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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nel nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE lette le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza del 9.7.2025 con le quali le parti hanno trovato un accordo conciliativo sulla scorta di una precedente proposta conciliativa del giudice;
il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 491 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Napoli;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Leandro Controparte_1 C.F._2
Alberghina;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Gianmarco Davide PACE;
CONVENUTO
PREMESSO CHE ha citato in giudizio gli odierni convenuti chiedendo le seguenti conclusioni Parte_1
“Dichiarare la responsabilità civile dei convenuti, in solido, nella commissione dei reati per cui è causa;
Conseguentemente, voler pronunciare sentenza di condanna a carico dei convenuti, al risarcimento, in solido, in favore dell'attore, dei sofferti danni, biologici, morali ed esistenziali, come in narrativa chiesto e cioè €. 12.000,00 in favore dell'attore o a quelle somme, maggiori o minori, ex art. 1226 c.c., per le rispettive causali che risulteranno di giustizia, dall'istruttoria del presente giudizio, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo. Con la condanna dei convenuti, in solido, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con riserva di precisare e/o modificare ex art. 183 c.p.c.”
Parte attrice ha dedotto:
1 - di essere stato minacciato ed aggredito dalla riportando diverse Controparte_3 lesioni refertate dal P.O. “M. Chiello” di Piazza Armerina;
- in seguito all'aggressione è stato minacciato da Controparte_1
- tali illeciti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria;
- si è istaurato un procedimento penale che si è concluso con la sentenza del Tribunale di Enna
Sez. Penale 514/2020 con la quale gli odierni convenuti sono stati condannati a 3 mesi e 10 giorni di reclusione oltre il pagamento delle spese processuali e la condanna, in solido, al risarcimento del danno, in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile con provvisionale di € 150,00;
- detta sentenza è stata appellata in Corte di Appello di Caltanissetta, il cui giudizio si è concluso con una pronuncia di prescrizione per cui la sentenza di primo grado è stata riformata con la dichiarazione di non dover procedere, per intervenuta prescrizione dei reati, e sono state confermate le statuizioni civili;
- a seguito degli illeciti subiti l'attore ha riportato notevoli danni per cui con la presente azione ha chiesto un risarcimento di € 12.000,00;
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il quale ha: Controparte_4
- eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 164 co.4 c.p.c in relazione all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c;
- rappresentato, nel merito, che dai motivi di gravame in appello – nonostante la prescrizione - emerge in modo chiaro che il Giudice di Prime Cure ha erroneamente affermato la penale responsabilità dell'odierna parte convenuta per cui nessun danno può lamentare l'attore.
Ha quindi concluso “dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, co. 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. per carenza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della richiesta, caratterizzato da estrema genericità; b) nel merito, rigettare la domanda di parte attrice tutte in quanto infondate in fatto e in diritto, escludendo la responsabilità della convenuta dal risarcimento del danno”.
Si è costituito anche la quale ha: Controparte_2
- eccepito, in via preliminare, la nullità ex art. 164, co. 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 3 e 4
c.p. dell'atto di citazione;
- rilevato, sempre i via gradatamente preliminare, la nullità ex art. 164 co.1 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 2 c.p.c. dell'atto di citazione;
- rappresentato, nel merito, che le vicende penali sono legate all'acredine familiare fra le parti del giudizio;
precisando che dalle motivazioni del gravame in appello – nonostante la prescrizione - emerge in modo chiaro che il Giudice di ha erroneamente affermato Parte_2
2 la penale responsabilità dell'odierna parte convenuta per cui nessun danno può lamentare da parte dell'attore.
Ha concluso chiedendo “Che l'Ill.mo Tribunale di Enna, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Preliminarmente, dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, co. 4
c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. per carenza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della richiesta, caratterizzato da estrema genericità; dichiarare la nullità della citazione nullità ex art. 164, co. 1 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 2) c.p.c. nel merito, rigettare la domanda di parte attrice tutte in quanto infondate in fatto e in diritto, escludendo la responsabilità della convenuta dal risarcimento del danno. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e C.P.A. Con riserva di ulteriormente dedurre in sede di udienza”
All'udienza del 16.11.2023 il giudicante ha ritenuto opportuno formulare la seguente proposta transattiva/conciliativa “Propone, ex art. 185 bis c.p.c., la corresponsione, a carico dei convenuti in solito fra loro, e di € 1.000,00 (mille/00) in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'attore, a totale ristoro dei danni patiti, detratta, ove già corrisposta, la Parte_1 somma riconosciuta a titolo di provvisionale con la sentenza penale, con compensazione integrale delle spese di lite.”
Detta proposta era stata accettata dai convenuti ma, non dall'attore, tuttavia a seguito di ulteriori interlocuzioni all'udienza del 27.05.2025 anche l'attore vi ha aderito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo tutte le parti del presente giudizio aderito alla proposta transattiva/conciliativa formulata dal giudicante all'udienza del 16.11.023, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cassazione civile, sez. III, 08/09/2008 n. 22650).
In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve quindi valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite
(Cassazione civile, 10/11/2008 n. 26909).
Laddove, come nel caso in esame, intervenga un accordo transattivo il giudice è tenuto ad accertare esclusivamente che l'accordo abbia effettivamente definito ogni aspetto controverso fra le parti, che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le stesse e che queste (le parti) reciprocamente
3 riconoscano il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale originariamente dedotta in causa, tanto da sottoporre al giudice conclusioni conformi (Cassazione civile, n. 14546/2019).
Orbene, nell'odierna fattispecie le odierne parti, con l'accordo transattivo raggiunto, hanno definito ogni questione controversa tra le sesse pendenti, non avendo più reciprocamente nulla da pretendere.
Per tutto quanto argomentato va quindi dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a tutte le parti in causa.
Le spese vengono compensate fra le parti, come da proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite
Enna, 10.07.2025
Il Giudice
Davide Naldi
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nel nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE lette le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza del 9.7.2025 con le quali le parti hanno trovato un accordo conciliativo sulla scorta di una precedente proposta conciliativa del giudice;
il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 491 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Napoli;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Leandro Controparte_1 C.F._2
Alberghina;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Gianmarco Davide PACE;
CONVENUTO
PREMESSO CHE ha citato in giudizio gli odierni convenuti chiedendo le seguenti conclusioni Parte_1
“Dichiarare la responsabilità civile dei convenuti, in solido, nella commissione dei reati per cui è causa;
Conseguentemente, voler pronunciare sentenza di condanna a carico dei convenuti, al risarcimento, in solido, in favore dell'attore, dei sofferti danni, biologici, morali ed esistenziali, come in narrativa chiesto e cioè €. 12.000,00 in favore dell'attore o a quelle somme, maggiori o minori, ex art. 1226 c.c., per le rispettive causali che risulteranno di giustizia, dall'istruttoria del presente giudizio, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo. Con la condanna dei convenuti, in solido, alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con riserva di precisare e/o modificare ex art. 183 c.p.c.”
Parte attrice ha dedotto:
1 - di essere stato minacciato ed aggredito dalla riportando diverse Controparte_3 lesioni refertate dal P.O. “M. Chiello” di Piazza Armerina;
- in seguito all'aggressione è stato minacciato da Controparte_1
- tali illeciti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria;
- si è istaurato un procedimento penale che si è concluso con la sentenza del Tribunale di Enna
Sez. Penale 514/2020 con la quale gli odierni convenuti sono stati condannati a 3 mesi e 10 giorni di reclusione oltre il pagamento delle spese processuali e la condanna, in solido, al risarcimento del danno, in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile con provvisionale di € 150,00;
- detta sentenza è stata appellata in Corte di Appello di Caltanissetta, il cui giudizio si è concluso con una pronuncia di prescrizione per cui la sentenza di primo grado è stata riformata con la dichiarazione di non dover procedere, per intervenuta prescrizione dei reati, e sono state confermate le statuizioni civili;
- a seguito degli illeciti subiti l'attore ha riportato notevoli danni per cui con la presente azione ha chiesto un risarcimento di € 12.000,00;
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il quale ha: Controparte_4
- eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione ex art. 164 co.4 c.p.c in relazione all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c;
- rappresentato, nel merito, che dai motivi di gravame in appello – nonostante la prescrizione - emerge in modo chiaro che il Giudice di Prime Cure ha erroneamente affermato la penale responsabilità dell'odierna parte convenuta per cui nessun danno può lamentare l'attore.
Ha quindi concluso “dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, co. 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. per carenza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della richiesta, caratterizzato da estrema genericità; b) nel merito, rigettare la domanda di parte attrice tutte in quanto infondate in fatto e in diritto, escludendo la responsabilità della convenuta dal risarcimento del danno”.
Si è costituito anche la quale ha: Controparte_2
- eccepito, in via preliminare, la nullità ex art. 164, co. 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 3 e 4
c.p. dell'atto di citazione;
- rilevato, sempre i via gradatamente preliminare, la nullità ex art. 164 co.1 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 2 c.p.c. dell'atto di citazione;
- rappresentato, nel merito, che le vicende penali sono legate all'acredine familiare fra le parti del giudizio;
precisando che dalle motivazioni del gravame in appello – nonostante la prescrizione - emerge in modo chiaro che il Giudice di ha erroneamente affermato Parte_2
2 la penale responsabilità dell'odierna parte convenuta per cui nessun danno può lamentare da parte dell'attore.
Ha concluso chiedendo “Che l'Ill.mo Tribunale di Enna, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Preliminarmente, dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, co. 4
c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. per carenza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della richiesta, caratterizzato da estrema genericità; dichiarare la nullità della citazione nullità ex art. 164, co. 1 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 2) c.p.c. nel merito, rigettare la domanda di parte attrice tutte in quanto infondate in fatto e in diritto, escludendo la responsabilità della convenuta dal risarcimento del danno. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e C.P.A. Con riserva di ulteriormente dedurre in sede di udienza”
All'udienza del 16.11.2023 il giudicante ha ritenuto opportuno formulare la seguente proposta transattiva/conciliativa “Propone, ex art. 185 bis c.p.c., la corresponsione, a carico dei convenuti in solito fra loro, e di € 1.000,00 (mille/00) in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'attore, a totale ristoro dei danni patiti, detratta, ove già corrisposta, la Parte_1 somma riconosciuta a titolo di provvisionale con la sentenza penale, con compensazione integrale delle spese di lite.”
Detta proposta era stata accettata dai convenuti ma, non dall'attore, tuttavia a seguito di ulteriori interlocuzioni all'udienza del 27.05.2025 anche l'attore vi ha aderito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo tutte le parti del presente giudizio aderito alla proposta transattiva/conciliativa formulata dal giudicante all'udienza del 16.11.023, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cassazione civile, sez. III, 08/09/2008 n. 22650).
In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve quindi valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite
(Cassazione civile, 10/11/2008 n. 26909).
Laddove, come nel caso in esame, intervenga un accordo transattivo il giudice è tenuto ad accertare esclusivamente che l'accordo abbia effettivamente definito ogni aspetto controverso fra le parti, che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le stesse e che queste (le parti) reciprocamente
3 riconoscano il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale originariamente dedotta in causa, tanto da sottoporre al giudice conclusioni conformi (Cassazione civile, n. 14546/2019).
Orbene, nell'odierna fattispecie le odierne parti, con l'accordo transattivo raggiunto, hanno definito ogni questione controversa tra le sesse pendenti, non avendo più reciprocamente nulla da pretendere.
Per tutto quanto argomentato va quindi dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a tutte le parti in causa.
Le spese vengono compensate fra le parti, come da proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite
Enna, 10.07.2025
Il Giudice
Davide Naldi
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