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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter cpc viene emessa la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1493 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
, NATO A CINQUEFRONDI (RC) IL 15/12/1950 E Parte_1
RESIDENTE A POLISTENA IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 11, C.F.
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Longo del C.F._1
Foro di Palmi giusta procura in atti
(ATTORE ) contro
1) , NATA A VIBO NT (VV) IL Controparte_1
30/05/1970 E RESIDENTE A ROSARNO IN VIA ROMA N. 56, C.F.
C.F._2
2) IL SIG. , NATO A ROSARNO (RC) IL 23/02/1958 E Parte_2
RESIDENTE A SERRAVALLE PISTOIESE (PT) IN VIA PALAZZI N. 27, C.F.
; C.F._3
1 3) IL SIG. , NATO A ROSARNO (RC) IL 10/05/1952 E Parte_3
RESIDENTE A MODENA (MO) IN VIA FOSSA MONDA CENTRO 4/2, C.F.
C.F._4
4) , NATA A VIBO NT (VV) IL Controparte_2
19/04/1966 E RESIDENTE A ROSARNO (RC) IN VIA DEI GRACCHI N. 5, C.F.
C.F._5
(CONVENUTI CONTUMACI) avente ad oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate dalle parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificata l'odierna parte attrice conveniva in giudizio la sig.ra + altri per come in atti generalizzati per Controparte_1
vedere accertare il diritto della stessa all'acquisto per usucapione dei seguenti immobili:
-l'unità immobiliare ubicata in San Ferdinando al Viale degli Oleandri snc, piano T, contraddistinta nel Catasto fabbricati del Comune di San
Ferdinando al foglio di mappa 6, particella 704, avente rendita di euro
185,92, Categoria A/3, Classe 1, consistenza 4,5 vani, costituita da fabbricato ed annesso giardino, per un totale complessivo dell'area superficiaria di mq. 85, di cui mq. 72 relativi all'appartamento e mq. 13 relativi allo spazio interno
2 Precisava l'attore con l'atto introduttivo di avere posseduto e di possedere il detto immobile pubblicamente e pacificamente da tempo immemorabile e ultratrentennale e provvedendo alla sua pulizia e manutenzione.
Tutti i convenuti seppure regolarmente citati non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in calce al verbale il 18.4.24 .
La causa veniva istruita con la prova orale ed all'esito, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24.4.25 tenutasi ex art 127 ter cpc.
^^^^^
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito indicate.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
3 - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del
28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n.
15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Infatti, a seguito dell'approfondimento istruttorio è stato accertato in giudizio che l'immobile per cui è causa è stato sempre nella disponibilità dell'attore da oltre venti anni.
Rispetto a tali dati obiettivi nessuna prova contraria sufficiente è stata fornita dalle controparti.
Nel merito come detto, le risultanze istruttorie e documentali consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo e soprattutto anche in ordine al possesso esclusivo e con esclusione quanto a tutti gli altri proprietari.
Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere
4 sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato anche attraverso la prova testimoniale;
sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali di talché può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni.
Orbene, nel caso di specie la circostanza che l'attore abbia posseduto per più di venti anni il bene su indicato in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto è stata riferita dai testi escussi all'udienza del 13.3.25 ( teste:
e ) . Testimone_1 Testimone_2
Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sui convenuti l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte: Cass. 5415/1990); in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in
5 questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si ribadisce, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, l'attore deve essere dichiarato proprietario del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Tanto basta a questo Tribunale per l'accoglimento della domanda
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti di + ALTRI così Parte_1 CP_1
provvede:
-Dichiara, ad ogni effetto di legge, che per Parte_1
come in atti generalizzato hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà dei seguenti beni immobili e precisamente:
-l'unità immobiliare ubicata in San Ferdinando al Viale degli Oleandri snc, piano T, contraddistinta nel Catasto fabbricati del Comune di San
Ferdinando al foglio di mappa 6, particella 704, avente rendita di euro
185,92, Categoria A/3, Classe 1, consistenza 4,5 vani, costituita da
6 fabbricato ed annesso giardino, per un totale complessivo dell'area superficiaria di mq. 85, di cui mq. 72 relativi all'appartamento e mq.
13 relativi allo spazio interno
-dispone la trascrizione della sentenza e l'aggiornamento catastale ad opera dei competenti uffici;
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi lì 24.4.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
7
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter cpc viene emessa la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1493 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
, NATO A CINQUEFRONDI (RC) IL 15/12/1950 E Parte_1
RESIDENTE A POLISTENA IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 11, C.F.
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Longo del C.F._1
Foro di Palmi giusta procura in atti
(ATTORE ) contro
1) , NATA A VIBO NT (VV) IL Controparte_1
30/05/1970 E RESIDENTE A ROSARNO IN VIA ROMA N. 56, C.F.
C.F._2
2) IL SIG. , NATO A ROSARNO (RC) IL 23/02/1958 E Parte_2
RESIDENTE A SERRAVALLE PISTOIESE (PT) IN VIA PALAZZI N. 27, C.F.
; C.F._3
1 3) IL SIG. , NATO A ROSARNO (RC) IL 10/05/1952 E Parte_3
RESIDENTE A MODENA (MO) IN VIA FOSSA MONDA CENTRO 4/2, C.F.
C.F._4
4) , NATA A VIBO NT (VV) IL Controparte_2
19/04/1966 E RESIDENTE A ROSARNO (RC) IN VIA DEI GRACCHI N. 5, C.F.
C.F._5
(CONVENUTI CONTUMACI) avente ad oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate dalle parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificata l'odierna parte attrice conveniva in giudizio la sig.ra + altri per come in atti generalizzati per Controparte_1
vedere accertare il diritto della stessa all'acquisto per usucapione dei seguenti immobili:
-l'unità immobiliare ubicata in San Ferdinando al Viale degli Oleandri snc, piano T, contraddistinta nel Catasto fabbricati del Comune di San
Ferdinando al foglio di mappa 6, particella 704, avente rendita di euro
185,92, Categoria A/3, Classe 1, consistenza 4,5 vani, costituita da fabbricato ed annesso giardino, per un totale complessivo dell'area superficiaria di mq. 85, di cui mq. 72 relativi all'appartamento e mq. 13 relativi allo spazio interno
2 Precisava l'attore con l'atto introduttivo di avere posseduto e di possedere il detto immobile pubblicamente e pacificamente da tempo immemorabile e ultratrentennale e provvedendo alla sua pulizia e manutenzione.
Tutti i convenuti seppure regolarmente citati non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in calce al verbale il 18.4.24 .
La causa veniva istruita con la prova orale ed all'esito, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24.4.25 tenutasi ex art 127 ter cpc.
^^^^^
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito indicate.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
3 - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del
28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n.
15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Infatti, a seguito dell'approfondimento istruttorio è stato accertato in giudizio che l'immobile per cui è causa è stato sempre nella disponibilità dell'attore da oltre venti anni.
Rispetto a tali dati obiettivi nessuna prova contraria sufficiente è stata fornita dalle controparti.
Nel merito come detto, le risultanze istruttorie e documentali consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo e soprattutto anche in ordine al possesso esclusivo e con esclusione quanto a tutti gli altri proprietari.
Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere
4 sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato anche attraverso la prova testimoniale;
sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali di talché può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni.
Orbene, nel caso di specie la circostanza che l'attore abbia posseduto per più di venti anni il bene su indicato in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto è stata riferita dai testi escussi all'udienza del 13.3.25 ( teste:
e ) . Testimone_1 Testimone_2
Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sui convenuti l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte: Cass. 5415/1990); in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in
5 questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si ribadisce, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, l'attore deve essere dichiarato proprietario del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Tanto basta a questo Tribunale per l'accoglimento della domanda
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti di + ALTRI così Parte_1 CP_1
provvede:
-Dichiara, ad ogni effetto di legge, che per Parte_1
come in atti generalizzato hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà dei seguenti beni immobili e precisamente:
-l'unità immobiliare ubicata in San Ferdinando al Viale degli Oleandri snc, piano T, contraddistinta nel Catasto fabbricati del Comune di San
Ferdinando al foglio di mappa 6, particella 704, avente rendita di euro
185,92, Categoria A/3, Classe 1, consistenza 4,5 vani, costituita da
6 fabbricato ed annesso giardino, per un totale complessivo dell'area superficiaria di mq. 85, di cui mq. 72 relativi all'appartamento e mq.
13 relativi allo spazio interno
-dispone la trascrizione della sentenza e l'aggiornamento catastale ad opera dei competenti uffici;
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi lì 24.4.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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