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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1039/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 13,38 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per 'avv. SACCINTO MICHELE il quale precisa le conclusioni come da atto di Parte_1 citazione in appello;
Per l'avv. GALANTE MARIA LINA la quale precisa le conclusioni come Controparte_1 da comparsa di costituzione in appello;
si dà inizio alla discussione orale;
I procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi insistendo nelle rispettive richieste, domande e/o eccezione.
Si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese di lite. IL GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1039 del Ruolo Generale dell'anno 2024, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza del 20/02/2025, e promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Senigallia (AN) in Via Trieste 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Saccinto e dall'Avv.
Michele Lepri Berluti, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei suoi difensori in Senigallia,
Via Pisacane n. 32, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 27.02.2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma, Viale Europa 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della
Società, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lina Galante, in virtù di procura generale alle liti
Rep. n. 55418 Racc. n. 16104 del 4/05/2022 per atto Notaio di Roma, elettivamente Persona_1
domiciliata presso l'Ufficio Legale della società sito in P.za XXIV Maggio, 60123 Ancona , in virtù
pagina 2 di 13 della procura alle liti in allegato alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 05.06.2024;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 56/2023 emessa dal Giudice di Pace di Senigallia in data
27/07/2023, nel giudizio iscritto al n. 205/2022 R.G., avente ad oggetto risarcimento del danno per
inadempimento contrattuale”
CONCLUSIONI
All'odierna udienza di discussione orale del 20/02/2025 i difensori delle parti hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 10.06.2022, Parte_1
citava in giudizio avanti il Giudice di Pace di Senigallia al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, accertati
l'inadempimento di agli obblighi di trasparenza e informazione nei confronti del sig. Controparte_1
e la conseguente responsabilità della medesima società per il mancato rimborso del Buono Parte_1
Fruttifero Postale n. 00000021117810428 di nominali € 5.000,00, sottoscritto in data 18/12/2002 presso
l'Ufficio Postale di AL (AN), condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al totale risarcimento dei danni in favore dell'attore pari ad € 5.000,00 oltre interessi contrattuali,
ovvero in subordine interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo,
sempre nei limiti di competenza dell'adito Giudice. In tutti i casi, con vittoria di spese ed onorari di causa”
(conclusioni rassegnate a pag. 4 dell'atto di citazione in atti).
Esponeva la difesa di parte attrice – in sintesi e per quanto ivi di interesse - che:
- era cointestatario del Buono Fruttifero Postale n. 00000021117810428 di € 5.000,00, Parte_1
sottoscritto in data 18/12/2002 presso l'Ufficio Postale di AL;
- il Buono fruttifero Postale non riportava la data di scadenza né aveva impressa la serie di appartenenza;
pagina 3 di 13 - l'Ufficio Postale di AL, cui si era rivolto nel corso dell'anno 2016 per chiedere Pt_1
informazioni in merito alla scadenza del buono, aveva confermato che la naturale scadenza del buono sottoscritto in data 18.12.2002 fosse il 18.12.2022;
- quando poi a fine dicembre 2019, aveva nuovamente chiesto alla Consulente dello stesso Pt_1
Ufficio Postale di AL un ulteriore aggiornamento, il Buono oggetto di causa non risultava più rimborsabile in quanto prescritto;
- sussisteva quindi la violazione, in termini di trasparenza e informazione, imputabile a
[...]
quale Ente emittente il buono, per aver fornito un'errata indicazione sui termini di CP_1
riscossione del titolo (cfr. atto di citazione in atti).
Direttamente alla prima udienza del 16.11.2022 si costituiva con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta e eccepiva:
- in via preliminare la prescrizione del diritto al rimborso del BFP oggetto di causa;
- il BFP apparteneva alla serie AA5 (in vigore dal 21/09/2002 al 31/12/2002) istituita con DM Economia
e Finanze 12 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22/09/2002, sottoscritto in data 18/12/2002
del valore di 5.000 €, per il quale era previsto un rendimento pari al 35% del capitale investito, al lordo delle ritenute fiscali, al compimento del settimo anno dalla data di emissione, che pertanto era prescritto e non rimborsabile;
- il diritto al rimborso, in particolare, si era prescritto in data 19/12/2019, in quanto i titoli di questa serie diventavano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al loro rimborso si sarebbe estinto per prescrizione decorso il successivo decennio;
quindi, il buono non era stato riscosso nel tempo imposto dalla legge;
- unitamente al titolo, al cliente era stato consegnato anche il relativo foglio informativo sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie;
- il DM 19/12/2000 stabiliva nuove condizioni generali per l'emissione dei buoni fruttiferi postali.
- In particolare, l'art. 6, rubricato “pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, al primo comma sanciva che espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni CP_1
praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnate ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”;
- quindi, con l'entrata in vigore il decreto, di fatto non erano state più previste le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni;
pagina 4 di 13 - all'epoca l'emissione dei BFP veniva effettuata per serie con decreti del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, in piena osservanza anche delle regole di trasparenza da parte dell'emittente;
- infine, il BFP oggetto di causa era cointestato anche a , all'epoca moglie dell'attore e Persona_2
anche impiegata dell'Ufficio Postale di AL (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
La difesa della convenuta concludeva pertanto chiedendo: preliminarmente di Controparte_1
dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del titolo;
di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale operatrice che aveva collocato il BFP Persona_2
oggetto di causa e cointestataria dello stesso;
con condanna dell'istante alle spese del giudizio (cfr.
conclusioni rassegnate a pag. 6 della comparsa cit.).
La causa veniva istruita documentalmente.
A scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 320 c.p.c, il
Giudice di Pace, ritenendo di dover definire l'eccezione di prescrizione prima di procedere nel merito,
rinviava all'udienza del 3.05.2023 per precisazione delle conclusioni e discussione.
All'udienza del 23/05/2023 i difensori delle parti depositavano note di conclusive e il Giudice di Pace
di Senigallia tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 56/2023 del 27.07.2023, il Giudice di Pace di Senigallia rigettava la domanda dell'attore e compensava le spese di lite. Parte_1
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di primo grado esponeva testualmente che:
- La domanda attrice dovrà andare a rigettata.
- La difesa attorea vorrebbe ignorare l'efficacia sanante della pubblicazione delle modalità di durata e di
rimborso del BFP sulla Gazzetta Ufficiale, come dimostrato dalle Poste stesse, che equivale a presunzione di
conoscenza da parte del portatore e titolare del titolo.
- Pertanto, perso il diritto, perché prescritto, non potrà addossarsi a alcuna responsabilità in CP_1
merito né da inadempimento contrattuale, posto che il titolare avrebbe potuto anticipare la richiesta di
rimborso nei tempi contrattualmente previsti, né aquiliana, posto che, in realtà, nessun danno si verificava.
- Piuttosto, il titolare del BFP, una volta venuta a conoscenza della pubblicazione della durata del BFP come
risultante da Gazzetta Ufficiale n. 221/2002, avrebbe potuto anticipare i tempi della richiesta di rimborso,
inesorabilmente trascorsi invano.
pagina 5 di 13 - Ciò detto, la pubblicazione sulla G.U. degli estremi del titolo de quo, assolve pienamente a quella funzione
di trasparenza diretta ad informare il pubblico (Cass. n. 3963/2019)“ ;
- “ La mancata informativa al titolare del BPF, non assurge, pertanto, ad inadempimento ma a mera carenza di
informazione da parte dell'istituto, che non può avere effetti sulla responsabilità dell'istituto stesso. (…)”
(cfr. motivazione pagg.
3-4 sentenza cit. in atti).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 23.02.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, IN RIFORMA INTEGRALE DELLA
SENTENZA IMPUGNATA E IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SPIEGATA IN PRIMO
GRADO, accertati l'inadempimento di agli obblighi di trasparenza e informazione Controparte_1
nei confronti del Sig. e la conseguente responsabilità della medesima società per il Parte_1
mancato rimborso del Buono Fruttifero Postale n. 00000021117810428 di nominali € 5.000,00, sottoscritto in
data 18/12/2002 presso l'Ufficio Postale di AL (AN), condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al totale risarcimento dei danni in favore dell'attore pari ad € 5.000,00
oltre interessi contrattuali, ovvero in subordine interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria
dal dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO, Con condanna di alla rifusione di spese ed Controparte_1
onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del 15% delle spese
generali” (conclusioni formulate a pag. 11 atto di citazione in appello).
Con il primo motivo di appello la difesa di parte appellante ha eccepito la “omessa e/o errata e/o
contraddittoria valutazione circa la mancata consegna dei fogli informativi: violazione dell'art. 6 del D.M.
19/12/2000”.
Secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di Pace di primo grado ha erroneamente ritenuto che la pubblicazione delle modalità di durata e di rimborso del BPF sulla Gazzetta Ufficiale assumesse efficacia sanante dei doveri informativi imposti dalla legge a Controparte_1
Il Giudice di Pace, omettendo qualunque riferimento alla normativa speciale di cui all'art. 6 D.M.
19/12/2000, non ha motivato la ritenuta irrilevanza dell'onere esplicitamente imposto all'intermediario dal citato Decreto Ministeriale.
Con il secondo motivo di appello, la difesa di parte appellante ha denunciato l'“omesso esame di un
punto decisivo della controversia: mancata valutazione da parte del Giudice di primo grado del prospetto delle
scadenze dei buoni postali fruttiferi del sig. rilasciato dalla consulente finanziaria dell'ufficio Parte_1
postale di AL (doc. 2 fascicolo attoreo)”. pagina 6 di 13 Secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di primo grado ha omesso di valutare la circostanza –
pacifica, perché non contestata dalla convenuta e documentata - secondo cui nel Controparte_1
corso dell'anno 2016 e, dunque, prima dell'intervenuta prescrizione del buono oggetto di causa –
maturata il 19/12/2019 – si era recato presso l'Ufficio postale di AL per chiedere Parte_1
informazioni sui buoni detenuti e in quell'occasione la Consulente Finanziaria dell'Ufficio gli comunicava che la durata del buono era decennale (anziché settennale), confermando per iscritto – su modello intestato (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione) - che la naturale scadenza del CP_1
BPF di € 5.000,00 sottoscritto in data 18/12/2002 fosse il 18/12/2022 (dieci anni di scadenza + dieci anni di prescrizione).
La difesa di parte appellante ha chiesto -infine- l'ammissione della prova testimoniale, ritualmente richiesta e non ammessa in primo grado, della Consulente Finanziaria dell'Ufficio Postale di
AL (cfr. atto di citazione in appello in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.06.2024 si è costituita Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
respingere l'appello perché infondato e per l'effetto :
- preliminarmente dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del titolo di legittimazione
postate di cui è causa;
- se ritenuto di giustizia, disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra Persona_2
quale operatrice che ha collocato il BPF di cui è causa e cointestataria del medesimo;
- stante l'erronea l'assoluta infondatezza della richiesta attorea ed in ragione della legittimità dell'operato di
condannare l'istante alle spese del presente giudizio oltre che di quelle di primo grado” Controparte_1
(conclusioni a pag. 8 della comparsa cit.).
All'udienza dell'11.07.2024, i procuratori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
veniva quindi fissata per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 20.02.2025.
Venendo ora all'esame del merito, questo Tribunale ritiene che l'appello sia infondato e come tale va rigettato per le motivazioni che seguono, che vanno ad integrare quelle formulate dal Giudice di primo grado.
pagina 7 di 13 Occorre necessariamente precisare che si terrà contro esclusivamente della causa petendi e del petitum,
come allegati ed individuati dalla difesa attorea nell'originario atto citazione e dei fatti in essa allegati.
In via preliminare va rilevato che:
- Dalla documentazione versata in atti, il buono fruttifero postale oggetto di controversia,
del valore nominale di € 5.000,00, appartiene alla serie “AA5” (reca una indicazione a penna circa la serie di appartenenza) e risulta sottoscritto in data 18.12.2002.
- Reca, inoltre, la dicitura “a termine”, sia sul fronte che sul retro, ma non riporta la data di scadenza. Risulta emesso a favore di e di (cfr. doc. n. 1 Parte_1 Persona_2
all.to atto di citazione e comparsa).
- Il D.M. 19.12.2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica,
pubblicato nella G.U. n. 300 del 27.12.2000, conteneva le “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”. In particolare:
- l'articolo 3 prevedeva, per il collocamento di buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, la consegna al sottoscrittore del titolo e del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
- L'articolo 4 prevedeva che i buoni fruttiferi postali erano liquidati, in linea capitale ed interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 5, che prevedeva la possibilità di un rimborso anticipato, a richiesta del titolare presso . Controparte_1
- L'articolo 6 rubricato “pubblicità e comunicazione ai risparmiatori”, prevedeva che
[...]
esponeva nei propri locali aperti al pubblico, un avviso sulle condizioni CP_1
praticate, rinviando a fogli informativi, che sarebbero stati consegnati ai sottoscrittori, con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
- L'articolo 8, rubricato “prescrizione”, prevedeva che i diritti dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivevano a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
- Il D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22/09/2002)
relativo alla “Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi” aveva ad oggetto,
appunto, la istituzione di una serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinti con la sigla A5
(cfr. art. 1). I buoni della nuova serie "A5" rappresentati da documento cartaceo erano pagina 8 di 13 emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000 (cfr. Art. 2). Per quanto riguarda il prezzo di emissione, i buoni postali fruttiferi della nuova serie "A5" erano emessi al valore nominale (cfr. Art. 3). Ai sensi dell'art. 8 “Durata e interessi”, i buoni fruttiferi postali della serie AA5 potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione era riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale,
un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ha imputato alle CP_1
(testualmente) che “non solo, infatti, il buono non riportava impressi elementi essenziali come la serie, la
durata, il rendimento e - soprattutto - la scadenza, ma per giunta veniva fornita al risparmiatore, da personale
della stessa società convenuta, un'errata indicazione sui termini di riscossione del titolo”.
L'attore ha -quindi- addebitato alle la responsabilità della mancata riscossione del titolo da parte CP_1
del per “prescrizione maturata incolpevolmente”, sulla base di informazioni errate dategli da una Pt_1
dipendente (consulente finanziaria) delle in merito ai termini di riscossione del titolo (cfr. pag. 2- CP_1
3 atto di citazione in atti. Si evidenzia che nell'atto di citazione non è stata mai indicato il nominativo della dipendente delle che viene invece inserito esclusivamente in sede di richiesta di CP_1
ammissione della prova per testimoni ove indicata come teste la sig.ra di Va Testimone_1
altresì rilevato che in violazione dell'art. 244 c.p.c. non è stato indicato neppure l'indirizzo della citata testimone rispetto alla quale non è stato neppure dedotto il periodo in cui sarebbe stata dipendente delle;
né è stata mai fornita la prova del fatto che all'epoca la su indicata teste svolgesse la CP_1
funzione di Consulente finanziaria presso l'Ufficio Postale di AL con conseguente impossibilità
di indentificarla in modo certo e sicuro;
cfr. sul punto Cass. 2003 n. 9150. Nessuna significativa integrazione è stata inserita nella memoria depositata ex art. 320 c.p.c. in data 24/01/2023. A ciò si aggiunga che la prova richiesta è stata articolata su capitoli – formulati nella citata memoria ex art. 320
c.p.c. inammissibili in quanto tutti e sei i capitoli sono generici. Inoltre va rilevato che il doc. n. 2
depositato dalla difesa del è del tutto irrilevante trattandosi di un semplice foglio – fra l'altro Pt_1
non visibile per intero- privo di data e di sottoscrizione).
Tutto ciò che è stato allegato e dedotto successivamente e nell'atto di appello è inammissibile perché
non oggetto dell'originario thema decidendi, cristallizzato appunto nell'atto di citazione, come si dirà
meglio infra).
pagina 9 di 13 Come è noto nei procedimenti avanti al Giudice di Pace, il thema disputandum viene cristallizzato nell'atto di citazione.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una
distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti
all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od
eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia
caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono
applicabili in mancanza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le
parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a
fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal
giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti
l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione (v.
tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 12454 del 16/05/2008 Rv. 603902; Sez. 3, Sentenza n. 3339 del 07/03/2001 Rv.
544516; più di recente, v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 164 del 11/01/2012 Rv. 620746)” (cfr. Cass., n.
20840/2017; Cass. n. 27925/2011).
Ebbene, nel caso di specie, nell'atto di citazione non ha mai dedotto la mancata Parte_1
consegna del foglio informativo da parte delle , ma ha imputato – come già sopra CP_1
evidenziato- alla convenuta la comunicazione di informazioni errate relative alla scadenza del buono date da una Consulente finanziaria dell'Ufficio Postale di AL che avrebbe impedito allo stesso la riscossione tanto che chiede a titolo risarcitorio proprio la somma di E. 5000,00 (va rilevato che la difesa del nulla ha dedotto alla prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice di Pace in data Pt_1
16/11/2022 in replica alla comparsa di costituzione delle Poste depositata in pari data).
Nella comparsa di costituzione e risposta, la convenuta ha affermato che, unitamente al CP_1
titolo, al cliente è stato consegnato, ex D.M. 19/12/2000, anche il relativo foglio informativo sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa (cfr. doc. n. 4
all.to comparsa in primo grado).
Si legge in particolare in detto “foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei Buoni
Fruttiferi Postali della serie “AA5” rappresentati da documento cartaceo o da iscrizione nominativa in conto deposito titoli”, che la disciplina del prestito avviene mediante decreto del Ministro del Tesoro,
bilancio e programmazione economica del 19 dicembre 2000 (parte prima) e del Decreto Ministro
pagina 10 di 13 dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2002 (capo secondo), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (riportati sul sito internet www.cassaddpp.it) (e sopra descritti).
In merito alla scadenza, si legge in detto foglio informativo che i buoni sono liquidati in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione.
Per quanto riguarda il rendimento, l'interesse lordo è pari al 35% del capitale sottoscritto. Viene
previsto anche che la sottoscrizione del titolo comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del regolamento del prestito.
In merito poi alle caratteristiche specifiche della tipologia cartacea, viene previsto, in relazione ai termini di prescrizione, che i diritti dei titolari sul capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo (cfr. doc. n. 4 all.to comparsa in primo grado).
Il motivo di appello avente ad oggetto la mancata consegna dei fogli informativi in violazione dell'art. 6 D.M. 19/12/2000, non è ammissibile perché rappresenta un fatto nuovo, non dedotto in citazione,
ovvero nel rispetto dei termini preclusivi propri del giudizio di primo grado (ne consegue la irrilevanza delle prove per testi richieste dalla difesa delle relativamente alla consegna del foglio CP_1
informativo).
Con La domanda attorea fondava la richiesta di risarcimento del danno sul fatto che il non era stato potuto riscuotere per prescrizione per fatto imputabile alle (infatti è pacifico che il Buono Postale CP_1
per cui è causa è pacificamente prescritto. Il non ne ha richiesto il rimborso n questa Controparte_3
sede ma al contrario la prescrizione viene imputata alle ai sensi dell'art. 2049 c.c.; per cui non CP_1
sussiste un interesse delle ad ottenerne una espressa dichiarazione di intervenuta prescrizione). CP_1
L'attore- appellante, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova del fatto illecito contestato alla Consulente finanziaria delle;
ma ancor prima la difesa del si è CP_1 Pt_1
limitato ad allegare in modo del tutto generico i fatti posti a fondamento della adempimento imputato alle (vedasi mancata specifica indicazione delle date degli asseriti incontri;
vedasi CP_1
inammissibilità delle prove articolate e prodotte. Ne consegue quindi la irrilevanza delle prove anche contrarie richieste dalla ). CP_1
Come è noto “Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al
padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto
illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo” (cfr. fra le tante Cass.
29448 del 2024). pagina 11 di 13 La mancata riscossione del buono risulta in concreto imputabile allo stesso che non Parte_1
ne ha richiesto il rimborso nel rispetto del termine di prescrizione di cui era a conoscenza - o comunque avrebbe dovuto esserlo – visto che le condizioni (fra cui la scadenza che ivi solo viene in rilievo) del BFP sottoscritto era pubblicate nella Gazzetta Ufficiale come sopra riportato (si ribadisce che le condizioni di emissione dei BPF erano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, in particolare era stati resi noti al pubblico i termini di durata e prescrizione. Le suddette dirimenti considerazioni rendono irrilevante il fatto che la cointestataria del Buono – ex moglie del fosse dipendente Pt_1
delle presso l'ufficio di AL e avesse emesso il titolo di legittimazione per cui è causa, CP_1
come sostenuto dalla difesa della odierna appellata e di conseguenza rendono irrilevanti anche le richieste istruttorie sul punto richieste. Ne deriva anche la non necessità di una sua eventuale chiamata in causa correttamente non autorizzata dal Giudice di Pace sebbene implicitamente).
Quindi ed in conclusione l'appello deve essere rigettato stante l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal che andava e va rigettata per le motivazioni sopra esposte. Pt_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in favore dell'appellata ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) come da dispositivo (ed in via equitativa in assenza di nota spese), avuto riguardo al valore della controversia
(per cui lo scaglione di riferimento è quello fino ad E. 5.200,00), in relazione ai parametri medi e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione”
non viene liquidato in questa seconda fase in assenza della relativa attività; mentre quello relativo alla fase decisionale viene liquidato nella misura del 50% tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione al rito decisionale ivi prescelto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. R.G. 1039/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
RIGETTA
l'appello proposto avverso la sentenza n. 56/2023 emessa dal Giudice di Pace di Senigallia;
per l'effetto,
CONDANNA
pagina 12 di 13 L'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione - in E. 1275,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1039/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 13,38 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per 'avv. SACCINTO MICHELE il quale precisa le conclusioni come da atto di Parte_1 citazione in appello;
Per l'avv. GALANTE MARIA LINA la quale precisa le conclusioni come Controparte_1 da comparsa di costituzione in appello;
si dà inizio alla discussione orale;
I procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi insistendo nelle rispettive richieste, domande e/o eccezione.
Si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese di lite. IL GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1039 del Ruolo Generale dell'anno 2024, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza del 20/02/2025, e promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Senigallia (AN) in Via Trieste 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Saccinto e dall'Avv.
Michele Lepri Berluti, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei suoi difensori in Senigallia,
Via Pisacane n. 32, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 27.02.2024;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma, Viale Europa 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della
Società, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lina Galante, in virtù di procura generale alle liti
Rep. n. 55418 Racc. n. 16104 del 4/05/2022 per atto Notaio di Roma, elettivamente Persona_1
domiciliata presso l'Ufficio Legale della società sito in P.za XXIV Maggio, 60123 Ancona , in virtù
pagina 2 di 13 della procura alle liti in allegato alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 05.06.2024;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 56/2023 emessa dal Giudice di Pace di Senigallia in data
27/07/2023, nel giudizio iscritto al n. 205/2022 R.G., avente ad oggetto risarcimento del danno per
inadempimento contrattuale”
CONCLUSIONI
All'odierna udienza di discussione orale del 20/02/2025 i difensori delle parti hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 10.06.2022, Parte_1
citava in giudizio avanti il Giudice di Pace di Senigallia al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, accertati
l'inadempimento di agli obblighi di trasparenza e informazione nei confronti del sig. Controparte_1
e la conseguente responsabilità della medesima società per il mancato rimborso del Buono Parte_1
Fruttifero Postale n. 00000021117810428 di nominali € 5.000,00, sottoscritto in data 18/12/2002 presso
l'Ufficio Postale di AL (AN), condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al totale risarcimento dei danni in favore dell'attore pari ad € 5.000,00 oltre interessi contrattuali,
ovvero in subordine interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo,
sempre nei limiti di competenza dell'adito Giudice. In tutti i casi, con vittoria di spese ed onorari di causa”
(conclusioni rassegnate a pag. 4 dell'atto di citazione in atti).
Esponeva la difesa di parte attrice – in sintesi e per quanto ivi di interesse - che:
- era cointestatario del Buono Fruttifero Postale n. 00000021117810428 di € 5.000,00, Parte_1
sottoscritto in data 18/12/2002 presso l'Ufficio Postale di AL;
- il Buono fruttifero Postale non riportava la data di scadenza né aveva impressa la serie di appartenenza;
pagina 3 di 13 - l'Ufficio Postale di AL, cui si era rivolto nel corso dell'anno 2016 per chiedere Pt_1
informazioni in merito alla scadenza del buono, aveva confermato che la naturale scadenza del buono sottoscritto in data 18.12.2002 fosse il 18.12.2022;
- quando poi a fine dicembre 2019, aveva nuovamente chiesto alla Consulente dello stesso Pt_1
Ufficio Postale di AL un ulteriore aggiornamento, il Buono oggetto di causa non risultava più rimborsabile in quanto prescritto;
- sussisteva quindi la violazione, in termini di trasparenza e informazione, imputabile a
[...]
quale Ente emittente il buono, per aver fornito un'errata indicazione sui termini di CP_1
riscossione del titolo (cfr. atto di citazione in atti).
Direttamente alla prima udienza del 16.11.2022 si costituiva con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta e eccepiva:
- in via preliminare la prescrizione del diritto al rimborso del BFP oggetto di causa;
- il BFP apparteneva alla serie AA5 (in vigore dal 21/09/2002 al 31/12/2002) istituita con DM Economia
e Finanze 12 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22/09/2002, sottoscritto in data 18/12/2002
del valore di 5.000 €, per il quale era previsto un rendimento pari al 35% del capitale investito, al lordo delle ritenute fiscali, al compimento del settimo anno dalla data di emissione, che pertanto era prescritto e non rimborsabile;
- il diritto al rimborso, in particolare, si era prescritto in data 19/12/2019, in quanto i titoli di questa serie diventavano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al loro rimborso si sarebbe estinto per prescrizione decorso il successivo decennio;
quindi, il buono non era stato riscosso nel tempo imposto dalla legge;
- unitamente al titolo, al cliente era stato consegnato anche il relativo foglio informativo sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie;
- il DM 19/12/2000 stabiliva nuove condizioni generali per l'emissione dei buoni fruttiferi postali.
- In particolare, l'art. 6, rubricato “pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, al primo comma sanciva che espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni CP_1
praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnate ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”;
- quindi, con l'entrata in vigore il decreto, di fatto non erano state più previste le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni;
pagina 4 di 13 - all'epoca l'emissione dei BFP veniva effettuata per serie con decreti del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, in piena osservanza anche delle regole di trasparenza da parte dell'emittente;
- infine, il BFP oggetto di causa era cointestato anche a , all'epoca moglie dell'attore e Persona_2
anche impiegata dell'Ufficio Postale di AL (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
La difesa della convenuta concludeva pertanto chiedendo: preliminarmente di Controparte_1
dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del titolo;
di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale operatrice che aveva collocato il BFP Persona_2
oggetto di causa e cointestataria dello stesso;
con condanna dell'istante alle spese del giudizio (cfr.
conclusioni rassegnate a pag. 6 della comparsa cit.).
La causa veniva istruita documentalmente.
A scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 320 c.p.c, il
Giudice di Pace, ritenendo di dover definire l'eccezione di prescrizione prima di procedere nel merito,
rinviava all'udienza del 3.05.2023 per precisazione delle conclusioni e discussione.
All'udienza del 23/05/2023 i difensori delle parti depositavano note di conclusive e il Giudice di Pace
di Senigallia tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 56/2023 del 27.07.2023, il Giudice di Pace di Senigallia rigettava la domanda dell'attore e compensava le spese di lite. Parte_1
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di primo grado esponeva testualmente che:
- La domanda attrice dovrà andare a rigettata.
- La difesa attorea vorrebbe ignorare l'efficacia sanante della pubblicazione delle modalità di durata e di
rimborso del BFP sulla Gazzetta Ufficiale, come dimostrato dalle Poste stesse, che equivale a presunzione di
conoscenza da parte del portatore e titolare del titolo.
- Pertanto, perso il diritto, perché prescritto, non potrà addossarsi a alcuna responsabilità in CP_1
merito né da inadempimento contrattuale, posto che il titolare avrebbe potuto anticipare la richiesta di
rimborso nei tempi contrattualmente previsti, né aquiliana, posto che, in realtà, nessun danno si verificava.
- Piuttosto, il titolare del BFP, una volta venuta a conoscenza della pubblicazione della durata del BFP come
risultante da Gazzetta Ufficiale n. 221/2002, avrebbe potuto anticipare i tempi della richiesta di rimborso,
inesorabilmente trascorsi invano.
pagina 5 di 13 - Ciò detto, la pubblicazione sulla G.U. degli estremi del titolo de quo, assolve pienamente a quella funzione
di trasparenza diretta ad informare il pubblico (Cass. n. 3963/2019)“ ;
- “ La mancata informativa al titolare del BPF, non assurge, pertanto, ad inadempimento ma a mera carenza di
informazione da parte dell'istituto, che non può avere effetti sulla responsabilità dell'istituto stesso. (…)”
(cfr. motivazione pagg.
3-4 sentenza cit. in atti).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 23.02.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, IN RIFORMA INTEGRALE DELLA
SENTENZA IMPUGNATA E IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SPIEGATA IN PRIMO
GRADO, accertati l'inadempimento di agli obblighi di trasparenza e informazione Controparte_1
nei confronti del Sig. e la conseguente responsabilità della medesima società per il Parte_1
mancato rimborso del Buono Fruttifero Postale n. 00000021117810428 di nominali € 5.000,00, sottoscritto in
data 18/12/2002 presso l'Ufficio Postale di AL (AN), condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al totale risarcimento dei danni in favore dell'attore pari ad € 5.000,00
oltre interessi contrattuali, ovvero in subordine interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria
dal dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO, Con condanna di alla rifusione di spese ed Controparte_1
onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del 15% delle spese
generali” (conclusioni formulate a pag. 11 atto di citazione in appello).
Con il primo motivo di appello la difesa di parte appellante ha eccepito la “omessa e/o errata e/o
contraddittoria valutazione circa la mancata consegna dei fogli informativi: violazione dell'art. 6 del D.M.
19/12/2000”.
Secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di Pace di primo grado ha erroneamente ritenuto che la pubblicazione delle modalità di durata e di rimborso del BPF sulla Gazzetta Ufficiale assumesse efficacia sanante dei doveri informativi imposti dalla legge a Controparte_1
Il Giudice di Pace, omettendo qualunque riferimento alla normativa speciale di cui all'art. 6 D.M.
19/12/2000, non ha motivato la ritenuta irrilevanza dell'onere esplicitamente imposto all'intermediario dal citato Decreto Ministeriale.
Con il secondo motivo di appello, la difesa di parte appellante ha denunciato l'“omesso esame di un
punto decisivo della controversia: mancata valutazione da parte del Giudice di primo grado del prospetto delle
scadenze dei buoni postali fruttiferi del sig. rilasciato dalla consulente finanziaria dell'ufficio Parte_1
postale di AL (doc. 2 fascicolo attoreo)”. pagina 6 di 13 Secondo la difesa di parte appellante, il Giudice di primo grado ha omesso di valutare la circostanza –
pacifica, perché non contestata dalla convenuta e documentata - secondo cui nel Controparte_1
corso dell'anno 2016 e, dunque, prima dell'intervenuta prescrizione del buono oggetto di causa –
maturata il 19/12/2019 – si era recato presso l'Ufficio postale di AL per chiedere Parte_1
informazioni sui buoni detenuti e in quell'occasione la Consulente Finanziaria dell'Ufficio gli comunicava che la durata del buono era decennale (anziché settennale), confermando per iscritto – su modello intestato (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione) - che la naturale scadenza del CP_1
BPF di € 5.000,00 sottoscritto in data 18/12/2002 fosse il 18/12/2022 (dieci anni di scadenza + dieci anni di prescrizione).
La difesa di parte appellante ha chiesto -infine- l'ammissione della prova testimoniale, ritualmente richiesta e non ammessa in primo grado, della Consulente Finanziaria dell'Ufficio Postale di
AL (cfr. atto di citazione in appello in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.06.2024 si è costituita Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
respingere l'appello perché infondato e per l'effetto :
- preliminarmente dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del titolo di legittimazione
postate di cui è causa;
- se ritenuto di giustizia, disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra Persona_2
quale operatrice che ha collocato il BPF di cui è causa e cointestataria del medesimo;
- stante l'erronea l'assoluta infondatezza della richiesta attorea ed in ragione della legittimità dell'operato di
condannare l'istante alle spese del presente giudizio oltre che di quelle di primo grado” Controparte_1
(conclusioni a pag. 8 della comparsa cit.).
All'udienza dell'11.07.2024, i procuratori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
veniva quindi fissata per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 20.02.2025.
Venendo ora all'esame del merito, questo Tribunale ritiene che l'appello sia infondato e come tale va rigettato per le motivazioni che seguono, che vanno ad integrare quelle formulate dal Giudice di primo grado.
pagina 7 di 13 Occorre necessariamente precisare che si terrà contro esclusivamente della causa petendi e del petitum,
come allegati ed individuati dalla difesa attorea nell'originario atto citazione e dei fatti in essa allegati.
In via preliminare va rilevato che:
- Dalla documentazione versata in atti, il buono fruttifero postale oggetto di controversia,
del valore nominale di € 5.000,00, appartiene alla serie “AA5” (reca una indicazione a penna circa la serie di appartenenza) e risulta sottoscritto in data 18.12.2002.
- Reca, inoltre, la dicitura “a termine”, sia sul fronte che sul retro, ma non riporta la data di scadenza. Risulta emesso a favore di e di (cfr. doc. n. 1 Parte_1 Persona_2
all.to atto di citazione e comparsa).
- Il D.M. 19.12.2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica,
pubblicato nella G.U. n. 300 del 27.12.2000, conteneva le “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”. In particolare:
- l'articolo 3 prevedeva, per il collocamento di buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, la consegna al sottoscrittore del titolo e del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
- L'articolo 4 prevedeva che i buoni fruttiferi postali erano liquidati, in linea capitale ed interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 5, che prevedeva la possibilità di un rimborso anticipato, a richiesta del titolare presso . Controparte_1
- L'articolo 6 rubricato “pubblicità e comunicazione ai risparmiatori”, prevedeva che
[...]
esponeva nei propri locali aperti al pubblico, un avviso sulle condizioni CP_1
praticate, rinviando a fogli informativi, che sarebbero stati consegnati ai sottoscrittori, con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
- L'articolo 8, rubricato “prescrizione”, prevedeva che i diritti dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivevano a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
- Il D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22/09/2002)
relativo alla “Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi” aveva ad oggetto,
appunto, la istituzione di una serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinti con la sigla A5
(cfr. art. 1). I buoni della nuova serie "A5" rappresentati da documento cartaceo erano pagina 8 di 13 emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000 (cfr. Art. 2). Per quanto riguarda il prezzo di emissione, i buoni postali fruttiferi della nuova serie "A5" erano emessi al valore nominale (cfr. Art. 3). Ai sensi dell'art. 8 “Durata e interessi”, i buoni fruttiferi postali della serie AA5 potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione era riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale,
un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ha imputato alle CP_1
(testualmente) che “non solo, infatti, il buono non riportava impressi elementi essenziali come la serie, la
durata, il rendimento e - soprattutto - la scadenza, ma per giunta veniva fornita al risparmiatore, da personale
della stessa società convenuta, un'errata indicazione sui termini di riscossione del titolo”.
L'attore ha -quindi- addebitato alle la responsabilità della mancata riscossione del titolo da parte CP_1
del per “prescrizione maturata incolpevolmente”, sulla base di informazioni errate dategli da una Pt_1
dipendente (consulente finanziaria) delle in merito ai termini di riscossione del titolo (cfr. pag. 2- CP_1
3 atto di citazione in atti. Si evidenzia che nell'atto di citazione non è stata mai indicato il nominativo della dipendente delle che viene invece inserito esclusivamente in sede di richiesta di CP_1
ammissione della prova per testimoni ove indicata come teste la sig.ra di Va Testimone_1
altresì rilevato che in violazione dell'art. 244 c.p.c. non è stato indicato neppure l'indirizzo della citata testimone rispetto alla quale non è stato neppure dedotto il periodo in cui sarebbe stata dipendente delle;
né è stata mai fornita la prova del fatto che all'epoca la su indicata teste svolgesse la CP_1
funzione di Consulente finanziaria presso l'Ufficio Postale di AL con conseguente impossibilità
di indentificarla in modo certo e sicuro;
cfr. sul punto Cass. 2003 n. 9150. Nessuna significativa integrazione è stata inserita nella memoria depositata ex art. 320 c.p.c. in data 24/01/2023. A ciò si aggiunga che la prova richiesta è stata articolata su capitoli – formulati nella citata memoria ex art. 320
c.p.c. inammissibili in quanto tutti e sei i capitoli sono generici. Inoltre va rilevato che il doc. n. 2
depositato dalla difesa del è del tutto irrilevante trattandosi di un semplice foglio – fra l'altro Pt_1
non visibile per intero- privo di data e di sottoscrizione).
Tutto ciò che è stato allegato e dedotto successivamente e nell'atto di appello è inammissibile perché
non oggetto dell'originario thema decidendi, cristallizzato appunto nell'atto di citazione, come si dirà
meglio infra).
pagina 9 di 13 Come è noto nei procedimenti avanti al Giudice di Pace, il thema disputandum viene cristallizzato nell'atto di citazione.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una
distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti
all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od
eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia
caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono
applicabili in mancanza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le
parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a
fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal
giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti
l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione (v.
tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 12454 del 16/05/2008 Rv. 603902; Sez. 3, Sentenza n. 3339 del 07/03/2001 Rv.
544516; più di recente, v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 164 del 11/01/2012 Rv. 620746)” (cfr. Cass., n.
20840/2017; Cass. n. 27925/2011).
Ebbene, nel caso di specie, nell'atto di citazione non ha mai dedotto la mancata Parte_1
consegna del foglio informativo da parte delle , ma ha imputato – come già sopra CP_1
evidenziato- alla convenuta la comunicazione di informazioni errate relative alla scadenza del buono date da una Consulente finanziaria dell'Ufficio Postale di AL che avrebbe impedito allo stesso la riscossione tanto che chiede a titolo risarcitorio proprio la somma di E. 5000,00 (va rilevato che la difesa del nulla ha dedotto alla prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice di Pace in data Pt_1
16/11/2022 in replica alla comparsa di costituzione delle Poste depositata in pari data).
Nella comparsa di costituzione e risposta, la convenuta ha affermato che, unitamente al CP_1
titolo, al cliente è stato consegnato, ex D.M. 19/12/2000, anche il relativo foglio informativo sul quale erano descritti serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa (cfr. doc. n. 4
all.to comparsa in primo grado).
Si legge in particolare in detto “foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei Buoni
Fruttiferi Postali della serie “AA5” rappresentati da documento cartaceo o da iscrizione nominativa in conto deposito titoli”, che la disciplina del prestito avviene mediante decreto del Ministro del Tesoro,
bilancio e programmazione economica del 19 dicembre 2000 (parte prima) e del Decreto Ministro
pagina 10 di 13 dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2002 (capo secondo), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (riportati sul sito internet www.cassaddpp.it) (e sopra descritti).
In merito alla scadenza, si legge in detto foglio informativo che i buoni sono liquidati in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione.
Per quanto riguarda il rendimento, l'interesse lordo è pari al 35% del capitale sottoscritto. Viene
previsto anche che la sottoscrizione del titolo comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del regolamento del prestito.
In merito poi alle caratteristiche specifiche della tipologia cartacea, viene previsto, in relazione ai termini di prescrizione, che i diritti dei titolari sul capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo (cfr. doc. n. 4 all.to comparsa in primo grado).
Il motivo di appello avente ad oggetto la mancata consegna dei fogli informativi in violazione dell'art. 6 D.M. 19/12/2000, non è ammissibile perché rappresenta un fatto nuovo, non dedotto in citazione,
ovvero nel rispetto dei termini preclusivi propri del giudizio di primo grado (ne consegue la irrilevanza delle prove per testi richieste dalla difesa delle relativamente alla consegna del foglio CP_1
informativo).
Con La domanda attorea fondava la richiesta di risarcimento del danno sul fatto che il non era stato potuto riscuotere per prescrizione per fatto imputabile alle (infatti è pacifico che il Buono Postale CP_1
per cui è causa è pacificamente prescritto. Il non ne ha richiesto il rimborso n questa Controparte_3
sede ma al contrario la prescrizione viene imputata alle ai sensi dell'art. 2049 c.c.; per cui non CP_1
sussiste un interesse delle ad ottenerne una espressa dichiarazione di intervenuta prescrizione). CP_1
L'attore- appellante, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova del fatto illecito contestato alla Consulente finanziaria delle;
ma ancor prima la difesa del si è CP_1 Pt_1
limitato ad allegare in modo del tutto generico i fatti posti a fondamento della adempimento imputato alle (vedasi mancata specifica indicazione delle date degli asseriti incontri;
vedasi CP_1
inammissibilità delle prove articolate e prodotte. Ne consegue quindi la irrilevanza delle prove anche contrarie richieste dalla ). CP_1
Come è noto “Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al
padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto
illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo” (cfr. fra le tante Cass.
29448 del 2024). pagina 11 di 13 La mancata riscossione del buono risulta in concreto imputabile allo stesso che non Parte_1
ne ha richiesto il rimborso nel rispetto del termine di prescrizione di cui era a conoscenza - o comunque avrebbe dovuto esserlo – visto che le condizioni (fra cui la scadenza che ivi solo viene in rilievo) del BFP sottoscritto era pubblicate nella Gazzetta Ufficiale come sopra riportato (si ribadisce che le condizioni di emissione dei BPF erano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, in particolare era stati resi noti al pubblico i termini di durata e prescrizione. Le suddette dirimenti considerazioni rendono irrilevante il fatto che la cointestataria del Buono – ex moglie del fosse dipendente Pt_1
delle presso l'ufficio di AL e avesse emesso il titolo di legittimazione per cui è causa, CP_1
come sostenuto dalla difesa della odierna appellata e di conseguenza rendono irrilevanti anche le richieste istruttorie sul punto richieste. Ne deriva anche la non necessità di una sua eventuale chiamata in causa correttamente non autorizzata dal Giudice di Pace sebbene implicitamente).
Quindi ed in conclusione l'appello deve essere rigettato stante l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal che andava e va rigettata per le motivazioni sopra esposte. Pt_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in favore dell'appellata ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) come da dispositivo (ed in via equitativa in assenza di nota spese), avuto riguardo al valore della controversia
(per cui lo scaglione di riferimento è quello fino ad E. 5.200,00), in relazione ai parametri medi e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione”
non viene liquidato in questa seconda fase in assenza della relativa attività; mentre quello relativo alla fase decisionale viene liquidato nella misura del 50% tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione al rito decisionale ivi prescelto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. R.G. 1039/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
RIGETTA
l'appello proposto avverso la sentenza n. 56/2023 emessa dal Giudice di Pace di Senigallia;
per l'effetto,
CONDANNA
pagina 12 di 13 L'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione - in E. 1275,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
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