Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 126
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    L'iscrizione ipotecaria è stata regolarmente preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come da documentazione prodotta dal concessionario della riscossione.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate dimostra la rituale notifica degli avvisi di accertamento esecutivi prodromici al provvedimento di iscrizione ipotecaria. La mancata impugnazione di detti avvisi ha comportato la cristallizzazione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento impugnato

    Mediante il richiamo degli avvisi di accertamento presupposti, l'atto consente al contribuente di conoscere gli estremi della pretesa tributaria per la quale si è proceduto ad iscrizione di ipoteca.

  • Rigettato
    Violazione art. 50 d.P.R. 602/73 per mancata notifica avviso di pagamento

    L'iscrizione ipotecaria ha natura cautelare ed esula dall'esecuzione forzata, pertanto la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 è insussistente.

  • Rigettato
    Nullità iscrizione ipotecaria per donazione immobile

    Difetta la legittimazione attiva del contribuente a lamentare che l'immobile appartiene al figlio, essendo unico legittimato a dolersi il proprietario. L'agente della riscossione ha comunque provveduto alla riduzione d'ipoteca.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    Trattandosi di tributi erariali, il termine di prescrizione ha durata decennale e alla data della notifica del provvedimento di iscrizione non era spirato.

  • Rigettato
    Mancata esplicazione criterio di computo interessi ed eccesso sanzioni

    La mancata impugnazione degli avvisi di accertamento prodromici ha comportato la cristallizzazione della pretesa tributaria, rendendo impossibile la contestazione della validità sotto il profilo degli interessi e delle sanzioni pretesi.

  • Rigettato
    Carenza potere dirigenziale delegante

    Il dott. Nominativo_3 è dirigente dell'Ufficio, come dimostrato dall'estratto del ruolo dirigenti versato in atti. La validità della sottoscrizione degli atti prodromici non è sindacabile dall'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    La domanda di risarcimento del danno esula dalla giurisdizione del giudice tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 126
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 126
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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