Articolo 1 della Legge 20 marzo 2003, n. 78
Articolo 2
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19 aprile 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.
Entrata in vigore il 19 aprile 2003