Articolo 11 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 settembre 1950
Art. 11.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.
Qualora pero' fosse dovuta indennita' in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra la indennita' stessa, e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, non e' cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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