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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/12/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 6439/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6439 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Nuzzo Teresanna, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa Parte_2 e rappresentata dall'Avv. Furlò Luigia, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 27/10/2022 la parte ricorrente, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con , in data 18/06/2021 ad ER Parte_2 (NA) (Atto n. 16, Parte II, Serie A, Anno 2021), dalla cui unione nasceva una Persona_1 nata ad [...] il [...]-chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
-disporsi l'affido esclusivo della figlia in suo favore, con collocazione prevalente presso di sé; -disciplinarsi il regime di frequentazione padre-figlia; -determinarsi in
€150,00 l'assegno di mantenimento in suo favore da porsi a carico di parte convenuta;
- determinarsi in €450,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre al pagamento di €65,00 corrispondenti alla retta scolastica ed alla contribuzione in misura 50% fra i coniugi per le spese extra assegno. La parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi. Chiedeva, altresì: - disporsi l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre;
-disciplinarsi il regime di frequentazione del
1 genitore non collocatario della prole;
-determinarsi in euro 350,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre alla contribuzione in misura del 50% fra i coniugi per le spese extra assegno;
-rigettarsi le richieste economiche riferite alla parte ricorrente. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di ER e Roccarainola- in merito alle condizioni socioeconomiche caratterizzanti il nucleo familiare in esame-ed ascoltate le parti), a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 28/06/2023, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:“1)Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
3) Per_2 assegna la casa familiare alla signora 4) disciplina i tempi di permanenza della Parte_1 minore presso il padre in conformità alla parte motiva;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando entro il 5 di ogni mese alla ricorrente euro 380,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
6) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il minore, spese individuate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% ciascuno;
” Il Giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c., disponeva l'acquisizione agli atti del giudizio della relazione aggiornata dei Servizi Sociali di ER. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva rimessa la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, il rapporto coniugale è risultato segnato da continui litigi e differenze caratteriali insanabili, il che ha condotto ad un allontanamento dapprima emotivo ed in seguito fisico delle parti, facendo venir meno ogni forma di condivisione spirituale e materiale fra i coniugi.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente. Il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, parte ricorrente adduce come motivi di addebito la condotta di parte convenuta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio. Dalle risultanze istruttorie si ricava un quadro di progressivo deterioramento del rapporto, caratterizzato da difficoltà comunicative, da una ridotta condivisione della vita quotidiana e dall'emersione di divergenze caratteriali e valoriali che hanno inciso negativamente sulla relazione coniugale. Le circostanze dedotte a fondamento della domanda di addebito
– concernenti la limitata presenza del marito nella vita familiare, la scarsa esteriorizzazione dei sentimenti, nonché scelte personali e religiose non condivise – pur rappresentando elementi sintomatici della crisi coniugale, non risultano assistite da prova
2 idonea a dimostrare una violazione grave e consapevole dei doveri matrimoniali, tale da porsi in rapporto di causalità diretta ed efficiente con l'intollerabilità della convivenza. Le risultanze processuali non consentono di individuare un comportamento univoco e determinante ascrivibile ad uno solo dei coniugi, emergendo piuttosto una crisi maturata gradualmente nel tempo, alimentata da reciproche incomprensioni e da una diversa concezione dei ruoli familiari e delle modalità di espressione del rapporto affettivo. Deve, altresì, rilevarsi che l'interruzione della convivenza è avvenuta per iniziativa della moglie, la quale ha disposto l'allontanamento del marito dal tetto coniugale, in un contesto di crisi già conclamata. Tale circostanza esclude che l'uscita dell'uomo dalla casa familiare possa qualificarsi come abbandono del domicilio coniugale rilevante ai fini dell'addebito, dovendo piuttosto ritenersi conseguenza, e non causa, del pregresso logoramento del rapporto. Non essendo emersa una responsabilità univoca e causalmente efficiente imputabile ad uno solo dei coniugi, in difetto dei presupposti di legge la separazione deve essere pronunciata senza addebito.
*** 4. Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore ai sensi Per_2 dell'art.337 ter c.p.c., va premesso che il figlio minore ha il diritto enere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel caso specifico, coltiva un rapporto affettivo con entrambi i genitori. Il padre si è Per_2 mostrato disponibile ad addivenire ad accordi finalizzati ad eliminare ogni conflittualità all'interno della coppia genitoriale, pur di garantire la massima serenità possibile alla minore (cfr. relazione dei SS di Roccarainola del 13/04/2023). Invero, la parte ricorrente ha dichiarato che risulta raggiunto un equilibrio comunicativo tra le parti, in favore della corretta gestione e del massimo soddisfacimento delle esigenze di Per_2 L'irregolarità nella frequentazione paterna viene ricondotta alle esigenze lavorative del padre, che gli consentono di adempiere regolarmente agli obblighi contributivi posti a suo carico (cfr. relazione dei Servizi Sociali di ER del 30/04/2025 e comparsa conclusionale di parte convenuta). Tali circostanze sono state oggetto di reciproca contestazione nelle rispettive comparse conclusionali, evidenziando la persistente conflittualità tra le parti e le relative ricadute sul rapporto genitoriale. Ciò nondimeno, avuto riguardo all'età della minore, pari a cinque anni, nonché alle complessive risultanze istruttorie, deve ritenersi che la presenza di entrambe le figure genitoriali costituisca elemento essenziale per il suo equilibrato sviluppo e debba, pertanto, essere tutelata nell'interesse preminente della prole, che non può essere compresso per effetto della sola conflittualità tra i genitori. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6535 del 06/03/2019). Alla luce di tali principi e tenuto conto degli esiti del monitoraggio espletato dai Servizi Sociali, appare congrua la disposizione dell'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre. Tale regime presuppone un particolare impegno collaborativo da parte di entrambi i genitori, i quali sono tenuti ad astenersi da condotte pregiudizievoli per il diritto della minore a mantenere un rapporto sereno ed equilibrato con ciascuno di essi.
***
3 5. Quanto al regime di frequentazione del genitore non collocatario con la figlia minore, il Tribunale dispone che il padre possa vedere e tenere con sé per due pomeriggi Per_2 alla settimana;
tali incontri saranno concordati tra le parti e, in mancanza di accordo, avranno luogo nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola, con onere del ritiro a carico del padre, fino alle ore 19:30. I fine settimana saranno trascorsi dalla minore in modo alternato con ciascun genitore, dal sabato mattina alla domenica sera, con relativo pernottamento, secondo modalità da concordarsi tra le parti e, in difetto di accordo, senza forzature per la minore e nel rispetto delle sue esigenze di vita e di riposo. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore, con alternanza annuale, possibilmente tenendo conto di quanto proposto dal padre: data la religione professata dal sig. lo stesso si rende disponibile a lasciar trascorrere _2 il giorno di Natale e di Pasqua con la madre mentre chiede di poter trascorrere con la figlia il giorno di Capodanno;
nulla per compleanni ed onomastici. Le vacanze estive saranno suddivise in una settimana ciascuno, durante la quale ciascun genitore potrà tenere con sé la minore in modo continuativo nel periodo di agosto;
tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, sarà individuato alternativamente tra i genitori di anno in anno. La minore trascorrerà: con entrambi i genitori il proprio compleanno;
con il padre il giorno del compleanno, onomastico e Festa del Papà; con la madre il giorno del compleanno, onomastico e Festa della Mamma.
*** 6.Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa coniugale a favore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, la madre, in quanto collocataria della figlia minore ha diritto all'assegnazione della Per_2 casa coniugale, trattandosi di un immobile in locazione. Al fine di salvaguardare la conservazione dell'“habitat” domestico- inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare- il Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta della parte ricorrente, confermando i provvedimenti già adottati con ordinanza presidenziale.
*** 7. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della figlia l'art. 315-bis c.c. Per_2 stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione dell'importo, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che la parte ricorrente è assunta con contratto a tempo indeterminato presso il supermercato Conad, sito in Nola, ed è gravata da oneri locativi per complessivi € 400,00 mensili. Invece, la parte convenuta non sostiene oneri locativi, vivendo in un immobile di proprietà dei genitori, ed ha dichiarato di svolgere diversi lavori per poter adeguatamente corrispondere all'obbligo contributivo posto a suo carico (la circostanza è stata contestata nel corso del giudizio: cfr. comparsa conclusionale della parte ricorrente, la quale sostiene, senza però offrire riscontro, che egli rivesta la qualifica di direttore di reparto di un supermercato). In particolare, dalla relazione dei Servizi Sociali di ER trasmessa in data 17/06/2025, risulta versare Parte_2 regolarmente l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, unitamente alle spese extra assegno ed alla quota spettante di assegno unico per figli a carico. Ebbene, tali essendo le risultanze probatorie, il Tribunale ritiene equo e proporzionato determinare il contributo paterno al mantenimento della prole in € 380, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare
4 a , entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra Parte_1 assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot.n.556/2021). Il Tribunale rileva, altresì, che la retta scolastica della figlia minore si intende già ricompresa nelle voci di spesa individuate secondo il Protocollo n.556/2021 anzi richiamato;
sicché non rende necessario ulteriori contributi aggiuntivi da parte del genitore non collocatario.
*** 8. Quanto alla richiesta del mantenimento di parte ricorrente formulata nei confronti di
, è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, Parte_2 essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso di specie, dalla valutazione delle complessive condizioni socioeconomiche emerge che parte ricorrente è impiegata alle dipendenze del supermercato Conad sito in Nola, con contratto a tempo indeterminato, vive con la figlia minore nella casa coniugale, per cui corrisponde il rispettivo canone di locazione pari ad €400,00 mensili. Parte convenuta, invece, ha dichiarato di svolgere diversi lavori, che gli consentono di ottemperare agli obblighi familiari. Pertanto, l'assenza di una disparità reddituale tra le parti e la comprovata autosufficienza economica della parte ricorrente inducono a pronunciare il rigetto della domanda.
*** 9.La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.6439/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio, in data 18/06/2021 ad ER (NA) (Atto n. 16, Parte II, Serie A, Anno 2021);
2) rigetta la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente nei confronti di _2 ;
[...]
3) assegna la casa coniugale alla parte ricorrente;
4) dispone l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la Per_2 madre;
5) regolamenta il regime di frequentazione padre-figlia, disponendo che il padre, nel rispetto preminente delle esigenze della minore, potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana;
tali incontri saranno concordati tra le parti e, in mancanza di accordo, avranno luogo nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola, con onere del ritiro a carico del padre, fino alle ore 19:30. I fine settimana saranno trascorsi dalla minore in modo alternato con ciascun genitore, dal sabato mattina alla domenica sera, con relativo pernottamento, secondo modalità da concordarsi tra le parti e, in difetto di accordo, senza forzature per la minore e nel rispetto delle sue esigenze di vita e di riposo.
5 Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore, con alternanza annuale, possibilmente tenendo conto di quanto proposto dal padre: data la religione professata dal sig. lo stesso si rende disponibile a _2 lasciar trascorrere il giorno di Natale e di Pasqua con la madre mentre chiede di poter trascorrere con la figlia il giorno di Capodanno;
nulla per compleanni ed onomastici. Le vacanze estive saranno suddivise in una settimana ciascuno, durante la quale ciascun genitore potrà tenere con sé la minore in modo continuativo nel periodo di agosto;
tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, sarà individuato alternativamente tra i genitori di anno in anno. La minore trascorrerà: con entrambi i genitori il proprio compleanno;
con il padre il giorno del compleanno, onomastico e Festa del Papà; con la madre il giorno del compleanno, onomastico e Festa della Mamma;
5) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da nei Parte_1 confronti di;
Parte_2
6) dispone che versi a , per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia la somma di € 380,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_2 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
8) compensa le spese di lite;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ER (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di ER (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396. Così deciso in Nola in data 19/12/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6439 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Nuzzo Teresanna, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa Parte_2 e rappresentata dall'Avv. Furlò Luigia, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 27/10/2022 la parte ricorrente, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con , in data 18/06/2021 ad ER Parte_2 (NA) (Atto n. 16, Parte II, Serie A, Anno 2021), dalla cui unione nasceva una Persona_1 nata ad [...] il [...]-chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
-disporsi l'affido esclusivo della figlia in suo favore, con collocazione prevalente presso di sé; -disciplinarsi il regime di frequentazione padre-figlia; -determinarsi in
€150,00 l'assegno di mantenimento in suo favore da porsi a carico di parte convenuta;
- determinarsi in €450,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre al pagamento di €65,00 corrispondenti alla retta scolastica ed alla contribuzione in misura 50% fra i coniugi per le spese extra assegno. La parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi. Chiedeva, altresì: - disporsi l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre;
-disciplinarsi il regime di frequentazione del
1 genitore non collocatario della prole;
-determinarsi in euro 350,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre alla contribuzione in misura del 50% fra i coniugi per le spese extra assegno;
-rigettarsi le richieste economiche riferite alla parte ricorrente. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di ER e Roccarainola- in merito alle condizioni socioeconomiche caratterizzanti il nucleo familiare in esame-ed ascoltate le parti), a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 28/06/2023, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:“1)Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
3) Per_2 assegna la casa familiare alla signora 4) disciplina i tempi di permanenza della Parte_1 minore presso il padre in conformità alla parte motiva;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando entro il 5 di ogni mese alla ricorrente euro 380,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
6) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il minore, spese individuate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% ciascuno;
” Il Giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c., disponeva l'acquisizione agli atti del giudizio della relazione aggiornata dei Servizi Sociali di ER. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva rimessa la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, il rapporto coniugale è risultato segnato da continui litigi e differenze caratteriali insanabili, il che ha condotto ad un allontanamento dapprima emotivo ed in seguito fisico delle parti, facendo venir meno ogni forma di condivisione spirituale e materiale fra i coniugi.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente. Il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, parte ricorrente adduce come motivi di addebito la condotta di parte convenuta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio. Dalle risultanze istruttorie si ricava un quadro di progressivo deterioramento del rapporto, caratterizzato da difficoltà comunicative, da una ridotta condivisione della vita quotidiana e dall'emersione di divergenze caratteriali e valoriali che hanno inciso negativamente sulla relazione coniugale. Le circostanze dedotte a fondamento della domanda di addebito
– concernenti la limitata presenza del marito nella vita familiare, la scarsa esteriorizzazione dei sentimenti, nonché scelte personali e religiose non condivise – pur rappresentando elementi sintomatici della crisi coniugale, non risultano assistite da prova
2 idonea a dimostrare una violazione grave e consapevole dei doveri matrimoniali, tale da porsi in rapporto di causalità diretta ed efficiente con l'intollerabilità della convivenza. Le risultanze processuali non consentono di individuare un comportamento univoco e determinante ascrivibile ad uno solo dei coniugi, emergendo piuttosto una crisi maturata gradualmente nel tempo, alimentata da reciproche incomprensioni e da una diversa concezione dei ruoli familiari e delle modalità di espressione del rapporto affettivo. Deve, altresì, rilevarsi che l'interruzione della convivenza è avvenuta per iniziativa della moglie, la quale ha disposto l'allontanamento del marito dal tetto coniugale, in un contesto di crisi già conclamata. Tale circostanza esclude che l'uscita dell'uomo dalla casa familiare possa qualificarsi come abbandono del domicilio coniugale rilevante ai fini dell'addebito, dovendo piuttosto ritenersi conseguenza, e non causa, del pregresso logoramento del rapporto. Non essendo emersa una responsabilità univoca e causalmente efficiente imputabile ad uno solo dei coniugi, in difetto dei presupposti di legge la separazione deve essere pronunciata senza addebito.
*** 4. Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore ai sensi Per_2 dell'art.337 ter c.p.c., va premesso che il figlio minore ha il diritto enere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel caso specifico, coltiva un rapporto affettivo con entrambi i genitori. Il padre si è Per_2 mostrato disponibile ad addivenire ad accordi finalizzati ad eliminare ogni conflittualità all'interno della coppia genitoriale, pur di garantire la massima serenità possibile alla minore (cfr. relazione dei SS di Roccarainola del 13/04/2023). Invero, la parte ricorrente ha dichiarato che risulta raggiunto un equilibrio comunicativo tra le parti, in favore della corretta gestione e del massimo soddisfacimento delle esigenze di Per_2 L'irregolarità nella frequentazione paterna viene ricondotta alle esigenze lavorative del padre, che gli consentono di adempiere regolarmente agli obblighi contributivi posti a suo carico (cfr. relazione dei Servizi Sociali di ER del 30/04/2025 e comparsa conclusionale di parte convenuta). Tali circostanze sono state oggetto di reciproca contestazione nelle rispettive comparse conclusionali, evidenziando la persistente conflittualità tra le parti e le relative ricadute sul rapporto genitoriale. Ciò nondimeno, avuto riguardo all'età della minore, pari a cinque anni, nonché alle complessive risultanze istruttorie, deve ritenersi che la presenza di entrambe le figure genitoriali costituisca elemento essenziale per il suo equilibrato sviluppo e debba, pertanto, essere tutelata nell'interesse preminente della prole, che non può essere compresso per effetto della sola conflittualità tra i genitori. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6535 del 06/03/2019). Alla luce di tali principi e tenuto conto degli esiti del monitoraggio espletato dai Servizi Sociali, appare congrua la disposizione dell'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre. Tale regime presuppone un particolare impegno collaborativo da parte di entrambi i genitori, i quali sono tenuti ad astenersi da condotte pregiudizievoli per il diritto della minore a mantenere un rapporto sereno ed equilibrato con ciascuno di essi.
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3 5. Quanto al regime di frequentazione del genitore non collocatario con la figlia minore, il Tribunale dispone che il padre possa vedere e tenere con sé per due pomeriggi Per_2 alla settimana;
tali incontri saranno concordati tra le parti e, in mancanza di accordo, avranno luogo nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola, con onere del ritiro a carico del padre, fino alle ore 19:30. I fine settimana saranno trascorsi dalla minore in modo alternato con ciascun genitore, dal sabato mattina alla domenica sera, con relativo pernottamento, secondo modalità da concordarsi tra le parti e, in difetto di accordo, senza forzature per la minore e nel rispetto delle sue esigenze di vita e di riposo. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore, con alternanza annuale, possibilmente tenendo conto di quanto proposto dal padre: data la religione professata dal sig. lo stesso si rende disponibile a lasciar trascorrere _2 il giorno di Natale e di Pasqua con la madre mentre chiede di poter trascorrere con la figlia il giorno di Capodanno;
nulla per compleanni ed onomastici. Le vacanze estive saranno suddivise in una settimana ciascuno, durante la quale ciascun genitore potrà tenere con sé la minore in modo continuativo nel periodo di agosto;
tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, sarà individuato alternativamente tra i genitori di anno in anno. La minore trascorrerà: con entrambi i genitori il proprio compleanno;
con il padre il giorno del compleanno, onomastico e Festa del Papà; con la madre il giorno del compleanno, onomastico e Festa della Mamma.
*** 6.Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa coniugale a favore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, la madre, in quanto collocataria della figlia minore ha diritto all'assegnazione della Per_2 casa coniugale, trattandosi di un immobile in locazione. Al fine di salvaguardare la conservazione dell'“habitat” domestico- inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare- il Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta della parte ricorrente, confermando i provvedimenti già adottati con ordinanza presidenziale.
*** 7. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della figlia l'art. 315-bis c.c. Per_2 stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione dell'importo, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che la parte ricorrente è assunta con contratto a tempo indeterminato presso il supermercato Conad, sito in Nola, ed è gravata da oneri locativi per complessivi € 400,00 mensili. Invece, la parte convenuta non sostiene oneri locativi, vivendo in un immobile di proprietà dei genitori, ed ha dichiarato di svolgere diversi lavori per poter adeguatamente corrispondere all'obbligo contributivo posto a suo carico (la circostanza è stata contestata nel corso del giudizio: cfr. comparsa conclusionale della parte ricorrente, la quale sostiene, senza però offrire riscontro, che egli rivesta la qualifica di direttore di reparto di un supermercato). In particolare, dalla relazione dei Servizi Sociali di ER trasmessa in data 17/06/2025, risulta versare Parte_2 regolarmente l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, unitamente alle spese extra assegno ed alla quota spettante di assegno unico per figli a carico. Ebbene, tali essendo le risultanze probatorie, il Tribunale ritiene equo e proporzionato determinare il contributo paterno al mantenimento della prole in € 380, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare
4 a , entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra Parte_1 assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot.n.556/2021). Il Tribunale rileva, altresì, che la retta scolastica della figlia minore si intende già ricompresa nelle voci di spesa individuate secondo il Protocollo n.556/2021 anzi richiamato;
sicché non rende necessario ulteriori contributi aggiuntivi da parte del genitore non collocatario.
*** 8. Quanto alla richiesta del mantenimento di parte ricorrente formulata nei confronti di
, è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, Parte_2 essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso di specie, dalla valutazione delle complessive condizioni socioeconomiche emerge che parte ricorrente è impiegata alle dipendenze del supermercato Conad sito in Nola, con contratto a tempo indeterminato, vive con la figlia minore nella casa coniugale, per cui corrisponde il rispettivo canone di locazione pari ad €400,00 mensili. Parte convenuta, invece, ha dichiarato di svolgere diversi lavori, che gli consentono di ottemperare agli obblighi familiari. Pertanto, l'assenza di una disparità reddituale tra le parti e la comprovata autosufficienza economica della parte ricorrente inducono a pronunciare il rigetto della domanda.
*** 9.La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.6439/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio, in data 18/06/2021 ad ER (NA) (Atto n. 16, Parte II, Serie A, Anno 2021);
2) rigetta la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente nei confronti di _2 ;
[...]
3) assegna la casa coniugale alla parte ricorrente;
4) dispone l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la Per_2 madre;
5) regolamenta il regime di frequentazione padre-figlia, disponendo che il padre, nel rispetto preminente delle esigenze della minore, potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana;
tali incontri saranno concordati tra le parti e, in mancanza di accordo, avranno luogo nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola, con onere del ritiro a carico del padre, fino alle ore 19:30. I fine settimana saranno trascorsi dalla minore in modo alternato con ciascun genitore, dal sabato mattina alla domenica sera, con relativo pernottamento, secondo modalità da concordarsi tra le parti e, in difetto di accordo, senza forzature per la minore e nel rispetto delle sue esigenze di vita e di riposo.
5 Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore, con alternanza annuale, possibilmente tenendo conto di quanto proposto dal padre: data la religione professata dal sig. lo stesso si rende disponibile a _2 lasciar trascorrere il giorno di Natale e di Pasqua con la madre mentre chiede di poter trascorrere con la figlia il giorno di Capodanno;
nulla per compleanni ed onomastici. Le vacanze estive saranno suddivise in una settimana ciascuno, durante la quale ciascun genitore potrà tenere con sé la minore in modo continuativo nel periodo di agosto;
tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, sarà individuato alternativamente tra i genitori di anno in anno. La minore trascorrerà: con entrambi i genitori il proprio compleanno;
con il padre il giorno del compleanno, onomastico e Festa del Papà; con la madre il giorno del compleanno, onomastico e Festa della Mamma;
5) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da nei Parte_1 confronti di;
Parte_2
6) dispone che versi a , per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia la somma di € 380,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_2 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
8) compensa le spese di lite;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ER (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di ER (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396. Così deciso in Nola in data 19/12/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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