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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 545 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' CARMELA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. IELASI MARIA RITA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
18/02/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TT (ME) il 29/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato in [...] il [...], e Persona_1
, nata in [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire ove vogliano, dandone comunicazione, il loro domicilio o residenza nel mutuo e civile rispetto l'uno dell'altro; 2) I coniugi convengono che la IA IN , oggi di anni quindici, Per_2
venga affidata condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno sito in Messina, via Comunale Santa Lucia Sopra Contesse n. 77, pal. D.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute della IN. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza della IA
presso ciascuno di essi;
3) I coniugi concordano che, relativamente alla IA , Per_2 Per_2
oggi di anni quindici, il padre potrà esercitare il proprio diritto-dovere di visita secondo tempi e modalità che saranno concordati, di volta in volta, con la IA stessa;
4) La casa coniugale, in locazione per un canone di euro 580,00 mensili, sita in Messina, via Comunale Santa Lucia
Sopra Contesse n. 77, pal. D, verrà assegnata alla GN , la quale continuerà ad Parte_1
abitarvi unitamente alla IA IN ed ove continuerà a convivere il figlio Per_2 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, iscritto all'università di Messina, al secondo anno della facoltà di Scienze Motorie;
4) I coniugi concordano che il signor Parte_2
corrisponderà alla GN , a titolo di contributo per il mantenimento
[...] Parte_1
ordinario dei figli e un assegno mensile pari ad euro 300,00 (euro 150,00,00 Per_2 Per_1
per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese sul conto intestato alla GN con Parte_1
Iban:[...]CC0651323858; 5) i coniugi concordano che l'assegno Unico erogato dall' per i figli sarà percepito nella misura del 100% dalla GN;
CP_1 Parte_1
6) le parti concordano che ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e , in esse incluse: Per_1 Per_2
spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed universitarie (quali rette, iscrizioni, eventuali spese alloggiative fuori sede, viaggi di istruzione, tasse, libri, strumenti informatici, corsi specialistici e master), spese sportive (danza, palestra, nuoto, etc...), spese formative
(quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica, etc...) secondo le linee guida del CNF;
7)
I coniugi non avanzano richiesta di assegno di mantenimento reciproco;
8) I coniugi concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dal deposito del presente ricorso in
Tribunale”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, integrando il ricorso nei termini di cui all'atto sottoscritto dalle stesse il 04/04/2025.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
IN (ME) il 14/02/1967, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TT (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
29/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 545 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' CARMELA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. IELASI MARIA RITA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
18/02/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TT (ME) il 29/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato in [...] il [...], e Persona_1
, nata in [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire ove vogliano, dandone comunicazione, il loro domicilio o residenza nel mutuo e civile rispetto l'uno dell'altro; 2) I coniugi convengono che la IA IN , oggi di anni quindici, Per_2
venga affidata condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno sito in Messina, via Comunale Santa Lucia Sopra Contesse n. 77, pal. D.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute della IN. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza della IA
presso ciascuno di essi;
3) I coniugi concordano che, relativamente alla IA , Per_2 Per_2
oggi di anni quindici, il padre potrà esercitare il proprio diritto-dovere di visita secondo tempi e modalità che saranno concordati, di volta in volta, con la IA stessa;
4) La casa coniugale, in locazione per un canone di euro 580,00 mensili, sita in Messina, via Comunale Santa Lucia
Sopra Contesse n. 77, pal. D, verrà assegnata alla GN , la quale continuerà ad Parte_1
abitarvi unitamente alla IA IN ed ove continuerà a convivere il figlio Per_2 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, iscritto all'università di Messina, al secondo anno della facoltà di Scienze Motorie;
4) I coniugi concordano che il signor Parte_2
corrisponderà alla GN , a titolo di contributo per il mantenimento
[...] Parte_1
ordinario dei figli e un assegno mensile pari ad euro 300,00 (euro 150,00,00 Per_2 Per_1
per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno cinque di ogni mese sul conto intestato alla GN con Parte_1
Iban:[...]CC0651323858; 5) i coniugi concordano che l'assegno Unico erogato dall' per i figli sarà percepito nella misura del 100% dalla GN;
CP_1 Parte_1
6) le parti concordano che ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e , in esse incluse: Per_1 Per_2
spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed universitarie (quali rette, iscrizioni, eventuali spese alloggiative fuori sede, viaggi di istruzione, tasse, libri, strumenti informatici, corsi specialistici e master), spese sportive (danza, palestra, nuoto, etc...), spese formative
(quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica, etc...) secondo le linee guida del CNF;
7)
I coniugi non avanzano richiesta di assegno di mantenimento reciproco;
8) I coniugi concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dal deposito del presente ricorso in
Tribunale”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, integrando il ricorso nei termini di cui all'atto sottoscritto dalle stesse il 04/04/2025.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
IN (ME) il 14/02/1967, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TT (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
29/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.