Articolo 5 della Legge 13 ottobre 1969, n. 743
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 novembre 1969
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Versione
15 marzo 1970
Art. 5.
All' articolo 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625 , sono apportate le seguenti modifiche:

Al terzo comma le parole: "totale e permanente inabilita' lavorativa" sono sostituite dalle parole: "riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)) nella misura superiore ai due terzi".
All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole:
"salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate".
Entrata in vigore il 15 marzo 1970
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