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2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 3. 1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attivita' conseguente all'applicazione del comma 2. E' abrogato l' articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374 .
2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause gia' trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.
2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause gia' trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.
Commentari • 2
- 1. Inammissibile il ricorso notificato dal messo specialehttps://www.fiscooggi.it/ · 8.213844
[…]
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2001, n. 5654Provvedimento: […] affermato che il messo di conciliazione, pur facendo parte funzionalmente di un ufficio statale (ora soppresso: v., da ultimo, l'art. 3 della legge 16 dicembre 1999 n. 479), e pur essendo sottoposto alla sorveglianza del relativo titolare (giudice conciliatore) ex art. 256 del r.d. n. 2271 del 1924, rientra, tuttavia, […]Leggi di più...
- notifica a mezzo messo di conciliazione·
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