendone l'integrale riforma e la conseguente condanna dell'appellata a rifondere - o rimborsare - alla la somma di €.6.540,00, attesa la sua P_ illegittima apprensione dal libretto postale a quest'ultima intestato. non si è costituita nonostante la ritualità della notifica e, pertanto, CP_2
è stata dichiarata contumace.
In data 27.6.2025 - a seguito di assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
- la causa è stata trattenuta in decisione sulle sole conclusioni dell'appellante, trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 Con primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale di Macerata avrebbe errato nell'applicazione delle norme che regolano l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
In particolare, l'Avv. evidenzia che la convenuta non solo non avrebbe Pt_1 mai smentito la circostanza di aver posto in essere i prelievi monetari de quibus, ma avrebbe addirittura ammesso tale circostanza con la lettera agli atti, da lei inviata all'Amministratore di sostegno in risposta alla diffida - allegata al ricorso - nella quale il ricorrente (odierno appellante) aveva specificamente individuato il periodo temporale e il momento esatto dei singoli prelevamenti, allegando alla propria missiva l'estratto conto da cui si potevano desumere agevolmente tutte le movimentazioni in entrata ed uscita, contestando siffatti prelievi alla convenuta e richiedendo la restituzione dei relativi importi. CP_2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per errata applicazione delle norme in materia di disconoscimento di documento, ex artt. 214 e 215 c.p.c.
Nel dettaglio, l'Avv. lamenta che (incomprensibilmente) il primo Giudice Pt_1 avrebbe avanzato dubbi sull'autenticità della firma apposta in calce alla lettera inviatagli dalla convenuta (così escludendone la riferibilità alla , trattandosi CP_2 di lettera manoscritta dalla convenuta ed inviata per posta all'Amministratore di sostegno, in risposta alla diffida da questi precedentemente inoltrata.
Ad avviso dell'appellante, nel caso di specie - non avendo la disconosciuto CP_2 formalmente in giudizio la propria sottoscrizione - il fatto ed il conseguente effetto probatorio del documento in atti dovrebbero considerarsi giudizialmente provati.
I due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione logica ed oggettiva - meritano accoglimento.
Preliminarmente, risulta per tabulas che in data 29.10.2020 l'Avv. Pt_1 prestava il giuramento di rito quale Amministratore di sostegno di P_
; pertanto, non è revocabile in dubbio la circostanza che lo stesso sia stato
[...] nominato in un momento antecedente a tale data.
pagina 4 di 7 Sulla base del compendio probatorio acquisito nel giudizio di prime cure, deve ritenersi provata la domanda proposta dal ricorrente, essendo la stessa avvalorata, oltre che dall'estratto di c/c allegato alla diffida stragiudiziale inviata dall' alla convenuta - che indica puntualmente i prelevamenti effettuati nel Pt_2 periodo di interesse - e dalla risposta manoscritta della convenuta medesima che, come visto, ha confermato di aver effettuato detti prelievi dal conto dell'amministrata, non avendo mai smentito (in alcuna sede) di aver effettuato i movimenti monetari oggetto del presente giudizio.
Ed invero l'onere di fornire la prova in ordine alla/e ragione/i giustificatrice/i dei prelevamenti posti in essere, incombe sull'attuale appellata, la quale avrebbe dovuto dimostrare, in sede di giudizio di primo grado, che i medesimi erano stati effettivamente eseguiti in favore della ovvero (quantomeno) contestare P_ la pretesa avversaria con altre allegazioni, idonee a sconfessare la ricostruzione prospettata dall'odierno appellante.
Ed invero, l'appellante mediante le allegazioni probatorie menzionate (il dettaglio dei prelevamenti;
la diffida stragiudiziale e la risposta manoscritta dall'appellata, da lui ricevuta) ha pienamente provato le ragioni del proprio credito, mentre altrettanto non può dirsi in relazione alla sig.ra che non ha eccepito CP_2 alcunché adducendo fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi delle ragioni creditorie, ma si è semplicemente limitata a ribadire di aver effettuato i prelievi de quibus nell'esclusivo interesse dell'anziana signora, della quale ella si sarebbe presa cura per mero spirito caritatevole.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della S.C., deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto e deve, conseguentemente, ritenersi avvenuto il tacito riconoscimento della sottoscrizione (cfr. Cass., n. 22064/2017).
Nella fattispecie in esame, non risulta che la (contumace sia in primo CP_2 grado che nel presente giudizio di appello) abbia mai effettuato un rituale disconoscimento - in termini di dichiarazione di volontà atta a destituire di fondamento il documento a lei riferibile - con la conseguenza che la lettera (a sua firma) inviata all' in risposta alla richiesta di chiarimenti, avanzata nei suoi Pt_2
pagina 5 di 7 confronti da quest'ultimo, fa piena prova sia in ordine ai prelievi contestati, che rispetto al loro ammontare (€.6.540,00).
All'accoglimento del gravame consegue la condanna dell'appellata alla restituzione della somma richiesta dall' Pt_2
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi (in ragione della bassa complessità della lite e dell'assenza di contrasto giurisprudenziale in subiecta materia) e con esclusione - per il presente grado - dell'importo relativo alla voce
“istruttoria/trattazione”, in considerazione dell'attività effettivamente svolta;
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
- quale Amministratore di sostegno di - avverso l'Ordinanza n. Controparte_1
1557/2023 del Tribunale di MACERATA, pubblicata in data 19.10.2023, nel giudizio iscritto al n. 1987/2022 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna a rifondere a CP_2
- in persona dell'Amministratore di sostegno, Avv. Controparte_1 Parte_1
- la somma di €.6.540,00, oltre interessi di legge;
[...]
- condanna l'appellata alla refusione - in favore dell'appellante - delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano - quanto al primo grado - in complessivi €.2.540,00 per compensi professionali e - quanto al presente grado - in complessivi €.1.984,00 per compensi professionali ed €.355,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7