CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Massime • 1
In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 28762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28762 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
28762-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1615/2023 - Presidente - FILIPPO CASA CC 28/04/2023 RE LIUNI CE ALIFFI -Relatore R.G.N. 41705/2022 EV TOSCANI IN RU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AY IK nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere CE ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Verona ha rigettato l'istanza con cui IK El AY aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna emesse dallo stesso ufficio giudiziario. A ragione osserva che, anche considerando i due "blocchi" di reato prospettati dalla difesa, non si rinvengono elementi indicativi di un'unica progettualità: - i reati appartenenti al primo gruppo sono stati commessi ad una distanza di circa sette anni;
- quelli inseriti nel secondo non possono trovare idoneo collante nello stato di tossicodipendenza del condannato risalente, secondo la documentazione allegata, a tre anni dopo la loro consumazione. Pape 2. Ricorre IK El AY, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente valutato lo status di tossicodipendente, seppure documentato e comunque emergente dalle sentenze di cui è stata chiesta l'unificazione, ed abbia trascurato il dato pacifico che la certificazione del Ser. D attesta soltanto la fase culminante di tale peculiare condizione, ordinariamente destinata a protrarsi per lunghi periodi. Aggiunge il ricorrente che non sono stati valutati gli ulteriori elementi sintomatici prospettati dalla difesa per ogni singolo gruppo di reati, quali: il medesimo contesto geografico, la vicinanza temporale, l'omogeneità e lo stretto collegamento di tutte le violazioni, trattandosi di condotte commesse o per procacciarsi le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare la situazione di tossicodipendenza o, comunque, a causa della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione delle questioni poste, non superano il vaglio di ammissibilità.
1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso come mezzo diretto al - conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
1.2. La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta da luogo sempre ad un 2 saeft. vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione. Detto vizio ricorre, evidentemente, anche laddove ad essere omesso o totalmente svalutato senza adeguata giustificazione sia lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187; Sez. 1, n. 50686 del 18/9/2019, Raccichini, Rv. 277864).
1.3. A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni incombe l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogni aspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria. Non spetta invece al condannato l'onere di provare tale unicità. È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed い attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze 4☆ acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).) 2. Il provvedimento impugnato, in applicazione dei richiamati principi, ha osservato che, nonostante la parziale omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti. Ha aggiunto, altrettanto correttamente, che dalle sentenze in esecuzione non risultano collanti o indicatori della esistenza di un'unica cornice deliberativa. Tale non può essere considerata nemmeno la condizione di tossicodipendenza sia perché non adeguatamente comprovata all'epoca di consumazione delle singole violazioni sia perché, alla luce dell'accertamento contenute nelle sentenze in esecuzione, non ha mai assunto in concreto alcuna rilevanza nella deliberazione e programmazione dei reati .
3. Le censure del ricorrente sono, in parte generiche, nel resto o non consentite, perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali, nella sostanza, sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamento di elementi già presi in considerazione e logicamente valutati dal Giudice dell'esecuzione (distanza temporale, luoghi di consumazione dei reati, movente, causale).
3.1. Per niente arbitraria è la rilevanza attribuita all'elemento cronologico. Va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati. Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo seep 3 disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano anzi che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
3.2. Con riferimento alla condizione di tossicodipendenza del condannato, Tribunale, lungi dall'omettere di considerarla o dallo svalutarla totalmente senza adeguata giustificazione (Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 01), ha correttamente osservato che tale condizione non era corroborata da idonea documentazione e che le sentenze che hanno accertato i reati di cui è stata chiesta l'unificazione non contengono elementi utili per ritenere sussistente un collegamento tra la condizione di tossicodipendenza e l'ideazione e programmazione di tali reati. D'altra parte, la tossicodipendenza - che è una condizione che deve essere presa in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario e in concorso con gli altri elementi di fatto, la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da detto stato - non è di per sé sola idonea a giustificare il riconoscimento della continuazione, giacché detto elemento non si sovrappone, sostituendolo, alla nozione dell'istituto delineata nell'art. 81, secondo comma, c.p., e cioè - come detto alla imprescindibile necessità che i fatti siano riferibili ad un - originario, unico disegno criminoso (Sez.1, n.18242 del 04/04/2014, Flamini, Rv.259192; Sez.1 n.50716 del 07/10/2014 Iannella, R v.261490). In quest'ottica, il Tribunale ha apprezzato, con argomenti non viziati da manifesta illogicità, come ostativi al riconoscimento della comunicazione elementi fattuali, accertati in sede cognitiva a cominciare dalla distanza temporale tra i fatti, ritenendoli, a prescindere dalla condizione di tossicodipendenza del condannato, incompatibili con la esistenza di un'unica complessa deliberazione preventivamente tracciata ("disegnata"), anche solo per grandi linee, alla quale segua, per ogni singola 4 Docyt azione, una deliberazione specifica, ed, al contrario, sintomatici della generica scelta del condannato di dedicarsi ad attività delinquenziale quale "sistema di vita".
3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente LI AS AN FI ff"Кримсько аён Сч で CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 4/7/2023 IL FUNZIONARIO OUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO MA GN л с
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Verona ha rigettato l'istanza con cui IK El AY aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna emesse dallo stesso ufficio giudiziario. A ragione osserva che, anche considerando i due "blocchi" di reato prospettati dalla difesa, non si rinvengono elementi indicativi di un'unica progettualità: - i reati appartenenti al primo gruppo sono stati commessi ad una distanza di circa sette anni;
- quelli inseriti nel secondo non possono trovare idoneo collante nello stato di tossicodipendenza del condannato risalente, secondo la documentazione allegata, a tre anni dopo la loro consumazione. Pape 2. Ricorre IK El AY, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente valutato lo status di tossicodipendente, seppure documentato e comunque emergente dalle sentenze di cui è stata chiesta l'unificazione, ed abbia trascurato il dato pacifico che la certificazione del Ser. D attesta soltanto la fase culminante di tale peculiare condizione, ordinariamente destinata a protrarsi per lunghi periodi. Aggiunge il ricorrente che non sono stati valutati gli ulteriori elementi sintomatici prospettati dalla difesa per ogni singolo gruppo di reati, quali: il medesimo contesto geografico, la vicinanza temporale, l'omogeneità e lo stretto collegamento di tutte le violazioni, trattandosi di condotte commesse o per procacciarsi le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare la situazione di tossicodipendenza o, comunque, a causa della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione delle questioni poste, non superano il vaglio di ammissibilità.
1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso come mezzo diretto al - conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
1.2. La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta da luogo sempre ad un 2 saeft. vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione. Detto vizio ricorre, evidentemente, anche laddove ad essere omesso o totalmente svalutato senza adeguata giustificazione sia lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187; Sez. 1, n. 50686 del 18/9/2019, Raccichini, Rv. 277864).
1.3. A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni incombe l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogni aspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria. Non spetta invece al condannato l'onere di provare tale unicità. È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed い attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze 4☆ acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).) 2. Il provvedimento impugnato, in applicazione dei richiamati principi, ha osservato che, nonostante la parziale omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti. Ha aggiunto, altrettanto correttamente, che dalle sentenze in esecuzione non risultano collanti o indicatori della esistenza di un'unica cornice deliberativa. Tale non può essere considerata nemmeno la condizione di tossicodipendenza sia perché non adeguatamente comprovata all'epoca di consumazione delle singole violazioni sia perché, alla luce dell'accertamento contenute nelle sentenze in esecuzione, non ha mai assunto in concreto alcuna rilevanza nella deliberazione e programmazione dei reati .
3. Le censure del ricorrente sono, in parte generiche, nel resto o non consentite, perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali, nella sostanza, sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamento di elementi già presi in considerazione e logicamente valutati dal Giudice dell'esecuzione (distanza temporale, luoghi di consumazione dei reati, movente, causale).
3.1. Per niente arbitraria è la rilevanza attribuita all'elemento cronologico. Va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati. Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo seep 3 disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano anzi che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
3.2. Con riferimento alla condizione di tossicodipendenza del condannato, Tribunale, lungi dall'omettere di considerarla o dallo svalutarla totalmente senza adeguata giustificazione (Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 01), ha correttamente osservato che tale condizione non era corroborata da idonea documentazione e che le sentenze che hanno accertato i reati di cui è stata chiesta l'unificazione non contengono elementi utili per ritenere sussistente un collegamento tra la condizione di tossicodipendenza e l'ideazione e programmazione di tali reati. D'altra parte, la tossicodipendenza - che è una condizione che deve essere presa in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario e in concorso con gli altri elementi di fatto, la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da detto stato - non è di per sé sola idonea a giustificare il riconoscimento della continuazione, giacché detto elemento non si sovrappone, sostituendolo, alla nozione dell'istituto delineata nell'art. 81, secondo comma, c.p., e cioè - come detto alla imprescindibile necessità che i fatti siano riferibili ad un - originario, unico disegno criminoso (Sez.1, n.18242 del 04/04/2014, Flamini, Rv.259192; Sez.1 n.50716 del 07/10/2014 Iannella, R v.261490). In quest'ottica, il Tribunale ha apprezzato, con argomenti non viziati da manifesta illogicità, come ostativi al riconoscimento della comunicazione elementi fattuali, accertati in sede cognitiva a cominciare dalla distanza temporale tra i fatti, ritenendoli, a prescindere dalla condizione di tossicodipendenza del condannato, incompatibili con la esistenza di un'unica complessa deliberazione preventivamente tracciata ("disegnata"), anche solo per grandi linee, alla quale segua, per ogni singola 4 Docyt azione, una deliberazione specifica, ed, al contrario, sintomatici della generica scelta del condannato di dedicarsi ad attività delinquenziale quale "sistema di vita".
3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente LI AS AN FI ff"Кримсько аён Сч で CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 4/7/2023 IL FUNZIONARIO OUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO MA GN л с