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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/11/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare previo deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 827/2023 promossa da:
Parte_1 la Genovali Ricorrente
CP_1 rappr. dall'avv. Silvia Nannizzi Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.08.2023 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che il ricorrente è affetto da ernia discale in lombodiscoartrosi contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che egli è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura del 12% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Chiedeva altresì ammissione prova testimoniale.
Rappresentava di aver lavorato dal 1989 all'attualità del ricorso alle dipendenze di varie ditte con la mansione di autista di mezzi pesanti, attività che ha comportato il carico/scarico e trasporto di materiali vari.
Lamentava, quindi, di aver contratto a causa di detta attività lavorativa malattia professionale in forma di ernia discale in lombodiscoartrosi, per la quale presentava in data 17/04/2019 domanda di riconoscimento
1 all' ; domanda che veniva respinta da in data 17/08/2019, mentre il ricorso in opposizione CP_1 CP_1 presentato il 23/09/2019 restava senza esito.
Addiveniva pertanto a presentare la domanda giudiziale in oggetto.
L' si costituiva tempestivamente contestando sia le mansioni svolte dal ricorrente (“Si contesta quanto CP_1 dedotto dal ricorrente ai punti 3), 4) e 5) del ricorso, cioè che nel periodo dal 1989 al 2014 abbia guidato per circa 10 ore al giorno per cinque giorni a settimana guidando camion balestrati e non ammortizzati condotti su terreni irregolari”), nonché, integralmente in fatto e in diritto, quanto da esso dedotto in ricorso.
Si rimetteva, quindi, alla relazione del proprio C.T.P. dott.ssa e, richiamando il c.d. Persona_1
“principio delle cause di lesione”, chiedeva il rigetto del ricorso.
Stante la contestazione delle mansioni, si procedeva all'istruttoria mediante l'assunzione di prove orali e venivano, quindi, escussi i testi che hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente.
Si è quindi proceduto ad espletare ctu medica volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria.
All'odierna udienza fissata in modalità cartolare, previo scambio di note scritte la causa è stata così decisa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale, con l'esame del collega di lavoro del ricorrente che ha confermato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, questo Giudicante ha disposto consulenza tecnica medico-legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale o concausale tra la natura dell'attività svolta e le lamentate patologie.
Il CTU, dott. ha confermato sia la sussistenza della patologia lamentata, sia il nesso eziologico Persona_2 con l'attività lavorativa.
Il consulente all'esito dell'esame della documentazione in atti e della visita del ricorrente ha sottolineato
“Che l'esposizione a vibrazioni estese a tutto il corpo possa determinare artrosi lombare è cosa ben nota. Il riconoscimento dell'artrosi lombare e della discartrosi negli autotrasportatori non è un processo automatico, anche se la patologia è inclusa nelle tabelle ministeriali.”
Osserva il CTU che la malattia professionale in oggetto è inclusa nella lista I ossia malattie per le quali il nesso di causalità è di elevata probabilità e ciò comporta che “si presume che sia causata dall'attività lavorativa.
2 L'onere della prova non ricade quindi sul lavoratore, ma sull' . Per negare il riconoscimento, l deve dimostrare CP_1 CP_1 che la patologia è dovuta a fattori non lavorativi o che l'esposizione al rischio è stata insufficiente a provocarla.
Per fare ciò, l' valuta la documentazione medica e, in particolare, i Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) Pt_2 dell'azienda, che misurano l'esposizione effettiva a specifici agenti di rischio come le vibrazioni trasmesse al corpo intero
(VTB).
Nel nostro caso è stata negata la malattia professionale sulla base delle informazioni fornite dalla DI NN che ha documentato come il mezzo guidato dal ricorrente sia perfettamente a norma e non possa esporre il guidatore a significativo rischio di vibrazioni trasmesse al “sistema corpo intero”.”
Il dott. rileva dunque che l' ha respinto la domanda del ricorrente fondandosi solo sulla Per_2 CP_1 valutazione del rischio che il ricorrente ha corso durante il periodo di lavoro presso l'azienda NN ovvero dal 2016 in poi senza considerare tutto il periodo dal 1990 al 2016 in cui ha comunque lavorato come autotrasportatore.
Sottolinea che “È da notare che la patologia è insorta proprio in tale arco di tempo come dimostra il fatto che già nel 2007 il ricorrente ebbe a sottoporsi ad accertamenti radiologici e nel 2008 fu sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione ernia CP_ discale L5-S1. Risulta dalle considerazioni mediche (Note a difesa) redatte in data 30/11/2023 da Dirigente medico che era stato richiesto in data 14/08/2019 alla DI IN per la quale il ricorrente aveva lavorato dal 1990 al 2014
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e che alla data di redazione delle suddette considerazioni mediche nulla era CP_ pervenuto allo ”.
Rilevando come sia ragionevole ipotizzare che i mezzi utilizzati dal ricorrente tra il 1989 e il 2014 fossero meno evoluti quanto a sicurezza a tutela della salute del lavoratore, rispetto a quelli utilizzati dalla ditta
NN dal 2016 in poi, il consulente evidenzia che nella stessa nota di cui sopra si legge che : “Ha CP_1 sempre guidato autoarticolati;
quando lavorava per il lavoro consisteva nel trasportare materiali inerti dalle cave di Per_3
Carrara ai clienti della Toscana, ed in particolare della provincia di Lucca. Buona parte del percorso era quindi caratterizzato Cont da strade sterrate. Per invece percorreva strade asfaltate. Per quanto riguarda l'ultimo datore di lavoro parte del percorso
è su strada asfaltata e parte su strade sterrate per arrivare alle discariche di rifiuti”.
Pertanto, l'utilizzo di mezzi meno sicuri e la percorrenza di tragitti che sottoponevano il ricorrente a maggiori vibrazioni, ha portato il CTU alla conclusione che: “Trattasi di autotrasportatore dipendente che ha avanzato in data 17/04/2019 allo domanda di riconoscimento della etiologia professionale della lombo-disco-artrosi CP_1 dalla quale è affetto. La domanda è stata respinta dallo non essendo stato dimostrato rischio lavorativo idoneo a CP_1 determinare la malattia. Tale giudizio negativo si è basato però su una analisi del rischio relativa agli ultimi tre anni quando per ben 26 anni il ricorrente aveva operato su mezzi da ammettersi assai meno confortevoli e su percorsi più disagiati.
Premesso che il danno biologico è oggi valutabile nella misura del 7% e che esso era da ammettersi già presente in tale misura all'atto della domanda malattia professionale la domanda va accolta con decorrenza dall'epoca della domanda stessa.”
3 Le conclusioni della CTU vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali-relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito -con la conseguenza che -secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione -sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n°
9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Peraltro la Cassazione ha chiarito che “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass.
14770/08).
Può quindi ritenersi comprovata l'origine “professionale” della malattia oggetto del presente giudizio, non essendovi ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologie contratte, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17/1/2005 n°
753).
Giova ricordare che nessuna osservazione critica è pervenuta dai consulenti di parte.
CP_ L' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 7% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali.
4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/14 seguono la soccombenza e quelle di CTU, CP_ liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 7% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali con decorrenza CP_1 come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 3.506,10 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
CP_
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare previo deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 827/2023 promossa da:
Parte_1 la Genovali Ricorrente
CP_1 rappr. dall'avv. Silvia Nannizzi Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.08.2023 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che il ricorrente è affetto da ernia discale in lombodiscoartrosi contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che egli è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura del 12% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Chiedeva altresì ammissione prova testimoniale.
Rappresentava di aver lavorato dal 1989 all'attualità del ricorso alle dipendenze di varie ditte con la mansione di autista di mezzi pesanti, attività che ha comportato il carico/scarico e trasporto di materiali vari.
Lamentava, quindi, di aver contratto a causa di detta attività lavorativa malattia professionale in forma di ernia discale in lombodiscoartrosi, per la quale presentava in data 17/04/2019 domanda di riconoscimento
1 all' ; domanda che veniva respinta da in data 17/08/2019, mentre il ricorso in opposizione CP_1 CP_1 presentato il 23/09/2019 restava senza esito.
Addiveniva pertanto a presentare la domanda giudiziale in oggetto.
L' si costituiva tempestivamente contestando sia le mansioni svolte dal ricorrente (“Si contesta quanto CP_1 dedotto dal ricorrente ai punti 3), 4) e 5) del ricorso, cioè che nel periodo dal 1989 al 2014 abbia guidato per circa 10 ore al giorno per cinque giorni a settimana guidando camion balestrati e non ammortizzati condotti su terreni irregolari”), nonché, integralmente in fatto e in diritto, quanto da esso dedotto in ricorso.
Si rimetteva, quindi, alla relazione del proprio C.T.P. dott.ssa e, richiamando il c.d. Persona_1
“principio delle cause di lesione”, chiedeva il rigetto del ricorso.
Stante la contestazione delle mansioni, si procedeva all'istruttoria mediante l'assunzione di prove orali e venivano, quindi, escussi i testi che hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente.
Si è quindi proceduto ad espletare ctu medica volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria.
All'odierna udienza fissata in modalità cartolare, previo scambio di note scritte la causa è stata così decisa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale, con l'esame del collega di lavoro del ricorrente che ha confermato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, questo Giudicante ha disposto consulenza tecnica medico-legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale o concausale tra la natura dell'attività svolta e le lamentate patologie.
Il CTU, dott. ha confermato sia la sussistenza della patologia lamentata, sia il nesso eziologico Persona_2 con l'attività lavorativa.
Il consulente all'esito dell'esame della documentazione in atti e della visita del ricorrente ha sottolineato
“Che l'esposizione a vibrazioni estese a tutto il corpo possa determinare artrosi lombare è cosa ben nota. Il riconoscimento dell'artrosi lombare e della discartrosi negli autotrasportatori non è un processo automatico, anche se la patologia è inclusa nelle tabelle ministeriali.”
Osserva il CTU che la malattia professionale in oggetto è inclusa nella lista I ossia malattie per le quali il nesso di causalità è di elevata probabilità e ciò comporta che “si presume che sia causata dall'attività lavorativa.
2 L'onere della prova non ricade quindi sul lavoratore, ma sull' . Per negare il riconoscimento, l deve dimostrare CP_1 CP_1 che la patologia è dovuta a fattori non lavorativi o che l'esposizione al rischio è stata insufficiente a provocarla.
Per fare ciò, l' valuta la documentazione medica e, in particolare, i Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) Pt_2 dell'azienda, che misurano l'esposizione effettiva a specifici agenti di rischio come le vibrazioni trasmesse al corpo intero
(VTB).
Nel nostro caso è stata negata la malattia professionale sulla base delle informazioni fornite dalla DI NN che ha documentato come il mezzo guidato dal ricorrente sia perfettamente a norma e non possa esporre il guidatore a significativo rischio di vibrazioni trasmesse al “sistema corpo intero”.”
Il dott. rileva dunque che l' ha respinto la domanda del ricorrente fondandosi solo sulla Per_2 CP_1 valutazione del rischio che il ricorrente ha corso durante il periodo di lavoro presso l'azienda NN ovvero dal 2016 in poi senza considerare tutto il periodo dal 1990 al 2016 in cui ha comunque lavorato come autotrasportatore.
Sottolinea che “È da notare che la patologia è insorta proprio in tale arco di tempo come dimostra il fatto che già nel 2007 il ricorrente ebbe a sottoporsi ad accertamenti radiologici e nel 2008 fu sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione ernia CP_ discale L5-S1. Risulta dalle considerazioni mediche (Note a difesa) redatte in data 30/11/2023 da Dirigente medico che era stato richiesto in data 14/08/2019 alla DI IN per la quale il ricorrente aveva lavorato dal 1990 al 2014
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e che alla data di redazione delle suddette considerazioni mediche nulla era CP_ pervenuto allo ”.
Rilevando come sia ragionevole ipotizzare che i mezzi utilizzati dal ricorrente tra il 1989 e il 2014 fossero meno evoluti quanto a sicurezza a tutela della salute del lavoratore, rispetto a quelli utilizzati dalla ditta
NN dal 2016 in poi, il consulente evidenzia che nella stessa nota di cui sopra si legge che : “Ha CP_1 sempre guidato autoarticolati;
quando lavorava per il lavoro consisteva nel trasportare materiali inerti dalle cave di Per_3
Carrara ai clienti della Toscana, ed in particolare della provincia di Lucca. Buona parte del percorso era quindi caratterizzato Cont da strade sterrate. Per invece percorreva strade asfaltate. Per quanto riguarda l'ultimo datore di lavoro parte del percorso
è su strada asfaltata e parte su strade sterrate per arrivare alle discariche di rifiuti”.
Pertanto, l'utilizzo di mezzi meno sicuri e la percorrenza di tragitti che sottoponevano il ricorrente a maggiori vibrazioni, ha portato il CTU alla conclusione che: “Trattasi di autotrasportatore dipendente che ha avanzato in data 17/04/2019 allo domanda di riconoscimento della etiologia professionale della lombo-disco-artrosi CP_1 dalla quale è affetto. La domanda è stata respinta dallo non essendo stato dimostrato rischio lavorativo idoneo a CP_1 determinare la malattia. Tale giudizio negativo si è basato però su una analisi del rischio relativa agli ultimi tre anni quando per ben 26 anni il ricorrente aveva operato su mezzi da ammettersi assai meno confortevoli e su percorsi più disagiati.
Premesso che il danno biologico è oggi valutabile nella misura del 7% e che esso era da ammettersi già presente in tale misura all'atto della domanda malattia professionale la domanda va accolta con decorrenza dall'epoca della domanda stessa.”
3 Le conclusioni della CTU vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali-relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito -con la conseguenza che -secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione -sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n°
9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Peraltro la Cassazione ha chiarito che “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass.
14770/08).
Può quindi ritenersi comprovata l'origine “professionale” della malattia oggetto del presente giudizio, non essendovi ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologie contratte, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17/1/2005 n°
753).
Giova ricordare che nessuna osservazione critica è pervenuta dai consulenti di parte.
CP_ L' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 7% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali.
4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/14 seguono la soccombenza e quelle di CTU, CP_ liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 7% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali con decorrenza CP_1 come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 3.506,10 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
CP_
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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