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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7564 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice Dott.ssa MA PI ZO, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del 2/10/2025 pronuncia, ex art 127 ter c.p.c. ., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G.25723/2024
TRA la Sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]is, C.F. , domiciliata in Napoli C.F._1 alla via Carlo De Cesare 64, presso lo studio dell' Avv. Diana De Gregorio, C.F.:
, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce C.F._2 al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le notifiche e/o comunicazioni all' indirizzo pec o al numero di fax Email_1 081/7441107 RICORRENTE CONTRO
C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. MA Sofia Persona_1 Lizzi (C.F. - PEC : t) e C.F._3 Email_2 CP_ con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . ) ; P.IVA_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1
- aveva proposto regolare domanda amministrativa in data 10.2.2023 , al fine di ottenere le prestazioni di invalidità civile ex L. 118 /1971 a pensione di invalidità nonché l' accertamento della condizione di handicap ex art 3 co3 L. 104/92
- che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CT depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale. Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarare, previa nuova CT medica sulla persona dell'istante e su tutta la documentazione depositata in atti dell'ATP e in quella successiva, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, la sig.ra invalida nella percentuale Parte_1 del 100% e/o comunque non inferiore al 74%, e di soggetto portatrice di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla data della domanda o da quella successiva ritenuta congrua dal CT nominato;
in subordine si chiede di chiamare a rendere i
1 dovuti chiarimenti al CT nominato in sede di ATP.;
2. condannare l' competente in p.l.r.p.t., dom.to ope legis, qualora ne CP_1 ricorrano i presupposti, a pagare tutte le somme che sarà tenuto ad erogare alla ricorrente dalla domanda amministrativa o, in subordine, dalla data successiva eventualmente individuata dal CT;
3. condannare il suddetto convenuto al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., co. 2, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare;
4. condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento delle CP_1 spese e competenze del presente procedimento e di quello di ATP, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
5 dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto lo stesso nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara di non esser stato titolare di redditi superiori ad euro 23.493,36. L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. Il giudice invitava il CT a rendere chiarimenti , quindi il ricorrente chiedeva un supplemento ulteriore sulla base di nuova documentazione, già esaminata dal ctu, che lo rappresentava in detto supplemento
. Quindi all' udienza del 2/10/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter cp.c. , , la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione e nei successivi chiarimenti – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto, anche alla luce dea nuova documentazione medica depositata, determinano al massimo un ' invalidità complessiva del 60%, come tale insufficiente ad ottenere la pensione di invalidità che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento della pensione e/o dell' assegno di invalidità né una condizione di minorazione che assume carattere di gravità,
.Nella integrazione di ctu il consulente osserva “ in relazione a quanto rilevato all'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria versata in atti, in ottemperanza alla corretta e corrente metodologia medico-legale, abbiamo ritenuto la ricorrente, affetta da
• Emicrania cronica senza aura, in soggetto con focolai gliotici in S.B.
• Tiroidite di Hashimoto trattata farmacologicamente, in attuale buon compenso bio-umorale.
• Sindrome fibromialgica, in assenza di significativa incidenza funzionale.
• Orticaria cronica.
• Rinite cronica.
• Esiti di distorsione caviglia sinistra.
. lieve incontinenza delle collaterali di gamba, bilater5almente.
• Tendinopatia spalla sinistra.
• Alluce valgo.
• Spine calcaneari bilaterali.
• Protrusioni discali L3-L4 e L4-L5 con osteopenia.
• Disturbo depressivo reattivo di media entità e, per tale motivo, abbiamo valutato la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 60% (sessanta).
2 Parimenti, abbiamo rilevato che non trattavasi di persona che presenta una minorazione che assume carattere di gravità, in quanto non necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione” . Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CT (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 23359/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CT come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Si comunichi Napoli,2/10/2025 Il Giudice del Lavoro
MA PI ZO
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