Versione
16 settembre 1950
16 settembre 1950
Art. 11.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.
Qualora pero' fosse dovuta indennita' in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra la indennita' stessa, e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, non e' cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.
Qualora pero' fosse dovuta indennita' in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra la indennita' stessa, e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, non e' cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 13/02/2015, n. 61Provvedimento: 61/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai magistrati: Dott. Stefano IMPERIALI Presidente Dott. Luigi CIRILLO Consigliere Dott. Daniela ACANFORA Consigliere Dott. Francesca PADULA Consigliere relatore Dott. Marco SMIROLDO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sull'appello, iscritto al n. 29557 del registro generale proposto dai Sigg. A. D. C. e A. D. C., eredi di L. D., rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Candiano, ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli, n.50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Picone, contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverso la …Leggi di più...
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- art. 115 c.p.c.·
- equivalenza infermità·
- onere probatorio·
- art. 1 DPR 915/1978·
- CTU·
- art. 11 L. 648/1950·
- pensione di guerra·
- art. 61 c.p.c.·
- prescrizione·
- art. 111 Cost.·
- motivazione sentenza·
- appello in materia pensionistica·
- difetto di motivazione