Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 60
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Sentenza 13 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla dott.ssa Sara Manuela Moglia del Tribunale di Milano, riguarda una controversia in materia di lavoro interinale. Il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del contratto di somministrazione stipulato con l'agenzia di lavoro, sostenendo che la sua durata superasse i limiti di legge a causa di una retrodatazione del contratto stesso, in seguito a una cessione d'azienda. La società convenuta ha contestato tali affermazioni, sostenendo la legittimità del contratto e la propria indipendenza rispetto ai precedenti contratti di somministrazione.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il contratto di somministrazione non superava i dodici mesi e che il ricorrente non aveva un rapporto di lavoro diretto con la cedente, MA ZI, al momento della cessione. Inoltre, ha chiarito che la normativa in materia di somministrazione non prevede il passaggio automatico dei lavoratori somministrati in caso di cessione d'azienda. La decisione si basa su una rigorosa interpretazione delle norme vigenti, escludendo la possibilità di retrodatazione del contratto e confermando la legittimità della somministrazione in essere. Infine, il giudice ha disposto la compensazione delle spese legali, riconoscendo la complessità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 60
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 60
    Data del deposito : 13 gennaio 2025

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