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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 478/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 478/2025, promossa da
(c.f. ), nata in [...] il 27 Parte_1 C.F._1 agosto 1989, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. DI BENEDETTO CHIARA parte ricorrente contro
(c.f. ), nato in [...]_1 C.F._2
d'Avorio il 19 giugno 1987, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. BARBERO MASSIMO parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i IGnori e Parte_1 CP_1
Pag. 1 , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1 della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 [...]
ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità Persona_2 genitoriale, con collocazione presso la residenza della madre;
c) confermando quanto già accordato in sede di separazione personale, disporre che i minori trascorrano con il padre fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera ed almeno un giorno infra-settimanale (possibilmente il lunedì). Entrambi i genitori dovranno assumere congiuntamente le decisioni più importanti riguardanti i minori. Durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali, nonché durante le festività civili e religiose, i minori rimarranno alternativamente con il padre e con la madre, secondo quanto concordato tra gli stessi. I figli trascorreranno con entrambi i genitori due settimane durante le vacanze estive. Tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo loro diverso accordo;
d) disporre che il IG. Controparte_1 continui a corrispondere alla IG.ra – a titolo di
[...] Parte_1 mantenimento dei due figli minori – la somma di € 250,00 per ciascun figlio entro il giorno 10 di ogni mese, e così complessivamente di € 500,00, ad oggi rivalutati in € 538,50 e rivalutabili ogni anno secondo gli indici Istat. Disporre altresì che il mantenimento continui ad essere corrisposto alla ricorrrente direttamente dal datore di lavoro del IG. e) disporre che le spese straordinarie, come definite dal protocollo Controparte_1 IGlato tra avvocati e magistrati del Tribunale di Torino, che si intende parte integrante del presente accordo, siano sostenute al 50% da ciascuna parte, purché previamente concordate e successivamente documentate;
f) disporre che l'assegno unico universale per entrambi i figli venga percepito dalla IG.ra nella misura del 100%. Pt_1
Parte resistente: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IGnori e Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
[...]
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione presso la residenza della madre;
c) confermando quanto già accordato in sede di separazione personale, disporre che i minori trascorrano con il padre fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera ed almeno un giorno infra-settimanale (possibilmente il giovedì). Entrambi i genitori dovranno assumere congiuntamente le decisioni più importanti riguardanti i minori. Durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali, nonché durante le festività civili e religiose, i minori rimarranno alternativamente con il padre e con la madre, secondo quanto concordato con gli stessi. I figli trascorreranno con entrambi i genitori due settimane durante le vacanze estive. Tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo loro diverso accordo;
d) disporre che il IGnor corrisponda alla IGnora Parte_2
– a titolo di mantenimento dei due figli minori – la somma di € 150,00 Parte_1 per ciascun figlio entro il giorno 10 di ogni mese e così complessivamente di € 300,00 rivalutabili ogni anno secondo gli indici Istat;
e) disporre che le spese straordinarie, come definite dal protocollo IGlato tra avvocati e magistrati del Tribunale di Torino siano sostenute al 50% da ciascuna parte, purchè previamente concordate e successivamente documentate;
f) ordinare che riguardo al mutuo stipulato dai coniugi in costanza di matrimonio, per il precedente acquisto in comunione degli immobili siti in Novara, Via Rovetta n. 8, la IG.ra , Parte_1 che già in sede di separazione personale dei coniugi si era impegnata a provvedere al pagamento dell'intero mutuo chiedendone alla l'accollo, con esclusione del IG. , concretizzi il proprio CP_2 Controparte_1 impegno accordandosi con la per la sostituzione del IG. nel contratto di mutuo con altra persona, entro CP_2 CP_1
30 giorni dalla pronuncia del Tribunale di Novara. Il IG. , nelle more, Controparte_1 continuerà ad essere manlevato da ogni importo e/o onere dovuto per la restituzione degli importi complessivamente
Pag. 2 mutuati con il predetto contratto di mutuo e, comunque, sarà tenuto indenne da ogni dovuto riconducibile alla restituzione del mutuo predetto, a sua semplice richiesta.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/3/2025, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con il resistente in data 29/3/2014 (matrimonio regolarmente trascritto nei registri del Comune di Novara come Atto n. 18 Parte I anno 2014, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli minori a Novara il 14.11.2011 e Persona_1
a Novara il 2.12.2013. Persona_2
Quindi, in data 24/11/2020, il Tribunale di Novara ha emesso la sentenza n. 707/2022 con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nata in [...]ù) il 27.08.1989 e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], che hanno celebrato matrimonio in Novara Controparte_3
(NO) in data 29.03.2014 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Novara nell'anno 2014, registro Atti di matrimonio, Numero n. 18, Parte I;
- dispone l'affidamento in via condivisa dei figli Persona_1
e entrambi minorenni, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e
[...] Persona_2 residenza presso la madre IG.ra che quindi percepirà gli assegni familiari ex Parte_1 lege;
- dispone che la casa coniugale sita in Novara, Via Rovetta n. 8 e di proprietà dei coniugi sia assegnata alla IG.ra ; - dispone che i minori trascorreranno con il padre fine settimana alternati Parte_1 dal venerdì sera alla domenica sera (prelievi e riconsegne a cura del padre) ed almeno un giorno infrasettimanale, ove possibile, il lunedì. Entrambi i coniugi si impegnano ad assumere congiuntamente le decisioni più importanti riguardanti i minori. Durante le vacanze natalizie e pasquali nonché le festività civili e religiose, i minori rimarranno alternativamente con il padre e con la madre, come da accordi tra i coniugi. I figli trascorreranno con entrambi i genitori due settimane durante le vacanze estive;
tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo dei coniugi;
- dispone a carico del IG. il Controparte_1 contributo al mantenimento della prole da versarsi, nei confronti della IG.ra , Parte_3 entro il giorno 10 di ogni mese, nella somma di €.250,00 per ciascun figlio, e così complessivamente €.500,00 rivalutabili ogni anno secondo gli Indici Istat. Il mantenimento continuerà ad essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro del IG. 6 Il padre inoltre concorrerà, nella misura del Controparte_1 Controparte_1
50%, alle spese mediche, scolastiche , ludico -ricreative e sportive relativamente ai figli, previamente concordate con la IG.r a oltre che successivamente documentate;
- dà atto che le parti concordano Parte_3
a che il IG. continuerà a corrispondere mensilmente alla IG.ra Controparte_1 Pt_3
l'importo di €.100,00 a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta di €.2.350,00 per rimborso
[...] mantenimento figli minori relativo a mensilità pregresse, fino alla concorrenza del suindicato debito;
- dà atto che gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale vi resteranno;
- prende atto che i rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi sono definiti, secondo quanto segue: la quota degli immobili di proprietà del IG.
[...]
viene ceduta, in sede giudiziale, in favore della IG.ra che Controparte_1 Parte_1 accetta, il trasferimento immobiliare, consolidando così la piena proprietà. Precisamente il IG. CP_1
Pag. 3 cede alla IG.ra la quota di Controparte_1 Parte_1
1/2 (un mezzo) di piena proprietà dei fabbricati siti in Comune di Novara, Via Rovetta n.
8. Tale immobile risulta pervenuto alle parti con atto Notaio del 12.7.2019, repertorio n. 42.328, racc. n. 22.171, Persona_3 registrato a Novara il 18.07.2019 al n. 9452 serie 1T. In forza di tale atto veniva convenuto e stipulato che i IGg.ri (nato a [...] il [...] C.F. e (nata Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
a Cetraro il 20.4.1958 C.F. dichiaravano di vendere, ciascuno per la quota di ½ e C.F._4 comunque complessivamente per l'intero, ai IGg.ri e Controparte_1 [...]
che in comunione ordinaria e in parti uguali, accettavano ed acquistavano i seguenti immobili in Parte_1
Comune di Novara, porzione di fabbricato di civile abitazione, sito in Via Rovetta n. 8, e precisamente composto da: - A piano terra: ripostiglio, locale caldaia/lavanderia e autorimessa di pertinenza;
- A piano primo: soggiorno, cucina, bagno e balcone;
- A piano secondo: disimpegno, tre locali, bagno e balcone, con vano scala di collegamento tra i piani. Quanto descritto risulta censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 37 mappali: 499 sub. 4 graffato con il mappale 501 sub. 6 piano T - 1 -2 z.c. 2 Cat. A/3 cl. 3 vani 7,5 superficie catastale totale mq. 194 R.C. Euro 677,85; 501 sub. 5 piano T z.c. 2 Cat. C/6 cl. 5 mq. 21 superficie catastale totale mq. 28 R.C. Euro 61,82; Alle coerenze in contorno: del piano terra: Via Rovetta, ingresso carraio comune, cortile comune e proprietà di terzi. Dell'autorimessa: Via Rovetta, proprietà di terzi, cortile comune e ingresso carraio comune. La parte alienante, quale intestataria catastale e titolare dei relativi diritti reali trasferiti in base alle risultanze dei registri immobiliari, dichiarava essere conformi, unitamente ai relativi dati catastali, allo stato di fatto degli immobili stessi e che, segnatamente, questi ultimi non presentano divergenze relativamente agli elementi che comportano variazione dell'imponibile catastale dei fabbricati urbani. Nella vendita è compresa la proporzionale quota di comproprietà sull'area comune del fabbricato e sull'ingresso carraio comune, tali per legge, destinazione o titolo. Quanto oggetto del suddetto atto perveniva alla parte alienante in forza di atto di compravendita a rogito Notaio di Persona_4
Novara in data 4 aprile 2000 rep. n. 187.641, registrato a Novara in data 20 aprile 2000 al n. 1760 serie 1 e trascritto a Novara in data 5 aprile 2000 ai nn 5162/3251. Quanto in contratto veniva trasferito con tutte le garanzie di legge, anche per ogni caso di evizione, nello stato di fatto in cui si trovava, ben noto alla parte acquirente. Quanto in contratto veniva trasferito a corpo e non a misura con tutte le accessioni, pertinenze, azioni, ragioni e diritti inerenti, servitù attive e passive. Le parti dichiaravano che le opere relative alla costruzione del fabbricato in oggetto erano state iniziate in data anteriore al primo settembre 1967, che successivamente non sono state eseguite opere tali da richiedere licenze edilizie o concessioni a edificare o concessioni in sanatoria o denunzie di inizio attività, ad eccezione di quanto eseguito in base ed in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Novara in data 25 luglio 1977 Prot. Gen. N. 21127, e che a tutt'oggi non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori ai sensi della detta normativa. La parte venditrice dichiarava che quanto in oggetto era munito della prescritta abitabilità/agibilità, pur non essendo in possesso di alcuna documentazione attestante la stessa;
la stessa parte venditrice assicurava e garantiva che quanto in co tratto fosse immune da deficienze igienico -sanitarie e sostanziali che lo potessero rendere inidoneo all'uso e si obbligava a compiere a propria cura e spese quanto necessario nel caso in cui la mancanza del certificato di abitabilità/agibilità non dipendesse da ragioni burocratiche o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamento. Quanto in contratto veniva trasferito con tutte le garanzie di legge, anche per ogni caso di evizione, nello stato di fatto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente, dandosi atto che quanto compravenduto è libero di affittanze, persone e cose al momento del trasferimento della materiale detenzione . La parte venditrice garantiva che quanto compravenduto spettasse e appartenesse in piena proprietà e disponibilità e fosse libero da trascrizioni pregiudizievoli, da usufrutti, da oneri reali in genere, da vincoli, pesi e gravami qualsiasi, da privilegi ed ipoteche;
- dà atto che il trasferimento della predetta quota immobiliare in favore della IG.ra Pt_1
è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi così
[...] che nulla verrà previsto a titolo di mantenimento in favore della predetta - dà atto che la IG.ra Parte_1
Pag. 4 si impegna – in relazione alla cessione della quota dei predetti immobili da parte Parte_1 del IG. e stante l'attuale verificata impossibilità ad estinguere il mutuo Controparte_1 stipulato per il precedente acquisto in comunione degli immobili siti in Novara, Via Rovetta n. 8 – a provvedere al pagamento dell'intero mutuo chiedendone alla Banca l'accollo, con esclusione del IG. Controparte_1
Quest'ultimo sarà pertanto manlevato da ogni importo e/o onere dovuto per la restituzione degli importi
[...] complessivamente mutuati con il predetto contratto di mutuo e, comunque, sarà tenuto indenne da ogni dovuto riconducibile alla restituzione del mutuo predetto, a sua semplice richiesta;
- le parti, provvederanno personalmente alla trascrizione del verbale di separazione e dell'emanando decreto di omologa presso la competente Agenzia del Territorio, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo;
- dà atto che il IG. Controparte_1 nulla rivendicherà sugli immobili sopradescritti siti in Novara, Via Rovetta n. 8, e autorizzerà
[...] la IG.ra ad intestarli a suo nome, con rinuncia a qualsiasi eccezione e all'ipoteca Parte_1 legale;
- dà atto che l'immobile è munito di attestato di prestazione energetica rilasciato in data 26.09.2018 da Morra Annalisa;
- dà atto che la IG.ra si impegna – in relazione alla cessione Parte_1 della quota dei predetti immobili da parte del IG. – ad estinguere il mutuo Controparte_1 stipulato con Credit Agricole Italia per il precedente acquisto in comunione degli immobili siti in Novara, Via Rovetta n.
8. A tal fine la IG.ra ha già chiesto al predetto Istituto di Credito Parte_1
l'accollo del mutuo, con ciò liberando il IG. da ogni onere. Quest'ultimo sarà Controparte_1 pertanto (ed in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui non venisse accordato l'accollo) manlevato da ogni importo e/o onere dovuto per la restituzione degli importi complessivamente mutuati con il contratto di mutuo stipulato con Credite Agricole Italia e, comunque, sarà tenuto indenne da ogni dovuto riconducibile alla restituzione del mutuo predetto, a sua semplice richiesta. Con esonero del Dirigente dell'Agenzia da ogni responsabilità per la rinuncia CP_6 all'iscrizione di ipoteca legale. Le parti prendono atto che il Giudice e il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine ai trasferimenti di beni previsti come condizioni della separazione, senza avere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alle titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi e oneri o vincoli di qualunque genere;
- dà atto che le parti dichiarano inoltre di voler provvedere personalmente alla trascrizione del verbale di separazione e dell'emanando decreto di omologa presso la competente Agenzia del Territorio, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo. Il trasferimento della piena proprietà dell'immobile godrà delle agevolazioni previste dall'art. 19 L. 74/1987. In relazione alle attribuzioni patrimoniali derivanti dalla presente separazione, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999; - dà atto che le parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico - edilizia dell'immobile, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
- dà atto che i coniugi dichiarano che, con il perfezionamento delle cessioni immobiliari suddette sarà definito tra loro ogni rapporto di natura economico -patrimoniale giacché nulla avranno l'un l'altro a pretendere;
- dà atto che le parti precisano che gli immobili rispetto ai quali, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti hanno convenuto la cessione della quota di proprietà del IG.
[...]
in favore della IG.ra sono identificati catastalmente nei Controparte_1 Parte_1 seguenti termini: - quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà dei fabbricati siti in Comune di Novara, Via Rovetta n.
8. Tale immobile risulta pervenuto alle parti con atto Notaio del 12.7.2019, repertorio Persona_3
n. 42.328, racc. n. 22.171, registrato a Novara il 18.07.2019 al n. 9452 serie 1T, si riferiscono alle relative planimetrie depositate in catasto e prodotte nel presente giudizio in calce all'atto di compravendita stipulato in data 12.07.2019; - dà atto che le parti altresì dichiarano ex art. 29, comma 1 bis legge 27 febbraio 1985 n. 52, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle sopracitate planimetrie depositate in catasto;
- dà atto che i
Pag. 5 coniugi si scambiano inoltre assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minorenni;
- compensa infine integralmente fra le parti le spese del giudizio”.
All'udienza del 15/7/2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “Mi chiamo Parte_1 Parte_1 Parte_1
sono nata in [...] il [...], risiedo in via Robetta n. 8 a Novara. Ho conseguito
[...] la licenza media inferiore. Sono cittadina italiana. Faccio la commessa, guadagno circa € 1.000,00 al mese;
attualmente sono in maternità e guadagno € 300,00 al mese. La casa dove vivo è di mia proprietà; pago € 690,00 al mese di mutuo e € 50,00 per l'assicurazione. Non ho finanziamenti;
ho una cessione del quinto dello stipendio;
ho smesso di pagare una cambiale di € 250,00 al mese perché non riuscivo. I bambini fanno sport e si pagano € 850,00 all'anno. Voglio divorziare. Io e il mio ex marito non comunichiamo. Il mantenimento lo paga perché viene decurtato direttamente dallo stipendio visto che all'inizio non pagava. A marzo 2025 si è licenziato, quindi i soldi non sono più arrivati. Poi glieli ho chiesti e me li ha dati. Questo mese non è arrivato nulla. I bambini li vede quando vuole lui;
non rispetta le prescrizioni del tribunale. I bambini quando vedono il papà sono contenti;
ho saputo però che, quando il bambino più grande aveva la cena del calcetto, sono stati in giro fino alle 2 di notte perché il papà non era andato a prenderli a fine cena verso mezzanotte. La cena del calcetto era solo di ma erano in centro Per_1 insieme. All'inizio degli incontri erano nervosi, adesso non più. Ho un compagno, viviamo insieme;
abbiamo avuto anche altri due figli. Il mio compagno lavora, fa l'autotrasportatore; quando fa le trasferte guadagna € 3.000,00 al mese ma vanno tolti i soldi delle spese sennò € 2.000,00. Non va più in trasferta da mesi. Spesso ha pagato le spese dei ragazzi perché il mio ex marito non paga le spese straordinarie. Una volta mi ha pagato per sbaglio € 400,00, mi ha chiesto di restituirli ma io non glieli ho dati visto che mi doveva dare € 900,00. L'assegno unico lo percepisco tutto io da marzo 2025, ammonta ad € 380,0 circa.
ha dichiarato: “Mi chiamo Controparte_1 [...]
, sono nato in [...] il [...], risiedo a Novara via Controparte_1
Trento n.
5. Sono cittadino italiano. Ho conseguito la qualifica di perito elettronico. Attualmente sono corriere, guadagno € 1.650,00; mi pagano inoltre € 50,00 in caso di straordinario. Vivevo in una casa in affitto ma sono stato sfrattato;
vivo nella casa della mia compagna;
pago € 400,00 di affitto. Ho l'assicurazione del furgone, ma nessun finanziamento. Ho altri 3 figli, sono minorenni;
avuti da un'altra relazione. Voglio divorziare. I rapporti con la mia ex moglie non sono tranquilli perché lei è agitata e allora io non rispondo. Il rapporto con i miei figli è molto bello. La mia compagna lavora part-time; non ha uno stipendio fisso non so quanto guadagna. Quanto alla cena del calcetto, io sono andato a prendere i bambini a casa;
i ragazzi però si sono organizzati per andare a vedere gli street games;
è vero che il piccolino stava a casa ma voleva andare anche lui e l'ho accompagnato;
visto che mi hanno detto che si stavano divertendo li ho lasciati lì poi sono andato a prenderli quando mi hanno chiamato. Faccio il corriere dal 2009. Non mi sono licenziato io, ci hanno licenziati loro a seguito del cambio della cooperativa. Sono stato costretto a licenziarmi ma sono stato riassunto da un'altra cooperativa. è il titolare della Controparte_7 cooperativa”.
All'esito dell'udienza, è stata avanzata la seguente proposta conciliativa: mantenere l'ammontare di
€ 500,00 al mese e ridurre l'ammontare delle spese straordinarie a carico del padre al 30%; la ricorrente ha accettato la proposta mentre il ricorrente ha chiesto termine per valutare. La trattazione è quindi stata rinviata con rimessione della causa in decisione in punto status.
Alla successiva udienza del 7/10/2025, le parti hanno dato atto che non è stato raggiunto alcun accordo;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata ordinata la discussione orale della casa. All'esito, la causa è stata rimessa in decisione.
Pag. 6 ***
Ritiene il Collegio che in tema di affido, collocamento, assegnazione della casa familiare e diritto di visita del genitore non collocatario, debba essere confermato l'assetto della sentenza di separazione.
I minori devono essere congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, collocati presso la madre, con riconoscimento di ampio diritto di visita al padre, nel rispetto del principio della bigenitorialità.
Parimenti, le condizioni della sentenza di separazione vanno confermate anche con riguardo ai profili economici: premesso che la ricorrente medesima ha chiesto la conferma, in ogni caso il Collegio evidenzia che la somma è adeguata e proporzionata rispetto alle eIGenze del minori e alla condizione economica delle parti.
Anche le spese straordinarie vanno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, con avvertimento che il mancato pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie -che hanno costituito il nodo della causa- è fatto che costituisce reato ai sensi dell'art. 570 bis c.p.
L'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre.
Quanto alla domanda di accollo del mutuo da parte della resistente, come concordato nella sentenza di separazione, secondo il Collegio è inammissibile: la domanda volta alla conferma dell'accollo integrale del mutuo contratto da entrambi gli ex coniugi è inammissibile, trattandosi di domanda che non può essere valutata in questa sede.
***
Quanto alle spese di lite, è risultato soccombente rispetto alla domanda di riconoscimento CP_1 dell'assegno di mantenimento: questo, unitamente alla circostanza che non ha accettato la proposta conciliativa, comporta la sua condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2002, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) affida e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
2) assegna la casa familiare a Parte_1
3) dispone che possa tenere con i figli due fine Controparte_1 settimana alternati al mese, dal venerdì sera alla domenica sera (prelievi e riconsegne a cura del padre) ed almeno un giorno infrasettimanale;
4) dispone che e trascorreranno il loro Persona_1 Persona_2 compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni pari con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi;
5) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che e Persona_1 Persona_2 trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno
[...]
Pag. 7 essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli versando la somma di € 500 complessivi, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
Pag. 8 d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
8) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
9) dichiara inammissibile la domanda di 'ordine' di accollo del mutuo;
10) condanna al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano nella somma di € 5.810,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 9
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 478/2025, promossa da
(c.f. ), nata in [...] il 27 Parte_1 C.F._1 agosto 1989, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. DI BENEDETTO CHIARA parte ricorrente contro
(c.f. ), nato in [...]_1 C.F._2
d'Avorio il 19 giugno 1987, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. BARBERO MASSIMO parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i IGnori e Parte_1 CP_1
Pag. 1 , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1 della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 [...]
ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità Persona_2 genitoriale, con collocazione presso la residenza della madre;
c) confermando quanto già accordato in sede di separazione personale, disporre che i minori trascorrano con il padre fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera ed almeno un giorno infra-settimanale (possibilmente il lunedì). Entrambi i genitori dovranno assumere congiuntamente le decisioni più importanti riguardanti i minori. Durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali, nonché durante le festività civili e religiose, i minori rimarranno alternativamente con il padre e con la madre, secondo quanto concordato tra gli stessi. I figli trascorreranno con entrambi i genitori due settimane durante le vacanze estive. Tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo loro diverso accordo;
d) disporre che il IG. Controparte_1 continui a corrispondere alla IG.ra – a titolo di
[...] Parte_1 mantenimento dei due figli minori – la somma di € 250,00 per ciascun figlio entro il giorno 10 di ogni mese, e così complessivamente di € 500,00, ad oggi rivalutati in € 538,50 e rivalutabili ogni anno secondo gli indici Istat. Disporre altresì che il mantenimento continui ad essere corrisposto alla ricorrrente direttamente dal datore di lavoro del IG. e) disporre che le spese straordinarie, come definite dal protocollo Controparte_1 IGlato tra avvocati e magistrati del Tribunale di Torino, che si intende parte integrante del presente accordo, siano sostenute al 50% da ciascuna parte, purché previamente concordate e successivamente documentate;
f) disporre che l'assegno unico universale per entrambi i figli venga percepito dalla IG.ra nella misura del 100%. Pt_1
Parte resistente: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IGnori e Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
[...]
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione presso la residenza della madre;
c) confermando quanto già accordato in sede di separazione personale, disporre che i minori trascorrano con il padre fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera ed almeno un giorno infra-settimanale (possibilmente il giovedì). Entrambi i genitori dovranno assumere congiuntamente le decisioni più importanti riguardanti i minori. Durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali, nonché durante le festività civili e religiose, i minori rimarranno alternativamente con il padre e con la madre, secondo quanto concordato con gli stessi. I figli trascorreranno con entrambi i genitori due settimane durante le vacanze estive. Tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo loro diverso accordo;
d) disporre che il IGnor corrisponda alla IGnora Parte_2
– a titolo di mantenimento dei due figli minori – la somma di € 150,00 Parte_1 per ciascun figlio entro il giorno 10 di ogni mese e così complessivamente di € 300,00 rivalutabili ogni anno secondo gli indici Istat;
e) disporre che le spese straordinarie, come definite dal protocollo IGlato tra avvocati e magistrati del Tribunale di Torino siano sostenute al 50% da ciascuna parte, purchè previamente concordate e successivamente documentate;
f) ordinare che riguardo al mutuo stipulato dai coniugi in costanza di matrimonio, per il precedente acquisto in comunione degli immobili siti in Novara, Via Rovetta n. 8, la IG.ra , Parte_1 che già in sede di separazione personale dei coniugi si era impegnata a provvedere al pagamento dell'intero mutuo chiedendone alla l'accollo, con esclusione del IG. , concretizzi il proprio CP_2 Controparte_1 impegno accordandosi con la per la sostituzione del IG. nel contratto di mutuo con altra persona, entro CP_2 CP_1
30 giorni dalla pronuncia del Tribunale di Novara. Il IG. , nelle more, Controparte_1 continuerà ad essere manlevato da ogni importo e/o onere dovuto per la restituzione degli importi complessivamente
Pag. 2 mutuati con il predetto contratto di mutuo e, comunque, sarà tenuto indenne da ogni dovuto riconducibile alla restituzione del mutuo predetto, a sua semplice richiesta.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/3/2025, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con il resistente in data 29/3/2014 (matrimonio regolarmente trascritto nei registri del Comune di Novara come Atto n. 18 Parte I anno 2014, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli minori a Novara il 14.11.2011 e Persona_1
a Novara il 2.12.2013. Persona_2
Quindi, in data 24/11/2020, il Tribunale di Novara ha emesso la sentenza n. 707/2022 con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nata in [...]ù) il 27.08.1989 e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], che hanno celebrato matrimonio in Novara Controparte_3
(NO) in data 29.03.2014 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Novara nell'anno 2014, registro Atti di matrimonio, Numero n. 18, Parte I;
- dispone l'affidamento in via condivisa dei figli Persona_1
e entrambi minorenni, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e
[...] Persona_2 residenza presso la madre IG.ra che quindi percepirà gli assegni familiari ex Parte_1 lege;
- dispone che la casa coniugale sita in Novara, Via Rovetta n. 8 e di proprietà dei coniugi sia assegnata alla IG.ra ; - dispone che i minori trascorreranno con il padre fine settimana alternati Parte_1 dal venerdì sera alla domenica sera (prelievi e riconsegne a cura del padre) ed almeno un giorno infrasettimanale, ove possibile, il lunedì. Entrambi i coniugi si impegnano ad assumere congiuntamente le decisioni più importanti riguardanti i minori. Durante le vacanze natalizie e pasquali nonché le festività civili e religiose, i minori rimarranno alternativamente con il padre e con la madre, come da accordi tra i coniugi. I figli trascorreranno con entrambi i genitori due settimane durante le vacanze estive;
tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo dei coniugi;
- dispone a carico del IG. il Controparte_1 contributo al mantenimento della prole da versarsi, nei confronti della IG.ra , Parte_3 entro il giorno 10 di ogni mese, nella somma di €.250,00 per ciascun figlio, e così complessivamente €.500,00 rivalutabili ogni anno secondo gli Indici Istat. Il mantenimento continuerà ad essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro del IG. 6 Il padre inoltre concorrerà, nella misura del Controparte_1 Controparte_1
50%, alle spese mediche, scolastiche , ludico -ricreative e sportive relativamente ai figli, previamente concordate con la IG.r a oltre che successivamente documentate;
- dà atto che le parti concordano Parte_3
a che il IG. continuerà a corrispondere mensilmente alla IG.ra Controparte_1 Pt_3
l'importo di €.100,00 a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta di €.2.350,00 per rimborso
[...] mantenimento figli minori relativo a mensilità pregresse, fino alla concorrenza del suindicato debito;
- dà atto che gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale vi resteranno;
- prende atto che i rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi sono definiti, secondo quanto segue: la quota degli immobili di proprietà del IG.
[...]
viene ceduta, in sede giudiziale, in favore della IG.ra che Controparte_1 Parte_1 accetta, il trasferimento immobiliare, consolidando così la piena proprietà. Precisamente il IG. CP_1
Pag. 3 cede alla IG.ra la quota di Controparte_1 Parte_1
1/2 (un mezzo) di piena proprietà dei fabbricati siti in Comune di Novara, Via Rovetta n.
8. Tale immobile risulta pervenuto alle parti con atto Notaio del 12.7.2019, repertorio n. 42.328, racc. n. 22.171, Persona_3 registrato a Novara il 18.07.2019 al n. 9452 serie 1T. In forza di tale atto veniva convenuto e stipulato che i IGg.ri (nato a [...] il [...] C.F. e (nata Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
a Cetraro il 20.4.1958 C.F. dichiaravano di vendere, ciascuno per la quota di ½ e C.F._4 comunque complessivamente per l'intero, ai IGg.ri e Controparte_1 [...]
che in comunione ordinaria e in parti uguali, accettavano ed acquistavano i seguenti immobili in Parte_1
Comune di Novara, porzione di fabbricato di civile abitazione, sito in Via Rovetta n. 8, e precisamente composto da: - A piano terra: ripostiglio, locale caldaia/lavanderia e autorimessa di pertinenza;
- A piano primo: soggiorno, cucina, bagno e balcone;
- A piano secondo: disimpegno, tre locali, bagno e balcone, con vano scala di collegamento tra i piani. Quanto descritto risulta censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 37 mappali: 499 sub. 4 graffato con il mappale 501 sub. 6 piano T - 1 -2 z.c. 2 Cat. A/3 cl. 3 vani 7,5 superficie catastale totale mq. 194 R.C. Euro 677,85; 501 sub. 5 piano T z.c. 2 Cat. C/6 cl. 5 mq. 21 superficie catastale totale mq. 28 R.C. Euro 61,82; Alle coerenze in contorno: del piano terra: Via Rovetta, ingresso carraio comune, cortile comune e proprietà di terzi. Dell'autorimessa: Via Rovetta, proprietà di terzi, cortile comune e ingresso carraio comune. La parte alienante, quale intestataria catastale e titolare dei relativi diritti reali trasferiti in base alle risultanze dei registri immobiliari, dichiarava essere conformi, unitamente ai relativi dati catastali, allo stato di fatto degli immobili stessi e che, segnatamente, questi ultimi non presentano divergenze relativamente agli elementi che comportano variazione dell'imponibile catastale dei fabbricati urbani. Nella vendita è compresa la proporzionale quota di comproprietà sull'area comune del fabbricato e sull'ingresso carraio comune, tali per legge, destinazione o titolo. Quanto oggetto del suddetto atto perveniva alla parte alienante in forza di atto di compravendita a rogito Notaio di Persona_4
Novara in data 4 aprile 2000 rep. n. 187.641, registrato a Novara in data 20 aprile 2000 al n. 1760 serie 1 e trascritto a Novara in data 5 aprile 2000 ai nn 5162/3251. Quanto in contratto veniva trasferito con tutte le garanzie di legge, anche per ogni caso di evizione, nello stato di fatto in cui si trovava, ben noto alla parte acquirente. Quanto in contratto veniva trasferito a corpo e non a misura con tutte le accessioni, pertinenze, azioni, ragioni e diritti inerenti, servitù attive e passive. Le parti dichiaravano che le opere relative alla costruzione del fabbricato in oggetto erano state iniziate in data anteriore al primo settembre 1967, che successivamente non sono state eseguite opere tali da richiedere licenze edilizie o concessioni a edificare o concessioni in sanatoria o denunzie di inizio attività, ad eccezione di quanto eseguito in base ed in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Novara in data 25 luglio 1977 Prot. Gen. N. 21127, e che a tutt'oggi non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori ai sensi della detta normativa. La parte venditrice dichiarava che quanto in oggetto era munito della prescritta abitabilità/agibilità, pur non essendo in possesso di alcuna documentazione attestante la stessa;
la stessa parte venditrice assicurava e garantiva che quanto in co tratto fosse immune da deficienze igienico -sanitarie e sostanziali che lo potessero rendere inidoneo all'uso e si obbligava a compiere a propria cura e spese quanto necessario nel caso in cui la mancanza del certificato di abitabilità/agibilità non dipendesse da ragioni burocratiche o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamento. Quanto in contratto veniva trasferito con tutte le garanzie di legge, anche per ogni caso di evizione, nello stato di fatto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente, dandosi atto che quanto compravenduto è libero di affittanze, persone e cose al momento del trasferimento della materiale detenzione . La parte venditrice garantiva che quanto compravenduto spettasse e appartenesse in piena proprietà e disponibilità e fosse libero da trascrizioni pregiudizievoli, da usufrutti, da oneri reali in genere, da vincoli, pesi e gravami qualsiasi, da privilegi ed ipoteche;
- dà atto che il trasferimento della predetta quota immobiliare in favore della IG.ra Pt_1
è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi così
[...] che nulla verrà previsto a titolo di mantenimento in favore della predetta - dà atto che la IG.ra Parte_1
Pag. 4 si impegna – in relazione alla cessione della quota dei predetti immobili da parte Parte_1 del IG. e stante l'attuale verificata impossibilità ad estinguere il mutuo Controparte_1 stipulato per il precedente acquisto in comunione degli immobili siti in Novara, Via Rovetta n. 8 – a provvedere al pagamento dell'intero mutuo chiedendone alla Banca l'accollo, con esclusione del IG. Controparte_1
Quest'ultimo sarà pertanto manlevato da ogni importo e/o onere dovuto per la restituzione degli importi
[...] complessivamente mutuati con il predetto contratto di mutuo e, comunque, sarà tenuto indenne da ogni dovuto riconducibile alla restituzione del mutuo predetto, a sua semplice richiesta;
- le parti, provvederanno personalmente alla trascrizione del verbale di separazione e dell'emanando decreto di omologa presso la competente Agenzia del Territorio, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo;
- dà atto che il IG. Controparte_1 nulla rivendicherà sugli immobili sopradescritti siti in Novara, Via Rovetta n. 8, e autorizzerà
[...] la IG.ra ad intestarli a suo nome, con rinuncia a qualsiasi eccezione e all'ipoteca Parte_1 legale;
- dà atto che l'immobile è munito di attestato di prestazione energetica rilasciato in data 26.09.2018 da Morra Annalisa;
- dà atto che la IG.ra si impegna – in relazione alla cessione Parte_1 della quota dei predetti immobili da parte del IG. – ad estinguere il mutuo Controparte_1 stipulato con Credit Agricole Italia per il precedente acquisto in comunione degli immobili siti in Novara, Via Rovetta n.
8. A tal fine la IG.ra ha già chiesto al predetto Istituto di Credito Parte_1
l'accollo del mutuo, con ciò liberando il IG. da ogni onere. Quest'ultimo sarà Controparte_1 pertanto (ed in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui non venisse accordato l'accollo) manlevato da ogni importo e/o onere dovuto per la restituzione degli importi complessivamente mutuati con il contratto di mutuo stipulato con Credite Agricole Italia e, comunque, sarà tenuto indenne da ogni dovuto riconducibile alla restituzione del mutuo predetto, a sua semplice richiesta. Con esonero del Dirigente dell'Agenzia da ogni responsabilità per la rinuncia CP_6 all'iscrizione di ipoteca legale. Le parti prendono atto che il Giudice e il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine ai trasferimenti di beni previsti come condizioni della separazione, senza avere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alle titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi e oneri o vincoli di qualunque genere;
- dà atto che le parti dichiarano inoltre di voler provvedere personalmente alla trascrizione del verbale di separazione e dell'emanando decreto di omologa presso la competente Agenzia del Territorio, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità al riguardo. Il trasferimento della piena proprietà dell'immobile godrà delle agevolazioni previste dall'art. 19 L. 74/1987. In relazione alle attribuzioni patrimoniali derivanti dalla presente separazione, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999; - dà atto che le parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico - edilizia dell'immobile, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
- dà atto che i coniugi dichiarano che, con il perfezionamento delle cessioni immobiliari suddette sarà definito tra loro ogni rapporto di natura economico -patrimoniale giacché nulla avranno l'un l'altro a pretendere;
- dà atto che le parti precisano che gli immobili rispetto ai quali, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti hanno convenuto la cessione della quota di proprietà del IG.
[...]
in favore della IG.ra sono identificati catastalmente nei Controparte_1 Parte_1 seguenti termini: - quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà dei fabbricati siti in Comune di Novara, Via Rovetta n.
8. Tale immobile risulta pervenuto alle parti con atto Notaio del 12.7.2019, repertorio Persona_3
n. 42.328, racc. n. 22.171, registrato a Novara il 18.07.2019 al n. 9452 serie 1T, si riferiscono alle relative planimetrie depositate in catasto e prodotte nel presente giudizio in calce all'atto di compravendita stipulato in data 12.07.2019; - dà atto che le parti altresì dichiarano ex art. 29, comma 1 bis legge 27 febbraio 1985 n. 52, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle sopracitate planimetrie depositate in catasto;
- dà atto che i
Pag. 5 coniugi si scambiano inoltre assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minorenni;
- compensa infine integralmente fra le parti le spese del giudizio”.
All'udienza del 15/7/2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “Mi chiamo Parte_1 Parte_1 Parte_1
sono nata in [...] il [...], risiedo in via Robetta n. 8 a Novara. Ho conseguito
[...] la licenza media inferiore. Sono cittadina italiana. Faccio la commessa, guadagno circa € 1.000,00 al mese;
attualmente sono in maternità e guadagno € 300,00 al mese. La casa dove vivo è di mia proprietà; pago € 690,00 al mese di mutuo e € 50,00 per l'assicurazione. Non ho finanziamenti;
ho una cessione del quinto dello stipendio;
ho smesso di pagare una cambiale di € 250,00 al mese perché non riuscivo. I bambini fanno sport e si pagano € 850,00 all'anno. Voglio divorziare. Io e il mio ex marito non comunichiamo. Il mantenimento lo paga perché viene decurtato direttamente dallo stipendio visto che all'inizio non pagava. A marzo 2025 si è licenziato, quindi i soldi non sono più arrivati. Poi glieli ho chiesti e me li ha dati. Questo mese non è arrivato nulla. I bambini li vede quando vuole lui;
non rispetta le prescrizioni del tribunale. I bambini quando vedono il papà sono contenti;
ho saputo però che, quando il bambino più grande aveva la cena del calcetto, sono stati in giro fino alle 2 di notte perché il papà non era andato a prenderli a fine cena verso mezzanotte. La cena del calcetto era solo di ma erano in centro Per_1 insieme. All'inizio degli incontri erano nervosi, adesso non più. Ho un compagno, viviamo insieme;
abbiamo avuto anche altri due figli. Il mio compagno lavora, fa l'autotrasportatore; quando fa le trasferte guadagna € 3.000,00 al mese ma vanno tolti i soldi delle spese sennò € 2.000,00. Non va più in trasferta da mesi. Spesso ha pagato le spese dei ragazzi perché il mio ex marito non paga le spese straordinarie. Una volta mi ha pagato per sbaglio € 400,00, mi ha chiesto di restituirli ma io non glieli ho dati visto che mi doveva dare € 900,00. L'assegno unico lo percepisco tutto io da marzo 2025, ammonta ad € 380,0 circa.
ha dichiarato: “Mi chiamo Controparte_1 [...]
, sono nato in [...] il [...], risiedo a Novara via Controparte_1
Trento n.
5. Sono cittadino italiano. Ho conseguito la qualifica di perito elettronico. Attualmente sono corriere, guadagno € 1.650,00; mi pagano inoltre € 50,00 in caso di straordinario. Vivevo in una casa in affitto ma sono stato sfrattato;
vivo nella casa della mia compagna;
pago € 400,00 di affitto. Ho l'assicurazione del furgone, ma nessun finanziamento. Ho altri 3 figli, sono minorenni;
avuti da un'altra relazione. Voglio divorziare. I rapporti con la mia ex moglie non sono tranquilli perché lei è agitata e allora io non rispondo. Il rapporto con i miei figli è molto bello. La mia compagna lavora part-time; non ha uno stipendio fisso non so quanto guadagna. Quanto alla cena del calcetto, io sono andato a prendere i bambini a casa;
i ragazzi però si sono organizzati per andare a vedere gli street games;
è vero che il piccolino stava a casa ma voleva andare anche lui e l'ho accompagnato;
visto che mi hanno detto che si stavano divertendo li ho lasciati lì poi sono andato a prenderli quando mi hanno chiamato. Faccio il corriere dal 2009. Non mi sono licenziato io, ci hanno licenziati loro a seguito del cambio della cooperativa. Sono stato costretto a licenziarmi ma sono stato riassunto da un'altra cooperativa. è il titolare della Controparte_7 cooperativa”.
All'esito dell'udienza, è stata avanzata la seguente proposta conciliativa: mantenere l'ammontare di
€ 500,00 al mese e ridurre l'ammontare delle spese straordinarie a carico del padre al 30%; la ricorrente ha accettato la proposta mentre il ricorrente ha chiesto termine per valutare. La trattazione è quindi stata rinviata con rimessione della causa in decisione in punto status.
Alla successiva udienza del 7/10/2025, le parti hanno dato atto che non è stato raggiunto alcun accordo;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata ordinata la discussione orale della casa. All'esito, la causa è stata rimessa in decisione.
Pag. 6 ***
Ritiene il Collegio che in tema di affido, collocamento, assegnazione della casa familiare e diritto di visita del genitore non collocatario, debba essere confermato l'assetto della sentenza di separazione.
I minori devono essere congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, collocati presso la madre, con riconoscimento di ampio diritto di visita al padre, nel rispetto del principio della bigenitorialità.
Parimenti, le condizioni della sentenza di separazione vanno confermate anche con riguardo ai profili economici: premesso che la ricorrente medesima ha chiesto la conferma, in ogni caso il Collegio evidenzia che la somma è adeguata e proporzionata rispetto alle eIGenze del minori e alla condizione economica delle parti.
Anche le spese straordinarie vanno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, con avvertimento che il mancato pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie -che hanno costituito il nodo della causa- è fatto che costituisce reato ai sensi dell'art. 570 bis c.p.
L'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre.
Quanto alla domanda di accollo del mutuo da parte della resistente, come concordato nella sentenza di separazione, secondo il Collegio è inammissibile: la domanda volta alla conferma dell'accollo integrale del mutuo contratto da entrambi gli ex coniugi è inammissibile, trattandosi di domanda che non può essere valutata in questa sede.
***
Quanto alle spese di lite, è risultato soccombente rispetto alla domanda di riconoscimento CP_1 dell'assegno di mantenimento: questo, unitamente alla circostanza che non ha accettato la proposta conciliativa, comporta la sua condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2002, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) affida e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
2) assegna la casa familiare a Parte_1
3) dispone che possa tenere con i figli due fine Controparte_1 settimana alternati al mese, dal venerdì sera alla domenica sera (prelievi e riconsegne a cura del padre) ed almeno un giorno infrasettimanale;
4) dispone che e trascorreranno il loro Persona_1 Persona_2 compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni pari con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi;
5) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che e Persona_1 Persona_2 trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno
[...]
Pag. 7 essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli versando la somma di € 500 complessivi, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
Pag. 8 d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
8) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
9) dichiara inammissibile la domanda di 'ordine' di accollo del mutuo;
10) condanna al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano nella somma di € 5.810,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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