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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2268/2023 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASTORE ALESSANDRA, in virtù di mandato Parte_1
a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMI 14/B MARTINA FRANCA;
INTIMANTE OPPOSTO
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. CERVELLERA GIACOMO ENRICO, in Controparte_1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato C/O AVV.G. DE
SARIO VIA L.D.BRUNO 35 MANDURIA .
INTIMATO OPPONENTE
CONCLUSIONI: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione per sfratto per morosità e citazione per la convalida avanzata in ordine all'immobile adibito ad uso abitativo, il sig. chiedeva la convalida dello sfratto, nonché dichiararsi la Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
Il sig. , conduttore, si costituiva mediante comparsa di costituzione e risposta, opponendosi alla CP_1 convalida dello sfratto, contestando parzialmente le somme dovute.
Con apposita ordinanza, in ragione della predetta opposizione, e preso atto del rilascio dell'immobile avvenuto poco prima dell'udienza (ovvero in data 31.03.2023), considerato che il locatore aveva dichiarato la persistenza della morosità alla data dell'udienza di comparizione e rilevato che occorreva disporre la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 c.p.c., il Giudice
1 disponeva il mutamento del rito, nonché procedersi, a cura della parte interessata, all'esperimento della mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.
La procedura di mediazione, avviata dall'intimante, si concludeva con accordo parziale, ovvero l'intimante rinunciava alle richieste delle sole somme derivanti dai consumi ed oneri accessori attribuiti al conduttore, mentre il conduttore rinunciava alla restituzione della cauzione. L'accordo si concludeva in data 28.11.2023, come da verbale già depositato in atti.
Le parti comunque integravano i propri atti introduttivi alla udienza successiva e parte intimante insisteva nell'accoglimento delle proprie richieste.
Alla udienza di merito le parti chiedevano di precisare le conclusioni, pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato in data
31.03.2023.
Nel merito, la opposizione è risultata infondata, e pertanto va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che tra le parti del giudizio intercorreva contratto di locazione registrato, dell'immobile sito in Martina Franca alla via Toledo, 31, per il canone mensile di € 400,00, e che il conduttore a far data dal 1.09.2022, sino al 31.03.2023 epoca del rilascio, continuava a godere pienamente dell'immobile oggetto di locazione, pur omettendo di corrispondere il canone mensile.
La procedura di mediazione, avviata dall'intimante, si concludeva con si concludeva con accordo parziale, ove si stabiliva: “Le parti reciprocamente rinunciano a quanto oggetto di mediazione precisando che devono intendersi compensati i crediti vantati da er consumi ed oneri accessori attribuiti al conduttore e dal Parte_1 sig. per restituzione deposito cauzionale;
pertanto, per tali titoli le parti dichiarano di non avere CP_1 null'altro a pretendere reciprocamente.”
L'opposizione veniva proposta al solo scopo di far rilevare la minore somma dovuta a titolo di oneri accessori e canoni.
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti e non contestati, costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, la cui valutazione di gravità è persino sottratta al potere discrezionale del Giudice, giacché discendente, normativamente, dagli artt. 5 e 55 della L. N° 392/78.
La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Secondo il
2 principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede;
e dunque l'autoriduzione o autosospensione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita ovvero la sospensione del relativo pagamento) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, comma 1, c.c., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore.
Consegue la condanna dell'intimato al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti dal settembre 2022 al
31.03.2023 epoca del rilascio, per un complessivo ammontare di € 2.800,00.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Controparte_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato nelle more del giudizio;
2) Accerta l'inadempimento contrattuale del conduttore;
3) Rigetta l'opposizione;
4) Condanna al pagamento in favore del di € 2.800,00 Controparte_1 Parte_1 per canoni di locazione, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
5) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 3.238,00 di cui € 2.552,00 per compensi ed € 686,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 20/03/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2268/2023 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. PASTORE ALESSANDRA, in virtù di mandato Parte_1
a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMI 14/B MARTINA FRANCA;
INTIMANTE OPPOSTO
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. CERVELLERA GIACOMO ENRICO, in Controparte_1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato C/O AVV.G. DE
SARIO VIA L.D.BRUNO 35 MANDURIA .
INTIMATO OPPONENTE
CONCLUSIONI: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione per sfratto per morosità e citazione per la convalida avanzata in ordine all'immobile adibito ad uso abitativo, il sig. chiedeva la convalida dello sfratto, nonché dichiararsi la Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
Il sig. , conduttore, si costituiva mediante comparsa di costituzione e risposta, opponendosi alla CP_1 convalida dello sfratto, contestando parzialmente le somme dovute.
Con apposita ordinanza, in ragione della predetta opposizione, e preso atto del rilascio dell'immobile avvenuto poco prima dell'udienza (ovvero in data 31.03.2023), considerato che il locatore aveva dichiarato la persistenza della morosità alla data dell'udienza di comparizione e rilevato che occorreva disporre la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 c.p.c., il Giudice
1 disponeva il mutamento del rito, nonché procedersi, a cura della parte interessata, all'esperimento della mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.
La procedura di mediazione, avviata dall'intimante, si concludeva con accordo parziale, ovvero l'intimante rinunciava alle richieste delle sole somme derivanti dai consumi ed oneri accessori attribuiti al conduttore, mentre il conduttore rinunciava alla restituzione della cauzione. L'accordo si concludeva in data 28.11.2023, come da verbale già depositato in atti.
Le parti comunque integravano i propri atti introduttivi alla udienza successiva e parte intimante insisteva nell'accoglimento delle proprie richieste.
Alla udienza di merito le parti chiedevano di precisare le conclusioni, pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato in data
31.03.2023.
Nel merito, la opposizione è risultata infondata, e pertanto va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che tra le parti del giudizio intercorreva contratto di locazione registrato, dell'immobile sito in Martina Franca alla via Toledo, 31, per il canone mensile di € 400,00, e che il conduttore a far data dal 1.09.2022, sino al 31.03.2023 epoca del rilascio, continuava a godere pienamente dell'immobile oggetto di locazione, pur omettendo di corrispondere il canone mensile.
La procedura di mediazione, avviata dall'intimante, si concludeva con si concludeva con accordo parziale, ove si stabiliva: “Le parti reciprocamente rinunciano a quanto oggetto di mediazione precisando che devono intendersi compensati i crediti vantati da er consumi ed oneri accessori attribuiti al conduttore e dal Parte_1 sig. per restituzione deposito cauzionale;
pertanto, per tali titoli le parti dichiarano di non avere CP_1 null'altro a pretendere reciprocamente.”
L'opposizione veniva proposta al solo scopo di far rilevare la minore somma dovuta a titolo di oneri accessori e canoni.
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti e non contestati, costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, la cui valutazione di gravità è persino sottratta al potere discrezionale del Giudice, giacché discendente, normativamente, dagli artt. 5 e 55 della L. N° 392/78.
La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Secondo il
2 principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede;
e dunque l'autoriduzione o autosospensione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita ovvero la sospensione del relativo pagamento) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, comma 1, c.c., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore.
Consegue la condanna dell'intimato al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti dal settembre 2022 al
31.03.2023 epoca del rilascio, per un complessivo ammontare di € 2.800,00.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Controparte_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato nelle more del giudizio;
2) Accerta l'inadempimento contrattuale del conduttore;
3) Rigetta l'opposizione;
4) Condanna al pagamento in favore del di € 2.800,00 Controparte_1 Parte_1 per canoni di locazione, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
5) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 3.238,00 di cui € 2.552,00 per compensi ed € 686,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 20/03/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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