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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.r.g. 5191/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia TO Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 5191/2025 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Papa, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- Ricorrente - E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Convertino, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: Come da verbale di udienza del 2.12.2025 Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
**** **** **** Preso atto del matrimonio celebrato con rito concordatario da e Parte_1 CP_1
il 24.08.1998, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] in questa sede proposta risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Trepuzzi il 24.08.1998 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trepuzzi, al n. 44, parte II, serie A, anno 1998), è intervenuta separazione personale con sentenza non definitiva del Tribunale di Lecce avente n. 2225/2023; il procedimento di separazione si concludeva, poi, con sentenza n. 31/2025 dell'08.01.2025. Dal giorno della separazione è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle condizioni di divorzio, i coniugi all'udienza del 2.12.2025 chiedevano la sola pronuncia sullo status. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
1 definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Trepuzzi il 18.12.1966, e nato a [...] il [...]; CP_1 spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trepuzzi per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000 (Atto n. 44, parte II, serie A, anno 1998). Lecce, 2.12.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia TO
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia TO Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 5191/2025 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Papa, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- Ricorrente - E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Convertino, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: Come da verbale di udienza del 2.12.2025 Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
**** **** **** Preso atto del matrimonio celebrato con rito concordatario da e Parte_1 CP_1
il 24.08.1998, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] in questa sede proposta risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Trepuzzi il 24.08.1998 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trepuzzi, al n. 44, parte II, serie A, anno 1998), è intervenuta separazione personale con sentenza non definitiva del Tribunale di Lecce avente n. 2225/2023; il procedimento di separazione si concludeva, poi, con sentenza n. 31/2025 dell'08.01.2025. Dal giorno della separazione è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle condizioni di divorzio, i coniugi all'udienza del 2.12.2025 chiedevano la sola pronuncia sullo status. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
1 definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Trepuzzi il 18.12.1966, e nato a [...] il [...]; CP_1 spese del presente procedimento tutte compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trepuzzi per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000 (Atto n. 44, parte II, serie A, anno 1998). Lecce, 2.12.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia TO
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