TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 934/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 934/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 934/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA IO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA GIOVANNI XXIII N.
8 08100 NUORO
-parte attrice-
contro
(C.F. ), sito in Nuoro alla via Manzoni n. 24, in Controparte_1 P.IVA_1 persona Amministratore pro tempore , nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_2
c.f. elettivamente domiciliato a Nuoro, in via R. Laconi n. 54, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Pasquale Mureddu, c.f. che pure lo rappresenta e difende in forza C.F._3 di delega allegata al presente atto, con richiesta di ricevere le notificazioni e comunicazioni della
Cancelleria
-parte convenuta-
(P. IVA ) con sede legale con Controparte_3 P.IVA_2 sede legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli, n. 30, iscritta all'Albo delle banche Contr e capogruppo del gruppo bancario – iscritta all'Albo gruppi bancari presso la Banca d'Italia –
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico – Parigi Controparte_4
– codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta procura
2 generale alle liti del 23.02.2022 per atto Notaio di Roma (n. rep. 8913 – n. racc. Persona_1
5096), registrata in data 28.02.2022 presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 2 (All. B), dall'Avv.
SC RO (c.f. ) e dall'Avv. Benedetta Navarra (c.f. C.F._4
ed elettivamente domiciliata, anche telematicamente, presso il loro studio in C.F._5
Roma, Via Antonio Gramsci n. 54.
parte convenuta
(Codice Fiscale e Partita IVA Controparte_5 P.IVA_3
), corrente in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, in persona del legale rappresentante e P.IVA_4 procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Antonio Sanna;
Controparte_6 terzo chiamato
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti in relazione ai danni da infiltrazione subiti dall'immobile di proprietà della signora sito in Nuoro nella via Mughina n.11/b, distinto Parte_1 al N.C.E.U. del Comune censuario di Nuoro, al Foglio 52, particella 1323, subalterno 53, categoria
C/6, classe 6, mq. 61,00, adibito a garage/deposito, ricadente all'interno del " Controparte_1
[. ;
2) per l'effetto condannare il e la , solidalmente Controparte_1 Controparte_3 tra di loro, al pagamento della somma di euro 34.914,74 di cui: - euro 20.650,88 a titolo di danni materiali, così come quantificati nella CTU in atti;
- euro 2.829,68 a titolo di compensi CTU, come da liquidazione dell'intestato Tribunale;
- euro 4.725,00 a titolo di compensi del CTP geom. ; Per_2
- euro 145,50 a titolo di spese vive sostenute per la radicazione del procedimento di ATP di cui in narrativa;
- euro 244,00 a titolo di spese vive sostenute per il procedimento di mediazione;
oltre, ancora, le spese legali relative ai procedimenti di ATP e mediazione nella misura di euro 5.623,00, oltre accessori di legge, di cui: - euro 4.474,20, oltre accessori di legge, relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
- euro 1.584,30, oltre accessori di legge, relative al procedimento di mediazione;
o in quella diversa che verrà statuita in corso di causa, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal II;
Controparte_1
3 4) condannare i resistenti alla refusione delle spese di lite. In via subordinata e istruttoria, si insiste sull'istanza di ammissione della prova testimoniale già formulata nella prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.Per mero tuziorismo, in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo
Tribunale ritenesse non sufficientemente esaustiva la Consulenza Tecnica d'Ufficio prodotta ed acquisita agli atti, si chiede che lo stesso voglia disporre una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio ovvero un chiarimento sui punti che non risultassero sufficientemente chiari, mediante la nomina di un nuovo consulente, essendo il precedente CTU, Geom. , allo stato attuale Persona_3 impossibilitato permanentemente per motivi di salute, affinché vengano compiutamente accertati: -
l'origine e la provenienza delle infiltrazioni riscontrate nell'immobile di proprietà della ricorrente;
- il nesso di causalità tra dette infiltrazioni e le condizioni degli impianti e delle strutture di pertinenza delle parti resistenti;
- l'entità dei danni subiti dall'immobile della ricorrente e la congruità dei costi sostenuti per il ripristino dello stesso.”
Nell'interesse della : Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa,
- in via principale, rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla IG.ra Parte_1
nei confronti della per la loro infondatezza in fatto ed in diritto;
[...] CP_3
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la riconducibilità di parte dei danni lamentati dalla IG.ra a liquidare il complessivo danno Parte_1 CP_3 nella misura non superiore ad € 10.135,56 e, in ogni caso, in una quota non superiore al 36,5% dei danni che dovessero essere accertati in corso di causa;
- con vittoria di compensi, spese generali, oltre accessori come per legge;
In via istruttoria, ferma l'estraneità della alle infiltrazioni in parola, sufficiente all'integrale CP_3 rigetto della domanda formulata dalla IG.ra nei confronti della Parte_1 Controparte_3
si chiede in mero subordine, qualora il Tribunale lo ritenesse necessario, una
[...] rinnovazione della CTU o una estensione della stessa ad un rigoroso accertamento delle cause che hanno dato origine alle pretese infiltrazioni”.
Nell'interesse del convenuto: CP_1
“Nel merito, che il Giudice Voglia rigettare le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti del
poiché infondate e non provate, con vittoria di spese, competenze e Controparte_1 onorari del presente giudizio. In ogni caso, quale che sia la valutazione della vicenda che vorrà operare il Giudice e nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia avversa domanda avanzata nei confronti della chiamato in causa, si fa presente che quest'ultimo dovrà CP_1 comunque essere manlevato dalla compagnia la quale copre ogni rischio Controparte_5
4 per gli eventi per cui è causa, avendo stipulato apposita polizza n. 0894/80/0002493 e quindi chiede che il Giudice, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti del , Voglia dichiarare in ogni caso tenuta la Controparte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare il CP_5 [...]
, con sede in Nuoro, da ogni e qualsivoglia avversa pretesa risarcitoria e condannare CP_1 altresì la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 pagamento delle spese legali sostenute per resistere nell'odierno giudizio e di quelle che verranno sostenute in corso di causa, secondo la nota spese che verrà alla fine depositata.
In via riconvenzionale, che il Giudice Voglia accertare e dichiarare che la è Parte_1 debitrice nei confronti del per oneri condominiali non corrisposti e per Controparte_1
l'effetto condannarla al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 2.883,38 oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese diritti e onorari.”
Nell'interesse della Parte_2
“In via principale:
1. accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 cod. civ. del diritto del
ad essere tenuto indenne e manlevato dalla conchiudente dalle pretese nei Controparte_1 suoi confronti avanzate dalla e, per l'effetto, mandando la Società Reale Parte_1
Mutua di Assicurazioni assolta da ogni avversa domanda;
2. accertando e dichiarando la perdita e/o decadenza del dal diritto ad Controparte_1 essere manlevato e/o indennizzato dalla Società di per violazione del CP_5 CP_5 combinato disposto di cui agli artt. 1913 e 1915 cod. civ. nonché delle norme di polizza e, per l'effetto, mandando la conchiudente assolta da ogni avversa pretesa;
Co
3. respingendo in ogni caso la domanda avanzata dal Condominio “ nei confronti della CP_1
Società Reale Mutua di Assicurazioni e, per l'effetto, mandando la conchiudente assolta da ogni avversa pretesa;
4. rigettando la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, nonché la domanda di garanzia spiegata dal Condominio nei confronti della CP_1
Società Reale Mutua di Assicurazioni e, per l'effetto, mandando la conchiudente assolta da ogni avversa richiesta;
5. rigettando in ogni caso ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, mandando la conchiudente assolta;
6. con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
5 In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente e della chiamata in garanzia svolta dal nei confronti della Società Reale Mutua Controparte_1 di Assicurazioni e previa affermazione del concorso di colpa della nella Parte_1 causazione e nell'aggravamento del danno ex art. 1227 cod. civ.:
1. dichiarando la Società Reale Mutua di Assicurazioni tenuta a garantire e manlevare il
[...]
dalla domanda di parte ricorrente, se ed in quanto dimostrata e positivamente CP_1 accertata, nei limiti ed in base alle condizioni di polizza e detratta la prevista franchigia e lo scoperto contrattuale;
2. con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, o totale compensazione delle stesse.
In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'domanda di parte ricorrente e della chiamata in garanzia svolta dal nei confronti della Controparte_1
Società Reale Mutua di Assicurazioni:
1. dichiarando la Società Reale Mutua di Assicurazioni tenuta a garantire e manlevare il
[...]
dalla domanda di parte ricorrente, se ed in quanto dimostrata e positivamente CP_1 accertata, nei limiti ed in base alle condizioni di polizza e detratta la prevista franchigia e lo scoperto contrattuale;
2. con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, o totale compensazione delle stesse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281 decies cpc la sig.ra adiva l'intestato tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento della responsabilità della e del Controparte_3 in relazione ai danni da infiltrazione subiti dall'immobile di sua proprietà, Controparte_1 sotto meglio specificato, al fine di ottenere il ristoro degli stessi.
A fondamento della propria domanda esponeva:
1. di essere proprietaria e al possesso dell'immobile sito in Nuoro nella via Mughina n.11/b, distinto al N.C.E.U. del Comune censuario di Nuoro, al Foglio 52, particella 1323, subalterno
53, categoria C/6, classe 6, mq. 61,00, adibito a garage/deposito, ricadente all'interno del
, nel quale sin dal 2017 iniziavano a manifestarsi copiose Controparte_1 infiltrazioni d'acqua provenienti da tubazioni/impianti di pertinenza del suddetto condominio e degli adiacenti locali di proprietà della;
Controparte_3
2. con nota del 27 marzo 2017 la situazione veniva resa nota al condominio e, stante il mancato riscontro, veniva dato incarico ad un tecnico di fiducia, Geom. , al fine di Persona_4 documentare e quantificare con apposita relazione i danni subiti dal proprio locale;
6 3. nella perizia, nonché nella sua integrazione del 15/03/2021, si specificava che le infiltrazioni di acque bianche erano dovute a:
1. allagamento della sala motori relativi alla climatizzazione, estiva ed invernale, della . Tale allagamento è stato originato dallo Controparte_3 scarico della condensa macchine all' interno dello stesso vano, invece che esterna (sopralluogo effettuato con capo Condominio e Direttore della Banca);
2. allagamento del vano caldaia del originato dalle perdite negli impianti al momento del loro avvio invernale, che CP_1 ultimamente, a causa di tali difficoltà tecniche, ha costretto al fermo della caldaia;
3. un pluviale posto sotto la muratura di tamponamento dei piani superiori, nella quale le giunzioni con i pezzi speciali, erano staccate;
situazione, questa, sanata solo nel mese di febbraio 2021.
Le infiltrazioni relative alle acque putride erano dovute, invece, al precario stato manutentivo delle innumerevoli servitù presenti nel solaio, relative anche agli scoli dell'impianto fognario, derivate dalle colonne degli appartamenti e presumibilmente anche della con CP_3 fuoriuscita di liquami di varia natura, con gravi conseguenze nelle opere di finitura (intonaci, isolamenti, tinteggiature, pavimenti etc.) e nelle condizioni igienico-sanitarie del locale;
4. quanto su descritto causava ingenti danni alla proprietà della ricorrente, quantificati in euro
20.000,00, per quanto concerne l'immobile, senza considerare quelli riguardanti i beni mobili contenuti all'interno del locale e il rischio di collasso delle strutture in laterizio del solaio di copertura del seminterrato e dei ferri relativi;
5. detti danni, nel tempo, erano stati puntualmente denunciati dalla ricorrente nei confronti del e della da ultimo con missive rispettivamente in data 15/11/2019 e CP_1 CP_3
14/11/2019, ma i tentativi stragiudiziali di bonario componimento della controversia non portavano ad alcun esito;
6. in ragione di quanto sopra, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., in data 1 aprile 2021, la ricorrente si vedeva costretta a promuovere, nei confronti del e della Controparte_1 [...]
, consulenza tecnica preventiva, in vista di una composizione bonaria Controparte_3 della lite, al fine di: a) determinare le cause delle infiltrazioni descritte in premessa e la loro provenienza in relazione alle proprietà dei resistenti nonché la loro incidenza percentuale sui danni;
b) determinare l'ammontare degli stessi e i necessari lavori per il loro rispristino. Tale procedimento veniva rubricato al R.G. n. 378/2021;
7. il CTU, nell'elaborato peritale, depositato telematicamente in data 28 marzo 2022, confermava il fondamento della domanda di parte ricorrente, sia sotto il profilo del nesso eziologico che sotto quello della quantificazione dei danni;
8. ogni successivo tentativo stragiudiziale di trovare una soluzione condivisa non portava ad alcun esito favorevole;
7 9. pertanto, in data 22 agosto 2022, la ricorrente si vedeva costretta a depositare nanti l'Organismo di Conciliazione Forense di Nuoro domanda di mediazione per esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione, con esito negativo;
10. il danno patito dalla ricorrente, in conseguenza del sinistro descritto in espositiva, ammontava ad euro 34.914,74 di cui: euro 20.650,88 a titolo di danno materiali, così come quantificati dalla CTU in atti;
euro 2.829,68 a titolo di compensi CTU, come da decreto liquidazione dell'intestato Tribunale;
euro 4.725,00 a titolo di compensi del geom. per la stesura Per_2 della perizia (ivi compresa l'integrazione) e per la consulenza quale CTP nel procedimento di
ATP, come da allegati proforma;
euro 145,50 a titolo di spese vive sostenute per la radicazione del procedimento di ATP di cui in narrativa (doc. 12); euro 244,00 a titolo di spese vive sostenute per il procedimento di mediazione;
euro 6.058,38, inclusi accessori di legge, per spese legali già maturate, di cui euro 4.474,20, inclusi accessori di legge, relativi al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
euro 1.584,30, inclusi accessori di legge, relativi al procedimento di mediazione.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del e della per i danni subiti dal proprio immobile Controparte_1 Controparte_3
e per l'effetto, la condanna degli stessi al ristoro dei danni.
*
In data 28.12.2023, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_7 integralmente le difese della ricorrente, esponendo in merito che: Contr
1. in data 14.11.2019 la riceveva dai legali della IG.ra la richiesta di Parte_1 risarcimento di danni derivanti da infiltrazioni asseritamente riconducibili, in parte, alla presenza di acqua di condensa nella sala dove sono presenti i motori dell'impianto di climatizzazione a servizio dell' confinante con quello di proprietà dell'odierna CP_8 ricorrente;
2. l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, unilateralmente quantificato in €
6.880,00, traeva origine da una perizia di stima, redatta però in data 13.07.2017, quindi oltre due anni prima della comunicazione che precede, a firma del Geom. Persona_4 consulente di parte della IG.ra ; Parte_1
3. la stessa perizia rilevava come le infiltrazioni lamentate dalla ricorrente fossero in massima parte da ricondurre ed imputare a circostanze concernenti beni di proprietà Condominiale;
Contr
4. quanto alla posizione della il perito della ricorrente si riferiva ad un solo ed isolato episodio del 2017 di infiltrazione dipeso dalla fuoriuscita dell'acqua di condensa dell'impianto di climatizzazione della in relazione al quale quest'ultima era CP_3
8 immediatamente intervenuta, predisponendo un apposito scarico della condensa collegato direttamente ad un pozzetto, e risolvendo in via definitiva la problematica, ben prima dell'invio della predetta lettera, efficientando quindi ulteriormente l'impianto e dotandolo di tutti i sistemi volti ad evitare eventuali perdite di acqua;
Contr
5. con comunicazione del 20.02.2020 la a mezzo dei propri legali, riscontrava la suddetta lettera del 14.11.19, contestando le avverse pretese e rilevando come non fosse tecnicamente possibile che le lamentate infiltrazioni potessero in qualche modo provenire da perdite all'interno dei locali tecnici della che, al contrario, erano perfettamente asciutti;
CP_3
6. fermo quanto sopra la a dimostrazione della propria buona fede e collaborazione, CP_3 proponeva comunque un sopralluogo congiunto al fine di verificare lo stato dell'immobile e confermare quanto rappresentato nella comunicazione;
7. all'esito del sopralluogo, i tecnici intervenuti convenivano che le problematiche collegate alle infiltrazioni presenti nei locali dell'odierna ricorrente, non potessero in alcun modo essere Contr imputate a ma, con ogni evidenza, erano riconducibili alla situazione della centrale termica condominiale posta al piano di sopra, nonché alla scarsa manutenzione delle parti comuni del fabbricato. Contr Tanto premesso in fatto, la rilevava:
• le gravi carenze metodologiche e gli errori della CTU del Geom. nell'ambito Persona_3 del procedimento di ATP di cui al n. r.g. 378/2021 instaurato dalla IG.ra Parte_1
In particolare, si evidenziava come la consulenza fosse fortemente carente,
[...]
Contr contraddittoria e non risolutiva ed era stata integralmente contestata dalla e dai suoi consulenti di parte. Dall'analisi della relazione, emergeva che il CTU non aveva accertato né la data in cui si era avuta l'insorgenza di ciascuna infiltrazione, né quali delle infiltrazioni sarebbero ancora attive e quali no, né, tantomeno, le reali cause delle varie infiltrazioni;
• in data 22.08.2022 i difensori della IG.ra hanno presentato dinanzi alla Camera Parte_1 di Conciliazione Forense di Nuoro una istanza di mediazione nei confronti del CP_1
Contr
della e della Circostanza peculiare è che anche
[...] Controparte_5 in tale occasione la ricorrente nell'istanza lamentava pretesi danni “da infiltrazioni derivanti da tubazioni di pertinenza condominiale”, che evidentemente non potevano per sua stessa ammissione essere riferiti alla confermando la totale estraneità di quest'ultima al CP_3 presente giudizio risarcitorio.
Per quanto sopra, la : Controparte_3
9 • si opponeva all'ammissione nel presente giudizio della CTU sopra richiamata, rilevando peraltro il tempo trascorso dall'espletamento della perizia e la conseguente opportunità della rinnovazione della stessa;
• evidenziava l'insussistenza della propria responsabilità per le infiltrazioni lamentate dalla ricorrente in quanto non provata e ribadiva la propria estraneità ai fatti;
• rilevava la mancata prova dei danni subiti dalla e della loro quantificazione, Parte_1 ritenuta eccessiva.
Alla luce di tali argomentazioni la concludeva chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
*
Alla prima udienza, tenutasi in data 11.01.2024, il Giudice disponeva un rinvio per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto. CP_1
*
In data 11.03.2024, si costituiva in giudizio il contestando la domanda Controparte_1 della ricorrente e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, la con la quale risultava assicurato per i rischi oggetto di causa. Parte_2
Nel merito, esponeva che:
1. è pacifica la presenza di infiltrazioni e l'esistenza, all'interno dell'immobile di proprietà della ricorrente, di danni riconducibili eziologicamente a dette infiltrazioni, ma controparte non aveva adempiuto all'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare l'origine e soprattutto l'ascrivibilità al resistente dei danni originatisi dalle predette infiltrazioni;
CP_1
2. dall'elaborato di parte è emerso “l'allagamento della sala motori relativi alla climatizzazione estiva ed invernale della . Qualora nel corso di causa la ricorrente Controparte_3 dovesse dar prova che i danni al proprio immobile derivino dall'allagamento dei locali di proprietà esclusiva della sarà quest'ultima a doverli corrispondere e naturalmente se CP_3 verrà data prova che le infiltrazioni derivanti dal distacco del pluviale abbiano causato dei danni al sottostante locale garage, previa loro quantificazione, sarà il Condominio (e per esso la a dover rifondere i danni;
Controparte_5
3. la Consulenza Tecnica del Geom. depositata nel giudizio di ATP (RG 378/2021) non Per_3 era riuscita a chiarire e a dare risposte esaustive e dirimenti proprio sui punti fondamentali: a)
l'esatta provenienza delle varie infiltrazioni, b) l'epoca in cui ciascuna di esse era insorta, c)
l'eventuale attuale presenza di infiltrazioni;
4. per quanto attiene alla quantificazione dei danni e all'indicazione dei lavori necessari per il rispristino dello stato dei luoghi, la stima effettuata dal CTU era assolutamente incongrua,
10 spropositata e lontana dal vero, richiamando, sul punto, le considerazioni fatte dal Geom.
nelle proprie osservazioni alla CTU nel giudizio di consulenza tecnica preventiva;
CP_9
5. quanto alla richiesta di condanna al pagamento spese per compensi ai tecnici e spese legali, la stessa era da rigettare in quanto trattasi di spese non necessarie, sia perchè sprovvista di prova dei relativi esborsi i cui importi, di cui contestava in ogni caso il quantum;
6. la ricorrente non provvedeva da anni al pagamento dei canoni condominiali dovuti, per un importo euro 2.883,38, sulla scorta del bilancio consuntivo 2016/2017.
Alla luce di quanto sopra riportato, il convenuto concludeva chiedendo, in via CP_1 preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e, nel merito, il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente;
in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento di quanto dovuto a titolo di oneri condominiali non corrisposti.
*
All'udienza del 21.03.2024, il Giudice autorizzava la chiamata del terzo rinviando all'udienza del
06.06.2024.
*
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Società Reale Mutua di
Assicurazioni contestando le avverse domande e deducendo ed eccependo:
1. l'intervenuta prescrizione del diritto del ad essere tenuto indenne Controparte_1 dalla esponente compagnia dalle domande nei suoi confronti avanzate dalla ricorrente, essendo trascorso abbondantemente il termine di due anni di cui all'art. 2952, comma 2, cod. civ, tra la richiesta di risarcimento avanzata dalla al condominio e la data di Parte_1 denuncia del sinistro alla compagnia da parte di quest'ultimo;
2. decadenza del resistente dalle pretese dal medesimo rivolte nei confronti della compagnia assicuratrice, per violazione dell'obbligo di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1913 e
1915 cod. civ., a mente dei quali l'assicurato è obbligato a fare denuncia all'assicuratore della verificazione del sinistro entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo se tale dovere risulta dolosamente disatteso. L'obbligo in parola, contemplato anche in polizza (laddove è previsto il più lungo termine di dieci giorni), era stato gravemente violato dal Condominio, che, pur conscio delle pretese nei suoi confronti avanzate sin dal marzo 2017, non aveva comunicato alcunché alla per oltre CP_5 quattro anni;
3. l'evento per cui si controverte, del quale non è neppure dato conoscere le effettive cause, non rientrava nella copertura assicurativa prestata dall'esponente compagnia, incombendo sul chiamante ogni diversa prova;
11 4. infondatezza nel merito delle pretese avanzate dalla , in quanto sfornite Parte_1 di qualsivoglia prova atta a supportarle, nonché quantificazione del danno manifestamente eccessiva e sproporzionata;
5. concorso della ricorrente alla causazione ed all'aggravamento del lamentato danno, poiché
l'ulteriore degrado è imputabile alla colposa condotta della stessa, la quale non aveva neppure cercato di porre rimedio alla situazione, limitandosi ad attivare un procedimento per accertamento tecnico preventivo a distanza di oltre quattro anni.
Per quanto sopra, la compagnia assicurativa concludeva chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
*
All'udienza del 06.06.2024, le parti confermavano le rispettive difese chiedendo la concessione dei termini ex art 281 duodecies cpc. Il Giudice, preso atto, concedeva i termini richiesti, rinviando all'udienza del 08.10.2024. A tale ultima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
25.03.2025.
Ad esito della predetta udienza, tenutasi in forma cartolare, il Giudice, visto il carico del ruolo e la necessità di definire i procedimenti di più risalente iscrizione, rinviava all'udienza del 09.09.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento formulata dall'attrice al fine di ottenere il ristoro dei danni causati all'immobile di sua proprietà dalle infiltrazioni provenienti dal vano caldaia del Controparte_10
Contr e dalla sala motori di proprietà della convenuta è fondata e deve trovare
[...] accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, è doveroso evidenziare che la fattispecie esaminata è da ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo e della oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità dell'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Presupposto di tale responsabilità è l'esistenza di un effettivo potere di controllo sulla cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, intervenendo fattivamente alla sua rimozione. È considerato certamente custode il proprietario del bene immobile,
12 in ragione del potere di fatto sulla cosa dal medesimo esercitato e della disponibilità giuridica dello stesso.
Secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova, incombe su chi invoca tale responsabilità
l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia, mentre grava sul custode, quale prova liberatoria, l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Ebbene, nella fattispecie esaminata, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, detto onere probatorio deve ritenersi assolto.
In primo luogo, è pacifico in causa, in quanto non contestato, che l'immobile di proprietà della
[...]
, collocato al piano seminterrato del e adibito a Pt_1 Controparte_10 garage/deposito, abbia subito fenomeni infiltrativi.
Il c.t.u. riporta testualmente: «dall'ispezione eseguita è emerso palesemente che l'immobile è stato oggetto di notevoli infiltrazioni che hanno interessato sia le superfici orizzontali (solaio e pavimento) che quelle verticali (pareti, pilastri, ecc) comprese le varie suppellettili presenti».
È altrettanto pacifico e neppure contestato che il vano caldaia del così Controparte_10 come altre parti comuni dello stesso, collocate al di sopra del locale della , versino in uno Parte_1 stato precario a causa della scarsa manutenzione eseguita dal CP_1
Secondo quanto si legge nella relazione peritale del Geom. «a seguito del sopralluogo è stato Per_3 possibile constatare le condizioni di trascuratezza in cui versa il condominio, in particolare al piano primo seminterrato, in cui trovano alloggio la centrale termica condominiale e il locale tecnico della
, le superficie delle pareti perimetrali presentano umidità diffusa e dei Controparte_3 grossi fori nella muratura a cassa vuota eseguiti al fine di riparare il discendente pluviale, anch'esso causa di infiltrazione al piano sottostante, ed attualmente ancora visibili». Contr È altresì comprovato in giudizio che sia il Condominio e che la abbiano eseguito interventi di riparazione e manutenzione a seguito delle rimostranze ricevute dall'attrice.
In particolare, è in atti la prova che il pluviale posto sotto la muratura di tamponamento dei piani superiori, le cui giunzioni si erano staccate, è stato riparato dal nel 2021. Detta CP_1
CP_ circostanza è comprovata dalla stessa documentazione prodotta in atti dall' condominiale che ha richiesto l'apertura di un sinistro per la rottura di un pluviale che ha allagato il vano scala e altre parti comuni dell'immobile. Contr Non è neppure contestato che la sala motori della sovrastante il locale per cui è causa, nell'anno
2017, abbia subito delle perdite causate dallo scarico della condensa macchine, collocate all' interno dello stesso vano. Anche con riguardo a questo evento, costituisce circostanza pacificamente
13 Contr ammessa che la sia intervenuta per rimuovere la fonte di danno, attraverso lo spostamento degli scarichi. Come allegato dalla stessa nella comparsa di risposta, trattasi di un solo e isolato CP_3 episodio del 2017 dipeso dalla fuoriuscita dell'acqua di condensa dell'impianto di climatizzazione della in relazione al quale quest'ultima è immediatamente intervenuta, predisponendo un CP_3 apposito scarico della condensa collegato direttamente ad un pozzetto, e risolvendo in via definitiva la problematica, ben prima dell'invio della predetta lettera, efficientando quindi ulteriormente
l'impianto e dotandolo di tutti i sistemi volti ad evitare eventuali perdite di acqua.
Orbene, sostengono le controparti che l'attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo offerto la prova – certa e puntuale – della causa delle infiltrazioni, dell'epoca in cui le stesse si sono manifestate e della responsabilità delle convenute.
Tuttavia, sulla base della consulenza tecnica espletata in sede di ATP e dell'ulteriore documentazione prodotta, può desumersi con plausibile certezza che la causa delle infiltrazioni è ravvisabile nell'omessa custodia e manutenzione dei locali così come può ritenersi accertato che le CP_12
Contr infiltrazioni sono state causate, almeno in parte, dai locali di proprietà della
In particolare, il consulente tecnico afferma testualmente che: «b) Le principali infiltrazioni sono individuabili in corrispondenza delle tubazioni e dei loro relativi percorsi, provenienti dai locali sovrastanti posti al piano primo seminterrato;
esse derivano dalla centrale termica condominiale, che si sovrappone per la parte iniziale del locale nonché dal locale tecnico in cui sono custoditi gli impianti di condizionamento della , posto in corrispondenza della parte Controparte_3 retrostante.
L'origine di tali infiltrazioni è dovuta a perdite d'acqua causate verosimilmente dalla rottura delle condutture o dalla errata posa degli innesti tra pozzetto di raccolta e tubatura;
le perdite, propagandosi attraverso le parti cave delle pignatte del solaio interpiano, hanno interessato vaste porzioni dell'immobile.
Il perdurare, negli anni, di detti fenomeni, ha causato danni non solo alle strutture immediatamente coinvolte (in particolare solai, travi e pareti) ma anche alle strutture a terra, quali: battiscopa, parte inferiore delle murature e rivestimenti».
Con riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice, è bene ricordare che, in ambito civilistico, opera la regola “della preponderanza dell'evidenza” o "del più probabile che non"
e non quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, con la conseguenza che lo standard richiesto non è quello della certezza assoluta ma della ragionevole probabilità, che va verificata secondo un criterio di probabilità logica, sulla base di una valutazione complessiva, che tenga conto di tutti gli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.
14 Nel caso di specie, non solo sussistono plurimi elementi, desumibili dalla documentazione in atti e dagli esiti della c.t.u., tali da ritenere che la causa delle infiltrazioni sia ascrivibile ai locali di proprietà delle convenute, ma non è stata neppure proposta o provata alcuna valida alternativa atta ad escludere tale nesso di causalità o a fornire una spiegazione diversa del fenomeno.
Secondo la prospettazione delle convenute, l'accertamento svolto in sede di ATP si fonderebbe su mere supposizioni del consulente tecnico, non supportate da riscontri oggettivi.
Tale tesi non è tuttavia condivisibile in quanto come, sopra esposto, la responsabilità delle convenute si evince e trova riscontro negli interventi di riparazione successivi all'evento dannoso eseguiti su tubazioni ammalorate e sull'impianto di climatizzazione. Contr La responsabilità della è chiaramente emersa già nel corso del primo sopralluogo effettuato nell'anno 2017 dal Geom. alla presenza del Direttore della Banca e dell'Amministratore del Per_2
durante il quale è stato accertato l'allagamento della sala motori relativi alla CP_1
Contr climatizzazione estiva ed invernale della causato dallo scarico della condensa delle macchine all'interno dello stesso vano, anziché verso l'esterno. Contr La pur ammettendo l'esistenza della perdita intervenuta nel 2017, insiste sul fatto di esserne venuta a conoscenza solo con la diffida trasmessa nel 2019 e che a seguito del successivo sopralluogo era stato appurato che i locali erano asciutti. Tuttavia, tale allegazione appare inverosimile atteso che la circostanza che l'episodio dell'allagamento fosse già conosciuto dall'istituto bancario è desumibile dal fatto che il perito di parte attrice, nella relazione del luglio 2017, dà atto del fatto che era stato eseguito un sopralluogo con il direttore della Banca e che immediatamente dopo la è CP_3 intervenuta a ripararlo. Del fatto che si trattasse della fuoriuscita di mera condensa e non di un vero e proprio allagamento, non è stato offerto peraltro alcun riscontro in giudizio.
Parimenti, la responsabilità del è dimostrata dalle risultanze peritali che hanno CP_1 evidenziato come parte delle infiltrazioni siano riconducibili alla centrale termica condominiale, in pessimo stato di manutenzione, e ad un pluviale ubicato nella muratura di tamponamento dei piani superiori, le cui giunzioni con i pezzi speciali risultavano distaccate e sono state riparate dal nel 2021. CP_1
Deve, dunque, ritenersi provato tra le parti sia l'evento lesivo, che la responsabilità in capo ad entrambe le convenute, le quali per contro non hanno assolto in alcun modo all'onere probatorio, di cui erano certamente gravate, dell'eventuale responsabilità di soggetti terzi o del danneggiato nella causazione del sinistro. Contr La allega, senza tuttavia fornire una prova valida sul punto, che la causa delle infiltrazioni sarebbe imputabile alla rottura delle tubature d'acqua di che all'epoca delle infiltrazioni, Pt_3 era titolare di una servitù di acquedotto all'interno del , successivamente rimossa. CP_1
15 In relazione a tale circostanza non è stata tuttavia dedotta alcuna prova, così che la stessa è rimasta sfornita di riscontri.
Non appare condivisibile neanche la tesi secondo cui l'evento non sarebbe imputabile alle odierne convenute in ragione del fatto che il c.t.u. non è stato in grado di individuare, in modo preciso, il momento in cui dette infiltrazioni avrebbero avuto inizio.
In merito, si osserva che, pur non risultando facilmente determinabile tale momento, trattandosi di fenomeni protrattisi nel corso del tempo e connessi a plurime cause e allagamenti imputabili a soggetti Contr diversi (la proprietà e quella della oltre agli scarichi delle colonne condominiali) CP_13
e non ad un unico evento determinante, tuttavia, l'inizio degli episodi infiltrativi può essere individuato certamente nell'anno 2017, in quanto dalla documentazione prodotta si evince che le diffide e i sopralluoghi sono intervenuti in tale periodo e coincidono con il conferimento dell'incarico al Geom. , finalizzato a individuarne le cause, previo sopralluogo. Per_2
L'arco temporale può essere facilmente ancorato al periodo 2017 – 2021, atteso che le denunce e le richieste di risarcimento sono tutte intervenute in detto arco temporale e che dell'esistenza delle infiltrazioni i convenuti erano pienamente a conoscenza, come si evince dagli atti, tanto è vero che, almeno in parte, sono intervenuti per rimuoverle.
Non pare revocabile in dubbio che, sulla base del “principio del più probabile che non”, la responsabilità per i danni subiti debba essere ricondotta ad entrambe le convenute, secondo un criterio di ripartizione della responsabilità che tuttavia, in considerazione del fatto che vi è prova di un unico Contr episodio a carico della deve essere suddiviso tra le convenute in una percentuale del 70% a Contr carico del e del 30% a carico della CP_1
In conclusione, deve ritenersi documentalmente provato il nesso causale con l'evento lesivo per i danni da infiltrazioni provocate dagli immobili dei convenuti, che ammontano ad euro 20.650,88, così come quantificati nella CTU in atti, oltre agli interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento (2017) e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Le convenute sono tenute altresì a rimborsare le spese sostenute dall'attrice per l'assistenza del C.T.P.
e le spese relative alla mediazione, in quanto costi sostenuti per la difesa in giudizio, oltre alle spese di lite sostenute per incardinare la procedura di A.T.P., da liquidarsi in sentenza. Le spese della c.t.u. devono porsi definitivamente a carico delle convenute.
*
2. La domanda riconvenzionale avanzata dal per gli oneri condominiali Controparte_10 non corrisposti dalla è fondata e deve trovare accoglimento. Parte_1
16 Deve essere infatti rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'attrice, atteso che la stessa risulta tardiva in quanto non è stata formulata entro la prima udienza utile, ossia quella del 06.06.2025.
Nel merito, la domanda è fondata.
Seppur in notevole ritardo, il verbale di assemblea e il pedissequo piano di ritardo sono stati comunicati alla e quest'ultima non ha impugnato la delibera con la conseguenza che il Parte_1 credito deve ritenersi certo, liquido ed esigibile.
A nulla rileva che il verbale d'assemblea sia stato trasmesso da un mittente diverso rispetto all'amministratore, atteso che ciò che conta è la conoscenza o conoscibilità del verbale in capo al debitore ai fini della sua impugnazione.
La dovrà pertanto corrispondere al l'importo di euro 2.883,38, a titolo di Parte_1 CP_1 oneri condominiali dovuti.
*
Deve parimenti ritenersi fondata la domanda di manleva formulata dal nei confronti CP_1 della non potendo trovare accoglimento né l'eccezione di Parte_2 prescrizione ex art. 2952 c.c. né quella di decadenza formulate dalla terza chiamata.
Con riguardo alla prima, si osserva quanto segue.
L'art. 2952 c.c. prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ad eccezione del diritto al pagamento delle rate del premio avente prescrizione annuale, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
«Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione».
La Società reale Mutua ha chiesto il rigetto della domanda di manleva azionata dal proprio assicurato, sul rilievo che il termine prescrizionale di due anni previsto dalla norma citata sarebbe ormai decorso, avendo il ricevuto la prima formale richiesta di risarcimento in data 23.08.2017 CP_1 comunicandola al proprio assicuratore solo quattro anni dopo.
Tuttavia, tale prospettazione non appare condivisibile in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, la disposizione citata, stante la gravità delle sue conseguenze, deve essere interpretata in modo particolarmente restrittivo, con la conseguenza che il termine di due anni decorre solo dal momento in cui il terzo formuli una domanda, formale e inequivoca, di risarcimento del danno al responsabile.
La giurisprudenza ha addirittura affermato che, ai fini del decorso del suddetto termine, non è sufficiente nemmeno la presentazione di una domanda di accertamento tecnico preventivo, essendo necessaria la proposizione di una vera e propria azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato.
Sez. 3 - Ordinanza n. 11581 del 15/06/2020 (Rv. 658054 - 01).
17 Contrariamente a quanto sostenuto dalla terza chiamata, la raccomandata consegnata a mani dell'allora amministratrice in data 23.08.2017 non può assurgere, per il suo contenuto, ad Parte_4 una formale richiesta di risarcimento danni, in quanto trattasi di una comunicazione con la quale la si limita a informare il Condominio della stima dei danni presenti all'interno del proprio Parte_1 garage al fine di evitare una “qualsiasi azione legale”.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte:« il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento» (Sez. 2 -, Sentenza n. 2971 del 31/01/2019).
Ne consegue che il diritto del ad essere manlevato non può ritenersi in alcun modo CP_1 prescritto, atteso che la comunicazione del 23.08.2017 non può integrare una richiesta di risarcimento nei termini sopra descritti e che la società Reale Mutua di Assicurazioni non solo è stata chiamata in causa nel giudizio di ATP promosso dalla ricorrente al fine di accertare, nel contraddittorio delle parti, le effettive cause delle infiltrazioni, ma è stata informata del sinistro anche precedentemente, ossia in data 29.01.2020, a seguito della diffida trasmessa al dagli Avvocati Mulas e Manca in CP_1 data 18 novembre 2019, primo atto dal quale eventualmente computare il dies a quo del termine di prescrizione, sebbene secondo la giurisprudenza sopra richiamata, neppure l'instaurazione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo appare sufficiente a integrare gli estremi di una formale richiesta di risarcimento nei termini sopra descritti.
*
Deve essere rigettata anche l'eccezione di decadenza ex art. 1915 c.c. per quanto di seguito esposto.
L'art. 1913 c.c. stabilisce che l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. L'assicurato che dolosamente non adempie a tale obbligo perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiervi, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
18 Invero, sulla base delle condizioni generali del contratto sottoscritte dalle parti: Il Contraente o
l'Assicurato deve inoltre segnalare a qualsiasi fatto o circostanza che possa far CP_5 presumere una responsabilità dell' anche se non è stata avanzata richiesta di Parte_5 risarcimento. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile).
Tuttavia, anche in tale fattispecie, la giurisprudenza maggioritaria, alla quale questo giudice intende uniformarsi, è concorde nel ritenere che «Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato)» (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024).
Nella fattispecie esaminata, tale onore probatorio non può ritenersi assolto, non essendo stata offerta in giudizio alcuna prova né dell'intento fraudolento né della volontà dell'assicurato di non adempiere a tale obbligo e del pregiudizio sofferto. L'eccezione deve ritenersi pertanto infondata.
*
Infine, deve essere rigettata anche la contestazione relativa alla mancanza di copertura assicurativa per i motivi di seguito esposti.
In primis, deve darsi atto che il ha prodotto in causa sia la ricevuta di Controparte_10 pagamento della polizza Globale Fabbricati, sia le condizioni generali del contratto di assicurazione sottoscritto con la compagnia assicurativa.
Nel documento indicato, (Mod. 5432 INC Ed. 07/2020), è contenuta la “Sezione Danni da acqua” avente espressamente ad oggetto: i danni provocati da spargimenti di acqua avvenuti nel fabbricato assicurato, sia con riferimento ai danni provocati al fabbricato stesso, sia con riferimento alle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora si provochino danni a terzi.
Al punto 26.01.22, delle condizioni generali del contratto, rubricato danni a terzi da spargimento
d'acqua, è previsto che: « tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale CP_5 civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di proprietario del fabbricato a titolo di
19 risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi - a seguito di spargimento d'acqua come indicati al punto 26.1.3».
Alla luce delle previsioni contrattuali sopra richiamate, non pare revocabile in dubbio che il contratto di assicurazione sottoscritto dal copra esattamente la tipologia di danni lamentati dalla CP_1 ricorrente, relativi appunto a perdite/ spargimenti d'acqua ascrivibili, nel caso di specie, alla rottura delle tubazioni e allo stato di ammaloramento delle parti comuni del . La contestazione CP_1 della compagnia assicurativa, peraltro del tutto generica, appare pertanto priva di fondamento, rientrando il sinistro in esame tra i rischi inclusi nella polizza assicurativa azionata.
*
Tanto premesso in ordine alla responsabilità delle convenute nella causazione dell'evento, deve escludersi che sussista un concorso di responsabilità della ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
L'odierna ricorrente si è tempestivamente attivata al fine di accertare le cause delle infiltrazioni, inviando plurime diffide e promuovendo sia il procedimento di A.T.P. che la successiva mediazione, incontrando tuttavia la ferma opposizione delle controparti che hanno continuato a negare e ad escludere ogni responsabilità, pur essendo le infiltrazioni evidenti e il grave stato di degrado del fabbricato ben noto a tutte le parti in causa.
È peraltro evidente che la rimozione delle cause delle infiltrazioni richiedeva e richiede la necessaria collaborazione delle convenute, in mancanza della quale qualsiasi opera di risanamento eventualmente intrapresa dalla ricorrente sarebbe del tutto inutile e non risolutiva, stante la necessità di un fattivo intervento delle convenute all'interno degli immobili di loro proprietà.
Alcuna ulteriore iniziativa poteva pertanto essere intrapresa dalla e alcuna responsabilità Parte_1 appare imputabile nei suoi confronti, considerato che il protrarsi della situazione di stallo e il conseguente peggioramento delle condizioni di degrado dell'immobile è ascrivibile unicamente alle odierne convenute che, con il loro comportamento dilatorio, hanno concorso ad aggravare i danni subiti dall'attrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico delle odierne convenute, in solido tra loro, come liquidate in dispositivo. Nei rapporti tra la ricorrente e il stante la soccombenza parziale reciproca, devono essere parzialmente Controparte_10 compensate nella misura di un quinto.
La Società Reale Mutua di assicurazioni deve essere condannata altresì al rimborso delle spese legali nei confronti del stante la soccombenza in ordine alla domanda di Controparte_14 manleva proposta nei suoi confronti.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornati ai sensi del
DM 147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva
20 concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria.
Le spese della c.t.u. svolta in sede di A.T.P. devono essere poste definitivamente a carico delle convenute, in solido, tra loro;
Devono essere riconosciuti gli esborsi, pari a euro 244,00, sostenuti dall'attrice per la mediazione obbligatoria, i quali devono essere assimilati alle spese processuali.
Devono essere altresì rimborsate le spese sostenute dall'attrice per la prestazione professionale del
Geom. pari a euro 4.725,00. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna le convenute, Controparte_15
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 20.650,88
[...]
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come da parte motiva;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la al pagamento degli Parte_1 oneri condominiali, pari a euro 2.883,38, in favore del Controparte_10
- condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore della
, che liquida in complessivi euro 3.397,00 per onorari, oltre spese esenti, spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA., da compensarsi nei confronti del nella misura di CP_1 un quinto in ragione della soccombenza della alla domanda riconvenzionale;
Parte_1
- condanna le convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite dell' he liquida CP_16 in euro 2.337,00, oltre a spese esenti, spese generali al 15%, IVA e C.P.A., alle spese vive della mediazione e alle spese sostenute per il consulente tecnico di parte pari a euro 4.725,00;
- dichiara che la è tenuta a manlevare il Controparte_17 [...] da tutte le somme che quest'ultimo sarò condannato a pagare a Controparte_10 Parte_1
in relazione ai danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro;
[...]
- condanna la a rimborsare il Controparte_17 Controparte_10 le spese processuali relative alla domanda di manleva che liquida in complessivi
[...] euro 3.397,00 per onorari, oltre spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P. definitivamente a carico delle convenute in solido;
Così deciso in Nuoro, 06.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis 21
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 934/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 934/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA IO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA GIOVANNI XXIII N.
8 08100 NUORO
-parte attrice-
contro
(C.F. ), sito in Nuoro alla via Manzoni n. 24, in Controparte_1 P.IVA_1 persona Amministratore pro tempore , nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_2
c.f. elettivamente domiciliato a Nuoro, in via R. Laconi n. 54, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Pasquale Mureddu, c.f. che pure lo rappresenta e difende in forza C.F._3 di delega allegata al presente atto, con richiesta di ricevere le notificazioni e comunicazioni della
Cancelleria
-parte convenuta-
(P. IVA ) con sede legale con Controparte_3 P.IVA_2 sede legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli, n. 30, iscritta all'Albo delle banche Contr e capogruppo del gruppo bancario – iscritta all'Albo gruppi bancari presso la Banca d'Italia –
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico – Parigi Controparte_4
– codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta procura
2 generale alle liti del 23.02.2022 per atto Notaio di Roma (n. rep. 8913 – n. racc. Persona_1
5096), registrata in data 28.02.2022 presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 2 (All. B), dall'Avv.
SC RO (c.f. ) e dall'Avv. Benedetta Navarra (c.f. C.F._4
ed elettivamente domiciliata, anche telematicamente, presso il loro studio in C.F._5
Roma, Via Antonio Gramsci n. 54.
parte convenuta
(Codice Fiscale e Partita IVA Controparte_5 P.IVA_3
), corrente in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, in persona del legale rappresentante e P.IVA_4 procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Antonio Sanna;
Controparte_6 terzo chiamato
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti in relazione ai danni da infiltrazione subiti dall'immobile di proprietà della signora sito in Nuoro nella via Mughina n.11/b, distinto Parte_1 al N.C.E.U. del Comune censuario di Nuoro, al Foglio 52, particella 1323, subalterno 53, categoria
C/6, classe 6, mq. 61,00, adibito a garage/deposito, ricadente all'interno del " Controparte_1
[. ;
2) per l'effetto condannare il e la , solidalmente Controparte_1 Controparte_3 tra di loro, al pagamento della somma di euro 34.914,74 di cui: - euro 20.650,88 a titolo di danni materiali, così come quantificati nella CTU in atti;
- euro 2.829,68 a titolo di compensi CTU, come da liquidazione dell'intestato Tribunale;
- euro 4.725,00 a titolo di compensi del CTP geom. ; Per_2
- euro 145,50 a titolo di spese vive sostenute per la radicazione del procedimento di ATP di cui in narrativa;
- euro 244,00 a titolo di spese vive sostenute per il procedimento di mediazione;
oltre, ancora, le spese legali relative ai procedimenti di ATP e mediazione nella misura di euro 5.623,00, oltre accessori di legge, di cui: - euro 4.474,20, oltre accessori di legge, relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
- euro 1.584,30, oltre accessori di legge, relative al procedimento di mediazione;
o in quella diversa che verrà statuita in corso di causa, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal II;
Controparte_1
3 4) condannare i resistenti alla refusione delle spese di lite. In via subordinata e istruttoria, si insiste sull'istanza di ammissione della prova testimoniale già formulata nella prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.Per mero tuziorismo, in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo
Tribunale ritenesse non sufficientemente esaustiva la Consulenza Tecnica d'Ufficio prodotta ed acquisita agli atti, si chiede che lo stesso voglia disporre una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio ovvero un chiarimento sui punti che non risultassero sufficientemente chiari, mediante la nomina di un nuovo consulente, essendo il precedente CTU, Geom. , allo stato attuale Persona_3 impossibilitato permanentemente per motivi di salute, affinché vengano compiutamente accertati: -
l'origine e la provenienza delle infiltrazioni riscontrate nell'immobile di proprietà della ricorrente;
- il nesso di causalità tra dette infiltrazioni e le condizioni degli impianti e delle strutture di pertinenza delle parti resistenti;
- l'entità dei danni subiti dall'immobile della ricorrente e la congruità dei costi sostenuti per il ripristino dello stesso.”
Nell'interesse della : Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa,
- in via principale, rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla IG.ra Parte_1
nei confronti della per la loro infondatezza in fatto ed in diritto;
[...] CP_3
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la riconducibilità di parte dei danni lamentati dalla IG.ra a liquidare il complessivo danno Parte_1 CP_3 nella misura non superiore ad € 10.135,56 e, in ogni caso, in una quota non superiore al 36,5% dei danni che dovessero essere accertati in corso di causa;
- con vittoria di compensi, spese generali, oltre accessori come per legge;
In via istruttoria, ferma l'estraneità della alle infiltrazioni in parola, sufficiente all'integrale CP_3 rigetto della domanda formulata dalla IG.ra nei confronti della Parte_1 Controparte_3
si chiede in mero subordine, qualora il Tribunale lo ritenesse necessario, una
[...] rinnovazione della CTU o una estensione della stessa ad un rigoroso accertamento delle cause che hanno dato origine alle pretese infiltrazioni”.
Nell'interesse del convenuto: CP_1
“Nel merito, che il Giudice Voglia rigettare le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti del
poiché infondate e non provate, con vittoria di spese, competenze e Controparte_1 onorari del presente giudizio. In ogni caso, quale che sia la valutazione della vicenda che vorrà operare il Giudice e nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia avversa domanda avanzata nei confronti della chiamato in causa, si fa presente che quest'ultimo dovrà CP_1 comunque essere manlevato dalla compagnia la quale copre ogni rischio Controparte_5
4 per gli eventi per cui è causa, avendo stipulato apposita polizza n. 0894/80/0002493 e quindi chiede che il Giudice, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti del , Voglia dichiarare in ogni caso tenuta la Controparte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare il CP_5 [...]
, con sede in Nuoro, da ogni e qualsivoglia avversa pretesa risarcitoria e condannare CP_1 altresì la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 pagamento delle spese legali sostenute per resistere nell'odierno giudizio e di quelle che verranno sostenute in corso di causa, secondo la nota spese che verrà alla fine depositata.
In via riconvenzionale, che il Giudice Voglia accertare e dichiarare che la è Parte_1 debitrice nei confronti del per oneri condominiali non corrisposti e per Controparte_1
l'effetto condannarla al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 2.883,38 oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese diritti e onorari.”
Nell'interesse della Parte_2
“In via principale:
1. accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 cod. civ. del diritto del
ad essere tenuto indenne e manlevato dalla conchiudente dalle pretese nei Controparte_1 suoi confronti avanzate dalla e, per l'effetto, mandando la Società Reale Parte_1
Mutua di Assicurazioni assolta da ogni avversa domanda;
2. accertando e dichiarando la perdita e/o decadenza del dal diritto ad Controparte_1 essere manlevato e/o indennizzato dalla Società di per violazione del CP_5 CP_5 combinato disposto di cui agli artt. 1913 e 1915 cod. civ. nonché delle norme di polizza e, per l'effetto, mandando la conchiudente assolta da ogni avversa pretesa;
Co
3. respingendo in ogni caso la domanda avanzata dal Condominio “ nei confronti della CP_1
Società Reale Mutua di Assicurazioni e, per l'effetto, mandando la conchiudente assolta da ogni avversa pretesa;
4. rigettando la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, nonché la domanda di garanzia spiegata dal Condominio nei confronti della CP_1
Società Reale Mutua di Assicurazioni e, per l'effetto, mandando la conchiudente assolta da ogni avversa richiesta;
5. rigettando in ogni caso ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, mandando la conchiudente assolta;
6. con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
5 In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente e della chiamata in garanzia svolta dal nei confronti della Società Reale Mutua Controparte_1 di Assicurazioni e previa affermazione del concorso di colpa della nella Parte_1 causazione e nell'aggravamento del danno ex art. 1227 cod. civ.:
1. dichiarando la Società Reale Mutua di Assicurazioni tenuta a garantire e manlevare il
[...]
dalla domanda di parte ricorrente, se ed in quanto dimostrata e positivamente CP_1 accertata, nei limiti ed in base alle condizioni di polizza e detratta la prevista franchigia e lo scoperto contrattuale;
2. con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, o totale compensazione delle stesse.
In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'domanda di parte ricorrente e della chiamata in garanzia svolta dal nei confronti della Controparte_1
Società Reale Mutua di Assicurazioni:
1. dichiarando la Società Reale Mutua di Assicurazioni tenuta a garantire e manlevare il
[...]
dalla domanda di parte ricorrente, se ed in quanto dimostrata e positivamente CP_1 accertata, nei limiti ed in base alle condizioni di polizza e detratta la prevista franchigia e lo scoperto contrattuale;
2. con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, o totale compensazione delle stesse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281 decies cpc la sig.ra adiva l'intestato tribunale al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento della responsabilità della e del Controparte_3 in relazione ai danni da infiltrazione subiti dall'immobile di sua proprietà, Controparte_1 sotto meglio specificato, al fine di ottenere il ristoro degli stessi.
A fondamento della propria domanda esponeva:
1. di essere proprietaria e al possesso dell'immobile sito in Nuoro nella via Mughina n.11/b, distinto al N.C.E.U. del Comune censuario di Nuoro, al Foglio 52, particella 1323, subalterno
53, categoria C/6, classe 6, mq. 61,00, adibito a garage/deposito, ricadente all'interno del
, nel quale sin dal 2017 iniziavano a manifestarsi copiose Controparte_1 infiltrazioni d'acqua provenienti da tubazioni/impianti di pertinenza del suddetto condominio e degli adiacenti locali di proprietà della;
Controparte_3
2. con nota del 27 marzo 2017 la situazione veniva resa nota al condominio e, stante il mancato riscontro, veniva dato incarico ad un tecnico di fiducia, Geom. , al fine di Persona_4 documentare e quantificare con apposita relazione i danni subiti dal proprio locale;
6 3. nella perizia, nonché nella sua integrazione del 15/03/2021, si specificava che le infiltrazioni di acque bianche erano dovute a:
1. allagamento della sala motori relativi alla climatizzazione, estiva ed invernale, della . Tale allagamento è stato originato dallo Controparte_3 scarico della condensa macchine all' interno dello stesso vano, invece che esterna (sopralluogo effettuato con capo Condominio e Direttore della Banca);
2. allagamento del vano caldaia del originato dalle perdite negli impianti al momento del loro avvio invernale, che CP_1 ultimamente, a causa di tali difficoltà tecniche, ha costretto al fermo della caldaia;
3. un pluviale posto sotto la muratura di tamponamento dei piani superiori, nella quale le giunzioni con i pezzi speciali, erano staccate;
situazione, questa, sanata solo nel mese di febbraio 2021.
Le infiltrazioni relative alle acque putride erano dovute, invece, al precario stato manutentivo delle innumerevoli servitù presenti nel solaio, relative anche agli scoli dell'impianto fognario, derivate dalle colonne degli appartamenti e presumibilmente anche della con CP_3 fuoriuscita di liquami di varia natura, con gravi conseguenze nelle opere di finitura (intonaci, isolamenti, tinteggiature, pavimenti etc.) e nelle condizioni igienico-sanitarie del locale;
4. quanto su descritto causava ingenti danni alla proprietà della ricorrente, quantificati in euro
20.000,00, per quanto concerne l'immobile, senza considerare quelli riguardanti i beni mobili contenuti all'interno del locale e il rischio di collasso delle strutture in laterizio del solaio di copertura del seminterrato e dei ferri relativi;
5. detti danni, nel tempo, erano stati puntualmente denunciati dalla ricorrente nei confronti del e della da ultimo con missive rispettivamente in data 15/11/2019 e CP_1 CP_3
14/11/2019, ma i tentativi stragiudiziali di bonario componimento della controversia non portavano ad alcun esito;
6. in ragione di quanto sopra, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., in data 1 aprile 2021, la ricorrente si vedeva costretta a promuovere, nei confronti del e della Controparte_1 [...]
, consulenza tecnica preventiva, in vista di una composizione bonaria Controparte_3 della lite, al fine di: a) determinare le cause delle infiltrazioni descritte in premessa e la loro provenienza in relazione alle proprietà dei resistenti nonché la loro incidenza percentuale sui danni;
b) determinare l'ammontare degli stessi e i necessari lavori per il loro rispristino. Tale procedimento veniva rubricato al R.G. n. 378/2021;
7. il CTU, nell'elaborato peritale, depositato telematicamente in data 28 marzo 2022, confermava il fondamento della domanda di parte ricorrente, sia sotto il profilo del nesso eziologico che sotto quello della quantificazione dei danni;
8. ogni successivo tentativo stragiudiziale di trovare una soluzione condivisa non portava ad alcun esito favorevole;
7 9. pertanto, in data 22 agosto 2022, la ricorrente si vedeva costretta a depositare nanti l'Organismo di Conciliazione Forense di Nuoro domanda di mediazione per esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione, con esito negativo;
10. il danno patito dalla ricorrente, in conseguenza del sinistro descritto in espositiva, ammontava ad euro 34.914,74 di cui: euro 20.650,88 a titolo di danno materiali, così come quantificati dalla CTU in atti;
euro 2.829,68 a titolo di compensi CTU, come da decreto liquidazione dell'intestato Tribunale;
euro 4.725,00 a titolo di compensi del geom. per la stesura Per_2 della perizia (ivi compresa l'integrazione) e per la consulenza quale CTP nel procedimento di
ATP, come da allegati proforma;
euro 145,50 a titolo di spese vive sostenute per la radicazione del procedimento di ATP di cui in narrativa (doc. 12); euro 244,00 a titolo di spese vive sostenute per il procedimento di mediazione;
euro 6.058,38, inclusi accessori di legge, per spese legali già maturate, di cui euro 4.474,20, inclusi accessori di legge, relativi al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
euro 1.584,30, inclusi accessori di legge, relativi al procedimento di mediazione.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del e della per i danni subiti dal proprio immobile Controparte_1 Controparte_3
e per l'effetto, la condanna degli stessi al ristoro dei danni.
*
In data 28.12.2023, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_7 integralmente le difese della ricorrente, esponendo in merito che: Contr
1. in data 14.11.2019 la riceveva dai legali della IG.ra la richiesta di Parte_1 risarcimento di danni derivanti da infiltrazioni asseritamente riconducibili, in parte, alla presenza di acqua di condensa nella sala dove sono presenti i motori dell'impianto di climatizzazione a servizio dell' confinante con quello di proprietà dell'odierna CP_8 ricorrente;
2. l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, unilateralmente quantificato in €
6.880,00, traeva origine da una perizia di stima, redatta però in data 13.07.2017, quindi oltre due anni prima della comunicazione che precede, a firma del Geom. Persona_4 consulente di parte della IG.ra ; Parte_1
3. la stessa perizia rilevava come le infiltrazioni lamentate dalla ricorrente fossero in massima parte da ricondurre ed imputare a circostanze concernenti beni di proprietà Condominiale;
Contr
4. quanto alla posizione della il perito della ricorrente si riferiva ad un solo ed isolato episodio del 2017 di infiltrazione dipeso dalla fuoriuscita dell'acqua di condensa dell'impianto di climatizzazione della in relazione al quale quest'ultima era CP_3
8 immediatamente intervenuta, predisponendo un apposito scarico della condensa collegato direttamente ad un pozzetto, e risolvendo in via definitiva la problematica, ben prima dell'invio della predetta lettera, efficientando quindi ulteriormente l'impianto e dotandolo di tutti i sistemi volti ad evitare eventuali perdite di acqua;
Contr
5. con comunicazione del 20.02.2020 la a mezzo dei propri legali, riscontrava la suddetta lettera del 14.11.19, contestando le avverse pretese e rilevando come non fosse tecnicamente possibile che le lamentate infiltrazioni potessero in qualche modo provenire da perdite all'interno dei locali tecnici della che, al contrario, erano perfettamente asciutti;
CP_3
6. fermo quanto sopra la a dimostrazione della propria buona fede e collaborazione, CP_3 proponeva comunque un sopralluogo congiunto al fine di verificare lo stato dell'immobile e confermare quanto rappresentato nella comunicazione;
7. all'esito del sopralluogo, i tecnici intervenuti convenivano che le problematiche collegate alle infiltrazioni presenti nei locali dell'odierna ricorrente, non potessero in alcun modo essere Contr imputate a ma, con ogni evidenza, erano riconducibili alla situazione della centrale termica condominiale posta al piano di sopra, nonché alla scarsa manutenzione delle parti comuni del fabbricato. Contr Tanto premesso in fatto, la rilevava:
• le gravi carenze metodologiche e gli errori della CTU del Geom. nell'ambito Persona_3 del procedimento di ATP di cui al n. r.g. 378/2021 instaurato dalla IG.ra Parte_1
In particolare, si evidenziava come la consulenza fosse fortemente carente,
[...]
Contr contraddittoria e non risolutiva ed era stata integralmente contestata dalla e dai suoi consulenti di parte. Dall'analisi della relazione, emergeva che il CTU non aveva accertato né la data in cui si era avuta l'insorgenza di ciascuna infiltrazione, né quali delle infiltrazioni sarebbero ancora attive e quali no, né, tantomeno, le reali cause delle varie infiltrazioni;
• in data 22.08.2022 i difensori della IG.ra hanno presentato dinanzi alla Camera Parte_1 di Conciliazione Forense di Nuoro una istanza di mediazione nei confronti del CP_1
Contr
della e della Circostanza peculiare è che anche
[...] Controparte_5 in tale occasione la ricorrente nell'istanza lamentava pretesi danni “da infiltrazioni derivanti da tubazioni di pertinenza condominiale”, che evidentemente non potevano per sua stessa ammissione essere riferiti alla confermando la totale estraneità di quest'ultima al CP_3 presente giudizio risarcitorio.
Per quanto sopra, la : Controparte_3
9 • si opponeva all'ammissione nel presente giudizio della CTU sopra richiamata, rilevando peraltro il tempo trascorso dall'espletamento della perizia e la conseguente opportunità della rinnovazione della stessa;
• evidenziava l'insussistenza della propria responsabilità per le infiltrazioni lamentate dalla ricorrente in quanto non provata e ribadiva la propria estraneità ai fatti;
• rilevava la mancata prova dei danni subiti dalla e della loro quantificazione, Parte_1 ritenuta eccessiva.
Alla luce di tali argomentazioni la concludeva chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
*
Alla prima udienza, tenutasi in data 11.01.2024, il Giudice disponeva un rinvio per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto. CP_1
*
In data 11.03.2024, si costituiva in giudizio il contestando la domanda Controparte_1 della ricorrente e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, la con la quale risultava assicurato per i rischi oggetto di causa. Parte_2
Nel merito, esponeva che:
1. è pacifica la presenza di infiltrazioni e l'esistenza, all'interno dell'immobile di proprietà della ricorrente, di danni riconducibili eziologicamente a dette infiltrazioni, ma controparte non aveva adempiuto all'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare l'origine e soprattutto l'ascrivibilità al resistente dei danni originatisi dalle predette infiltrazioni;
CP_1
2. dall'elaborato di parte è emerso “l'allagamento della sala motori relativi alla climatizzazione estiva ed invernale della . Qualora nel corso di causa la ricorrente Controparte_3 dovesse dar prova che i danni al proprio immobile derivino dall'allagamento dei locali di proprietà esclusiva della sarà quest'ultima a doverli corrispondere e naturalmente se CP_3 verrà data prova che le infiltrazioni derivanti dal distacco del pluviale abbiano causato dei danni al sottostante locale garage, previa loro quantificazione, sarà il Condominio (e per esso la a dover rifondere i danni;
Controparte_5
3. la Consulenza Tecnica del Geom. depositata nel giudizio di ATP (RG 378/2021) non Per_3 era riuscita a chiarire e a dare risposte esaustive e dirimenti proprio sui punti fondamentali: a)
l'esatta provenienza delle varie infiltrazioni, b) l'epoca in cui ciascuna di esse era insorta, c)
l'eventuale attuale presenza di infiltrazioni;
4. per quanto attiene alla quantificazione dei danni e all'indicazione dei lavori necessari per il rispristino dello stato dei luoghi, la stima effettuata dal CTU era assolutamente incongrua,
10 spropositata e lontana dal vero, richiamando, sul punto, le considerazioni fatte dal Geom.
nelle proprie osservazioni alla CTU nel giudizio di consulenza tecnica preventiva;
CP_9
5. quanto alla richiesta di condanna al pagamento spese per compensi ai tecnici e spese legali, la stessa era da rigettare in quanto trattasi di spese non necessarie, sia perchè sprovvista di prova dei relativi esborsi i cui importi, di cui contestava in ogni caso il quantum;
6. la ricorrente non provvedeva da anni al pagamento dei canoni condominiali dovuti, per un importo euro 2.883,38, sulla scorta del bilancio consuntivo 2016/2017.
Alla luce di quanto sopra riportato, il convenuto concludeva chiedendo, in via CP_1 preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e, nel merito, il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente;
in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento di quanto dovuto a titolo di oneri condominiali non corrisposti.
*
All'udienza del 21.03.2024, il Giudice autorizzava la chiamata del terzo rinviando all'udienza del
06.06.2024.
*
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Società Reale Mutua di
Assicurazioni contestando le avverse domande e deducendo ed eccependo:
1. l'intervenuta prescrizione del diritto del ad essere tenuto indenne Controparte_1 dalla esponente compagnia dalle domande nei suoi confronti avanzate dalla ricorrente, essendo trascorso abbondantemente il termine di due anni di cui all'art. 2952, comma 2, cod. civ, tra la richiesta di risarcimento avanzata dalla al condominio e la data di Parte_1 denuncia del sinistro alla compagnia da parte di quest'ultimo;
2. decadenza del resistente dalle pretese dal medesimo rivolte nei confronti della compagnia assicuratrice, per violazione dell'obbligo di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1913 e
1915 cod. civ., a mente dei quali l'assicurato è obbligato a fare denuncia all'assicuratore della verificazione del sinistro entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo se tale dovere risulta dolosamente disatteso. L'obbligo in parola, contemplato anche in polizza (laddove è previsto il più lungo termine di dieci giorni), era stato gravemente violato dal Condominio, che, pur conscio delle pretese nei suoi confronti avanzate sin dal marzo 2017, non aveva comunicato alcunché alla per oltre CP_5 quattro anni;
3. l'evento per cui si controverte, del quale non è neppure dato conoscere le effettive cause, non rientrava nella copertura assicurativa prestata dall'esponente compagnia, incombendo sul chiamante ogni diversa prova;
11 4. infondatezza nel merito delle pretese avanzate dalla , in quanto sfornite Parte_1 di qualsivoglia prova atta a supportarle, nonché quantificazione del danno manifestamente eccessiva e sproporzionata;
5. concorso della ricorrente alla causazione ed all'aggravamento del lamentato danno, poiché
l'ulteriore degrado è imputabile alla colposa condotta della stessa, la quale non aveva neppure cercato di porre rimedio alla situazione, limitandosi ad attivare un procedimento per accertamento tecnico preventivo a distanza di oltre quattro anni.
Per quanto sopra, la compagnia assicurativa concludeva chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
*
All'udienza del 06.06.2024, le parti confermavano le rispettive difese chiedendo la concessione dei termini ex art 281 duodecies cpc. Il Giudice, preso atto, concedeva i termini richiesti, rinviando all'udienza del 08.10.2024. A tale ultima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
25.03.2025.
Ad esito della predetta udienza, tenutasi in forma cartolare, il Giudice, visto il carico del ruolo e la necessità di definire i procedimenti di più risalente iscrizione, rinviava all'udienza del 09.09.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento formulata dall'attrice al fine di ottenere il ristoro dei danni causati all'immobile di sua proprietà dalle infiltrazioni provenienti dal vano caldaia del Controparte_10
Contr e dalla sala motori di proprietà della convenuta è fondata e deve trovare
[...] accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, è doveroso evidenziare che la fattispecie esaminata è da ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo e della oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità dell'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Presupposto di tale responsabilità è l'esistenza di un effettivo potere di controllo sulla cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, intervenendo fattivamente alla sua rimozione. È considerato certamente custode il proprietario del bene immobile,
12 in ragione del potere di fatto sulla cosa dal medesimo esercitato e della disponibilità giuridica dello stesso.
Secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova, incombe su chi invoca tale responsabilità
l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia, mentre grava sul custode, quale prova liberatoria, l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Ebbene, nella fattispecie esaminata, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, detto onere probatorio deve ritenersi assolto.
In primo luogo, è pacifico in causa, in quanto non contestato, che l'immobile di proprietà della
[...]
, collocato al piano seminterrato del e adibito a Pt_1 Controparte_10 garage/deposito, abbia subito fenomeni infiltrativi.
Il c.t.u. riporta testualmente: «dall'ispezione eseguita è emerso palesemente che l'immobile è stato oggetto di notevoli infiltrazioni che hanno interessato sia le superfici orizzontali (solaio e pavimento) che quelle verticali (pareti, pilastri, ecc) comprese le varie suppellettili presenti».
È altrettanto pacifico e neppure contestato che il vano caldaia del così Controparte_10 come altre parti comuni dello stesso, collocate al di sopra del locale della , versino in uno Parte_1 stato precario a causa della scarsa manutenzione eseguita dal CP_1
Secondo quanto si legge nella relazione peritale del Geom. «a seguito del sopralluogo è stato Per_3 possibile constatare le condizioni di trascuratezza in cui versa il condominio, in particolare al piano primo seminterrato, in cui trovano alloggio la centrale termica condominiale e il locale tecnico della
, le superficie delle pareti perimetrali presentano umidità diffusa e dei Controparte_3 grossi fori nella muratura a cassa vuota eseguiti al fine di riparare il discendente pluviale, anch'esso causa di infiltrazione al piano sottostante, ed attualmente ancora visibili». Contr È altresì comprovato in giudizio che sia il Condominio e che la abbiano eseguito interventi di riparazione e manutenzione a seguito delle rimostranze ricevute dall'attrice.
In particolare, è in atti la prova che il pluviale posto sotto la muratura di tamponamento dei piani superiori, le cui giunzioni si erano staccate, è stato riparato dal nel 2021. Detta CP_1
CP_ circostanza è comprovata dalla stessa documentazione prodotta in atti dall' condominiale che ha richiesto l'apertura di un sinistro per la rottura di un pluviale che ha allagato il vano scala e altre parti comuni dell'immobile. Contr Non è neppure contestato che la sala motori della sovrastante il locale per cui è causa, nell'anno
2017, abbia subito delle perdite causate dallo scarico della condensa macchine, collocate all' interno dello stesso vano. Anche con riguardo a questo evento, costituisce circostanza pacificamente
13 Contr ammessa che la sia intervenuta per rimuovere la fonte di danno, attraverso lo spostamento degli scarichi. Come allegato dalla stessa nella comparsa di risposta, trattasi di un solo e isolato CP_3 episodio del 2017 dipeso dalla fuoriuscita dell'acqua di condensa dell'impianto di climatizzazione della in relazione al quale quest'ultima è immediatamente intervenuta, predisponendo un CP_3 apposito scarico della condensa collegato direttamente ad un pozzetto, e risolvendo in via definitiva la problematica, ben prima dell'invio della predetta lettera, efficientando quindi ulteriormente
l'impianto e dotandolo di tutti i sistemi volti ad evitare eventuali perdite di acqua.
Orbene, sostengono le controparti che l'attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo offerto la prova – certa e puntuale – della causa delle infiltrazioni, dell'epoca in cui le stesse si sono manifestate e della responsabilità delle convenute.
Tuttavia, sulla base della consulenza tecnica espletata in sede di ATP e dell'ulteriore documentazione prodotta, può desumersi con plausibile certezza che la causa delle infiltrazioni è ravvisabile nell'omessa custodia e manutenzione dei locali così come può ritenersi accertato che le CP_12
Contr infiltrazioni sono state causate, almeno in parte, dai locali di proprietà della
In particolare, il consulente tecnico afferma testualmente che: «b) Le principali infiltrazioni sono individuabili in corrispondenza delle tubazioni e dei loro relativi percorsi, provenienti dai locali sovrastanti posti al piano primo seminterrato;
esse derivano dalla centrale termica condominiale, che si sovrappone per la parte iniziale del locale nonché dal locale tecnico in cui sono custoditi gli impianti di condizionamento della , posto in corrispondenza della parte Controparte_3 retrostante.
L'origine di tali infiltrazioni è dovuta a perdite d'acqua causate verosimilmente dalla rottura delle condutture o dalla errata posa degli innesti tra pozzetto di raccolta e tubatura;
le perdite, propagandosi attraverso le parti cave delle pignatte del solaio interpiano, hanno interessato vaste porzioni dell'immobile.
Il perdurare, negli anni, di detti fenomeni, ha causato danni non solo alle strutture immediatamente coinvolte (in particolare solai, travi e pareti) ma anche alle strutture a terra, quali: battiscopa, parte inferiore delle murature e rivestimenti».
Con riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice, è bene ricordare che, in ambito civilistico, opera la regola “della preponderanza dell'evidenza” o "del più probabile che non"
e non quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, con la conseguenza che lo standard richiesto non è quello della certezza assoluta ma della ragionevole probabilità, che va verificata secondo un criterio di probabilità logica, sulla base di una valutazione complessiva, che tenga conto di tutti gli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.
14 Nel caso di specie, non solo sussistono plurimi elementi, desumibili dalla documentazione in atti e dagli esiti della c.t.u., tali da ritenere che la causa delle infiltrazioni sia ascrivibile ai locali di proprietà delle convenute, ma non è stata neppure proposta o provata alcuna valida alternativa atta ad escludere tale nesso di causalità o a fornire una spiegazione diversa del fenomeno.
Secondo la prospettazione delle convenute, l'accertamento svolto in sede di ATP si fonderebbe su mere supposizioni del consulente tecnico, non supportate da riscontri oggettivi.
Tale tesi non è tuttavia condivisibile in quanto come, sopra esposto, la responsabilità delle convenute si evince e trova riscontro negli interventi di riparazione successivi all'evento dannoso eseguiti su tubazioni ammalorate e sull'impianto di climatizzazione. Contr La responsabilità della è chiaramente emersa già nel corso del primo sopralluogo effettuato nell'anno 2017 dal Geom. alla presenza del Direttore della Banca e dell'Amministratore del Per_2
durante il quale è stato accertato l'allagamento della sala motori relativi alla CP_1
Contr climatizzazione estiva ed invernale della causato dallo scarico della condensa delle macchine all'interno dello stesso vano, anziché verso l'esterno. Contr La pur ammettendo l'esistenza della perdita intervenuta nel 2017, insiste sul fatto di esserne venuta a conoscenza solo con la diffida trasmessa nel 2019 e che a seguito del successivo sopralluogo era stato appurato che i locali erano asciutti. Tuttavia, tale allegazione appare inverosimile atteso che la circostanza che l'episodio dell'allagamento fosse già conosciuto dall'istituto bancario è desumibile dal fatto che il perito di parte attrice, nella relazione del luglio 2017, dà atto del fatto che era stato eseguito un sopralluogo con il direttore della Banca e che immediatamente dopo la è CP_3 intervenuta a ripararlo. Del fatto che si trattasse della fuoriuscita di mera condensa e non di un vero e proprio allagamento, non è stato offerto peraltro alcun riscontro in giudizio.
Parimenti, la responsabilità del è dimostrata dalle risultanze peritali che hanno CP_1 evidenziato come parte delle infiltrazioni siano riconducibili alla centrale termica condominiale, in pessimo stato di manutenzione, e ad un pluviale ubicato nella muratura di tamponamento dei piani superiori, le cui giunzioni con i pezzi speciali risultavano distaccate e sono state riparate dal nel 2021. CP_1
Deve, dunque, ritenersi provato tra le parti sia l'evento lesivo, che la responsabilità in capo ad entrambe le convenute, le quali per contro non hanno assolto in alcun modo all'onere probatorio, di cui erano certamente gravate, dell'eventuale responsabilità di soggetti terzi o del danneggiato nella causazione del sinistro. Contr La allega, senza tuttavia fornire una prova valida sul punto, che la causa delle infiltrazioni sarebbe imputabile alla rottura delle tubature d'acqua di che all'epoca delle infiltrazioni, Pt_3 era titolare di una servitù di acquedotto all'interno del , successivamente rimossa. CP_1
15 In relazione a tale circostanza non è stata tuttavia dedotta alcuna prova, così che la stessa è rimasta sfornita di riscontri.
Non appare condivisibile neanche la tesi secondo cui l'evento non sarebbe imputabile alle odierne convenute in ragione del fatto che il c.t.u. non è stato in grado di individuare, in modo preciso, il momento in cui dette infiltrazioni avrebbero avuto inizio.
In merito, si osserva che, pur non risultando facilmente determinabile tale momento, trattandosi di fenomeni protrattisi nel corso del tempo e connessi a plurime cause e allagamenti imputabili a soggetti Contr diversi (la proprietà e quella della oltre agli scarichi delle colonne condominiali) CP_13
e non ad un unico evento determinante, tuttavia, l'inizio degli episodi infiltrativi può essere individuato certamente nell'anno 2017, in quanto dalla documentazione prodotta si evince che le diffide e i sopralluoghi sono intervenuti in tale periodo e coincidono con il conferimento dell'incarico al Geom. , finalizzato a individuarne le cause, previo sopralluogo. Per_2
L'arco temporale può essere facilmente ancorato al periodo 2017 – 2021, atteso che le denunce e le richieste di risarcimento sono tutte intervenute in detto arco temporale e che dell'esistenza delle infiltrazioni i convenuti erano pienamente a conoscenza, come si evince dagli atti, tanto è vero che, almeno in parte, sono intervenuti per rimuoverle.
Non pare revocabile in dubbio che, sulla base del “principio del più probabile che non”, la responsabilità per i danni subiti debba essere ricondotta ad entrambe le convenute, secondo un criterio di ripartizione della responsabilità che tuttavia, in considerazione del fatto che vi è prova di un unico Contr episodio a carico della deve essere suddiviso tra le convenute in una percentuale del 70% a Contr carico del e del 30% a carico della CP_1
In conclusione, deve ritenersi documentalmente provato il nesso causale con l'evento lesivo per i danni da infiltrazioni provocate dagli immobili dei convenuti, che ammontano ad euro 20.650,88, così come quantificati nella CTU in atti, oltre agli interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento (2017) e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Le convenute sono tenute altresì a rimborsare le spese sostenute dall'attrice per l'assistenza del C.T.P.
e le spese relative alla mediazione, in quanto costi sostenuti per la difesa in giudizio, oltre alle spese di lite sostenute per incardinare la procedura di A.T.P., da liquidarsi in sentenza. Le spese della c.t.u. devono porsi definitivamente a carico delle convenute.
*
2. La domanda riconvenzionale avanzata dal per gli oneri condominiali Controparte_10 non corrisposti dalla è fondata e deve trovare accoglimento. Parte_1
16 Deve essere infatti rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'attrice, atteso che la stessa risulta tardiva in quanto non è stata formulata entro la prima udienza utile, ossia quella del 06.06.2025.
Nel merito, la domanda è fondata.
Seppur in notevole ritardo, il verbale di assemblea e il pedissequo piano di ritardo sono stati comunicati alla e quest'ultima non ha impugnato la delibera con la conseguenza che il Parte_1 credito deve ritenersi certo, liquido ed esigibile.
A nulla rileva che il verbale d'assemblea sia stato trasmesso da un mittente diverso rispetto all'amministratore, atteso che ciò che conta è la conoscenza o conoscibilità del verbale in capo al debitore ai fini della sua impugnazione.
La dovrà pertanto corrispondere al l'importo di euro 2.883,38, a titolo di Parte_1 CP_1 oneri condominiali dovuti.
*
Deve parimenti ritenersi fondata la domanda di manleva formulata dal nei confronti CP_1 della non potendo trovare accoglimento né l'eccezione di Parte_2 prescrizione ex art. 2952 c.c. né quella di decadenza formulate dalla terza chiamata.
Con riguardo alla prima, si osserva quanto segue.
L'art. 2952 c.c. prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ad eccezione del diritto al pagamento delle rate del premio avente prescrizione annuale, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
«Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione».
La Società reale Mutua ha chiesto il rigetto della domanda di manleva azionata dal proprio assicurato, sul rilievo che il termine prescrizionale di due anni previsto dalla norma citata sarebbe ormai decorso, avendo il ricevuto la prima formale richiesta di risarcimento in data 23.08.2017 CP_1 comunicandola al proprio assicuratore solo quattro anni dopo.
Tuttavia, tale prospettazione non appare condivisibile in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, la disposizione citata, stante la gravità delle sue conseguenze, deve essere interpretata in modo particolarmente restrittivo, con la conseguenza che il termine di due anni decorre solo dal momento in cui il terzo formuli una domanda, formale e inequivoca, di risarcimento del danno al responsabile.
La giurisprudenza ha addirittura affermato che, ai fini del decorso del suddetto termine, non è sufficiente nemmeno la presentazione di una domanda di accertamento tecnico preventivo, essendo necessaria la proposizione di una vera e propria azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato.
Sez. 3 - Ordinanza n. 11581 del 15/06/2020 (Rv. 658054 - 01).
17 Contrariamente a quanto sostenuto dalla terza chiamata, la raccomandata consegnata a mani dell'allora amministratrice in data 23.08.2017 non può assurgere, per il suo contenuto, ad Parte_4 una formale richiesta di risarcimento danni, in quanto trattasi di una comunicazione con la quale la si limita a informare il Condominio della stima dei danni presenti all'interno del proprio Parte_1 garage al fine di evitare una “qualsiasi azione legale”.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte:« il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento» (Sez. 2 -, Sentenza n. 2971 del 31/01/2019).
Ne consegue che il diritto del ad essere manlevato non può ritenersi in alcun modo CP_1 prescritto, atteso che la comunicazione del 23.08.2017 non può integrare una richiesta di risarcimento nei termini sopra descritti e che la società Reale Mutua di Assicurazioni non solo è stata chiamata in causa nel giudizio di ATP promosso dalla ricorrente al fine di accertare, nel contraddittorio delle parti, le effettive cause delle infiltrazioni, ma è stata informata del sinistro anche precedentemente, ossia in data 29.01.2020, a seguito della diffida trasmessa al dagli Avvocati Mulas e Manca in CP_1 data 18 novembre 2019, primo atto dal quale eventualmente computare il dies a quo del termine di prescrizione, sebbene secondo la giurisprudenza sopra richiamata, neppure l'instaurazione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo appare sufficiente a integrare gli estremi di una formale richiesta di risarcimento nei termini sopra descritti.
*
Deve essere rigettata anche l'eccezione di decadenza ex art. 1915 c.c. per quanto di seguito esposto.
L'art. 1913 c.c. stabilisce che l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. L'assicurato che dolosamente non adempie a tale obbligo perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiervi, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
18 Invero, sulla base delle condizioni generali del contratto sottoscritte dalle parti: Il Contraente o
l'Assicurato deve inoltre segnalare a qualsiasi fatto o circostanza che possa far CP_5 presumere una responsabilità dell' anche se non è stata avanzata richiesta di Parte_5 risarcimento. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile).
Tuttavia, anche in tale fattispecie, la giurisprudenza maggioritaria, alla quale questo giudice intende uniformarsi, è concorde nel ritenere che «Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato)» (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024).
Nella fattispecie esaminata, tale onore probatorio non può ritenersi assolto, non essendo stata offerta in giudizio alcuna prova né dell'intento fraudolento né della volontà dell'assicurato di non adempiere a tale obbligo e del pregiudizio sofferto. L'eccezione deve ritenersi pertanto infondata.
*
Infine, deve essere rigettata anche la contestazione relativa alla mancanza di copertura assicurativa per i motivi di seguito esposti.
In primis, deve darsi atto che il ha prodotto in causa sia la ricevuta di Controparte_10 pagamento della polizza Globale Fabbricati, sia le condizioni generali del contratto di assicurazione sottoscritto con la compagnia assicurativa.
Nel documento indicato, (Mod. 5432 INC Ed. 07/2020), è contenuta la “Sezione Danni da acqua” avente espressamente ad oggetto: i danni provocati da spargimenti di acqua avvenuti nel fabbricato assicurato, sia con riferimento ai danni provocati al fabbricato stesso, sia con riferimento alle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora si provochino danni a terzi.
Al punto 26.01.22, delle condizioni generali del contratto, rubricato danni a terzi da spargimento
d'acqua, è previsto che: « tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale CP_5 civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di proprietario del fabbricato a titolo di
19 risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi - a seguito di spargimento d'acqua come indicati al punto 26.1.3».
Alla luce delle previsioni contrattuali sopra richiamate, non pare revocabile in dubbio che il contratto di assicurazione sottoscritto dal copra esattamente la tipologia di danni lamentati dalla CP_1 ricorrente, relativi appunto a perdite/ spargimenti d'acqua ascrivibili, nel caso di specie, alla rottura delle tubazioni e allo stato di ammaloramento delle parti comuni del . La contestazione CP_1 della compagnia assicurativa, peraltro del tutto generica, appare pertanto priva di fondamento, rientrando il sinistro in esame tra i rischi inclusi nella polizza assicurativa azionata.
*
Tanto premesso in ordine alla responsabilità delle convenute nella causazione dell'evento, deve escludersi che sussista un concorso di responsabilità della ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
L'odierna ricorrente si è tempestivamente attivata al fine di accertare le cause delle infiltrazioni, inviando plurime diffide e promuovendo sia il procedimento di A.T.P. che la successiva mediazione, incontrando tuttavia la ferma opposizione delle controparti che hanno continuato a negare e ad escludere ogni responsabilità, pur essendo le infiltrazioni evidenti e il grave stato di degrado del fabbricato ben noto a tutte le parti in causa.
È peraltro evidente che la rimozione delle cause delle infiltrazioni richiedeva e richiede la necessaria collaborazione delle convenute, in mancanza della quale qualsiasi opera di risanamento eventualmente intrapresa dalla ricorrente sarebbe del tutto inutile e non risolutiva, stante la necessità di un fattivo intervento delle convenute all'interno degli immobili di loro proprietà.
Alcuna ulteriore iniziativa poteva pertanto essere intrapresa dalla e alcuna responsabilità Parte_1 appare imputabile nei suoi confronti, considerato che il protrarsi della situazione di stallo e il conseguente peggioramento delle condizioni di degrado dell'immobile è ascrivibile unicamente alle odierne convenute che, con il loro comportamento dilatorio, hanno concorso ad aggravare i danni subiti dall'attrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico delle odierne convenute, in solido tra loro, come liquidate in dispositivo. Nei rapporti tra la ricorrente e il stante la soccombenza parziale reciproca, devono essere parzialmente Controparte_10 compensate nella misura di un quinto.
La Società Reale Mutua di assicurazioni deve essere condannata altresì al rimborso delle spese legali nei confronti del stante la soccombenza in ordine alla domanda di Controparte_14 manleva proposta nei suoi confronti.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornati ai sensi del
DM 147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva
20 concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria.
Le spese della c.t.u. svolta in sede di A.T.P. devono essere poste definitivamente a carico delle convenute, in solido, tra loro;
Devono essere riconosciuti gli esborsi, pari a euro 244,00, sostenuti dall'attrice per la mediazione obbligatoria, i quali devono essere assimilati alle spese processuali.
Devono essere altresì rimborsate le spese sostenute dall'attrice per la prestazione professionale del
Geom. pari a euro 4.725,00. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna le convenute, Controparte_15
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 20.650,88
[...]
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come da parte motiva;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la al pagamento degli Parte_1 oneri condominiali, pari a euro 2.883,38, in favore del Controparte_10
- condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore della
, che liquida in complessivi euro 3.397,00 per onorari, oltre spese esenti, spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA., da compensarsi nei confronti del nella misura di CP_1 un quinto in ragione della soccombenza della alla domanda riconvenzionale;
Parte_1
- condanna le convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite dell' he liquida CP_16 in euro 2.337,00, oltre a spese esenti, spese generali al 15%, IVA e C.P.A., alle spese vive della mediazione e alle spese sostenute per il consulente tecnico di parte pari a euro 4.725,00;
- dichiara che la è tenuta a manlevare il Controparte_17 [...] da tutte le somme che quest'ultimo sarò condannato a pagare a Controparte_10 Parte_1
in relazione ai danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro;
[...]
- condanna la a rimborsare il Controparte_17 Controparte_10 le spese processuali relative alla domanda di manleva che liquida in complessivi
[...] euro 3.397,00 per onorari, oltre spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P. definitivamente a carico delle convenute in solido;
Così deciso in Nuoro, 06.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis 21