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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
VIGORITA CELESTE, Giudice
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 769/2022 depositato il 13/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0437620191460000385000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0437620191460000385000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Discutono il ricorso e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, documento n. 0437620191460000385000 - Fascicolo 2019/122432, notificatale il 19.4.2022, per debiti riguardanti:
1) Addizionale Regionale all'IRPEF, oltre accessori, relativa all'anno 2013 dell'importo di € 3.048,61;
2) Addizionale Comunale all'IRPEF e Addizionale Regionale all'IRPEF, oltre accessori, relative all'anno 2012 dell'importo di € 77.060,06.
Ha eccepito l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché degli atti prodromici alla pretesa tributaria (cartelle e avvisi); il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/73 per mancata notifica dell'avviso di pagamento, essendo decorso un anno dalle presunte notifiche delle cartelle di pagamento;
la nullità dell'iscrizione ipotecaria in quanto l'immobile sito in Margherita di Savoia alla Indirizzo_1 è stato donato in data 5.4.2011 dai coniugi Nominativo_1 e Ricorrente_1 al figlio Nominativo_2; la prescrizione dei tributi per decorrenza del termine quinquennale;
la mancata esplicazione del criterio di computo degli interessi e l'eccessivo ammontare delle sanzioni irrogate;
la carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento.
Ha chiesto, di conseguenza, la condanna dell'A.F. al risarcimento di tutti i danni patiti per effetto dell'azione intrapresa nei suoi confronti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'incompetenza territoriale di questa Corte per essere competente la CGT di primo grado di Bari nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in merito a tutte le eccezioni riguardanti l'operato dell'ente impositore.
Ha dedotto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritualmente notificata e ha prodotto documentazione al riguardo;
che l'atto è conforme al modello legale e adeguatamente motivato;
che il disposto dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 non si applica all'iscrizione d'ipoteca nell'ambito dell'esazione a mezzo ruoli;
che l'agente della riscossione ha provveduto a restringere l'ipoteca al solo immobile sito in Margherita di Savoia alla Indirizzo_2, censito in catasto fabbricati al Indirizzo_3
classe A03, con registrazione presso la Conservatoria di Foggia del 5.9.2022; che il termine di prescrizione dei tributi ha durata decennale;
che la validità della sottoscrizione degli atti prodromici non è sindacabile dall'agente della riscossione e che, pertanto, difetta la propria legittimazione passiva sul punto;
che infondata è la richiesta di risarcimento del danno, avendo l'agente agito nel massimo rispetto della legge.
È intervenuta volontariamente l'Agenzia delle Entrate D.P. Barletta-Andria-Trani la quale ha evidenziato che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica di entrambi gli avvisi di accertamento.
Quanto all'avviso di accertamento esecutivo n. TVS010500790/2018, esso è stato notificato a mezzo posta raccomandata n. 78692170128-8 in data 12.6.2018 all'indirizzo risultante dagli archivi anagrafici, cioè a Margherita di Savoia, Indirizzo_1. L'agente postale in virtù della temporanea assenza del destinatario ha immesso nella cassetta la comunicazione di avvenuto deposito n. 66828495848-7 del 12.9.2018, come previsto dalla normativa di settore. Quanto all'avviso di accertamento parziale emesso dal COP di Pescara n. 250TUGM000047, esso è stato notificato a mezzo posta raccomandata n. 78689783797-5 in data 13.3.2018 all'indirizzo risultante dagli archivi anagrafici, cioè a Margherita di Savoia, Indirizzo_1. L'agente postale ha consegnato l'atto direttamente nelle mani della Signora Ricorrente_1 in data 19.3.2018.
Ha prodotto documentazione al riguardo.
Ne deriva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non poteva che essere impugnata soltanto per vizi propri in quanto la mancata impugnazione degli atti prodromici rende incontestabile il merito degli accertamenti.
Con riferimento al lamentato difetto di sottoscrizione ha rappresentato che il dott. Nominativo_3 è dirigente dell'Ufficio come dimostrato dall'estratto del ruolo dirigenti versato in atti.
Ha evidenziato, infine, che la domanda di risarcimento esula dalla giurisdizione del giudice tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal concessionario della riscossione atteso che il giudizio è stato instaurato dalla ricorrente soltanto nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, sede di Foggia, quale emittente l'atto impugnato.
Rileva, altresì, in via preliminare, che difetta la legittimazione attiva della Ricorrente_1 allorquando questa lamenta che l'immobile ubicato in Margherita di Savoia, alla Indirizzo_1, appartiene al figlio Nominativo_2, al quale è stato donato in data 5.4.2011.
Sul punto, unico legittimato a dolersi dell'avvenuta iscrizione ipotecaria per debiti tributari della Ricorrente_1 è il proprietario dell'immobile Nominativo_2 . Peraltro, l'agente della riscossione ha rimediato all'errore procedendo alla riduzione d'ipoteca.
Nel merito, rileva che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate D.P. Barletta-Andria-Trani dimostra che vi è stata la rituale notifica degli avvisi di accertamento esecutivi prodromici al provvedimento di iscrizione ipotecaria.
La mancata impugnazione di detti avvisi ha comportato la cristallizzazione della pretesa tributaria e, di conseguenza, l'impossibilità della ricorrente di contestarne la validità sotto il profilo degli interessi e delle sanzioni pretesi nonché della legittimità della sottoscrizione dei relativi avvisi di accertamento.
L'iscrizione ipotecaria è immune da censure.
Mediante il richiamo degli avvisi di accertamento presupposti (noti alla destinataria), l'atto consente alla contribuente di conoscere gli estremi della pretesa tributaria per la quale si è proceduto ad iscrizione di ipoteca.
Essa è stata regolarmente preceduta, altresì, dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come da documentazione prodotta dal concessionario della riscossione.
Insussistente è la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 atteso che l'iscrizione ipotecaria ha natura cautelare ed esula dall'esecuzione forzata.
Insussistente è, altresì, l'eccepita prescrizione dei tributi. Trattandosi di tributi erariali il termine di prescrizione ha durata decennale e alla data della notifica del provvedimento di iscrizione non era spirato. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al rimborso dele spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.200 per ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Foggia il 21 gennaio 2026
Il Presidente est.
OL SA
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
VIGORITA CELESTE, Giudice
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 769/2022 depositato il 13/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0437620191460000385000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0437620191460000385000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Discutono il ricorso e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, documento n. 0437620191460000385000 - Fascicolo 2019/122432, notificatale il 19.4.2022, per debiti riguardanti:
1) Addizionale Regionale all'IRPEF, oltre accessori, relativa all'anno 2013 dell'importo di € 3.048,61;
2) Addizionale Comunale all'IRPEF e Addizionale Regionale all'IRPEF, oltre accessori, relative all'anno 2012 dell'importo di € 77.060,06.
Ha eccepito l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché degli atti prodromici alla pretesa tributaria (cartelle e avvisi); il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/73 per mancata notifica dell'avviso di pagamento, essendo decorso un anno dalle presunte notifiche delle cartelle di pagamento;
la nullità dell'iscrizione ipotecaria in quanto l'immobile sito in Margherita di Savoia alla Indirizzo_1 è stato donato in data 5.4.2011 dai coniugi Nominativo_1 e Ricorrente_1 al figlio Nominativo_2; la prescrizione dei tributi per decorrenza del termine quinquennale;
la mancata esplicazione del criterio di computo degli interessi e l'eccessivo ammontare delle sanzioni irrogate;
la carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento.
Ha chiesto, di conseguenza, la condanna dell'A.F. al risarcimento di tutti i danni patiti per effetto dell'azione intrapresa nei suoi confronti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'incompetenza territoriale di questa Corte per essere competente la CGT di primo grado di Bari nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in merito a tutte le eccezioni riguardanti l'operato dell'ente impositore.
Ha dedotto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritualmente notificata e ha prodotto documentazione al riguardo;
che l'atto è conforme al modello legale e adeguatamente motivato;
che il disposto dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 non si applica all'iscrizione d'ipoteca nell'ambito dell'esazione a mezzo ruoli;
che l'agente della riscossione ha provveduto a restringere l'ipoteca al solo immobile sito in Margherita di Savoia alla Indirizzo_2, censito in catasto fabbricati al Indirizzo_3
classe A03, con registrazione presso la Conservatoria di Foggia del 5.9.2022; che il termine di prescrizione dei tributi ha durata decennale;
che la validità della sottoscrizione degli atti prodromici non è sindacabile dall'agente della riscossione e che, pertanto, difetta la propria legittimazione passiva sul punto;
che infondata è la richiesta di risarcimento del danno, avendo l'agente agito nel massimo rispetto della legge.
È intervenuta volontariamente l'Agenzia delle Entrate D.P. Barletta-Andria-Trani la quale ha evidenziato che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica di entrambi gli avvisi di accertamento.
Quanto all'avviso di accertamento esecutivo n. TVS010500790/2018, esso è stato notificato a mezzo posta raccomandata n. 78692170128-8 in data 12.6.2018 all'indirizzo risultante dagli archivi anagrafici, cioè a Margherita di Savoia, Indirizzo_1. L'agente postale in virtù della temporanea assenza del destinatario ha immesso nella cassetta la comunicazione di avvenuto deposito n. 66828495848-7 del 12.9.2018, come previsto dalla normativa di settore. Quanto all'avviso di accertamento parziale emesso dal COP di Pescara n. 250TUGM000047, esso è stato notificato a mezzo posta raccomandata n. 78689783797-5 in data 13.3.2018 all'indirizzo risultante dagli archivi anagrafici, cioè a Margherita di Savoia, Indirizzo_1. L'agente postale ha consegnato l'atto direttamente nelle mani della Signora Ricorrente_1 in data 19.3.2018.
Ha prodotto documentazione al riguardo.
Ne deriva che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non poteva che essere impugnata soltanto per vizi propri in quanto la mancata impugnazione degli atti prodromici rende incontestabile il merito degli accertamenti.
Con riferimento al lamentato difetto di sottoscrizione ha rappresentato che il dott. Nominativo_3 è dirigente dell'Ufficio come dimostrato dall'estratto del ruolo dirigenti versato in atti.
Ha evidenziato, infine, che la domanda di risarcimento esula dalla giurisdizione del giudice tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal concessionario della riscossione atteso che il giudizio è stato instaurato dalla ricorrente soltanto nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, sede di Foggia, quale emittente l'atto impugnato.
Rileva, altresì, in via preliminare, che difetta la legittimazione attiva della Ricorrente_1 allorquando questa lamenta che l'immobile ubicato in Margherita di Savoia, alla Indirizzo_1, appartiene al figlio Nominativo_2, al quale è stato donato in data 5.4.2011.
Sul punto, unico legittimato a dolersi dell'avvenuta iscrizione ipotecaria per debiti tributari della Ricorrente_1 è il proprietario dell'immobile Nominativo_2 . Peraltro, l'agente della riscossione ha rimediato all'errore procedendo alla riduzione d'ipoteca.
Nel merito, rileva che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate D.P. Barletta-Andria-Trani dimostra che vi è stata la rituale notifica degli avvisi di accertamento esecutivi prodromici al provvedimento di iscrizione ipotecaria.
La mancata impugnazione di detti avvisi ha comportato la cristallizzazione della pretesa tributaria e, di conseguenza, l'impossibilità della ricorrente di contestarne la validità sotto il profilo degli interessi e delle sanzioni pretesi nonché della legittimità della sottoscrizione dei relativi avvisi di accertamento.
L'iscrizione ipotecaria è immune da censure.
Mediante il richiamo degli avvisi di accertamento presupposti (noti alla destinataria), l'atto consente alla contribuente di conoscere gli estremi della pretesa tributaria per la quale si è proceduto ad iscrizione di ipoteca.
Essa è stata regolarmente preceduta, altresì, dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come da documentazione prodotta dal concessionario della riscossione.
Insussistente è la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 atteso che l'iscrizione ipotecaria ha natura cautelare ed esula dall'esecuzione forzata.
Insussistente è, altresì, l'eccepita prescrizione dei tributi. Trattandosi di tributi erariali il termine di prescrizione ha durata decennale e alla data della notifica del provvedimento di iscrizione non era spirato. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al rimborso dele spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.200 per ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Foggia il 21 gennaio 2026
Il Presidente est.
OL SA