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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9400/2023, tra
I, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. MICHELE GALLOZZI (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GENNARO SANTORELLI (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
CONVENUTO nonché
CF: , CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Parte_2
(d'ora in poi anche: il Condominio) ha convenuto in giudizio il sig.
[...] nonché la (d'ora in poi anche: CP_2 Controparte_1 la Compagnia) al fine di vedere accolte le conclusioni appresso riportate:
1) Accertare e dichiarare che l'incendio per cui è causa ebbe a determinarsi accidentalmente, per corto circuito prodotto dal vano motore e/o dalla zona cruscotto e abitacolo del veicolo Peugeot 206, TG. BW695GV di proprietà del Sig. CP_2
, assicurato al momento del sinistro con dal quale
[...] Controparte_1 si svilupparono le fiamme coinvolgendo il Condominio attoreo;
2) Accertare e dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'incendio de quo il Sig. , CP_2 proprietario del veicolo Peugeot 206, TG. BW695GV, assicurato al momento del sinistro con e per l'effetto condannare esso convenuto, Controparte_1 in solido con la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal istante nell'importo che Parte_1 solo preventivamente viene quantificato in € 81.177,42 come da computo metrico allegato, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore determinata secondo l'equo apprezzamento del Tribunale, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.p.c., oltre i legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare il Sig. e la società in persona CP_2 Controparte_1 del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
2. In punto di fatto, parte attrice premette quanto segue: a) in data 6.5.2022, alle ore 8.40 circa, in Giugliano in Campania, via Oasi del Sacro Cuore, all'altezza del civico n. 75, ove è appunto situato il Condominio, si sviluppava un incendio;
b) lo stesso promanava dalla vettura PEUGEOT 206, tg. BW695GV, di proprietà del sig. regolarmente assicurato con la compagnia CP_2 Controparte_1
; c) l'incendio si sviluppava nel mentre il sig. ra alla guida del suddetto
[...] CP_2 veicolo;
d) accortosi della circostanza, il sig. rrestava la marcia del veicolo CP_2
e lo accostava al margine destro strada, nelle vicinanze (come anticipato) del civico n. 75; e) a causa delle fiamme e del fumo proveniente dalla vettura interessata dall'incendio “l'intera facciata condominiale subiva ingenti danni da annerimento (…)”; f) nell'occasione sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che accertavano che l'evento, di natura accidentale, era “riconducibile ad una probabile causa elettrico- meccanica dell'autovettura, ed in particolare [ad] un corto circuito proveniente dal vano motore e dalla parte delle zona cruscotto ed abitacolo (…)”.
3. A seguito di richiesta - inoltrata a mezzo PEC alla Controparte_1
in data 9.2.2023 e a mezzo raccomandata a/r al sig. n data 10.2.2023
[...] CP_2
– relativa al risarcimento dei danni causati dal predetto evento, il Condominio, come detto, ha proposto le domande sopra riportate, chiedendone l'integrale accoglimento.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.2.2024, si è costituita la , mentre è rimasto contumace il sig. Controparte_1
CP_2
5. La Compagnia convenuta ha eccepito, in prima battura, l'inoperatività della garanzia assicurativa in relazione al sinistro di cui si tratta;
ha poi dedotto l'infondatezza della domanda attorea sotto molteplici profili e, in specie: a) sotto il profilo della ricostruzione del sinistro, considerato che a1) manca, nel rapporto stilato dai VV.FF. a seguito del descritto intervento, “qualsivoglia riferimento ai (presunti) danni che il Condominio avrebbe subito. La casella “danni a persone, beni, risorse ambientali o naturali” non risulta barrata”, a2) nello stesso senso depone il tenore letterale della denuncia sporta dal sig. b) che non “esiste alcuna CP_2 documentazione idonea a dimostrare l'effettiva verificazione dei danni ex adverso lamentati dal ” considerato che, in sede di esame ad opera dei periti di Parte_1 parte, veniva dedotto l'intervenuto ripristino dello stato dei luoghi e, tuttavia, “non v'è traccia dell'esecuzione di presunti lavori, e neppure di un verbale dell'assemblea condominiale contenente la relativa delibera di approvazione”; inoltre, l'assenza dei danni lamentati veniva confermata all'esito di accertamenti compiuti dalla
[...] doc. 5). CP_3
6. Con ordinanza del 10.6.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 2.12.20224; e successivamente, in prosieguo, per la precisazione delle conclusioni e la rimessione in decisione ex art. 281-quinquies c.p.c., all'udienza del 6.10.2025; all'esito di quest'ultima, con provvedimento assunto ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
7. In limine all'udienza da ultimo citata, le parti costituite depositavano scritti conclusionali, laddove ribadivano i rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
8. La domanda va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
9. Va rilevato, in punto di premessa, che “il verbale redatto dei vigili del fuoco è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute mentre non assume tale valore in merito alla scaturigine dell'incendio” (Cass. n. 27314/2017).
10. Fatta questa premessa, va osservato (e trattasi di questione chiaramente assorbente) che l'atto di adizione dell'intestato Tribunale non reca una sufficiente esposizione del fatto storico e, in particolare, la adeguata descrizione dei danni lamentati, anche sotto il profilo del loro preteso collegamento, dal punto di vista eziologico, con il sinistro summenzionato.
11. In particolare, tenuto conto di quanto emerso nel giudizio, il Tribunale è dell'avviso che la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice sia ampiamente deficitaria, sotto il profilo dell'allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, con segnato riferimento alla descrizione dei danni che sarebbero stati causati dall'incendio del veicolo, ed alla loro eziologia;
appaiono dirimenti, in questo senso, i seguenti elementi documentali: a) il verbale dei VV.FF. (del cui valore probatorio si è detto sopra) nello spazio dedicato alla indicazione dei danni a cose non reca alcuna dicitura (circostanza che trova conferma, per quanto possa rilevare, nella denuncia compiuta dal sig. laddove si rileva che dall'incendio non è CP_2 derivato alcuna danno a persone o cose); b) la documentazione fotografica esibita da parte attrice è priva di qualsiasi elemento idoneo a determinare la data in termini di certezza;
c) il pretenderebbe di dimostrare l'avvenuto espletamento di Parte_1 lavori di ristrutturazione: 1) senza produrre alcuna delibera condominiale recante la relativa approvazione da parte dell'assemblea; 2) allegando una fattura che, per quanto documentato dalla Compagnia, non trova riscontro nel bilancio della società emittente, con conseguente esclusione di qualsiasi sua valenza probatoria (tenuto anche conto della circostanza che si tratta di documentazione formata in via unilaterale e le cui risultanze come detto non appaiono confermate aliunde; anzi, risultano smentite da quanto allegato dalla Compagnia).
12. Ne consegue (come ritenuto dal GI allorché la causa fu ritenuta matura per la decisione) la irrilevanza di qualsiasi approfondimento istruttorio ulteriore, affidato a richieste di prova testimoniale. 13. In definitiva, per quanto emerso nel presente giudizio, alla luce di quanto allegato e provato da parte attrice, deve escludersi la sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato, il che porta alla reiezione della domanda introduttiva.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto 1) dello scaglione di riferimento, 2) dell'attività effettivamente compiuta, 3) dell'assenza di particolari questioni di diritto o di fatto (giustificante la riduzione del 30% sui compensi dovuti ex tabella), le stesse sono liquidate in complessivi euro 5.903,10.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9400/2023, dichiarata la contumacia del sig. ogni altra istanza disattesa, così CP_2 provvede:
1. RIGETTA la domanda introduttiva;
2. CONDANNA il I alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore della controparte costituita ( ); spese Controparte_1 liquidate in complessivi euro 5.903,10, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 24.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9400/2023, tra
I, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. MICHELE GALLOZZI (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GENNARO SANTORELLI (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
CONVENUTO nonché
CF: , CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Parte_2
(d'ora in poi anche: il Condominio) ha convenuto in giudizio il sig.
[...] nonché la (d'ora in poi anche: CP_2 Controparte_1 la Compagnia) al fine di vedere accolte le conclusioni appresso riportate:
1) Accertare e dichiarare che l'incendio per cui è causa ebbe a determinarsi accidentalmente, per corto circuito prodotto dal vano motore e/o dalla zona cruscotto e abitacolo del veicolo Peugeot 206, TG. BW695GV di proprietà del Sig. CP_2
, assicurato al momento del sinistro con dal quale
[...] Controparte_1 si svilupparono le fiamme coinvolgendo il Condominio attoreo;
2) Accertare e dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'incendio de quo il Sig. , CP_2 proprietario del veicolo Peugeot 206, TG. BW695GV, assicurato al momento del sinistro con e per l'effetto condannare esso convenuto, Controparte_1 in solido con la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal istante nell'importo che Parte_1 solo preventivamente viene quantificato in € 81.177,42 come da computo metrico allegato, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore determinata secondo l'equo apprezzamento del Tribunale, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.p.c., oltre i legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare il Sig. e la società in persona CP_2 Controparte_1 del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
2. In punto di fatto, parte attrice premette quanto segue: a) in data 6.5.2022, alle ore 8.40 circa, in Giugliano in Campania, via Oasi del Sacro Cuore, all'altezza del civico n. 75, ove è appunto situato il Condominio, si sviluppava un incendio;
b) lo stesso promanava dalla vettura PEUGEOT 206, tg. BW695GV, di proprietà del sig. regolarmente assicurato con la compagnia CP_2 Controparte_1
; c) l'incendio si sviluppava nel mentre il sig. ra alla guida del suddetto
[...] CP_2 veicolo;
d) accortosi della circostanza, il sig. rrestava la marcia del veicolo CP_2
e lo accostava al margine destro strada, nelle vicinanze (come anticipato) del civico n. 75; e) a causa delle fiamme e del fumo proveniente dalla vettura interessata dall'incendio “l'intera facciata condominiale subiva ingenti danni da annerimento (…)”; f) nell'occasione sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che accertavano che l'evento, di natura accidentale, era “riconducibile ad una probabile causa elettrico- meccanica dell'autovettura, ed in particolare [ad] un corto circuito proveniente dal vano motore e dalla parte delle zona cruscotto ed abitacolo (…)”.
3. A seguito di richiesta - inoltrata a mezzo PEC alla Controparte_1
in data 9.2.2023 e a mezzo raccomandata a/r al sig. n data 10.2.2023
[...] CP_2
– relativa al risarcimento dei danni causati dal predetto evento, il Condominio, come detto, ha proposto le domande sopra riportate, chiedendone l'integrale accoglimento.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.2.2024, si è costituita la , mentre è rimasto contumace il sig. Controparte_1
CP_2
5. La Compagnia convenuta ha eccepito, in prima battura, l'inoperatività della garanzia assicurativa in relazione al sinistro di cui si tratta;
ha poi dedotto l'infondatezza della domanda attorea sotto molteplici profili e, in specie: a) sotto il profilo della ricostruzione del sinistro, considerato che a1) manca, nel rapporto stilato dai VV.FF. a seguito del descritto intervento, “qualsivoglia riferimento ai (presunti) danni che il Condominio avrebbe subito. La casella “danni a persone, beni, risorse ambientali o naturali” non risulta barrata”, a2) nello stesso senso depone il tenore letterale della denuncia sporta dal sig. b) che non “esiste alcuna CP_2 documentazione idonea a dimostrare l'effettiva verificazione dei danni ex adverso lamentati dal ” considerato che, in sede di esame ad opera dei periti di Parte_1 parte, veniva dedotto l'intervenuto ripristino dello stato dei luoghi e, tuttavia, “non v'è traccia dell'esecuzione di presunti lavori, e neppure di un verbale dell'assemblea condominiale contenente la relativa delibera di approvazione”; inoltre, l'assenza dei danni lamentati veniva confermata all'esito di accertamenti compiuti dalla
[...] doc. 5). CP_3
6. Con ordinanza del 10.6.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 2.12.20224; e successivamente, in prosieguo, per la precisazione delle conclusioni e la rimessione in decisione ex art. 281-quinquies c.p.c., all'udienza del 6.10.2025; all'esito di quest'ultima, con provvedimento assunto ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
7. In limine all'udienza da ultimo citata, le parti costituite depositavano scritti conclusionali, laddove ribadivano i rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
8. La domanda va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
9. Va rilevato, in punto di premessa, che “il verbale redatto dei vigili del fuoco è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute mentre non assume tale valore in merito alla scaturigine dell'incendio” (Cass. n. 27314/2017).
10. Fatta questa premessa, va osservato (e trattasi di questione chiaramente assorbente) che l'atto di adizione dell'intestato Tribunale non reca una sufficiente esposizione del fatto storico e, in particolare, la adeguata descrizione dei danni lamentati, anche sotto il profilo del loro preteso collegamento, dal punto di vista eziologico, con il sinistro summenzionato.
11. In particolare, tenuto conto di quanto emerso nel giudizio, il Tribunale è dell'avviso che la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice sia ampiamente deficitaria, sotto il profilo dell'allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, con segnato riferimento alla descrizione dei danni che sarebbero stati causati dall'incendio del veicolo, ed alla loro eziologia;
appaiono dirimenti, in questo senso, i seguenti elementi documentali: a) il verbale dei VV.FF. (del cui valore probatorio si è detto sopra) nello spazio dedicato alla indicazione dei danni a cose non reca alcuna dicitura (circostanza che trova conferma, per quanto possa rilevare, nella denuncia compiuta dal sig. laddove si rileva che dall'incendio non è CP_2 derivato alcuna danno a persone o cose); b) la documentazione fotografica esibita da parte attrice è priva di qualsiasi elemento idoneo a determinare la data in termini di certezza;
c) il pretenderebbe di dimostrare l'avvenuto espletamento di Parte_1 lavori di ristrutturazione: 1) senza produrre alcuna delibera condominiale recante la relativa approvazione da parte dell'assemblea; 2) allegando una fattura che, per quanto documentato dalla Compagnia, non trova riscontro nel bilancio della società emittente, con conseguente esclusione di qualsiasi sua valenza probatoria (tenuto anche conto della circostanza che si tratta di documentazione formata in via unilaterale e le cui risultanze come detto non appaiono confermate aliunde; anzi, risultano smentite da quanto allegato dalla Compagnia).
12. Ne consegue (come ritenuto dal GI allorché la causa fu ritenuta matura per la decisione) la irrilevanza di qualsiasi approfondimento istruttorio ulteriore, affidato a richieste di prova testimoniale. 13. In definitiva, per quanto emerso nel presente giudizio, alla luce di quanto allegato e provato da parte attrice, deve escludersi la sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato, il che porta alla reiezione della domanda introduttiva.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto 1) dello scaglione di riferimento, 2) dell'attività effettivamente compiuta, 3) dell'assenza di particolari questioni di diritto o di fatto (giustificante la riduzione del 30% sui compensi dovuti ex tabella), le stesse sono liquidate in complessivi euro 5.903,10.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9400/2023, dichiarata la contumacia del sig. ogni altra istanza disattesa, così CP_2 provvede:
1. RIGETTA la domanda introduttiva;
2. CONDANNA il I alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore della controparte costituita ( ); spese Controparte_1 liquidate in complessivi euro 5.903,10, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 24.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta