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19 aprile 1942
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22 febbraio 1992
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2536.
(( (Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi). )) ((Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto. ))
(( (Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi). )) ((Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto. ))
Commentari • 20
- 1. Cassazione civile n. 5599/2005https://www.brocardi.it/ · 232.6632
(massima n. 1) In tema di società cooperative, la corresponsione di una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; prevista dall'art. 2536 c.c. e ribadita dall'art. 11, comma quarto, della legge n. 59 del 1992 (che ha fissato nel tre per cento la suddetta quota annuale) costituisce un obbligo per tutte le società cooperative, senza che la previsione del comma primo del citato art. 11 (secondo il quale le cooperative inottemperanti decadono dai benefici fiscali e d'altra natura) valga a trasformare il suddetto obbligo generalizzato in un obbligo rivolto solo alle cooperative «beneficiate» o, […]
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Giurisprudenza • 44
- 1. Trib. Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 2605Provvedimento: […] 4) l'inesistenza di una delibera di assemblea o altro atto sociale a lui opponibile che abbia disposto il ripianamento delle perdite tramite utilizzo del capitale esistente al 31.12.2019, 5) l'esistenza di sue spettanze per la cessazione del rapporto di lavoro, 6) l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2536 CC, 7) la mera “apparenza” di un rapporto sociale, 8) l'esclusiva responsabilità degli amministratori in ordine alla gestione della società. Cont tempestivamente costituita, ha chiesto il rigetto dell'opposizione siccome infondata.Leggi di più...
- rapporti societari·
- art. 2536 CC·
- art. 2437 quater CC·
- decadenza·
- prescrizione·
- responsabilità soci·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- prova scritta·
- recesso socio cooperatore·
- conferimenti non versati