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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 718/2025 R.G.
UDIENZA 30/9/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che l'Avv. Mauro Gallinari ha depositato nota 3/6/2025 in cui “(…)
DICHIARA Di voler rinunciare, come in effetti rinuncia al procedimento promosso nei confronti del CONDOMINIO R.I.T. RGN 718/2025 perchè il
Condominio resistente non risulta costituito e CHIEDE L'estinzione del processo (…)”;
- che pertanto il procedimento va deciso;
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.20;
- che, alle ore 9.00, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 30/9/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 718, Ruolo Generale
dell'anno 2025, all'udienza del 30/9/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
Avv. Mauro Gallinari, rappresentato e difeso personalmente ex art. 86
c.p.c.;
ricorrente
E
Condominio R.I.T., sito in Corso San Francesco n. 74, Anzio;
resistente
OGGETTO: AZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia al ricorso e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'Avv. Mauro Gallinari conveniva in giudizio il Condominio di cui in epigrafe, così allegando e concludendo:
“(…) Che il ricorrente vanta nei confronti del Condominio R.I.T., in persona dell'Amministratore pro tempore, un credito derivante da Decreto
Ingiuntivo su parere di congruità n. 3748/2024 r.g. 2924/2024 emesso provvisoriamente esecutivo dal Giudice di Pace di Velletri in data
02.10.2024 e depositato in cancelleria in data 07.10.2024, con il quale veniva ingiunto al Condominio R.I.T. il pagamento della somma di €
4.247,83 a titolo di credito professionale, oltre gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c., nonché le spese di ingiunzione liquidate in €
473,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
Che detto titolo, copia estratta e autenticata relativa al procedimento RG
2924/2024 veniva notificato unitamente all'atto di precetto ed alla richiesta comunicazione completa dati condomini morosi e relativi millesimi all'amm.ne p.t. del Condominio R.I.T, C.S. Condominiali di
Pagina 3 Dott.
[...] in persona del Socio Accomandatario Rapp.te Parte_1 dell'impresa a mezzo pec in data 06.11.2024; (…) Che Parte_1 nonostante la richiesta all'amm.ne del Condominio R.I.T. per
l'individuazione dei condomini morosi non vi è stata alcuna comunicazione (…) CONCLUSIONI a. Piaccia al Tribunale adito ordinare ai sensi dell'art 63 disp att c.c. all'amm.re p.t. del Condominio R.I.T., di comunicare allo Studio dell'Avv. Mauro Gallinari i nominativi dei condomini morosi;
b. Ai sensi dell'art 614 bis c.p.c. piaccia al
Tribunale adito condannare il Condominio R.I.T. in persona dell'amministratore p.t. a versare all'Avv. Mauro Gallinari la somma di euro 100,00 o quella diversa ritenuta di giustizia dalla domanda e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c. Piaccia al
Tribunale adito condannare il Condominio R.I.T. al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'Avvocato Mauro Gallinari nella misura che sarà ritenuta di giustizia (…)”.
Nessuno si costituiva per il Condominio R.I.T.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
La causa, a fronte della presentazione da parte del ricorrente della suddetta istanza di cessazione della materia del contendere, va decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la
Pagina 4 Dott. Renato Buzi discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
Come sopra detto, l'Avv. Mauro Gallinari ha concluso per la cessazione della materia del contendere, deducendo quanto di seguito:
“(…) DICHIARA Di voler rinunciare, come in effetti rinuncia al procedimento promosso nei confronti del CONDOMINIO R.I.T. RGN 718/2025 perchè il Condominio resistente non risulta costituito e CHIEDE
L'estinzione del processo (…)” (cfr. nota depositata il 3/6/2025 da Avv.
Mauro Gallinari).
Ne discende che si è verificata la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda azionata dall'Avv. Mauro Gallinari, per la motivazione sopra espressa.
Stante origine e natura della controversia, qualità dei soggetti in causa, comportamento processuale delle parti, l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante d decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta da Avv. Mauro Gallinari nei confronti di Controparte_1
, per le ragioni espresse in motivazione;
[...]
- compensa le spese di lite.
Velletri, 30/9/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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