Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00993/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso giusta mandato in calce al ricorso dall'avv. Andrea Maestri, del Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Ravenna, Via Meucci n. 7, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno - Questura di Ravenna, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
«del decreto Cat. A.12/Imm. -OMISSIS- del 22/09/2021 notificato il 22/09/2021 con il quale la Questura di Ravenna ha rigettato l'istanza tesa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali anche allo stato non conosciuti».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AO EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 18 novembre 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino indiano, ha impugnato il decreto Cat. A.12/Imm. -OMISSIS- del 22 settembre 2021 con il quale la Questura di Ravenna ha rigettato la sua istanza tesa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Questi i motivi contenuti nell’atto impugnato: “ Verificato che a carico dello straniero, risulta la seguente sentenza di condanna ostativa: in data 28.06.2019 sentenza definitiva del Tribunale di Ravenna per i reati di rapina in concorso (artt. 110, 628 commi 1 e 3 n.1 c.p.), lesioni personali aggravate in concorso (artt. 582, 585 c.p.) e porto d'armi (art. 4 L. 110/75) commessi il 18.8.2014 in Ravenna; dispositivo: reclusione anni 2, mesi 1, multa € 1.000,00; . . . Atteso che la anzidetta sentenza di condanna di particolare gravità è considerata al legislatore ostativa all'ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale; . . . Preso atto che l'istante, rintracciato in data 12.09.2021, è stato associato alla Casa circondariale di Ravenna per scontare la pena detentiva di anni due mesi uno di cui alla sentenza del 28.06.2019, in esecuzione dell'ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna in data 18.02.2021; Verificato altresì che lo straniero non ha dimostrato, con idonea documentazione, di svolgere una regolare attività lavorativa né di avere la disponibilità del reddito minimo richiesto dalla vigente normativa per il rinnovo del permesso di soggiorno pari all'importo annuo dell'assegno sociale 5.983,64); . . . Esaminata la posizione contributiva dell'istante attraverso la banca dati INPS, da cui è emerso che lo straniero è solito lavorare solo saltuariamente, percependo redditi sempre al di sotto della soglia minima richiesta dalla vigente normativa (€ 2.771 nel 2019, € 2.736 nel 2020); . . . Vista la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e succ. mod., ritualmente instaurata da questo Ufficio con. nota datata 17.06.2020 notificata in pari data; Verificato che lo straniero non ha depositato alcuna memoria difensiva, né documenti integrativi, nei termini previsti dalla vigente normativa ”.
3. Parte ricorrente ha dedotto il seguente motivo di censura: “ Plurima violazione di legge (artt. 2, 3, 97 Costituzione – art. 3 l. 241/90 – artt. 2 in riferimento alla Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratif. con legge 10 aprile 1981 n. 158, 6 comma 5, 22 comma 11, 29 comma 3, TU immigrazione – art. 1 d.lgs. 159/2011); Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”: la pretesa insufficienza del reddito non sarebbe di per sé sufficiente a negare il rinnovo poiché in tale caso la Questura avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi (rinnovabili) per attesa (ricerca) occupazione ai sensi degli artt. 5, commi 4 e 5, e 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998; quanto ai reati cd. ostativi, trattandosi di fatti risalenti ad un unico episodio del 2014, rispetto al quale il ricorrente si è sempre dichiarato estraneo, esso non poteva considerarsi automaticamente ostativo e non potrebbe determinare un giudizio di pericolosità sociale, come sarebbe stato affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 24 e 25 del 2019, recependo la sentenza della Corte EDU (De Tommaso – 23.02.2017); secondo costante giurisprudenza amministrativa, anche in presenza di un'unica condanna l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un attento e approfondito scrutinio, opinando in termini di attualità e concretezza la presunta pericolosità del soggetto, scrutinio che, nella fattispecie, sarebbe difettato insanabilmente.
4. Il Ministero si è costituito con atto di stile in data 9 dicembre 2021.
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza -OMISSIS- del 21-22- dicembre 2021, con una prognosi di non accoglibilità del ricorso (“ Ritenuto, ad un primo sommario esame della causa, che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi di legittimità rassegnati in ricorso, specie in riferimento alla oggettiva consistenza degli elementi sui quali si regge la motivazione dello stesso, incentrata sia sulla pericolosità sociale del cittadino straniero, desunta dalla condanna penale per gravi reati quali rapina in concorso, lesioni personali e porto abusivo d’arma, sia dalla mancata dimostrazione da parte del ricorrente, dello svolgimento di regolare attività lavorativa, dalla quale potere trarre lecite fonti di reddito ”).
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di dicembre del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 28 maggio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. La causa è stata quindi chiamata nella predetta udienza pubblica di “smistamento” del 28 maggio 2025, nella quale è comparsa, oltre all’Avvocatura dello Stato, l’avv. Maria Elisabetta Puri in sostituzione dell'avv. Andrea Maestri per parte ricorrente.
8. In data 27 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato il Cud 2024 (con un reddito di 2.717,30 euro quale dipendente di tale -OMISSIS- di Bagnacavallo per il periodo di lavoro dal 16 novembre al 31 dicembre 2024) e la busta paga, che esibisce una paga netta pari a euro 1333,58.
9. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 3 dicembre 2025, nella quale è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente, la quale ha depositato, in data 2 dicembre 2025, una nota a firma dell’avv. Maestri di richiesta del passaggio in decisione della causa sugli scritti, “ insistendo per il suo accoglimento ”. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza.
DIRITTO
10. Il ricorso è infondato e non può ricevere accogliento. I generici motivi di censura dedotti, come già anticipato nella fase cautelare, non scalfiscono la legittimità del diniego impugnato, che si fonda su di un’adeguata motivazione, che ha posto in rilievo l’assenza dei presupposti per la concessione del chiesto rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, cui ostava non solo la condanna subita – per reati oggettivamente gravi, quale la rapina, le lesioni personali aggravate in concorso e il porto d'armi, indiscutibili indici di pericolosità sociale, ma anche l’assenza di prova in atti di attività lavorative (non è contestata in ricorso la deduzione della Questura, secondo la quale dalla posizione contributiva del ricorrente “ è emerso che lo straniero è solito lavorare solo saltuariamente, percependo redditi sempre al di sotto della soglia minima richiesta dalla vigente normativa - € 2.771 nel 2019, € 2.736 nel 2020 ”); nonché l’assenza di legami familiari significativi (nulla essendo stato dedotto in atti sotto tale profilo).
11. La recente produzione di parte ricorrente, in data 27 maggio 2025 (Cud 2024, con un reddito di 2.717,30 euro quale dipendente di tale -OMISSIS- di Bagnacavallo per il periodo di lavoro dal 16 novembre al 31 dicembre 2024; busta paga di euro 1333,58), anche a volerne ammettere la rilevanza ai fini del giudizio di legittimità del diniego del 2021 qui impugnato, finisce per corroborare, anziché smentire, il giudizio di inadeguatezza reddituale illo tempore formulato dall’Amministrazione.
12. Né può ricevere diversa e più favorevole sorte l’ulteriore doglianza di parte ricorrente secondo la quale la Questura avrebbe dovuto valutare la possibilità – in presenza di un reddito ritenuto insufficiente – di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa (ricerca) occupazione, ai sensi degli artt. 6, comma 5, 22, comma 11 e 29, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998.
12.1. In disparte il rilievo, pure dirimente, dell’assenza di una domanda in tal senso della parte ricorrente (cfr., di questo Tar, sentenze n. 1060/2025 del 26 settembre 2025, che richiama Cons. Stato, sez. III, 4 giugno 2025, n.4839, e n. 1515/2025 del 4 dicembre 2025: “ Premesso, . . ., che non sussisteva alcun obbligo per l’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto ”), deve osservarsi che nessuna delle disposizioni del TUI sopra richiamate, invocate in ricorso, vale a fondare siffatta pretesa a ottenere comunque un permesso per attesa occupazione. L’art. 6, comma 5, si limita a prevedere che “ Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato ”; si tratta, dunque, di una previsione che non vale ex se a fondare la pretesa di parte ricorrente. L’art. 22, comma 11, prevede che “ La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) ”: nel caso in esame, tuttavia, nulla è comprovato in ordine al necessario presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro revocato o comunque perso, né il requisito della tempestiva dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150 del 2015, per beneficiare degli effetti ad essa correlati (per lo stato di disoccupazione) per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno. L’art. 29, infine, pure richiamato in ricorso, riguarda la diversa fattispecie del Ricongiungimento familiare , ma, come detto, nel caso in esame non sono rinvenibili in atti elementi utili a rendere in qualche modo applicabile la ora richiamata disposizione normativa, che dunque non rileva nel caso in trattazione.
13. Per tutte le esposte ragioni il ricorso, infondato, va in definitiva respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione che si è costituita a resistere in giudizio, delle spese processuali, che si liquidano n onnicomprensivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre iva e c.p.a., se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO EN, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.