Articolo 2536 del Codice civile
Articolo 2515Articolo 2537
Versione
19 aprile 1942
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Versione
22 febbraio 1992
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2536.

(( (Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi). )) ((Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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