CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1143 /2023 R.G. avente ad oggetto promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Agatino Santagati come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania via Firenze, 144 presso lo studio dell'avv. Silvia Dragotta che la rappresenta e difende come da procura in atti;
; Controparte_2
APPELLATI
All'udienza del 14.2.2025, in assenza delle parti costituite, la corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato ad e a Controparte_1 Controparte_2 [...]
impugnava la sentenza del Tribunale di Catania n.867/2023 del 23.2.2023 Parte_2
con la quale era stata condannata unitamente a al risarcimento del danno patito da Controparte_2
1 quantificato in euro 17.757,00 oltre interessi e la restituzione di euro Controparte_1
10.000,00.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione poiché tardiva Controparte_1
e comunque la sua infondatezza e ne chiedeva il rigetto.
Non si costituiva pur se regolarmente citato. Controparte_2
All'udienza del 7.2.2025 nessuna delle parti compariva, pertanto il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 14.2.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass.
n. 5610 del 2001; n. 12537 del 2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del
2004).
Le spese di lite, in considerazione del comportamento delle parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 1143/2023: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo. dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14/2/2025
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1143 /2023 R.G. avente ad oggetto promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Agatino Santagati come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania via Firenze, 144 presso lo studio dell'avv. Silvia Dragotta che la rappresenta e difende come da procura in atti;
; Controparte_2
APPELLATI
All'udienza del 14.2.2025, in assenza delle parti costituite, la corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato ad e a Controparte_1 Controparte_2 [...]
impugnava la sentenza del Tribunale di Catania n.867/2023 del 23.2.2023 Parte_2
con la quale era stata condannata unitamente a al risarcimento del danno patito da Controparte_2
1 quantificato in euro 17.757,00 oltre interessi e la restituzione di euro Controparte_1
10.000,00.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione poiché tardiva Controparte_1
e comunque la sua infondatezza e ne chiedeva il rigetto.
Non si costituiva pur se regolarmente citato. Controparte_2
All'udienza del 7.2.2025 nessuna delle parti compariva, pertanto il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 14.2.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass.
n. 5610 del 2001; n. 12537 del 2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del
2004).
Le spese di lite, in considerazione del comportamento delle parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 1143/2023: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo. dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14/2/2025
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
2