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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5765 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1124/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona dei signori magistrati
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE REL.
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1124 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
attore, con l'avv. RE.TO.
e
Controparte_1 Controparte_2
convenute, con l'avv. SR.ON.
e
Controparte_3
terza chiamata, con l'avv. RE.TO.
Conclusioni: la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13.11.2025 e, perciò, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 9 MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29.1.2021, socio accomandante, titolare della Parte_1
quota del 9% di (da ora, per brevità, , ha convenuto in Controparte_2 CP_2
giudizio e la socia accomandataria (titolare del residuo 91%) per ottenere la CP_2 Controparte_1
condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni cagionati al proprio patrimonio personale in conseguenza di atti di mala gestio della società.
Il ha contestato alla fra l'altro: i) consistenti prelievi ingiustificati di somme e di Pt_1 CP_1
merci di ii) bonifici effettuati in favore di sé stessa privi di giustificazione;
iii) addebiti a di CP_2 CP_2
costi non pertinenti alla sua gestione (ma di altre società facenti capo alla;
iv) pagamenti per CP_1
spese personali;
v) mancato versamento in cassa di somme di competenza della società; vi) pagamenti a per prestazioni mai fornite a vii) trasferimento senza corrispettivo a CP_4 CP_2 Parte_2
di prodotti acquistati da viii) accensione di un finanziamento intestato a
[...] CP_2 CP_2
per supportare finanziariamente altra società facente capo alla (sempre CP_1 Parte_2
); ix) assunzione ingiustificata della dipendente x) ingiustificato ostacolo
[...] Parte_3
alle richieste di informazioni di esso e ha quindi concluso per la condanna della al Pt_1 CP_1
pagamento, in suo favore, della somma di € 200.000,00=, o della diversa somma di giustizia.
e si sono costituite in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per Controparte_1 CP_2
materia e per territorio del Tribunale di Brescia per essere competente il Tribunale di Bergamo;
sempre in via preliminare, hanno poi eccepito la “nullità della citazione rispetto alla convenuta
[...]
, la “carenza di legittimazione passiva della Controparte_2 Controparte_2
[..
e la “carenza di legittimazione ad agire dell'attore rispetto agli invocati artt. 2260, 2392 e 2395
c.c.”.
Nel merito, hanno evidenziato la “infondatezza dei fatti addebitati ad ed invocato la Controparte_1
“responsabilità di quale amministratrice di fatto”. Controparte_3
Tutto ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale, previo differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa di volesse: Controparte_3
“ - dichiarare la propria incompetenza per materia e per territorio in favore del Tribunale di Bergamo, disponendo consequenzialmente;
pagina 2 di 9 - dichiarare la nullità dell'atto di citazione nei confronti della convenuta
[...]
/o, comunque, la carenza di legittimazione passiva della convenuta Società Controparte_2
rispetto alle domande svolte da Parte_1
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dell'attore rispetto agli invocati artt. 2260, 2392 e
2395 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità/infondatezza delle correlate richieste risarcitorie.
Nel merito:
- in accoglimento di tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare e respingere tutte le domande dell'attore, ivi incluse quelle istruttorie, per inammissibilità e/o infondatezza;
- Ritenere e dichiarare la responsabilità come amministratrice di fatto della terza chiamata Signora ed il conseguente suo obbligo a manlevare da ogni pretesa Controparte_3 Controparte_1 attorea condannando la stessa a rifondere ad ”, con vittoria di spese. CP_1
A seguito della rituale notifica dell'atto di chiamata, si è costituita in giudizio che Controparte_3
ha fatto proprie, in sostanza, le difese già svolte dal e contestato la fondatezza delle domande Pt_1
proposte nei suoi confronti.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 sulle conclusioni – anche istruttorie – delle parti richiamate in epigrafe.
2. Competenza.
Le convenute hanno rinunciato, con la prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., all'eccezione di incompetenza per territorio, insistendo nella sola eccezione di “incompetenza per materia del Tribunale di Brescia, ex adverso erroneamente adito nella sua sezione specializzata in materia di impresa”.
L'eccezione di incompetenza per materia tenuta ferma dalle convenute è fondata, atteso che la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa non si estende alle cause aventi ad oggetto società appartenenti a tipi diversi da quelli contemplati dall'art. 3, 2° comma, d. lgs. 168/2003
(fra le quali non rientrano le società di persone).
La causa viene tuttavia decisa dal tribunale in composizione collegiale, avendo ad oggetto un'azione di responsabilità promossa contro l'amministratore della società, trovando applicazione l'art. 50 bis, 1° comma, n. 5), c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
3. Tardività delle memorie istruttorie di parte attrice.
pagina 3 di 9 All'udienza del 30.11.2021 il g.i. ha assegnato alle parti i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. prevedendo espressamente la “decorrenza dei termini dal 20.12.2021, da computarsi nel conteggio”.
Il chiaro tenore del provvedimento del giudice (che comprende il dies a quo nel conteggio del termine) impone di escludere la scusabilità dell'errore invocata da parte attrice.
Ne deriva la tardività della prima e della seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositate dall'attore e la conseguente inutilizzabilità delle integrazioni assertive e delle istanze istruttorie contenute in dette memorie.
4. Eccezioni di “nullità della citazione rispetto alla convenuta , e Controparte_2
di “carenza di legittimazione passiva della . Controparte_2
Il ha convenuto in giudizio (oltre a senza tuttavia formulare alcuna Pt_1 CP_2 Controparte_1
domanda nei confronti della società.
Il tenore delle domande proposte dal nei confronti della (dirette al risarcimento di Pt_1 CP_1
un danno di natura asseritamente diretta) non consente poi di ravvisare alcuna utilità della pronuncia anche nei limiti del mero accertamento nei confronti della società.
Ciò posto, va in primo luogo disattesa l'eccezione di “nullità della citazione rispetto alla convenuta
, non potendosi ravvisare un difetto della editio actionis con Controparte_2
riguardo a una domanda, in realtà, mai proposta.
Di contro, va accolta l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
, la cui citazione in giudizio risulta del tutto superflua.
[...]
Osserva d'altronde il tribunale che l'attore ha verosimilmente modellato la propria domanda (citando in giudizio la società e il suo amministratore) ispirandosi al disposto dell'art. 2476, 3° comma, c.c., che, nel dettare la disciplina dell'azione sociale di responsabilità nelle società a responsabilità limitata, prevede espressamente, come noto, la legittimazione individuale del socio all'esercizio di tale azione.
Azione che, per giurisprudenza ormai costante, richiede la partecipazione al processo della società, quale parte necessaria (Cass. 17493/2018 e 25317/2021).
Difetta tuttavia nella disciplina dell'azione di responsabilità nelle società di persone un'analoga norma di “sostituzione processuale”, con la conseguenza che l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dalla sola società, spettando al socio – unicamente – l'azione di danno c.d. diretto, alla quale resta estranea, per definizione, la società.
pagina 4 di 9 Ne deriva, come anticipato, l'accoglimento dell'eccezione di “carenza di legittimazione passiva della
. Controparte_2
5. Eccezione di difetto di legittimazione attiva del Pt_1
Per giurisprudenza costante, “l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale)” (Cass.
16416/2007, da cui è tratta la massima).
Valgono pertanto, in materia di società di persone, i medesimi principi costantemente ribaditi dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di società di capitali, con la conseguenza che “l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché
l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. […]” (Cass. 14265/2025, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, il ha contestato alla socia accomandataria condotte che, per Pt_1 Controparte_1
la quasi totalità, risultano depauperative del patrimonio sociale, ossia quelle già richiamate sub 1.: “i) consistenti prelievi ingiustificati di somme e merci di ii) bonifici effettuati in favore di sé stessa CP_2
privi di giustificazione;
iii) addebiti a di costi non pertinenti alla sua gestione (ma di altre CP_2
società facenti capo alla;
iv) pagamenti per spese personali;
v) mancato versamento in CP_1
cassa di somme di competenza della società; vi) pagamenti a per prestazioni mai fornite a CP_4
vii) trasferimento senza corrispettivo a di prodotti di viii) CP_2 Parte_2 CP_2
accensione di un finanziamento intestato a per supportare finanziariamente CP_2 Parte_2
pagina 5 di 9 ; ix) assunzione ingiustificata della dipendente x) ingiustificato ostacolo alle CP_1 Parte_3
richieste di informazioni di esso . Pt_1
Condotte che hanno comportato (in tesi) la colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale della società o l'assunzione di passività ingiustificate, con conseguente depauperamento diretto del solo patrimonio sociale (sulla nozione di danno al patrimonio sociale, cfr. Cass. 21730/2020, secondo cui
“in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., il danno può essere quantificato avendo riguardo all'accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma (nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere”).
Ciò posto, rileva il tribunale che, per giurisprudenza costante, “la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. […]” (Cass. 14468/2008 e numerose successive conformi).
Nel caso in esame, il ha fondato la propria domanda su fatti astrattamente idonei a supportare, Pt_1 al più, un'azione sociale di responsabilità, spettante alla sola società (e non al socio), invocando il risarcimento di un danno di natura meramente indiretta (rappresentato dalla diminuzione del valore della quota di partecipazione, quale conseguenza della diminuita consistenza del patrimonio sociale).
pagina 6 di 9 L'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sollevata dalle convenute è perciò, con Pt_1
riferimento a tali voci di danno, fondata.
5.1. Il ha, per la verità, lamentato già con l'atto di citazione (non si tiene conto, per le ragioni Pt_1
indicate sub 3., delle integrazioni assertive di cui alla prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.), ulteriori condotte di astrattamente idonee a cagionargli un danno di natura diretta, Controparte_1
quali: i) irregolarità fiscali dalle quali gli è derivata la notificazione, da parte della Agenzia delle
Entrate di Bergamo, dell'avviso di accertamento n. T9F01B202398/2019, col quale gli sono stati contestati redditi di partecipazione non dichiarati per € 5.458,00=; ii) sistematica omissione della predisposizione dei rendiconti annuali, con conseguente mancata ripartizione degli utili.
Lo stesso attore ricorda tuttavia – condivisibilmente – che l'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'amministratore di società (di capitali o di persone) è un'azione di natura risarcitoria, ossia diretta al ristoro di un danno patito, che si compone di tre elementi indefettibili consistenti ne: i) la condotta illecita;
ii) il danno;
iii) il nesso causale fra la prima e il secondo.
Sulla scorta di tale premessa, va rilevato come l'attore abbia lamentato tali ulteriori condotte illecite della accomandataria essenzialmente ad colorandum, senza allegare in modo espresso Controparte_1
specifiche voci di danno causalmente collegate alle stesse.
Ne è prova il chiaro tenore del paragrafo III dell'atto di citazione (“risarcimento dei danni”, pagg. 43 e seguenti), ove l'attore richiama “a titolo esemplificativo, ma non esaustivo” la “consolidata giurisprudenza” che “prevede una serie di atti pregiudizievoli, tra i quali:
a) atti distrattivi, ove il danno è pari alla diminuzione patrimoniale;
b) omesso pagamento di oneri fiscali e contributivi;
c) alterazione delle scritture contabili, violazione di obblighi contabili o amministrativi, laddove essi abbiano provocato un danno alla società;
d) falsificazione di bilancio
e) occultamento di perdite, irregolarità contabili, omissione di provvedimenti di ri-capitalizzazione necessari”.
Atti pregiudizievoli che, in realtà, in parte integrano irregolarità di natura meramente formale (di norma inidonee a cagionare alcun danno) e, in altra parte, appaiono idonei a cagionare il depauperamento diretto del patrimonio sociale.
pagina 7 di 9 Il non ha quindi allegato, con riferimento alle irregolarità fiscali dalle quali è derivata la Pt_1 notificazione dell'avviso di accertamento nei suoi confronti, d'aver sopportato ulteriori esborsi (per sanzioni, interessi e spese di recupero coattivo del credito) in aggiunta all'imposta, comunque dovuta.
Con riferimento alla mancata approvazione dei rendiconti e alla mancata distribuzione degli utili,
d'aver subito un pregiudizio di tale natura, avendo unicamente lamentato una “indebita appropriazione di utili” da parte di rimasta, in realtà, del tutto sprovvista di prova. Controparte_1
Ne deriverebbe l'infondatezza, in ogni caso, della domanda di risarcimento di tali voci di danno, là dove effettivamente proposta.
6. Riepilogo.
In conclusione, affermata la competenza del Tribunale ordinario di Brescia, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società CP_2
Va poi dichiarato il difetto di legittimazione attiva del a proporre la domanda di risarcimento Pt_1
dei danni di natura indiretta, perché conseguenti a condotte depauperative del patrimonio sociale.
Resta quindi assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_3
Le ragioni della decisione rendono infine inammissibili, per irrilevanza, le istanze istruttorie delle parti.
7. Spese.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, integrato da quello di causalità.
Il va perciò condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle convenute e Pt_1 Controparte_1
nonché dalla terza chiamata per il presente giudizio, che si liquidano, per CP_2 Controparte_3
ciascuna delle due parti ( e hanno svolto congiuntamente identiche difese), in € Controparte_1 CP_2
14.103,00= per compensi (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_2
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attore con riferimento alla domanda Parte_1
di risarcimento danni proposta;
- dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dalle convenute nei confronti della terza chiamata
Controparte_3
pagina 8 di 9 - condanna l'attore al pagamento, in favore delle convenute e Parte_1 Controparte_1 [...]
della somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori Controparte_2
di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della terza chiamata Parte_1 Controparte_3 della somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 19.12.2025.
Il presidente estensore dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona dei signori magistrati
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE REL.
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1124 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
attore, con l'avv. RE.TO.
e
Controparte_1 Controparte_2
convenute, con l'avv. SR.ON.
e
Controparte_3
terza chiamata, con l'avv. RE.TO.
Conclusioni: la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13.11.2025 e, perciò, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 9 MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29.1.2021, socio accomandante, titolare della Parte_1
quota del 9% di (da ora, per brevità, , ha convenuto in Controparte_2 CP_2
giudizio e la socia accomandataria (titolare del residuo 91%) per ottenere la CP_2 Controparte_1
condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni cagionati al proprio patrimonio personale in conseguenza di atti di mala gestio della società.
Il ha contestato alla fra l'altro: i) consistenti prelievi ingiustificati di somme e di Pt_1 CP_1
merci di ii) bonifici effettuati in favore di sé stessa privi di giustificazione;
iii) addebiti a di CP_2 CP_2
costi non pertinenti alla sua gestione (ma di altre società facenti capo alla;
iv) pagamenti per CP_1
spese personali;
v) mancato versamento in cassa di somme di competenza della società; vi) pagamenti a per prestazioni mai fornite a vii) trasferimento senza corrispettivo a CP_4 CP_2 Parte_2
di prodotti acquistati da viii) accensione di un finanziamento intestato a
[...] CP_2 CP_2
per supportare finanziariamente altra società facente capo alla (sempre CP_1 Parte_2
); ix) assunzione ingiustificata della dipendente x) ingiustificato ostacolo
[...] Parte_3
alle richieste di informazioni di esso e ha quindi concluso per la condanna della al Pt_1 CP_1
pagamento, in suo favore, della somma di € 200.000,00=, o della diversa somma di giustizia.
e si sono costituite in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per Controparte_1 CP_2
materia e per territorio del Tribunale di Brescia per essere competente il Tribunale di Bergamo;
sempre in via preliminare, hanno poi eccepito la “nullità della citazione rispetto alla convenuta
[...]
, la “carenza di legittimazione passiva della Controparte_2 Controparte_2
[..
e la “carenza di legittimazione ad agire dell'attore rispetto agli invocati artt. 2260, 2392 e 2395
c.c.”.
Nel merito, hanno evidenziato la “infondatezza dei fatti addebitati ad ed invocato la Controparte_1
“responsabilità di quale amministratrice di fatto”. Controparte_3
Tutto ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale, previo differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa di volesse: Controparte_3
“ - dichiarare la propria incompetenza per materia e per territorio in favore del Tribunale di Bergamo, disponendo consequenzialmente;
pagina 2 di 9 - dichiarare la nullità dell'atto di citazione nei confronti della convenuta
[...]
/o, comunque, la carenza di legittimazione passiva della convenuta Società Controparte_2
rispetto alle domande svolte da Parte_1
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dell'attore rispetto agli invocati artt. 2260, 2392 e
2395 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità/infondatezza delle correlate richieste risarcitorie.
Nel merito:
- in accoglimento di tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare e respingere tutte le domande dell'attore, ivi incluse quelle istruttorie, per inammissibilità e/o infondatezza;
- Ritenere e dichiarare la responsabilità come amministratrice di fatto della terza chiamata Signora ed il conseguente suo obbligo a manlevare da ogni pretesa Controparte_3 Controparte_1 attorea condannando la stessa a rifondere ad ”, con vittoria di spese. CP_1
A seguito della rituale notifica dell'atto di chiamata, si è costituita in giudizio che Controparte_3
ha fatto proprie, in sostanza, le difese già svolte dal e contestato la fondatezza delle domande Pt_1
proposte nei suoi confronti.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 sulle conclusioni – anche istruttorie – delle parti richiamate in epigrafe.
2. Competenza.
Le convenute hanno rinunciato, con la prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., all'eccezione di incompetenza per territorio, insistendo nella sola eccezione di “incompetenza per materia del Tribunale di Brescia, ex adverso erroneamente adito nella sua sezione specializzata in materia di impresa”.
L'eccezione di incompetenza per materia tenuta ferma dalle convenute è fondata, atteso che la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa non si estende alle cause aventi ad oggetto società appartenenti a tipi diversi da quelli contemplati dall'art. 3, 2° comma, d. lgs. 168/2003
(fra le quali non rientrano le società di persone).
La causa viene tuttavia decisa dal tribunale in composizione collegiale, avendo ad oggetto un'azione di responsabilità promossa contro l'amministratore della società, trovando applicazione l'art. 50 bis, 1° comma, n. 5), c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
3. Tardività delle memorie istruttorie di parte attrice.
pagina 3 di 9 All'udienza del 30.11.2021 il g.i. ha assegnato alle parti i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. prevedendo espressamente la “decorrenza dei termini dal 20.12.2021, da computarsi nel conteggio”.
Il chiaro tenore del provvedimento del giudice (che comprende il dies a quo nel conteggio del termine) impone di escludere la scusabilità dell'errore invocata da parte attrice.
Ne deriva la tardività della prima e della seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositate dall'attore e la conseguente inutilizzabilità delle integrazioni assertive e delle istanze istruttorie contenute in dette memorie.
4. Eccezioni di “nullità della citazione rispetto alla convenuta , e Controparte_2
di “carenza di legittimazione passiva della . Controparte_2
Il ha convenuto in giudizio (oltre a senza tuttavia formulare alcuna Pt_1 CP_2 Controparte_1
domanda nei confronti della società.
Il tenore delle domande proposte dal nei confronti della (dirette al risarcimento di Pt_1 CP_1
un danno di natura asseritamente diretta) non consente poi di ravvisare alcuna utilità della pronuncia anche nei limiti del mero accertamento nei confronti della società.
Ciò posto, va in primo luogo disattesa l'eccezione di “nullità della citazione rispetto alla convenuta
, non potendosi ravvisare un difetto della editio actionis con Controparte_2
riguardo a una domanda, in realtà, mai proposta.
Di contro, va accolta l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
, la cui citazione in giudizio risulta del tutto superflua.
[...]
Osserva d'altronde il tribunale che l'attore ha verosimilmente modellato la propria domanda (citando in giudizio la società e il suo amministratore) ispirandosi al disposto dell'art. 2476, 3° comma, c.c., che, nel dettare la disciplina dell'azione sociale di responsabilità nelle società a responsabilità limitata, prevede espressamente, come noto, la legittimazione individuale del socio all'esercizio di tale azione.
Azione che, per giurisprudenza ormai costante, richiede la partecipazione al processo della società, quale parte necessaria (Cass. 17493/2018 e 25317/2021).
Difetta tuttavia nella disciplina dell'azione di responsabilità nelle società di persone un'analoga norma di “sostituzione processuale”, con la conseguenza che l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dalla sola società, spettando al socio – unicamente – l'azione di danno c.d. diretto, alla quale resta estranea, per definizione, la società.
pagina 4 di 9 Ne deriva, come anticipato, l'accoglimento dell'eccezione di “carenza di legittimazione passiva della
. Controparte_2
5. Eccezione di difetto di legittimazione attiva del Pt_1
Per giurisprudenza costante, “l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale)” (Cass.
16416/2007, da cui è tratta la massima).
Valgono pertanto, in materia di società di persone, i medesimi principi costantemente ribaditi dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di società di capitali, con la conseguenza che “l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché
l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. […]” (Cass. 14265/2025, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, il ha contestato alla socia accomandataria condotte che, per Pt_1 Controparte_1
la quasi totalità, risultano depauperative del patrimonio sociale, ossia quelle già richiamate sub 1.: “i) consistenti prelievi ingiustificati di somme e merci di ii) bonifici effettuati in favore di sé stessa CP_2
privi di giustificazione;
iii) addebiti a di costi non pertinenti alla sua gestione (ma di altre CP_2
società facenti capo alla;
iv) pagamenti per spese personali;
v) mancato versamento in CP_1
cassa di somme di competenza della società; vi) pagamenti a per prestazioni mai fornite a CP_4
vii) trasferimento senza corrispettivo a di prodotti di viii) CP_2 Parte_2 CP_2
accensione di un finanziamento intestato a per supportare finanziariamente CP_2 Parte_2
pagina 5 di 9 ; ix) assunzione ingiustificata della dipendente x) ingiustificato ostacolo alle CP_1 Parte_3
richieste di informazioni di esso . Pt_1
Condotte che hanno comportato (in tesi) la colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale della società o l'assunzione di passività ingiustificate, con conseguente depauperamento diretto del solo patrimonio sociale (sulla nozione di danno al patrimonio sociale, cfr. Cass. 21730/2020, secondo cui
“in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., il danno può essere quantificato avendo riguardo all'accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma (nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere”).
Ciò posto, rileva il tribunale che, per giurisprudenza costante, “la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. […]” (Cass. 14468/2008 e numerose successive conformi).
Nel caso in esame, il ha fondato la propria domanda su fatti astrattamente idonei a supportare, Pt_1 al più, un'azione sociale di responsabilità, spettante alla sola società (e non al socio), invocando il risarcimento di un danno di natura meramente indiretta (rappresentato dalla diminuzione del valore della quota di partecipazione, quale conseguenza della diminuita consistenza del patrimonio sociale).
pagina 6 di 9 L'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sollevata dalle convenute è perciò, con Pt_1
riferimento a tali voci di danno, fondata.
5.1. Il ha, per la verità, lamentato già con l'atto di citazione (non si tiene conto, per le ragioni Pt_1
indicate sub 3., delle integrazioni assertive di cui alla prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.), ulteriori condotte di astrattamente idonee a cagionargli un danno di natura diretta, Controparte_1
quali: i) irregolarità fiscali dalle quali gli è derivata la notificazione, da parte della Agenzia delle
Entrate di Bergamo, dell'avviso di accertamento n. T9F01B202398/2019, col quale gli sono stati contestati redditi di partecipazione non dichiarati per € 5.458,00=; ii) sistematica omissione della predisposizione dei rendiconti annuali, con conseguente mancata ripartizione degli utili.
Lo stesso attore ricorda tuttavia – condivisibilmente – che l'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'amministratore di società (di capitali o di persone) è un'azione di natura risarcitoria, ossia diretta al ristoro di un danno patito, che si compone di tre elementi indefettibili consistenti ne: i) la condotta illecita;
ii) il danno;
iii) il nesso causale fra la prima e il secondo.
Sulla scorta di tale premessa, va rilevato come l'attore abbia lamentato tali ulteriori condotte illecite della accomandataria essenzialmente ad colorandum, senza allegare in modo espresso Controparte_1
specifiche voci di danno causalmente collegate alle stesse.
Ne è prova il chiaro tenore del paragrafo III dell'atto di citazione (“risarcimento dei danni”, pagg. 43 e seguenti), ove l'attore richiama “a titolo esemplificativo, ma non esaustivo” la “consolidata giurisprudenza” che “prevede una serie di atti pregiudizievoli, tra i quali:
a) atti distrattivi, ove il danno è pari alla diminuzione patrimoniale;
b) omesso pagamento di oneri fiscali e contributivi;
c) alterazione delle scritture contabili, violazione di obblighi contabili o amministrativi, laddove essi abbiano provocato un danno alla società;
d) falsificazione di bilancio
e) occultamento di perdite, irregolarità contabili, omissione di provvedimenti di ri-capitalizzazione necessari”.
Atti pregiudizievoli che, in realtà, in parte integrano irregolarità di natura meramente formale (di norma inidonee a cagionare alcun danno) e, in altra parte, appaiono idonei a cagionare il depauperamento diretto del patrimonio sociale.
pagina 7 di 9 Il non ha quindi allegato, con riferimento alle irregolarità fiscali dalle quali è derivata la Pt_1 notificazione dell'avviso di accertamento nei suoi confronti, d'aver sopportato ulteriori esborsi (per sanzioni, interessi e spese di recupero coattivo del credito) in aggiunta all'imposta, comunque dovuta.
Con riferimento alla mancata approvazione dei rendiconti e alla mancata distribuzione degli utili,
d'aver subito un pregiudizio di tale natura, avendo unicamente lamentato una “indebita appropriazione di utili” da parte di rimasta, in realtà, del tutto sprovvista di prova. Controparte_1
Ne deriverebbe l'infondatezza, in ogni caso, della domanda di risarcimento di tali voci di danno, là dove effettivamente proposta.
6. Riepilogo.
In conclusione, affermata la competenza del Tribunale ordinario di Brescia, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società CP_2
Va poi dichiarato il difetto di legittimazione attiva del a proporre la domanda di risarcimento Pt_1
dei danni di natura indiretta, perché conseguenti a condotte depauperative del patrimonio sociale.
Resta quindi assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_3
Le ragioni della decisione rendono infine inammissibili, per irrilevanza, le istanze istruttorie delle parti.
7. Spese.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, integrato da quello di causalità.
Il va perciò condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle convenute e Pt_1 Controparte_1
nonché dalla terza chiamata per il presente giudizio, che si liquidano, per CP_2 Controparte_3
ciascuna delle due parti ( e hanno svolto congiuntamente identiche difese), in € Controparte_1 CP_2
14.103,00= per compensi (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_2
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attore con riferimento alla domanda Parte_1
di risarcimento danni proposta;
- dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dalle convenute nei confronti della terza chiamata
Controparte_3
pagina 8 di 9 - condanna l'attore al pagamento, in favore delle convenute e Parte_1 Controparte_1 [...]
della somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori Controparte_2
di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della terza chiamata Parte_1 Controparte_3 della somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 19.12.2025.
Il presidente estensore dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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