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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2025, n. 34321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34321 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 1277/2025 sez. R.G.N. 18939/2025 PU –07/10/2025 SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1.Di AR NA nato a [...] il [...] 2.SA ER CE nato in [...] il [...] 3.NQ NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che l’avv. Vincenzo Domenico Ferraro ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere LA OR;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità dei ricorsi: udita la discussione dell’avv. Vincenzo Domenico Ferraro, difensore dei ricorrenti Di AR NA e SA ER CE, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse dei suoi assistiti;
udita la discussione dell’avv. NI Visco, difensore del ricorrente NQ NI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34321 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 07/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronunzia del 07/06/2022 del Tribunale di Napoli che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato NA Di AR, ER CE SA e NI NQ responsabili, in concorso tra loro, del delitto di tentata estorsione aggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui al capoverso dell’art. 629 cod. pen. e, per Di AR e SA, alla recidiva specifica e reiterata, aveva irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Nell’interesse di NA Di AR e di ER CE SA, con l’unico ricorso proposto, sono stati articolati due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110, 56 e 629, 393 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione. Rileva il ricorrente che nella vicenda in esame difettano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui agli artt. 56- 629 cod. pen., dovendosi, al più, riqualificare il fatto nella diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di appello si è limitata a richiamare integralmente la ricostruzione fattuale operata nella sentenza di primo grado, senza indicare quale sarebbe stata in concreto la condotta estorsiva messa in atto dagli imputati nei confronti del commerciante ZH che, escusso in dibattimento, ha reso un racconto per nulla circostanziato riferendo comunque di un atteggiamento “un po' gentile” di costoro, in particolare non sono state descritte le modalità di violenza e la minaccia. Quanto al profilo del dolo, si assume che i ricorrenti hanno agito per la tutela di una pretesa legittima (ovvero il credito vantato da NI NQ rispetto al quale era stato emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della persona offesa) e su mandato del titolare della stessa, costoro erano animati dall’intento di recuperare solo quanto a quest’ultimo spettante. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. con riferimento al mancato 3 riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti. La Corte di appello ha escluso un bilanciamento più favorevole ricorrendo a mere formule di stile anziché applicare i criteri enunciati nell’art. 133 cod. pen. per adeguare la sanzione al caso concreto. 4. Nell’interesse di NI NQ sono stati articolati tre motivi. 4.1. Con il primo motivo e il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Deduce la difesa ricorrente che la persona offesa ZH – la quale, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, non parla e non comprende la lingua italiana, così da avere reso in dibattimento una testimonianza pressochè incomprensibile – è stata comunque chiara su un punto e cioè sul fatto di non avere “mai percepito paura”. Sotto altro profilo, richiamati i principi di diritto affermati dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, si rileva l’erroneità della sentenza impugnata che non ha riqualificato il fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Rileva la difesa ricorrente che NI NQ ha semplicemente richiesto il pagamento di quanto a lui dovuto nella ragionevole convinzione della fondatezza della propria pretesa. I giudici di merito hanno escluso l’esistenza di un debito di ZH nei confronti dell’imputato, nonostante le produzioni difensive che dimostrano come ZH sia subentrato, con contratto di cessione di ramo di azienda, nel supermercato D&C di LO IR il quale aveva un debito nei confronti della Panificio 5 s.a.s. di cui NQ NI è socio e come, rispetto a tale obbligazione non adempiuta, ammontante a circa 10.000,00 euro, sono stati emessi due decreti ingiuntivi ormai esecutivi, in quanto non opposti. L’esistenza di tale debito nei confronti di NQ NI è stata confermata anche dai testimoni ON e De UC. 4.2. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti e alla quantificazione della pena che avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo dedotto con l’atto di impugnazione proposto nell’interesse degli imputati Di AR e SA ed il primo e secondo motivo del ricorso interposto nell’interesse dell’imputato NQ sono trattabili congiuntamente in quanto di contenuto pienamente sovrapponibile. Si tratta di doglianze, per un verso, non consentite in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già prospettate negli atti di appello e disattese dalla Corte territoriale in virtù di una motivazione priva di manifeste illogicità con la quale le difese ricorrenti non si confrontano e, per altro verso, comunque manifestamente infondate. Il Collegio di merito ha richiamato la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado nella parte non contestata dagli imputati appellanti, per poi puntualmente esaminare i motivi di gravame proposti ai quali ha fornito adeguata risposta. Quanto alla valenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha evidenziato come ZH WE, seppure di nazionalità straniera, aveva ricostruito la vicenda con una narrazione ampia ed articolata trasfusa in un verbale di denuncia debitamente sottoscritto, poi successivamente confermata in dibattimento ove costui aveva mostrato di comprendere le domande poste ed aveva ad esse risposto con coerenza e precisione. Tale assunto è confutato solo genericamente dai ricorrenti che deducono come la testimonianza resa nel giudizio di primo grado sia incomprensibile e quindi inidonea ad assurgere ad elemento di prova, senza indicare e documentare alcunchè di specifico al riguardo e, al contrario, selezionando alcune parti del racconto a loro favorevoli (gli imputati avevano tenuto un atteggiamento “un po’ gentile”), così implicitamente conto di come lo stesso sia, in realtà, pienamente intelligibile. Quanto alla dedotta natura non intimidatoria della richiesta di pagamento della somma di euro 10.000,00 rivolta a ZH dai ricorrenti Di AR e SA, su incarico del coimputato NQ, la doglianza è parimenti generica in quanto non si misura con le argomentazioni contenute, al riguardo nella sentenza impugnata. Il Collegio di merito ha ricostruito le connotazioni concrete del fatto come descritte dalla persona offesa che aveva riferito del forte timore scaturito dalle modalità con le quali Di AR e SA - dopo un primo incontro nel quale si erano approcciati con toni “gentili”- nelle successive ulteriori tre occasioni, ravvicinate nel tempo, gli avevano richiesto la somma di 10.000,00 euro con modalità perentorie, tali da determinare in lui “molta paura” e da indurlo a rivolgersi alle Forze dell’Ordine; tale prospettazione trovava pieno riscontro nelle 5 immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza collocate nel luogo teatro dei fatti che avevano plasticamente registrato l’atteggiamento prevaricatore serbato dai due imputati. La Corte di appello ha, quindi, configurato in capo ai ricorrenti Di AR e SA, pacificamente incaricati da NQ, una condotta rientrante nel perimetro della minaccia costitutiva del delitto di estorsione che, può essere esplicita, palese e determinata, ma può anche manifestarsi in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore, come emerso nel caso di specie (Sez. 2, n. 11912 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 - 01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117 - 01; Sez. 2, n. 37526 del 16/6/2004, Giorgetti, Rv. 229727 - 01). Corretto è l’inquadramento del fatto nell’alveo della fattispecie di tentata estorsione anziché in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dovendosi qualificare come ingiusta la pretesa azionata nei confronti di ZH. Coerentemente alle risultanze probatorie e alle stesse dichiarazioni del ricorrente NI NQ (acquisite in dibattimento con il consenso delle parti), la Corte di appello (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) ha ritenuto che la pretesa di pagamento era stata attivata non presso l’effettivo debitore ma, in ragione della irreperibilità di quest’ultimo, nei confronti di un soggetto che nessun pagamento insoluto aveva nei confronti di NI NQ, soggetto per conto del quale Di AR e SA avevano tentato la riscossione. In particolare, sul punto, il Collegio di merito ha ampiamente confutato la riqualificazione invocata dagli imputati appellanti e qui pedissequamente riproposta con identiche argomentazioni, in parte tendenti ad una rivalutazione fattuale non consentita. Ha, quindi, posto in luce: che la moglie di ZH era subentrata a LO IR nella gestione del supermercato sito in Napoli, previa stipula di un contratto di cessione di ramo di azienda il quale escludeva il passaggio di crediti e obbligazioni aziendali al cessionario;
che il debito di cui era stato preteso l’adempimento riguardava un diverso esercizio commerciale sito in Capaccio Scalo alla cui titolarità e gestione ZH WE e la coniuge erano del tutto estranei;
che i decreti ingiuntivi esecutivi prodotti dalle difese e notificati anche alla moglie di ZH avevano ad oggetto fatture insolute proprie relative alle forniture effettuate dal Panificio 5 al supermercato sito in Capaccio Scalo e che tali atti erano stati richiesti ed ottenuti a distanza di anni dall’insorgenza del credito e, assai significativamente, dopo la denuncia di ZH e l’esecuzione delle misure cautelari emesse nei confronti degli odierni ricorrenti, con l’evidente intento di suffragare la tesi difensiva di esercizio arbitrario. La qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione, condotta sulla scorta delle evidenze probatorie disponibili, è conforme ai principi dettati dalla 6 sentenza a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02 secondo cui configura il delitto di estorsione, e non quello di cui all’art. 393 cod. pen., la condotta dell’agente che, come nel caso di specie, eserciti la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, trattandosi di un agire in concreto diretto a procurarsi un profitto ingiusto poiché volto ad ottenere il pagamento del debito da un soggetto non coinvolto nel sottostante vincolo contrattuale. 3. Manifestamente infondati sono il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse degli imputati Di AR e SA e parte del terzo motivo dell’atto di impugnazione interposto nell’interesse dell’imputato NQ, anch’essi trattabili congiuntamente in quanto di contenuto pienamente sovrapponibile. La Corte di merito (pag. 6 della sentenza impugnata) ha escluso il giudizio di prevalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla aggravante dell’avere commesso il fatto in più persone riunite e della recidiva ritenuta in capo a Di AR e SA;
ha evidenziato come alcun elemento favorevole fosse stato, al riguardo, introdotto dagli appellanti e che, di contro, militavano in senso negativo la gravità del fatto reiterato in più occasioni, i precedenti penali di cui erano attinti gli imputati ad eccezione di NI NQ il quale, pur incensurato, aveva ricoperto il ruolo di mandante dell’azione estorsiva. Si tratta di un giudizio discrezionale che non è stato affidato a mere formule di stile, ma correttamente condotto sulla scorta di alcuni dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen., come tale non sindacabile in sede di legittimità. 4. Identiche considerazioni valgono anche per il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NI NQ nella parte in cui si deduce la violazione di legge in punto di quantificazione della pena che, nei confronti dell’imputato, avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale. Anche sotto il profilo della dosimetria della sanzione, il Collegio di merito ha correttamente operato il preciso richiamo all’art. 133 cod. pen. e cioè alla entità dei fatti, rispetto ai quali, peraltro, tutti gli imputati avevano ottenuto una significativa riduzione a titolo di tentativo rispetto alla forbice edittale prevista dall’art. 56 cod. pen. e si erano altresì giovati del mancato aumento di pena a titolo di continuazione interna che il giudice di primo grado aveva omesso di calcolare. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila 7 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2025 Il Consigliere estensore LA OR Il Presidente AN LL
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che l’avv. Vincenzo Domenico Ferraro ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere LA OR;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità dei ricorsi: udita la discussione dell’avv. Vincenzo Domenico Ferraro, difensore dei ricorrenti Di AR NA e SA ER CE, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse dei suoi assistiti;
udita la discussione dell’avv. NI Visco, difensore del ricorrente NQ NI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34321 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 07/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronunzia del 07/06/2022 del Tribunale di Napoli che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato NA Di AR, ER CE SA e NI NQ responsabili, in concorso tra loro, del delitto di tentata estorsione aggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui al capoverso dell’art. 629 cod. pen. e, per Di AR e SA, alla recidiva specifica e reiterata, aveva irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Nell’interesse di NA Di AR e di ER CE SA, con l’unico ricorso proposto, sono stati articolati due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110, 56 e 629, 393 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione. Rileva il ricorrente che nella vicenda in esame difettano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui agli artt. 56- 629 cod. pen., dovendosi, al più, riqualificare il fatto nella diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di appello si è limitata a richiamare integralmente la ricostruzione fattuale operata nella sentenza di primo grado, senza indicare quale sarebbe stata in concreto la condotta estorsiva messa in atto dagli imputati nei confronti del commerciante ZH che, escusso in dibattimento, ha reso un racconto per nulla circostanziato riferendo comunque di un atteggiamento “un po' gentile” di costoro, in particolare non sono state descritte le modalità di violenza e la minaccia. Quanto al profilo del dolo, si assume che i ricorrenti hanno agito per la tutela di una pretesa legittima (ovvero il credito vantato da NI NQ rispetto al quale era stato emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della persona offesa) e su mandato del titolare della stessa, costoro erano animati dall’intento di recuperare solo quanto a quest’ultimo spettante. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. con riferimento al mancato 3 riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti. La Corte di appello ha escluso un bilanciamento più favorevole ricorrendo a mere formule di stile anziché applicare i criteri enunciati nell’art. 133 cod. pen. per adeguare la sanzione al caso concreto. 4. Nell’interesse di NI NQ sono stati articolati tre motivi. 4.1. Con il primo motivo e il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Deduce la difesa ricorrente che la persona offesa ZH – la quale, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, non parla e non comprende la lingua italiana, così da avere reso in dibattimento una testimonianza pressochè incomprensibile – è stata comunque chiara su un punto e cioè sul fatto di non avere “mai percepito paura”. Sotto altro profilo, richiamati i principi di diritto affermati dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, si rileva l’erroneità della sentenza impugnata che non ha riqualificato il fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Rileva la difesa ricorrente che NI NQ ha semplicemente richiesto il pagamento di quanto a lui dovuto nella ragionevole convinzione della fondatezza della propria pretesa. I giudici di merito hanno escluso l’esistenza di un debito di ZH nei confronti dell’imputato, nonostante le produzioni difensive che dimostrano come ZH sia subentrato, con contratto di cessione di ramo di azienda, nel supermercato D&C di LO IR il quale aveva un debito nei confronti della Panificio 5 s.a.s. di cui NQ NI è socio e come, rispetto a tale obbligazione non adempiuta, ammontante a circa 10.000,00 euro, sono stati emessi due decreti ingiuntivi ormai esecutivi, in quanto non opposti. L’esistenza di tale debito nei confronti di NQ NI è stata confermata anche dai testimoni ON e De UC. 4.2. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti e alla quantificazione della pena che avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo dedotto con l’atto di impugnazione proposto nell’interesse degli imputati Di AR e SA ed il primo e secondo motivo del ricorso interposto nell’interesse dell’imputato NQ sono trattabili congiuntamente in quanto di contenuto pienamente sovrapponibile. Si tratta di doglianze, per un verso, non consentite in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già prospettate negli atti di appello e disattese dalla Corte territoriale in virtù di una motivazione priva di manifeste illogicità con la quale le difese ricorrenti non si confrontano e, per altro verso, comunque manifestamente infondate. Il Collegio di merito ha richiamato la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado nella parte non contestata dagli imputati appellanti, per poi puntualmente esaminare i motivi di gravame proposti ai quali ha fornito adeguata risposta. Quanto alla valenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha evidenziato come ZH WE, seppure di nazionalità straniera, aveva ricostruito la vicenda con una narrazione ampia ed articolata trasfusa in un verbale di denuncia debitamente sottoscritto, poi successivamente confermata in dibattimento ove costui aveva mostrato di comprendere le domande poste ed aveva ad esse risposto con coerenza e precisione. Tale assunto è confutato solo genericamente dai ricorrenti che deducono come la testimonianza resa nel giudizio di primo grado sia incomprensibile e quindi inidonea ad assurgere ad elemento di prova, senza indicare e documentare alcunchè di specifico al riguardo e, al contrario, selezionando alcune parti del racconto a loro favorevoli (gli imputati avevano tenuto un atteggiamento “un po’ gentile”), così implicitamente conto di come lo stesso sia, in realtà, pienamente intelligibile. Quanto alla dedotta natura non intimidatoria della richiesta di pagamento della somma di euro 10.000,00 rivolta a ZH dai ricorrenti Di AR e SA, su incarico del coimputato NQ, la doglianza è parimenti generica in quanto non si misura con le argomentazioni contenute, al riguardo nella sentenza impugnata. Il Collegio di merito ha ricostruito le connotazioni concrete del fatto come descritte dalla persona offesa che aveva riferito del forte timore scaturito dalle modalità con le quali Di AR e SA - dopo un primo incontro nel quale si erano approcciati con toni “gentili”- nelle successive ulteriori tre occasioni, ravvicinate nel tempo, gli avevano richiesto la somma di 10.000,00 euro con modalità perentorie, tali da determinare in lui “molta paura” e da indurlo a rivolgersi alle Forze dell’Ordine; tale prospettazione trovava pieno riscontro nelle 5 immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza collocate nel luogo teatro dei fatti che avevano plasticamente registrato l’atteggiamento prevaricatore serbato dai due imputati. La Corte di appello ha, quindi, configurato in capo ai ricorrenti Di AR e SA, pacificamente incaricati da NQ, una condotta rientrante nel perimetro della minaccia costitutiva del delitto di estorsione che, può essere esplicita, palese e determinata, ma può anche manifestarsi in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore, come emerso nel caso di specie (Sez. 2, n. 11912 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 - 01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117 - 01; Sez. 2, n. 37526 del 16/6/2004, Giorgetti, Rv. 229727 - 01). Corretto è l’inquadramento del fatto nell’alveo della fattispecie di tentata estorsione anziché in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dovendosi qualificare come ingiusta la pretesa azionata nei confronti di ZH. Coerentemente alle risultanze probatorie e alle stesse dichiarazioni del ricorrente NI NQ (acquisite in dibattimento con il consenso delle parti), la Corte di appello (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) ha ritenuto che la pretesa di pagamento era stata attivata non presso l’effettivo debitore ma, in ragione della irreperibilità di quest’ultimo, nei confronti di un soggetto che nessun pagamento insoluto aveva nei confronti di NI NQ, soggetto per conto del quale Di AR e SA avevano tentato la riscossione. In particolare, sul punto, il Collegio di merito ha ampiamente confutato la riqualificazione invocata dagli imputati appellanti e qui pedissequamente riproposta con identiche argomentazioni, in parte tendenti ad una rivalutazione fattuale non consentita. Ha, quindi, posto in luce: che la moglie di ZH era subentrata a LO IR nella gestione del supermercato sito in Napoli, previa stipula di un contratto di cessione di ramo di azienda il quale escludeva il passaggio di crediti e obbligazioni aziendali al cessionario;
che il debito di cui era stato preteso l’adempimento riguardava un diverso esercizio commerciale sito in Capaccio Scalo alla cui titolarità e gestione ZH WE e la coniuge erano del tutto estranei;
che i decreti ingiuntivi esecutivi prodotti dalle difese e notificati anche alla moglie di ZH avevano ad oggetto fatture insolute proprie relative alle forniture effettuate dal Panificio 5 al supermercato sito in Capaccio Scalo e che tali atti erano stati richiesti ed ottenuti a distanza di anni dall’insorgenza del credito e, assai significativamente, dopo la denuncia di ZH e l’esecuzione delle misure cautelari emesse nei confronti degli odierni ricorrenti, con l’evidente intento di suffragare la tesi difensiva di esercizio arbitrario. La qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione, condotta sulla scorta delle evidenze probatorie disponibili, è conforme ai principi dettati dalla 6 sentenza a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02 secondo cui configura il delitto di estorsione, e non quello di cui all’art. 393 cod. pen., la condotta dell’agente che, come nel caso di specie, eserciti la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, trattandosi di un agire in concreto diretto a procurarsi un profitto ingiusto poiché volto ad ottenere il pagamento del debito da un soggetto non coinvolto nel sottostante vincolo contrattuale. 3. Manifestamente infondati sono il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse degli imputati Di AR e SA e parte del terzo motivo dell’atto di impugnazione interposto nell’interesse dell’imputato NQ, anch’essi trattabili congiuntamente in quanto di contenuto pienamente sovrapponibile. La Corte di merito (pag. 6 della sentenza impugnata) ha escluso il giudizio di prevalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla aggravante dell’avere commesso il fatto in più persone riunite e della recidiva ritenuta in capo a Di AR e SA;
ha evidenziato come alcun elemento favorevole fosse stato, al riguardo, introdotto dagli appellanti e che, di contro, militavano in senso negativo la gravità del fatto reiterato in più occasioni, i precedenti penali di cui erano attinti gli imputati ad eccezione di NI NQ il quale, pur incensurato, aveva ricoperto il ruolo di mandante dell’azione estorsiva. Si tratta di un giudizio discrezionale che non è stato affidato a mere formule di stile, ma correttamente condotto sulla scorta di alcuni dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen., come tale non sindacabile in sede di legittimità. 4. Identiche considerazioni valgono anche per il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NI NQ nella parte in cui si deduce la violazione di legge in punto di quantificazione della pena che, nei confronti dell’imputato, avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale. Anche sotto il profilo della dosimetria della sanzione, il Collegio di merito ha correttamente operato il preciso richiamo all’art. 133 cod. pen. e cioè alla entità dei fatti, rispetto ai quali, peraltro, tutti gli imputati avevano ottenuto una significativa riduzione a titolo di tentativo rispetto alla forbice edittale prevista dall’art. 56 cod. pen. e si erano altresì giovati del mancato aumento di pena a titolo di continuazione interna che il giudice di primo grado aveva omesso di calcolare. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila 7 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2025 Il Consigliere estensore LA OR Il Presidente AN LL