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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8328/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 2 luglio 2024
da
Parte_1 rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso dall'avv.to Giacomo Gianolla presso il cui studio in Padova, Piazza De Gasperi, 45/a è elettivamente domiciliato ricorrente contro
Controparte_1 in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, dott. CP_2 elettivamente domiciliata in Milano, via dei Piatti n. 11, presso lo Studio degli Avv.ti Alberto Bolognesi, Riccardo Cocola e Giuseppe Stracuzzi del Foro di Milano, i quali la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria. convenuta
OGGETTO: lavoro interinale
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 2 luglio 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della società le Controparte_1 conclusioni di seguito riportate:
“-accertato e dichiarato per i motivi di cui in premessa che il ricorrente è stato oggetto di una somministrazione nulla / illecita con a partire Controparte_3 dal 1.8.2023 o dal 26.4.2024 o dalla data ritenuta di giustizia e conseguentemente dichiararsi costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro a Controparte_1 tempo indeterminato a far data dal 1.8.2023 o dal 26.4.2024 o dalla data ritenuta di giustizia, condannando all'immediata riammissione in servizio dello Controparte_1 stesso, condannarsi al pagamento di una indennità risarcitoria nella Controparte_1 misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile a fini del TFR, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna al saldo.
-Con vittoria di spese di lite, con distrazione a favore dello scrivente procuratore
Antistatario”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver lavorato, in forza di due contratti di somministrazione e delle relative proroghe stipulati, il primo con Ova Work AP (dal 26 aprile 2022 al 25 aprile 2023) ed il secondo con (dal 26 aprile 2023 al 31 luglio 2023) presso Controparte_4
l'utilizzatrice MA Servizi s.r.l.;
-di aver, da ultimo, e a far data dal 1 agosto 2023, sottoscritto nuovo contratto di Cont somministrazione con AP fino al 30 giugno 2024 presso l'utilizzatrice
[...]
CP_1
-che tale ultimo contratto deve ritenersi illegittimo in quanto, essendo avvenuta nel luglio 2023, una cessione d'azienda tra MAG Servizi e il contratto di CP_1 somministrazione in favore della seconda deve essere retrodatato all'inizio del contratto in favore di MA Servizi con la conseguenza di una durata oltre i limiti di legge.
Si è costituita la società resistente contestando le difese avversarie, reclamando la piena indipendenza del contratto di somministrazione sottoscritto il 1 agosto 2023 con la società , quindi il rispetto del termine di legge, la non necessità di una causale CP_5
e, comunque, eccependo la decadenza dall'impugnazione dei contratti di somministrazione precedenti nonché il difetto di legittimazione passiva.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 13 gennaio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito delle camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il contratto di somministrazione sottoscritto con l Controparte_3
il 1 agosto 2023 denunciandone la relativa illegittimità in quanto, a suo dire,
[...] di durata superiore ai dodici mesi senza indicazione della causale.
Benchè, sotto il profilo strettamente formale, il rapporto sia durato dal 1 agosto 2023 al 30 aprile 2024 e, quindi, per un periodo certamente inferiore ai dodici mesi, il sig. ritiene che la decorrenza vada anticipata al 26 aprile 2022. Parte_1
In tale momento, come sopra riportato, il ricorrente è stato assunto dall'Agenzia per il lavoro Ova Work con un contratto di somministrazione che vedeva come utilizzatrice
MA Servizi, medesima utilizzatrice anche nel successivo contratto del 26 aprile 2023.
Essendo poi intervenuta una cessione d'azienda tra la MA e l'odierna resistente
[...]
per il ricorrente l'effettiva decorrenza del contratto di somministrazione non CP_1 può essere quella formale del 1 agosto 2023, bensì quella sostanziale del 26 aprile 2022, con conseguente superamento del limite di legge per i rapporti a causali.
Di diverso avviso la società che, nelle proprie difese, ha dedotto di essere stata costituita nel marzo 2023, affidata all'amministrazione del dott. CP_2
Commercialista e Revisore Legale selezionato e incaricato dalla Procura di Milano (cfr. doc. 3 cit.); di aver, in data 31 luglio 2023, sottoscritto con la MA Servizi un contratto di affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto – per l'appunto - l'affitto dei servizi oggetto del contratto di appalto in essere con la committente AS (cfr. contratto affitto di ramo d'azienda, doc. 4), contratto che, tuttavia, non comprendeva il trasferimento dei contratti di somministrazione che, quindi, a tale data del 31 luglio
2023, dovevano ritenersi cessati;
con contratto di somministrazione del 1° agosto 2023, il sig. è stato assunto per la prima volta dall'agenzia con invio Parte_1 CP_3 in missione - sempre per la prima volta - presso la fino al 31 dicembre CP_1
2023 (cfr. contratto di somministrazione e contratto UP/ricorrente del Controparte_6
1° agosto 2023, doc. 63).
I documenti in atti attestano, circostanza, peraltro pacifica tra le parti, che, con decorrenza dal 31 luglio 2023, vi è stato, tra MA Servizi, precedente utilizzatore nel contratto di somministrazione del ricorrente e la odierna resistente, un CP_1 contratto di cessione del ramo d'azienda relativo al complesso dei beni mobili, licenze, contratti di locazione anche finanziaria e dei rapporti di lavoro relativi ai contratti di appalto meglio indicati negli atti.
Come espressamente indicato nel contratto, l'avvenuta cessione ha comportato, in ossequio al disposto dell'art. 2112 c.c., il passaggio automatico dei rapporti di lavoro dei dipendenti di MA Servizi in BS senza soluzione di continuità. Tra i dipendenti di MA Servizi non può essere annoverato l'odierno ricorrente, lavoratore somministrato e, quindi alle dipendenze dell'Agenzia di somministrazione, al momento della cessione identificata in . Controparte_4
E' noto, invero, che nella somministrazione si rinvengono due distinti rapporti contrattuali attraverso i quali, tuttavia, entrano in relazione tre soggetti: un primo contratto di lavoro tra l'agenzia, che assume le vesti di datore di lavoro e il lavoratore;
un secondo contratto commerciale tra l'Agenzia e la società utilizzatrice in forza del quale il lavoratore somministrato viene inviato in missione presso l'utilizzatore.
La somministrazione costituisce un'eccezione all'ordinario schema che identifica nel datore di lavoro sia il soggetto titolare dei diritti e degli obblighi verso il lavoratore sia il soggetto che, nel contempo, ne utilizza le prestazioni;
invero, tra di loro si interpone l'utilizzatore, ovvero il soggetto che utilizza le prestazioni di lavoro e sul quale si trasferiscono i poteri di direzione e organizzazione tipici del datore di lavoro.
Pur inviato in missione presso tale ultimo soggetto e ciò, sia a tempo determinato che indeterminato, tra il prestatore di lavoro e l'utilizzatore, nella fisiologia del contratto di somministrazione, non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato.
Ciò premesso, la previsione contrattuale e codicistica (art. 2112 c.c.) che, concepita a tutela dei lavoratori, prevede, il passaggio diretto ed automatico dei rapporti di lavoro dal cedente al cessionario non include anche il lavoratore somministrato che, non ha con il primo, alcun rapporto di lavoro.
Con Laddove, quindi, nel contratto di cessione del ramo d'azienda tra la MA e la si fa espresso riferimento al passaggio dei dipendenti, la clausola non può estendersi anche ai lavoratori somministrati ed utilizzati da
[...]
, va precisato che il ricorrente non rivendica alcun rapporto lavorativo con CP_7 quest'ultima.
Le sue difese e pretese, invero, non afferiscono al fatto di essere stato lavoratore dipendente di MA e quindi, per tale ragione, titolare di un diritto al passaggio diretto Con presso
Quanto dedotto nel ricorso è, invero, nel senso che la cessione tra le società comporti una retrodatazione dell'ultimo contratto di somministrazione al primo nel quale l'utilizzatrice era la società poi divenuta cedente.
Esclusa l'ipotesi che le rivendicazioni del ricorrente possano trovare copertura normativa e contrattuale nella previsione dell'art. 2112 c.c. che, come detto, disciplina solo la sorte dei rapporti di lavoro, l'unica via percorribile sarebbe quella del subentro della cessionaria nei contratti già sottoscritti dalla cedente ed ancora pendenti al momento della cessione.
In tal senso, il contratto sottoscritto tra MA e (doc. 2 fasc. ric.) il 26 aprile CP_4
2023 e che avrebbe dovuto concludersi il 25 ottobre 2023, dovrebbe veder subentrata la cessionaria con prosecuzione della stessa nella veste di utilizzatrice delle prestazioni lavorative del ricorrente.
Tale prospettazione, tuttavia, risulta confutata da due circostanze: la previsione contrattuale della cessione che non annovera, tra i contratti ceduti, anche quelli di somministrazione (vedi clausola 7 del contratto di cessione), comunque esclusi dalla volontà delle parti di non ricomprendere i contratti aventi natura personale e così, certo, va qualificato il contratto in forza del quale l'utilizzatore riceve un prestatore di Con lavoro in missione;
la sottoscrizione il 1 agosto 2023 tra l di un nuovo CP_3 contratto di somministrazione in forza del quale l'odierno ricorrente ha iniziato a Con rendere la propria prestazione lavorativa al servizio dell'utilizzatore
Laddove il contratto di somministrazione con fosse proseguito con il subentro CP_4 Con di nel ruolo di utilizzatrice al posto di MA, nessuna necessità vi sarebbe stata di sottoscrivere un nuovo contratto, peraltro, con nuova e diversa Agenzia.
Seppur non vi sia evidenza di una formale ed esplicita risoluzione del contratto tra Con MAG e , deve concludersi che non sia, comunque, subentrata nel contratto CP_4 con la suddetta Agenzia.
Per quanto sopra e sin qui illustrato, le rivendicazioni di parte ricorrente non possono ritenersi supportate né dal disposto dell'art. 2112 c.c., né dalle previsioni del subentro della cessionaria nei rapporti contrattuali che la cedente aveva al momento della cessione.
Da ultimo va esaminato il disposto dell'art. 19 dlgs 81/15.
Parte ricorrente invoca la norma al fine di individuare il termine massimo apponibile al contratto di somministrazione a tempo determinato.
La disposizione citata è, senza dubbio, applicabile in forza della previsione di cui all'art. 34 dello stesso decreto legislativo.
Ciò posto va, anzitutto, fatta una considerazione.
La sanzione che il Dlgs 81/15 prevede per l'ipotesi di superamento del termine massimo non comprende la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, quanto semmai la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
La precisazione non è di poco conto considerato il perimetro soggettivo del presente giudizio e le conclusioni in esso formulate. Va, invero, ricordato che il ricorrente ha convenuto in giudizio solo la società
[...] Cont
utilizzatrice e non già società di somministrazione. CP_1
Le conclusioni poi contengono la domanda di costituzione del rapporto con la prima e non con la seconda.
Per tale sola ed assorbente ragione, quanto domandato non potrebbe, comunque, essere concesso.
Ad ogni buon conto e riprendendo il ragionamento svolto dal ricorrente, si ritiene che Cont il contratto di somministrazione sottoscritto il 1 agosto 2023 tra Bs e non presenti alcun vizio.
Lo stesso, come detto, non ha avuto una durata superiore ai dodici mesi.
Con Come attestato dal documento sub 5 di parte, aveva fatto la valutazione dei rischi.
Ancora, vanno richiamate le considerazioni sopra svolte, alle quali vanno aggiunte solo due ultime precisazioni.
Al fine di creare una continuità tra i vari contratti di somministrazione nei quali il ricorrente ha prestato la sua opera, la difesa svolge un ragionamento, non sempre pienamente comprensibile, secondo il quale il soggetto dei contratti e, quindi nella Con specie l'utilizzatore, non andrebbe identificato nella società, ovvero MA prima e poi, ma nell'impresa-azienda intesa quale compendio di beni.
Su tale premessa e posto che, per effetto della cessione d'azienda, il compendio è Con passato da MA a non vi sarebbe diversità di utilizzatori e quindi il rapporto sarebbe da retrodatare al primo contratto.
Ferma la preliminare considerazione che, comunque, anche a voler aderire a tale ragionamento, le domande del ricorrente non potrebbero essere accolte, non si comprende come possa ritenersi destinatario di disposizione di legge e di contratti un'entità priva di soggettività giuridica quale il compendio di beni.
Ancora il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29570/22) della quale trascrive ampi passaggi e con essa la Corte di Giustizia (sent. del 14 ottobre 2020
e del 17 marzo 2022) laddove contengono l'invito agli Stati membri ad adottare misure e strumenti atti a conservare, nei contratti di somministrazione, il carattere della temporaneità.
Invito che, in caso di inerzia del legislatore, deve ritenersi rivolto al giudice del caso specifico.
Ebbene, il richiamo alla giurisprudenza dell'Unione risulta del tutto ultronea attesa la precisa e puntuale disciplina nazionale che lo stesso ricorrente richiama e che è ispirata proprio alla conservazione della temporaneità del contratto di somministrazione, ma che non vale a consentire l'accoglimento del ricorso.
Nonostante la totale soccombenza, la differente posizione delle parti giustifica la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate tra le parti.
Milano, 13 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 2 luglio 2024
da
Parte_1 rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso dall'avv.to Giacomo Gianolla presso il cui studio in Padova, Piazza De Gasperi, 45/a è elettivamente domiciliato ricorrente contro
Controparte_1 in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, dott. CP_2 elettivamente domiciliata in Milano, via dei Piatti n. 11, presso lo Studio degli Avv.ti Alberto Bolognesi, Riccardo Cocola e Giuseppe Stracuzzi del Foro di Milano, i quali la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria. convenuta
OGGETTO: lavoro interinale
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 2 luglio 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della società le Controparte_1 conclusioni di seguito riportate:
“-accertato e dichiarato per i motivi di cui in premessa che il ricorrente è stato oggetto di una somministrazione nulla / illecita con a partire Controparte_3 dal 1.8.2023 o dal 26.4.2024 o dalla data ritenuta di giustizia e conseguentemente dichiararsi costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro a Controparte_1 tempo indeterminato a far data dal 1.8.2023 o dal 26.4.2024 o dalla data ritenuta di giustizia, condannando all'immediata riammissione in servizio dello Controparte_1 stesso, condannarsi al pagamento di una indennità risarcitoria nella Controparte_1 misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile a fini del TFR, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna al saldo.
-Con vittoria di spese di lite, con distrazione a favore dello scrivente procuratore
Antistatario”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver lavorato, in forza di due contratti di somministrazione e delle relative proroghe stipulati, il primo con Ova Work AP (dal 26 aprile 2022 al 25 aprile 2023) ed il secondo con (dal 26 aprile 2023 al 31 luglio 2023) presso Controparte_4
l'utilizzatrice MA Servizi s.r.l.;
-di aver, da ultimo, e a far data dal 1 agosto 2023, sottoscritto nuovo contratto di Cont somministrazione con AP fino al 30 giugno 2024 presso l'utilizzatrice
[...]
CP_1
-che tale ultimo contratto deve ritenersi illegittimo in quanto, essendo avvenuta nel luglio 2023, una cessione d'azienda tra MAG Servizi e il contratto di CP_1 somministrazione in favore della seconda deve essere retrodatato all'inizio del contratto in favore di MA Servizi con la conseguenza di una durata oltre i limiti di legge.
Si è costituita la società resistente contestando le difese avversarie, reclamando la piena indipendenza del contratto di somministrazione sottoscritto il 1 agosto 2023 con la società , quindi il rispetto del termine di legge, la non necessità di una causale CP_5
e, comunque, eccependo la decadenza dall'impugnazione dei contratti di somministrazione precedenti nonché il difetto di legittimazione passiva.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 13 gennaio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito delle camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il contratto di somministrazione sottoscritto con l Controparte_3
il 1 agosto 2023 denunciandone la relativa illegittimità in quanto, a suo dire,
[...] di durata superiore ai dodici mesi senza indicazione della causale.
Benchè, sotto il profilo strettamente formale, il rapporto sia durato dal 1 agosto 2023 al 30 aprile 2024 e, quindi, per un periodo certamente inferiore ai dodici mesi, il sig. ritiene che la decorrenza vada anticipata al 26 aprile 2022. Parte_1
In tale momento, come sopra riportato, il ricorrente è stato assunto dall'Agenzia per il lavoro Ova Work con un contratto di somministrazione che vedeva come utilizzatrice
MA Servizi, medesima utilizzatrice anche nel successivo contratto del 26 aprile 2023.
Essendo poi intervenuta una cessione d'azienda tra la MA e l'odierna resistente
[...]
per il ricorrente l'effettiva decorrenza del contratto di somministrazione non CP_1 può essere quella formale del 1 agosto 2023, bensì quella sostanziale del 26 aprile 2022, con conseguente superamento del limite di legge per i rapporti a causali.
Di diverso avviso la società che, nelle proprie difese, ha dedotto di essere stata costituita nel marzo 2023, affidata all'amministrazione del dott. CP_2
Commercialista e Revisore Legale selezionato e incaricato dalla Procura di Milano (cfr. doc. 3 cit.); di aver, in data 31 luglio 2023, sottoscritto con la MA Servizi un contratto di affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto – per l'appunto - l'affitto dei servizi oggetto del contratto di appalto in essere con la committente AS (cfr. contratto affitto di ramo d'azienda, doc. 4), contratto che, tuttavia, non comprendeva il trasferimento dei contratti di somministrazione che, quindi, a tale data del 31 luglio
2023, dovevano ritenersi cessati;
con contratto di somministrazione del 1° agosto 2023, il sig. è stato assunto per la prima volta dall'agenzia con invio Parte_1 CP_3 in missione - sempre per la prima volta - presso la fino al 31 dicembre CP_1
2023 (cfr. contratto di somministrazione e contratto UP/ricorrente del Controparte_6
1° agosto 2023, doc. 63).
I documenti in atti attestano, circostanza, peraltro pacifica tra le parti, che, con decorrenza dal 31 luglio 2023, vi è stato, tra MA Servizi, precedente utilizzatore nel contratto di somministrazione del ricorrente e la odierna resistente, un CP_1 contratto di cessione del ramo d'azienda relativo al complesso dei beni mobili, licenze, contratti di locazione anche finanziaria e dei rapporti di lavoro relativi ai contratti di appalto meglio indicati negli atti.
Come espressamente indicato nel contratto, l'avvenuta cessione ha comportato, in ossequio al disposto dell'art. 2112 c.c., il passaggio automatico dei rapporti di lavoro dei dipendenti di MA Servizi in BS senza soluzione di continuità. Tra i dipendenti di MA Servizi non può essere annoverato l'odierno ricorrente, lavoratore somministrato e, quindi alle dipendenze dell'Agenzia di somministrazione, al momento della cessione identificata in . Controparte_4
E' noto, invero, che nella somministrazione si rinvengono due distinti rapporti contrattuali attraverso i quali, tuttavia, entrano in relazione tre soggetti: un primo contratto di lavoro tra l'agenzia, che assume le vesti di datore di lavoro e il lavoratore;
un secondo contratto commerciale tra l'Agenzia e la società utilizzatrice in forza del quale il lavoratore somministrato viene inviato in missione presso l'utilizzatore.
La somministrazione costituisce un'eccezione all'ordinario schema che identifica nel datore di lavoro sia il soggetto titolare dei diritti e degli obblighi verso il lavoratore sia il soggetto che, nel contempo, ne utilizza le prestazioni;
invero, tra di loro si interpone l'utilizzatore, ovvero il soggetto che utilizza le prestazioni di lavoro e sul quale si trasferiscono i poteri di direzione e organizzazione tipici del datore di lavoro.
Pur inviato in missione presso tale ultimo soggetto e ciò, sia a tempo determinato che indeterminato, tra il prestatore di lavoro e l'utilizzatore, nella fisiologia del contratto di somministrazione, non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato.
Ciò premesso, la previsione contrattuale e codicistica (art. 2112 c.c.) che, concepita a tutela dei lavoratori, prevede, il passaggio diretto ed automatico dei rapporti di lavoro dal cedente al cessionario non include anche il lavoratore somministrato che, non ha con il primo, alcun rapporto di lavoro.
Con Laddove, quindi, nel contratto di cessione del ramo d'azienda tra la MA e la si fa espresso riferimento al passaggio dei dipendenti, la clausola non può estendersi anche ai lavoratori somministrati ed utilizzati da
[...]
, va precisato che il ricorrente non rivendica alcun rapporto lavorativo con CP_7 quest'ultima.
Le sue difese e pretese, invero, non afferiscono al fatto di essere stato lavoratore dipendente di MA e quindi, per tale ragione, titolare di un diritto al passaggio diretto Con presso
Quanto dedotto nel ricorso è, invero, nel senso che la cessione tra le società comporti una retrodatazione dell'ultimo contratto di somministrazione al primo nel quale l'utilizzatrice era la società poi divenuta cedente.
Esclusa l'ipotesi che le rivendicazioni del ricorrente possano trovare copertura normativa e contrattuale nella previsione dell'art. 2112 c.c. che, come detto, disciplina solo la sorte dei rapporti di lavoro, l'unica via percorribile sarebbe quella del subentro della cessionaria nei contratti già sottoscritti dalla cedente ed ancora pendenti al momento della cessione.
In tal senso, il contratto sottoscritto tra MA e (doc. 2 fasc. ric.) il 26 aprile CP_4
2023 e che avrebbe dovuto concludersi il 25 ottobre 2023, dovrebbe veder subentrata la cessionaria con prosecuzione della stessa nella veste di utilizzatrice delle prestazioni lavorative del ricorrente.
Tale prospettazione, tuttavia, risulta confutata da due circostanze: la previsione contrattuale della cessione che non annovera, tra i contratti ceduti, anche quelli di somministrazione (vedi clausola 7 del contratto di cessione), comunque esclusi dalla volontà delle parti di non ricomprendere i contratti aventi natura personale e così, certo, va qualificato il contratto in forza del quale l'utilizzatore riceve un prestatore di Con lavoro in missione;
la sottoscrizione il 1 agosto 2023 tra l di un nuovo CP_3 contratto di somministrazione in forza del quale l'odierno ricorrente ha iniziato a Con rendere la propria prestazione lavorativa al servizio dell'utilizzatore
Laddove il contratto di somministrazione con fosse proseguito con il subentro CP_4 Con di nel ruolo di utilizzatrice al posto di MA, nessuna necessità vi sarebbe stata di sottoscrivere un nuovo contratto, peraltro, con nuova e diversa Agenzia.
Seppur non vi sia evidenza di una formale ed esplicita risoluzione del contratto tra Con MAG e , deve concludersi che non sia, comunque, subentrata nel contratto CP_4 con la suddetta Agenzia.
Per quanto sopra e sin qui illustrato, le rivendicazioni di parte ricorrente non possono ritenersi supportate né dal disposto dell'art. 2112 c.c., né dalle previsioni del subentro della cessionaria nei rapporti contrattuali che la cedente aveva al momento della cessione.
Da ultimo va esaminato il disposto dell'art. 19 dlgs 81/15.
Parte ricorrente invoca la norma al fine di individuare il termine massimo apponibile al contratto di somministrazione a tempo determinato.
La disposizione citata è, senza dubbio, applicabile in forza della previsione di cui all'art. 34 dello stesso decreto legislativo.
Ciò posto va, anzitutto, fatta una considerazione.
La sanzione che il Dlgs 81/15 prevede per l'ipotesi di superamento del termine massimo non comprende la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, quanto semmai la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
La precisazione non è di poco conto considerato il perimetro soggettivo del presente giudizio e le conclusioni in esso formulate. Va, invero, ricordato che il ricorrente ha convenuto in giudizio solo la società
[...] Cont
utilizzatrice e non già società di somministrazione. CP_1
Le conclusioni poi contengono la domanda di costituzione del rapporto con la prima e non con la seconda.
Per tale sola ed assorbente ragione, quanto domandato non potrebbe, comunque, essere concesso.
Ad ogni buon conto e riprendendo il ragionamento svolto dal ricorrente, si ritiene che Cont il contratto di somministrazione sottoscritto il 1 agosto 2023 tra Bs e non presenti alcun vizio.
Lo stesso, come detto, non ha avuto una durata superiore ai dodici mesi.
Con Come attestato dal documento sub 5 di parte, aveva fatto la valutazione dei rischi.
Ancora, vanno richiamate le considerazioni sopra svolte, alle quali vanno aggiunte solo due ultime precisazioni.
Al fine di creare una continuità tra i vari contratti di somministrazione nei quali il ricorrente ha prestato la sua opera, la difesa svolge un ragionamento, non sempre pienamente comprensibile, secondo il quale il soggetto dei contratti e, quindi nella Con specie l'utilizzatore, non andrebbe identificato nella società, ovvero MA prima e poi, ma nell'impresa-azienda intesa quale compendio di beni.
Su tale premessa e posto che, per effetto della cessione d'azienda, il compendio è Con passato da MA a non vi sarebbe diversità di utilizzatori e quindi il rapporto sarebbe da retrodatare al primo contratto.
Ferma la preliminare considerazione che, comunque, anche a voler aderire a tale ragionamento, le domande del ricorrente non potrebbero essere accolte, non si comprende come possa ritenersi destinatario di disposizione di legge e di contratti un'entità priva di soggettività giuridica quale il compendio di beni.
Ancora il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29570/22) della quale trascrive ampi passaggi e con essa la Corte di Giustizia (sent. del 14 ottobre 2020
e del 17 marzo 2022) laddove contengono l'invito agli Stati membri ad adottare misure e strumenti atti a conservare, nei contratti di somministrazione, il carattere della temporaneità.
Invito che, in caso di inerzia del legislatore, deve ritenersi rivolto al giudice del caso specifico.
Ebbene, il richiamo alla giurisprudenza dell'Unione risulta del tutto ultronea attesa la precisa e puntuale disciplina nazionale che lo stesso ricorrente richiama e che è ispirata proprio alla conservazione della temporaneità del contratto di somministrazione, ma che non vale a consentire l'accoglimento del ricorso.
Nonostante la totale soccombenza, la differente posizione delle parti giustifica la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate tra le parti.
Milano, 13 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia