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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28344/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Zangari Luana, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio in TORINO Controparte_1 Controparte_2 il 13/02/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 99 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25.11.2000 e il 12.07.2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa ex familiare, sita in Torino – Via Castelgomberto n. 21, di proprietà al 50% tra i coniugi, dalla quale il marito si impegna ad allontanarsi entro la data del 15.12.2024, resti nella disponibilità della signora unitamente ai due figli e CP_1 Per_1
. Per_2
DÀ ATTO che le parti concordano che i ratei mensili del mutuo gravanti sulla ex casa familiare saranno pagati al 50% da ciascun coniuge fino all'estinzione.
DISPONE che il sig. si impegni a versare alla sig.ra Controparte_2 Controparte_1 l'importo pari ad €. 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento per il figlio , oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche necessitate e Per_2 documentate non coperte dal SSN, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, il tutto oltre a rimborsare alla madre il 50% delle spese mediche non mutuabili sostenute per il figlio Per_2 in quanto necessitate o preventivamente concordate e documentate, oltre quelle scolastiche e quelle sportive, richiamando espressamente il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del tribunale di Torino.
DÀ ATTO quanto segue:
-i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili della casa coniugale come segue: letto matrimoniale con materasso, due comodini in ciliegio, mobili a due ante, cassettiera ed aspirapolvere marca Dyson al marito;
divano letto, cucina completa di elettrodomestici, cassettiera in ciliegio, mobile quattro stagioni, asciugacapelli Dyson alla moglie;
arredi e mobili della camera dei ragazzi donati agli stessi e . Per_1 Per_2
-i coniugi danno atto della reciproca, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
-il cane razza barboncino di nome KI resta assegnato alla sig.ra in quanto donato dal CP_1 marito sig. in data 24.05.2014. CP_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
pagina 2 di 3 Il Presidente Rel
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28344/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Zangari Luana, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio in TORINO Controparte_1 Controparte_2 il 13/02/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 99 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25.11.2000 e il 12.07.2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa ex familiare, sita in Torino – Via Castelgomberto n. 21, di proprietà al 50% tra i coniugi, dalla quale il marito si impegna ad allontanarsi entro la data del 15.12.2024, resti nella disponibilità della signora unitamente ai due figli e CP_1 Per_1
. Per_2
DÀ ATTO che le parti concordano che i ratei mensili del mutuo gravanti sulla ex casa familiare saranno pagati al 50% da ciascun coniuge fino all'estinzione.
DISPONE che il sig. si impegni a versare alla sig.ra Controparte_2 Controparte_1 l'importo pari ad €. 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento per il figlio , oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche necessitate e Per_2 documentate non coperte dal SSN, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, il tutto oltre a rimborsare alla madre il 50% delle spese mediche non mutuabili sostenute per il figlio Per_2 in quanto necessitate o preventivamente concordate e documentate, oltre quelle scolastiche e quelle sportive, richiamando espressamente il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del tribunale di Torino.
DÀ ATTO quanto segue:
-i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili della casa coniugale come segue: letto matrimoniale con materasso, due comodini in ciliegio, mobili a due ante, cassettiera ed aspirapolvere marca Dyson al marito;
divano letto, cucina completa di elettrodomestici, cassettiera in ciliegio, mobile quattro stagioni, asciugacapelli Dyson alla moglie;
arredi e mobili della camera dei ragazzi donati agli stessi e . Per_1 Per_2
-i coniugi danno atto della reciproca, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
-il cane razza barboncino di nome KI resta assegnato alla sig.ra in quanto donato dal CP_1 marito sig. in data 24.05.2014. CP_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
pagina 2 di 3 Il Presidente Rel
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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