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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'udienza dell'8/1/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3969/2019 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentata e difeso dall'Avv. Giovanni Russo, come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
ESISTENTE oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/04/2019 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di trattamento pensionistico cat. INVCIV n. 07091869, con decorrenza dall'1/04/2018, erogatole dall' che con comunicazione del 23/07/2018 l' le aveva comunicato un indebito per CP_1 CP_1 pari a euro 2.581,75 per il periodo 1.4.2018-31.8.2018, procedendo al recupero coattivo di tale somma a mezzo di trattenuta mensile;
che tale condotta dell'Ente doveva ritenersi illegittima, per impignorabilità della pensione al di sotto dei limiti del minimo vitale;
tanto premesso in fatto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato alla ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità assoluta delle somme già illegittimamente trattenute sul trattamento pensionistico cat. INCCIV n. 07091869 dall'ottobre 2018”. Vinte le spese di lite. pagina 1 di 6 Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato, con articolate motivazioni, la fondatezza CP_1 della domanda, chiedendone il rigetto, atteso che alla ricorrente erano stati indebitamente erogati ratei dell'indennità di accompagnamento, non spettanti, per i mesi da aprile ad agosto 2018.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è decisa all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda è fondata.
2.1 Appare opportuno, in primo luogo, fornire una ricostruzione generale delle coordinate ermeneutiche sottese al thema litis.
L'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.
Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio,
l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ex lege n. 118/71, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti,
l'assegno mensile e la pensione di inabilità ex lege 222/84).
Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito assistenziale, poiché riguardante la pensione cat.
INVCIV.
La Suprema Corte, con una serie di statuizioni chiarificatrici ha affermato che, al ricorrere di determinate condizioni, di seguito enucleate, l'accipiens non è tenuto alla restituzione all' delle CP_1 somme indebitamente percepite a titolo di pensione d'invalidità civile, e ciò in deroga al principio generale, sancito dall'art. 2033 c.c., secondo il quale chi esegue un pagamento d'indebito ha diritto di ottenere la restituzione di ciò che ha pagato. Mutatis mutandis, le stesse condizioni valgono anche nel caso di specie.
Orbene, la Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore” (Corte Cost. n. 431/1993).
In quest'ottica, il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione - dal quale si
è discostata di recente Cass. n.1579/2019- per cui << La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche pagina 2 di 6 CP_ dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte.>>
(Cass. n.28163/2018)
In particolare ha affermato la Suprema Corte che <Come già affermato da Cass. 1 ottobre 2015, n.
19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale
(mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge
(escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonchè nel D.L.
n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".>>
Quindi, la Cassazione, dando atto di dare continuità ad un proprio orientamento, ha pure affermato che << Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n.
19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n.17216) che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte>>.
In sostanza la citata sentenza fonda la salvaguardia dei ratei del trattamento di invalidità civile anteriori al provvedimento di revoca, sul combinato disposto dell'art. 3 ter d.l. 850/76 e del decimo comma dell'art. 3 del d.l. 173/88, laddove la prima norma recita“ Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” e, la seconda, rimanda al
Ministero competente l'onere di regolamentare i controlli finalizzati alle verifica della permanenza dei requisiti prescritti per fruire del beneficio.
L'opzione ermeneutica della Suprema Corte, valorizza, richiamando la suddetta fonte normativa, il criterio, indicato dalla Consulta, di attuazione del principio della buona fede nel diritto positivo - perché il provvedimento di revoca sicuramente induce nel beneficiario del trattamento di invalidità la consapevolezza di non averne diritto – ed è, a parere del Tribunale, condivisibile rispetto alla pagina 3 di 6 successiva, richiamata, pronuncia, la quale, accogliendo il ricorso dell ha escluso la non CP_1 ripetibilità dell'indebito assistenziale, sulla sola considerazione che <La condizione della mancata percezione di altro trattamento ….si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento>>.
Insegna da ultimo la Cassazione:
- con sentenza 13915 del 20.05.2021 che in <In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili
- quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art.
2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del D.L. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla L. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla L. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>>;
- con sentenza n. 13223 del 30.06.2020 che <In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere>>.
I ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno dunque sì restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvi, tuttavia, i casi di erogazione indebita addebitabile al percipiente e insussistenza delle condizioni di un legittimo affidamento>>.
Da ultimo, la Cassazione ha ulteriormente rimarcato che “in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole” (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 30516 del
18/10/2022).
Di recente, è stato anche ritenuto nella giurisprudenza di legittimità che l'elemento intenzionale s'identifica con la semplice consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto, senza che sia pagina 4 di 6 richiesta la dimostrazione che il percettore ha tenuto comportamenti ingannevoli nei confronti dell'ente erogatore;
in altri termini, il comportamento omissivo si configura in danno del pensionato anche nel caso di un errore posto in essere dal soggetto erogatore e pur se basato su sua negligenza
(Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022, n.1098).
2.2 Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato domanda amministrativa al fine di vedersi riconoscere la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento in data 30.03.2018 e, con CP_ verbale del 7.05.2018, provvisorio, la Commissione medico – legale dell' ha accolto la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oltre alla pensione di invalidità civile, come si evince dal ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato dalla ricorrente nella
Cancelleria di questo Tribunale in data 22.11.2018, avente r.g. n. 11183/2018 (cfr. doc. n. 3 nel fascicolo dell' resistente). CP_1
Deve quindi ritenersi che solo con verbale successivo a tale data la ricorrente è venuta a conoscenza della non spettanza dell'indennità di accompagnamento;
simmetricamente, si deve ritenere verosimile che, alla data di ricezione della comunicazione di liquidazione della prestazione, “comprensiva dell'indennità di accompagnamento”, avvenuta il 1.06.2018, la ricorrente non fosse consapevole dell'errore operato dall' resistente (cfr. comunicazione di liquidazione della pensione dell'1.06.2018, CP_1 allegata da entrambe le parti).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, questo Tribunale ritiene la somma contestata, riferita al periodo dall'1.04.2018 sino al 31.08.2018, irripetibile, atteso che il requisito sanitario sotteso all'indennità di accompagnamento è stato riconosciuto in capo alla ricorrente con decorrenza dal 30.03.2018, come da decreto di omologa del 27.02.2020, resa nel procedimento avente r.g. n. 11183/2018, menzionato da parte ricorrente con note di trattazione scritta del 13.10.2021 (il relativo decreto ex art. 445 bis c.p.c. non è stato depositato in atti, ma le sottese circostanze di fatto non sono state contestate dall' . CP_1
3. La soccombenza regola le spese (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione
“infra” € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul riscorso, iscritto al n. 3969/2019, proposto da , nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità delle somme vantate dall' nella nota d'indebito impugnata, pari ad € CP_1
2.581,75 e condanna l' alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute;
CP_1
pagina 5 di 6 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € CP_1
1.310,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione all'Avv. Giovanni Russo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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