Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria classica nelle provincie Napolitane;
Veduto che per la Convenzione passata tra il municipio di Giovinazzo ed il Governo in data 18 gennaio 1887 e' stabilito che il municipio stesso a fin di ottenere che nella detta citta' sia istituito un ginnasio governativo, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresi' all'Erario dello Stato la somma che a forma della predetta legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio e che per ora e' stabilita in annue lire diciassettemila centotrentasei (L. 17,136);
Veduto il bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1887-1888;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887 e' istituito nella citta' di Giovinazzo un ginnasio governativo nella forma prescritta dalla legge 10 febbraio 1861 sopraccitata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria classica nelle provincie Napolitane;
Veduto che per la Convenzione passata tra il municipio di Giovinazzo ed il Governo in data 18 gennaio 1887 e' stabilito che il municipio stesso a fin di ottenere che nella detta citta' sia istituito un ginnasio governativo, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresi' all'Erario dello Stato la somma che a forma della predetta legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio e che per ora e' stabilita in annue lire diciassettemila centotrentasei (L. 17,136);
Veduto il bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1887-1888;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887 e' istituito nella citta' di Giovinazzo un ginnasio governativo nella forma prescritta dalla legge 10 febbraio 1861 sopraccitata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.