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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 19/01/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4240/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6590/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 15/04/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712024011006257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna appellata impugna l'atto ivi contestato (cartella di pagamento n.
0712024011006257000, notificata il 22 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2017, dovuta alla Regione Campania, per un importo complessivo di € 359,02), chiedendone l'annullamento per violazione di legge (omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e conseguente prescrizione triennale del credito tributario).
Ivi si è costituita unicamente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva, mentre la Regione Campania, ente impositore, non si è costituita.
Con l'impugnata sentenza n. 6590/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
Sezione 20, depositata il 15.04.2025 e non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione”, è stato accolto il ricorso, rilevandosi che "non risulta documentata la notifica dell'avviso di accertamento" e che "è decorso, in assenza di prova della tempestiva notifica dell'atto presupposto, il termine triennale di prescrizione", disponendosi, per quanto qui maggiormente in rilievo, la compensazione delle spese processuali sul rilievo per cui che "sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, non essendo in contestazione l'an dell'imposta"
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata dall'odierno appellante limitatamente alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata in ragione della generica e apodittica affermazione posta a suo fondamento.
Si è costituita la sola ADER, concludendo per il rigetto del gravame, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione e, in subordine, l'estraneità alla causazione delle spese di lite e comunque la condanna al minimo.
All'udienza fissata per la trattazione del merito dei giudizi come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Va ricordato che l'art. 92 cod. proc. civ. prevede, anche dopo l'intervento ortopedico operato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77 e le relative disposizioni in tema di contenzioso tributario, che il principio generale in tema di spese processuali è quello della soccombenza-causalità, potendo il giudice derogarvi solo nei casi previsti (gravi ed eccezionali ragioni), nel caso di specie evidentemente insussistenti a fronte di una motivazione in senso opposto del giudice di prime cure, ancorché espressa in forma sintetica ed univocamente argomentata.
Ed, invero, non soltanto il percorso motivazionale e decisorio della sentenza contestata evidenzia esplicitamente l'accoglimento del ricorso per vizi formali-procedimentali (in ragione della contumacia dell'ente impositore e relativa carenza di produzione documentale, senza in realtà vagliarne la fondatezza sostanziale della pretesa), ma soprattutto la sintetica ma eloquente consequenzialità tra la ratio decidendi e la statuizione di compensazione delle spese depongono univocamente nel senso della non irragionevole applicazione della clausola derogatoria del principio di causalità costituito dalla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento dello scarno accoglimento.
Per un verso, dunque, non sussiste la censurata radicale assenza di motivazione in ordine a tale clausola, né il carattere asseritamene tautologico ed apparente della stessa;
per altro verso, nemmeno ricorre la denunciata contraddittorietà logica, avendo il giudice di prime cure supportato il proprio ragionamento in punto di compensazione delle spese con un'argomentazione sinteticamente chiara, congrua e coerente.
Quanto al merito della stessa ed al pur suggestivo principio di auto-responsabilità finanziaria evocato dall'appellante, in disparte l'idoneità dello stesso a fungere da parametro di sindacato forte od intrinseco sul non manifestamente irragionevole decisum di prime cure (in ogni caso imponendo la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la verifica di eventuali illeciti e danni contabili connessi alla condotta processuale della parte pubblica che, omettendo la costituzione in primo grado, ha impedito il riscontro di atti interruttivi così determinando l'estinzione della pretesa tributaria per prescrizione), deve evidenziarsi come l'aspetto prescrizionale sia strettamente connesso al momento della produzione documentale, per cui, pur operando come fatto estintivo del diritto alla pretesa tributaria (o, secondo diversa prospettazione, della strumentale azione), nel caso di specie si è sviluppato non prima e fuori dal processo, ma per effetto proprio del peculiare sviluppo dello stesso.
Appaiono infine confortare tale assunto i (non contestati né confutati) principi di diritto condivisibilmente affermati al riguardo nella giurisprudenza di legittimità anche di recente e riportati dall'appellata per cui, da un lato e soprattutto, "nel rito tributario non è illogico ritenere che sussistano gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, nel caso in cui sia incontestato l'omesso pagamento di un tributo ed in cui l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato dal solo accertamento della intervenuta prescrizione del debito tributario, posto che sulla pubblica amministrazione grava l'obbligo di recuperare i tributi non corrisposti - attività rispetto alla quale non ha margini di discrezionalità e che dunque è vincolata a porre in essere - e che l'accertamento del decorso della prescrizione è attività del tutto ipotetica, in quanto rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, che può sempre, in modo potestativo, decidere di non avvalersene;
dall'altro, ivi concludendosi nel senso che, avendo il mancato pagamento dell'imposta dovuta da parte del contribuente dato luogo ad una procedura conclusa con l'accertamento, detto soggetto non può ritenersi incolpevole (in termini Cass. Civ. sez. trib. 15/04/2025 n. 9876).
Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello con conseguente rigetto del gravame.
Sussistono, per la controvertibilità e la parziale novità delle questioni trattate, le eccezionali ragioni di legge per disporre la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente gradi di giudizio. Dispone trasmettersi gli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4240/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6590/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 15/04/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712024011006257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna appellata impugna l'atto ivi contestato (cartella di pagamento n.
0712024011006257000, notificata il 22 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno 2017, dovuta alla Regione Campania, per un importo complessivo di € 359,02), chiedendone l'annullamento per violazione di legge (omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e conseguente prescrizione triennale del credito tributario).
Ivi si è costituita unicamente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva, mentre la Regione Campania, ente impositore, non si è costituita.
Con l'impugnata sentenza n. 6590/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
Sezione 20, depositata il 15.04.2025 e non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione”, è stato accolto il ricorso, rilevandosi che "non risulta documentata la notifica dell'avviso di accertamento" e che "è decorso, in assenza di prova della tempestiva notifica dell'atto presupposto, il termine triennale di prescrizione", disponendosi, per quanto qui maggiormente in rilievo, la compensazione delle spese processuali sul rilievo per cui che "sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, non essendo in contestazione l'an dell'imposta"
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata dall'odierno appellante limitatamente alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata in ragione della generica e apodittica affermazione posta a suo fondamento.
Si è costituita la sola ADER, concludendo per il rigetto del gravame, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione e, in subordine, l'estraneità alla causazione delle spese di lite e comunque la condanna al minimo.
All'udienza fissata per la trattazione del merito dei giudizi come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Va ricordato che l'art. 92 cod. proc. civ. prevede, anche dopo l'intervento ortopedico operato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77 e le relative disposizioni in tema di contenzioso tributario, che il principio generale in tema di spese processuali è quello della soccombenza-causalità, potendo il giudice derogarvi solo nei casi previsti (gravi ed eccezionali ragioni), nel caso di specie evidentemente insussistenti a fronte di una motivazione in senso opposto del giudice di prime cure, ancorché espressa in forma sintetica ed univocamente argomentata.
Ed, invero, non soltanto il percorso motivazionale e decisorio della sentenza contestata evidenzia esplicitamente l'accoglimento del ricorso per vizi formali-procedimentali (in ragione della contumacia dell'ente impositore e relativa carenza di produzione documentale, senza in realtà vagliarne la fondatezza sostanziale della pretesa), ma soprattutto la sintetica ma eloquente consequenzialità tra la ratio decidendi e la statuizione di compensazione delle spese depongono univocamente nel senso della non irragionevole applicazione della clausola derogatoria del principio di causalità costituito dalla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento dello scarno accoglimento.
Per un verso, dunque, non sussiste la censurata radicale assenza di motivazione in ordine a tale clausola, né il carattere asseritamene tautologico ed apparente della stessa;
per altro verso, nemmeno ricorre la denunciata contraddittorietà logica, avendo il giudice di prime cure supportato il proprio ragionamento in punto di compensazione delle spese con un'argomentazione sinteticamente chiara, congrua e coerente.
Quanto al merito della stessa ed al pur suggestivo principio di auto-responsabilità finanziaria evocato dall'appellante, in disparte l'idoneità dello stesso a fungere da parametro di sindacato forte od intrinseco sul non manifestamente irragionevole decisum di prime cure (in ogni caso imponendo la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la verifica di eventuali illeciti e danni contabili connessi alla condotta processuale della parte pubblica che, omettendo la costituzione in primo grado, ha impedito il riscontro di atti interruttivi così determinando l'estinzione della pretesa tributaria per prescrizione), deve evidenziarsi come l'aspetto prescrizionale sia strettamente connesso al momento della produzione documentale, per cui, pur operando come fatto estintivo del diritto alla pretesa tributaria (o, secondo diversa prospettazione, della strumentale azione), nel caso di specie si è sviluppato non prima e fuori dal processo, ma per effetto proprio del peculiare sviluppo dello stesso.
Appaiono infine confortare tale assunto i (non contestati né confutati) principi di diritto condivisibilmente affermati al riguardo nella giurisprudenza di legittimità anche di recente e riportati dall'appellata per cui, da un lato e soprattutto, "nel rito tributario non è illogico ritenere che sussistano gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, nel caso in cui sia incontestato l'omesso pagamento di un tributo ed in cui l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato dal solo accertamento della intervenuta prescrizione del debito tributario, posto che sulla pubblica amministrazione grava l'obbligo di recuperare i tributi non corrisposti - attività rispetto alla quale non ha margini di discrezionalità e che dunque è vincolata a porre in essere - e che l'accertamento del decorso della prescrizione è attività del tutto ipotetica, in quanto rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, che può sempre, in modo potestativo, decidere di non avvalersene;
dall'altro, ivi concludendosi nel senso che, avendo il mancato pagamento dell'imposta dovuta da parte del contribuente dato luogo ad una procedura conclusa con l'accertamento, detto soggetto non può ritenersi incolpevole (in termini Cass. Civ. sez. trib. 15/04/2025 n. 9876).
Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello con conseguente rigetto del gravame.
Sussistono, per la controvertibilità e la parziale novità delle questioni trattate, le eccezionali ragioni di legge per disporre la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente gradi di giudizio. Dispone trasmettersi gli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti.