Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 144
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per carenza di sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello dell'Agenzia, ritenendo provata la delega valida del funzionario che ha sottoscritto l'atto, anche se prodotta in secondo grado.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per violazione art. 12, co. 7, l. 212/2000

    La Corte ha ritenuto irrilevante la questione poiché l'avviso di accertamento non deriva da una verifica fiscale ma da una richiesta di documentazione non prodotta dalla società. Inoltre, il contribuente non ha provato che un contraddittorio avrebbe portato a un esito diverso.

  • Rigettato
    Accertamento di responsabilità del liquidatore

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello dell'Agenzia, dichiarando definitivi gli avvisi di accertamento della responsabilità del liquidatore per mancata tempestiva impugnazione, poiché notificati in data 18 luglio 2019 e impugnati solo in data 22 ottobre 2019.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni al liquidatore

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello dell'Agenzia, confermando la responsabilità del liquidatore per le somme accertate e per le sanzioni, dato che ha agito nel proprio interesse, utilizzando l'ente come schermo e occultando ricavi.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per carenza di sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello dell'Agenzia, ritenendo provata la delega valida del funzionario che ha sottoscritto l'atto, anche se prodotta in secondo grado.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per violazione art. 12, co. 7, l. 212/2000

    La Corte ha ritenuto irrilevante la questione poiché l'avviso di accertamento non deriva da una verifica fiscale ma da una richiesta di documentazione non prodotta dalla società. Inoltre, il contribuente non ha provato che un contraddittorio avrebbe portato a un esito diverso.

  • Rigettato
    Accertamento di responsabilità del liquidatore

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello dell'Agenzia, dichiarando definitivi gli avvisi di accertamento della responsabilità del liquidatore per mancata tempestiva impugnazione, poiché notificati in data 18 luglio 2019 e impugnati solo in data 22 ottobre 2019.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 144
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 144
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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