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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/11/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 426/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE NO, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 426/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), in qualità di tutore legale dell'interdetta Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_2 C.F._2
Corso G. Nicotera n. 215 presso lo studio dell'Avv. Ivan Cittadino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Maria Teresa Pugliano
e AC CO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.04.2021 , nella spiegata qualità, esponeva che con Parte_1 sentenza n. 337/2018 (R.G. 671/2017) il Tribunale di Lamezia Terme aveva riconosciuto in favore dell'interdetta , quale cieca assoluta, i benefici economici di cui alla L. n. 382/1970, Parte_2 con decorrenza dal 21.03.2013; che in data 24.02.2021 l'ente previdenziale aveva corrisposto alla beneficiaria la somma di € 21.505,45, senza specificare la causale del pagamento;
che a seguito della presentazione in sede amministrativa del modulo AP70, volto ad ottenere il pagamento delle prestazioni riconosciute dalla citata sentenza, con nota del 20.04.2021 l' gli aveva comunicato CP_1 di aver già provveduto ad erogare le spettanze dovute in favore dell'interdetta nel mese di dicembre
2020; che, in realtà, l'ente convenuto avrebbe dovuto corrispondere, oltre alla pensione per ciechi assoluti, anche l'indennità di accompagnamento, tenuto conto della circostanza che, con decreto di omologa del 24.07.2013 (R.G. 1304/2012), il Tribunale di Lamezia Terme aveva accertato il possesso, in capo alla del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex Pt_2 art. 1 L. n. 80/1980, con decorrenza dal 27.04.2012.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarato il diritto di alla corresponsione degli Parte_2 arretrati relativi alla pensione per cecità assoluta, nonché dei ratei dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti, con conseguente condanna dell' al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 63.280,41, risultante dalla differenza tra quanto già percepito e l'importo complessivamente spettante.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) preliminarmente, il difetto di legittimazione di CP_1 parte ricorrente per cessazione ex lege dell'ufficio di tutore legale, in quanto era Parte_2 deceduta in data 12.08.2021; b) la decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970; c) nel merito,
l'incumulabilità tra l'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa del
24.07.2013 (in quanto invalida civile con parziale cecità) e l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (condizione di cieca assoluta riconosciuta con sentenza n. 337/2018, con decorrenza dal 21.03.2013); d) di aver provveduto al conguaglio tra le somme già erogate alla beneficiaria e quelle effettivamente dovute.
3. Con ordinanza del 13.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Deve essere, innanzitutto, esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall' , concernente la CP_1 carenza di legittimazione processuale di , il quale ha agito in giudizio in qualità Parte_1 di tutore legale di (la cui interdizione è stata dichiarata dal Tribunale di Lamezia Parte_2
Terme con sentenza n. 958/2019 pubblicata il 12.11.2019).
In punto di diritto, occorre richiamare la disciplina contenuta nell'art. 374 c.c., che nella sua formulazione originaria (antecedente all'entrata in vigore della Riforma cd. Cartabia), prevedeva quanto testualmente si riporta: “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per
l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità
o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.”.
L'art. 374 c.c., a seguito della novella legislativa entrata in vigore l'1.03.2023, attualmente stabilisce che: “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.”.
Risulta, quindi, evidente che la necessità di conseguire l'autorizzazione del giudice tutelare per l'instaurazione di giudizi (ad eccezione di quelli espressamente indicati) nell'interesse del soggetto rappresentato fosse prescritta anche dalla disposizione codicistica ratione temporis applicabile;
in ogni caso, l'attuale formulazione dell'art. 374 c.c., nella parte che interessa in questa sede, è del tutto sovrapponibile a quella vigente a partire dall'entrata in vigore della Riforma cd. Cartabia.
5. Ciò posto, va citato l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, a mente del quale: “[…] nei primi quattro numeri dell'art. 374 CC è presa in considerazione una serie di atti, di natura sostanziale, il cui compimento da parte del tutore è subordinato all'autorizzazione del giudice tutelare, cui è attribuito il potere-dovere d'accertare se ciascun singolo atto sottoposto al suo controllo risulti o meno conveniente per l'incapace; peraltro, ove uno degli atti previsti dalla norma suddetta venga posto in essere dal tutore senza aver ottenuto il previo provvedimento abilitante da parte del giudice tutelare, l'atto stesso, in forza del disposto del successivo art. 377 CC, non è nullo ma solo annullabile ed all'azione od eccezione relative sono legittimati unicamente il medesimo tutore, ovvero l'interdetto (in caso di revoca dell'interdizione, o tramite curatore speciale in caso di conflitto d'interessi) od ancora i suoi eredi od aventi causa.
Diversamente, al numero cinque dello stesso art. 374 CC si prescrive l'autorizzazione al tutore da parte del giudice tutelare onde il primo possa promuovere azioni giudiziarie in nome e per conto dell'interdetto e, di conseguenza, ove il tutore quelle azioni promuova - salvo per quelle di cui in seguito - in difetto della prescritta autorizzazione, si determina un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile, non solo può essere dedotto da chiunque vi abbia interesse, ma deve altresì essere rilevato d'ufficio dal giudice, in quanto il provvedimento autorizzatorio costituisce un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale e, quindi, colui il quale abbia promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace ha l'onere di fornire la prova dell'ottenuta autorizzazione quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali;
ond'è che, in difetto, il giudizio, in quanto promosso da soggetto carente della legitimatio ad processum, è radicalmente nullo (Cass.
16.11.00 n. 14869, 27.6.96 n. 5943). Eccezione a tale regola è posta dalla norma in esame per le azioni di denunzia di nuova opera o di danno temuto, per le azioni possessorie, per le azioni intese ad ottenere provvedimenti conservativi, per le azioni di sfratto e le azioni intese alla riscossione di frutti;
trattasi, peraltro, di azioni non solo tassativamente indicate (Cass. 16.11.00 n. 14869, 29.9.64 n. 2453, 14.1. 71 n. 71) ma che rivestono carattere o eminentemente gestionale, o cautelare specifico connesso ad azioni tipiche, ond'è che della norma non può farsi interpretazione estensiva ad una qualsiasi azione genericamente intesa alla tutela del patrimonio dell'incapace.”. (cfr. Cass. Civ. n.
11344/2003).
La giurisprudenza ha anche precisato che il tutore, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, può proseguire i giudizi che l'interdetto stesso abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per il tutelato, in quanto già compiuta dall'interessato prima della perdita della capacità.
6. Nella fattispecie in esame, tuttavia, non vi è prova che abbia preventivamente Parte_1 richiesto e, poi, ottenuto l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare alla proposizione del presente procedimento.
Ed infatti, nonostante le sollecitazioni del Tribunale - che, con ordinanza del 12.02.2024, aveva onerato il ricorrente di depositare l'eventuale autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare relativamente all'instaurazione del presente giudizio, nonché di documentare l'attuale stato della tutela (tenuto conto del decesso dell'interdetta risalente al 12.08.2021 e, di conseguenza, della cessazione degli effetti della tutela) -, si è limitato a produrre copia della Parte_1 sentenza n. 958/2019 del 12.11.2019, con cui il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato l'interdizione di , nominandolo tutore dell'interdetta. Parte_2
7. Sulla scorta delle condirezioni che precedono, deve concludersi che il ricorrente abbia promosso il presente procedimento, in qualità di tutore dell'interdetta, senza la prescritta autorizzazione giudiziale ex art. 374, n. 9, c.c., risultando dunque privo di legitimatio ad processum; di conseguenza, sussiste un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile ma di ordine pubblico, è insanabile e determina la radicale nullità dell'intero giudizio.
Difatti, la preventiva autorizzazione alla promozione del presente giudizio costituiva un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, nonché per l'esercizio delle facoltà processuali collegate all'ufficio di tutore rivestito da fino alla morte Parte_1 dell'interdetta (avvenuta il 12.08.2021).
8. Ne consegue l'inammissibilità della domanda.
9. Per completezza di motivazione, occorre evidenziare che l'interdetta è deceduta Parte_2 in data 12.08.2021; tale circostanza ha determinato la cessazione degli effetti dell'interdizione e delle funzioni di tutore in capo a , il quale non ha inteso, comunque, intervenire nel Parte_1 presente procedimento anche in qualità di erede della defunta interdetta.
10. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che il ricorrente ha autocertificato, nell'ambito del ricorso introduttivo, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del D.L. n.
269/2003, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 24.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE NO, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 426/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), in qualità di tutore legale dell'interdetta Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_2 C.F._2
Corso G. Nicotera n. 215 presso lo studio dell'Avv. Ivan Cittadino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Maria Teresa Pugliano
e AC CO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.04.2021 , nella spiegata qualità, esponeva che con Parte_1 sentenza n. 337/2018 (R.G. 671/2017) il Tribunale di Lamezia Terme aveva riconosciuto in favore dell'interdetta , quale cieca assoluta, i benefici economici di cui alla L. n. 382/1970, Parte_2 con decorrenza dal 21.03.2013; che in data 24.02.2021 l'ente previdenziale aveva corrisposto alla beneficiaria la somma di € 21.505,45, senza specificare la causale del pagamento;
che a seguito della presentazione in sede amministrativa del modulo AP70, volto ad ottenere il pagamento delle prestazioni riconosciute dalla citata sentenza, con nota del 20.04.2021 l' gli aveva comunicato CP_1 di aver già provveduto ad erogare le spettanze dovute in favore dell'interdetta nel mese di dicembre
2020; che, in realtà, l'ente convenuto avrebbe dovuto corrispondere, oltre alla pensione per ciechi assoluti, anche l'indennità di accompagnamento, tenuto conto della circostanza che, con decreto di omologa del 24.07.2013 (R.G. 1304/2012), il Tribunale di Lamezia Terme aveva accertato il possesso, in capo alla del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex Pt_2 art. 1 L. n. 80/1980, con decorrenza dal 27.04.2012.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarato il diritto di alla corresponsione degli Parte_2 arretrati relativi alla pensione per cecità assoluta, nonché dei ratei dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti, con conseguente condanna dell' al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 63.280,41, risultante dalla differenza tra quanto già percepito e l'importo complessivamente spettante.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) preliminarmente, il difetto di legittimazione di CP_1 parte ricorrente per cessazione ex lege dell'ufficio di tutore legale, in quanto era Parte_2 deceduta in data 12.08.2021; b) la decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970; c) nel merito,
l'incumulabilità tra l'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa del
24.07.2013 (in quanto invalida civile con parziale cecità) e l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (condizione di cieca assoluta riconosciuta con sentenza n. 337/2018, con decorrenza dal 21.03.2013); d) di aver provveduto al conguaglio tra le somme già erogate alla beneficiaria e quelle effettivamente dovute.
3. Con ordinanza del 13.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Deve essere, innanzitutto, esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall' , concernente la CP_1 carenza di legittimazione processuale di , il quale ha agito in giudizio in qualità Parte_1 di tutore legale di (la cui interdizione è stata dichiarata dal Tribunale di Lamezia Parte_2
Terme con sentenza n. 958/2019 pubblicata il 12.11.2019).
In punto di diritto, occorre richiamare la disciplina contenuta nell'art. 374 c.c., che nella sua formulazione originaria (antecedente all'entrata in vigore della Riforma cd. Cartabia), prevedeva quanto testualmente si riporta: “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per
l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità
o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.”.
L'art. 374 c.c., a seguito della novella legislativa entrata in vigore l'1.03.2023, attualmente stabilisce che: “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.”.
Risulta, quindi, evidente che la necessità di conseguire l'autorizzazione del giudice tutelare per l'instaurazione di giudizi (ad eccezione di quelli espressamente indicati) nell'interesse del soggetto rappresentato fosse prescritta anche dalla disposizione codicistica ratione temporis applicabile;
in ogni caso, l'attuale formulazione dell'art. 374 c.c., nella parte che interessa in questa sede, è del tutto sovrapponibile a quella vigente a partire dall'entrata in vigore della Riforma cd. Cartabia.
5. Ciò posto, va citato l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, a mente del quale: “[…] nei primi quattro numeri dell'art. 374 CC è presa in considerazione una serie di atti, di natura sostanziale, il cui compimento da parte del tutore è subordinato all'autorizzazione del giudice tutelare, cui è attribuito il potere-dovere d'accertare se ciascun singolo atto sottoposto al suo controllo risulti o meno conveniente per l'incapace; peraltro, ove uno degli atti previsti dalla norma suddetta venga posto in essere dal tutore senza aver ottenuto il previo provvedimento abilitante da parte del giudice tutelare, l'atto stesso, in forza del disposto del successivo art. 377 CC, non è nullo ma solo annullabile ed all'azione od eccezione relative sono legittimati unicamente il medesimo tutore, ovvero l'interdetto (in caso di revoca dell'interdizione, o tramite curatore speciale in caso di conflitto d'interessi) od ancora i suoi eredi od aventi causa.
Diversamente, al numero cinque dello stesso art. 374 CC si prescrive l'autorizzazione al tutore da parte del giudice tutelare onde il primo possa promuovere azioni giudiziarie in nome e per conto dell'interdetto e, di conseguenza, ove il tutore quelle azioni promuova - salvo per quelle di cui in seguito - in difetto della prescritta autorizzazione, si determina un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile, non solo può essere dedotto da chiunque vi abbia interesse, ma deve altresì essere rilevato d'ufficio dal giudice, in quanto il provvedimento autorizzatorio costituisce un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale e, quindi, colui il quale abbia promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace ha l'onere di fornire la prova dell'ottenuta autorizzazione quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali;
ond'è che, in difetto, il giudizio, in quanto promosso da soggetto carente della legitimatio ad processum, è radicalmente nullo (Cass.
16.11.00 n. 14869, 27.6.96 n. 5943). Eccezione a tale regola è posta dalla norma in esame per le azioni di denunzia di nuova opera o di danno temuto, per le azioni possessorie, per le azioni intese ad ottenere provvedimenti conservativi, per le azioni di sfratto e le azioni intese alla riscossione di frutti;
trattasi, peraltro, di azioni non solo tassativamente indicate (Cass. 16.11.00 n. 14869, 29.9.64 n. 2453, 14.1. 71 n. 71) ma che rivestono carattere o eminentemente gestionale, o cautelare specifico connesso ad azioni tipiche, ond'è che della norma non può farsi interpretazione estensiva ad una qualsiasi azione genericamente intesa alla tutela del patrimonio dell'incapace.”. (cfr. Cass. Civ. n.
11344/2003).
La giurisprudenza ha anche precisato che il tutore, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, può proseguire i giudizi che l'interdetto stesso abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per il tutelato, in quanto già compiuta dall'interessato prima della perdita della capacità.
6. Nella fattispecie in esame, tuttavia, non vi è prova che abbia preventivamente Parte_1 richiesto e, poi, ottenuto l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare alla proposizione del presente procedimento.
Ed infatti, nonostante le sollecitazioni del Tribunale - che, con ordinanza del 12.02.2024, aveva onerato il ricorrente di depositare l'eventuale autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare relativamente all'instaurazione del presente giudizio, nonché di documentare l'attuale stato della tutela (tenuto conto del decesso dell'interdetta risalente al 12.08.2021 e, di conseguenza, della cessazione degli effetti della tutela) -, si è limitato a produrre copia della Parte_1 sentenza n. 958/2019 del 12.11.2019, con cui il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato l'interdizione di , nominandolo tutore dell'interdetta. Parte_2
7. Sulla scorta delle condirezioni che precedono, deve concludersi che il ricorrente abbia promosso il presente procedimento, in qualità di tutore dell'interdetta, senza la prescritta autorizzazione giudiziale ex art. 374, n. 9, c.c., risultando dunque privo di legitimatio ad processum; di conseguenza, sussiste un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile ma di ordine pubblico, è insanabile e determina la radicale nullità dell'intero giudizio.
Difatti, la preventiva autorizzazione alla promozione del presente giudizio costituiva un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, nonché per l'esercizio delle facoltà processuali collegate all'ufficio di tutore rivestito da fino alla morte Parte_1 dell'interdetta (avvenuta il 12.08.2021).
8. Ne consegue l'inammissibilità della domanda.
9. Per completezza di motivazione, occorre evidenziare che l'interdetta è deceduta Parte_2 in data 12.08.2021; tale circostanza ha determinato la cessazione degli effetti dell'interdizione e delle funzioni di tutore in capo a , il quale non ha inteso, comunque, intervenire nel Parte_1 presente procedimento anche in qualità di erede della defunta interdetta.
10. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto che il ricorrente ha autocertificato, nell'ambito del ricorso introduttivo, di trovarsi nelle condizioni di reddito di cui all'art. 42, comma 11 del D.L. n.
269/2003, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Lamezia Terme, 24.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE NO