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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 583 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni, Via della Caserma n. 8, presso lo studio dell'Avvocato
Andrea Cavicchioli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
CONTRO on Controparte_1 sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, del 22.03.2024, per atto notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Terni, via Persona_1
Bramante 13
Opposto
OGGETTO: opposizione ad ATP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc,
l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito l'erroneità della consulenza espletata in sede di ATP, per avere il CTU sottovalutato le patologie da cui è affetto l'istante ai fine del riconoscimento dei benefici della pensione di inabilità
e/o assegno invalidità ex artt. 12 e 13, della legge 118/1971.
ha convenuto, pertanto, in giudizio l' di Terni Parte_1 CP_1 dinanzi al giudice del lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare la riduzione della propria capacità lavorativa nella misura del 90%, o nella diversa misura uguale e/o superiore al 74% necessaria per la concessione del beneficio richiesto, con vittoria di spese e compensi legali delle due fasi del giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso, essendosi limitata parte ricorrente a richiamare le osservazioni alla consulenza a cui il CTU aveva già risposto in sede di ATP;
in via ulteriormente preliminare, la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
nel merito, deducendo l'inesistenza dei requisiti sanitari, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, veniva disposta nuova CTU, con nomina del dottor
Persona_2
Quindi, sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del CP_ ricorso sollevata dall' per violazione dell'art. 445 bis c.p.c.
Nessun pregio assume la suddetta eccezione per quanto di ragione.
Ritiene questo giudice che la dichiarazione di dissenso che ha preceduto il giudizio sia pienamente corrispondente al dettato dell'art. 445 bis. c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato entro il termine di 30 giorni (decorrente dall'08.05.2024 assegnato dal G.L.) atto di dissenso alle risultanze dell'elaborato peritale del CTU Dott. (atto di dissenso depositato il 29.05.2024 - cfr. Per_3 dichiarazione all.ta al fascicolo dell'Atp in atti) con una motivazione dettagliata indicando nello specifico dove il consulente avrebbe errato nella sua valutazione medico-legale delle patologie da cui è affetto il sig. e quali non Parte_1 avrebbe preso in considerazione nonostante certificazione medica.
Non convince, altresì, il Tribunale l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo.
A parere di chi scrive parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha esaurientemente e sufficientemente esposto le ragioni a fondamento delle contestazioni alle risultanze della CTU del Dott. con le Persona_4 relative conclusioni, specificando dettagliatamente i punti critici dell'elaborato peritale sia sotto il profilo medico legale, in particolare le patologie non correttamente esaminate dal CTU, sia sotto l'aspetto formale circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
A questo punto deve essere esaminata l'ulteriore eccezione sollevata dall'Istituto di decadenza della domanda giudiziale per aver depositato il ricorso dopo sei mesi dal rigetto della domanda amministrativa. L'eccezione non coglie nel segno posto che il termine di sei mesi di decadenza dalla data di ricevimento del provvedimento emanato in sede amministrativa è stato rispettato dalla parte ricorrente che ha depositato il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo in data 20.11.2023 (finalizzato ad ottenere il beneficio economico) a fronte della definizione del procedimento amministrativo comunicata al ricorrente con nota del Comitato provinciale datata 01.06.2023 (cfr. all.to 2 al ricorso per ATP).
Al fine di evitare la eccepita decadenza non può certo pretendersi il rispetto da parte del ricorrente del termine di sei mesi dalla definizione del procedimento amministrativo per il deposito del ricorso in opposizione, posto che il giudizio per ATP potrebbe richiedere tempi superiori rispetto alla parentesi decadenziale dipendenti da variabili del tutto estranee alla volontà dell'istante.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi il grado Parte_1 di invalidità permanente e della riduzione della propria capacità lavorativa.
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro e un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n.
509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Mette conto evidenziare, inoltre, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa invece essere esteso al diritto della ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni.
Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6,
c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito.
Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socioeconomici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario (cfr. Cass. n. 6085 del
2014).
Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce della
Suprema corte (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Sez. Lav.
Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Sez. Lav. Sentenza n. 27010 del 24/10/2018) che hanno ribadito come “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
Ciò premesso, passando al merito del ricorso, risulta che la CTU espletata in sede di ATP ha riconosciuto l'istante affetto da un complesso quadro patologico sintetizzabile in: “Obesità, sindrome bilaterale della cuffia dei rotatori, ipertensione arteriosa sistemica controllata farmacologicamente.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale. Cervicodiscoartrosi della colonna cervicale. Esiti di orchiectomia da trauma. Hcv ed Hbv positivo”, quantificando la riduzione della sua capacità lavorativa dal 34% al 73%, con quantificazione al
70%. Con dichiarazione di dissenso, depositata nei termini di cui all'art. 445 bis, 4° co. c.p.c., ha contestato la valutazione svolta dal Parte_1
CTU.
Parte ricorrente ha, quindi, formulato nel ricorso in opposizione richiesta di rinnovo dell'esame medico legale.
Lo scrivente Giudice, ritenuta poco esaustiva la CTU espletata dall'ausiliario in sede di ATP, ha disposto una nuova CTU nominando all'uopo il dottor Persona_2
Il CTU nominato, sulla base dei dati anamnestici, clinici e strumentali contenuti in atti e di quelli acquisiti nel corso della fase peritale, ha accertato che il ricorrente: “…presenta un importante deficit motorio algodisfunzionale a carico del tratto cervicale e lombare del rachide che si accompagna ad una sofferenza radicolare assonale periferica cervicale e lombare EMG accertata. È presente una rilevante compromissione dei movimenti di adduzione abduzione elevazione postergazione di entrambe le spalle con associato deficit di forza per sindrome da conflitto bilaterale. Deficit articolare gomito sinistro. Aggrava disfunzionalmente tale quadro deficitario la compromissione bilaterale del n mediano con compromissione della forza ed efficienza della mano bilaterale
(manovra della pinza e della forza ridotta). Coesiste un'artrite psoriasica in trattamento con metrotrexate.”
Il CTU ha, poi, evidenziato che “Questo marcato interessamento osteoarticolare polidistrettuale cronico a carattere concorrente evidenziato nel corso degli accertamenti specialistici strumentali effettuati e depositati e soprattutto semeiologicamente riscontrato nella visita medica peritale viene a compromettere in un efficiente sinergismo patogenetico la globale funzione osteoarticolare del ricorrente. Si associano ancora a tale quadro una obesità di
2° grado, la steatosi epatica ed epatite cronica attiva HBV correlata in trattamento con Entecavir, l'ipertensione arteriosa in trattamento, il diabete in trattamento con ipoglicemizzanti orali”.
In sintesi, il CTU ha riscontrato sul ricorrente la presenza di un complesso quadro patologico, per: 1) obesità di 2°; 2) Sindrome algodisfunzionale da spondiloartrosi cervicale con protrusione discale C5-C6 e anomalie neurogene assonali, croniche nei distretti muscolari di pertinenza della radice C5-C6.C7 s;
3) Sindrome algodisfunzionale da spondiloartrosi lombare con ernie discali multiple e protrusioni discali, con neuropatia periferica assonale radice L5 dx e L4.L5 S1 sin. Coxartrosi bilaterale di grado modesto”; 4) severa limitazione algodisfunzionale bilaterale dell'articolazione della spalla da sindrome da conflitto. Epicondilite gomito sin con limitazione funzionale;
5) Limitazione algo-disfunzionale della mano e polso da sindrome del tunnel carpale bilaterale e neuropatia compressiva ulnare sin.; 6) coxartrosi bilaterale di grado lieve;
7) Artrite psoriasica in trattamento con methotrexate;
8) steatosi epatica di grado severo in soggetto con epatite cronica HBV correlata in trattamento con entecavir;
9) esiti di orchiectomia post traumatica;
10) artrosi metatarso falangea del 1 raggio, entesopatia plantare;
11) diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
12) ipertensione arteriosa non complicata in trattamento farmacologico.
Il CTU ha, infine, quantificato l'accertato complesso patologico deducendo che “tali menomazioni per la loro tipologia ed entità a carattere permanente rendono di anni 56 invalido civile nella misura Parte_1 dell'80%”, fissando la decorrenza dalla data della domanda amministrativa (Cfr.
CTU in atti).
Orbene, l'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e, come tale, viene posto a fondamento della presente decisione. La causa deve, quindi, essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica disposta nella presente fase ed alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione ad ATP deve, pertanto, essere accolto potendosi affermare che è Parte_1 soggetto invalido civile nella misura dell'80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (05.04.2023).
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni non esaminate.
Le spese di lite della procedura per ATP e del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, in uno alla concentrazione dell'attività processuale svolta.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente procedimento, e già liquidate con separati decreti, sono CP_ interamente poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva e, pertanto, accerta e dichiara invalido civile nella misura dell'80%, con Parte_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa ai sensi dell'art.13 Legge
n.118/1971;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 del presente giudizio e della procedura per ATP ex art. 445 bis c.p.c. che liquida complessivamente in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletate nelle due CP_1 fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Terni, lì 19 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 583 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni, Via della Caserma n. 8, presso lo studio dell'Avvocato
Andrea Cavicchioli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
CONTRO on Controparte_1 sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, del 22.03.2024, per atto notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Terni, via Persona_1
Bramante 13
Opposto
OGGETTO: opposizione ad ATP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc,
l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito l'erroneità della consulenza espletata in sede di ATP, per avere il CTU sottovalutato le patologie da cui è affetto l'istante ai fine del riconoscimento dei benefici della pensione di inabilità
e/o assegno invalidità ex artt. 12 e 13, della legge 118/1971.
ha convenuto, pertanto, in giudizio l' di Terni Parte_1 CP_1 dinanzi al giudice del lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare la riduzione della propria capacità lavorativa nella misura del 90%, o nella diversa misura uguale e/o superiore al 74% necessaria per la concessione del beneficio richiesto, con vittoria di spese e compensi legali delle due fasi del giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso, essendosi limitata parte ricorrente a richiamare le osservazioni alla consulenza a cui il CTU aveva già risposto in sede di ATP;
in via ulteriormente preliminare, la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
nel merito, deducendo l'inesistenza dei requisiti sanitari, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, veniva disposta nuova CTU, con nomina del dottor
Persona_2
Quindi, sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del CP_ ricorso sollevata dall' per violazione dell'art. 445 bis c.p.c.
Nessun pregio assume la suddetta eccezione per quanto di ragione.
Ritiene questo giudice che la dichiarazione di dissenso che ha preceduto il giudizio sia pienamente corrispondente al dettato dell'art. 445 bis. c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato entro il termine di 30 giorni (decorrente dall'08.05.2024 assegnato dal G.L.) atto di dissenso alle risultanze dell'elaborato peritale del CTU Dott. (atto di dissenso depositato il 29.05.2024 - cfr. Per_3 dichiarazione all.ta al fascicolo dell'Atp in atti) con una motivazione dettagliata indicando nello specifico dove il consulente avrebbe errato nella sua valutazione medico-legale delle patologie da cui è affetto il sig. e quali non Parte_1 avrebbe preso in considerazione nonostante certificazione medica.
Non convince, altresì, il Tribunale l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo.
A parere di chi scrive parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio ha esaurientemente e sufficientemente esposto le ragioni a fondamento delle contestazioni alle risultanze della CTU del Dott. con le Persona_4 relative conclusioni, specificando dettagliatamente i punti critici dell'elaborato peritale sia sotto il profilo medico legale, in particolare le patologie non correttamente esaminate dal CTU, sia sotto l'aspetto formale circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
A questo punto deve essere esaminata l'ulteriore eccezione sollevata dall'Istituto di decadenza della domanda giudiziale per aver depositato il ricorso dopo sei mesi dal rigetto della domanda amministrativa. L'eccezione non coglie nel segno posto che il termine di sei mesi di decadenza dalla data di ricevimento del provvedimento emanato in sede amministrativa è stato rispettato dalla parte ricorrente che ha depositato il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo in data 20.11.2023 (finalizzato ad ottenere il beneficio economico) a fronte della definizione del procedimento amministrativo comunicata al ricorrente con nota del Comitato provinciale datata 01.06.2023 (cfr. all.to 2 al ricorso per ATP).
Al fine di evitare la eccepita decadenza non può certo pretendersi il rispetto da parte del ricorrente del termine di sei mesi dalla definizione del procedimento amministrativo per il deposito del ricorso in opposizione, posto che il giudizio per ATP potrebbe richiedere tempi superiori rispetto alla parentesi decadenziale dipendenti da variabili del tutto estranee alla volontà dell'istante.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi il grado Parte_1 di invalidità permanente e della riduzione della propria capacità lavorativa.
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro e un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n.
509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Mette conto evidenziare, inoltre, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa invece essere esteso al diritto della ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni.
Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6,
c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito.
Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socioeconomici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario (cfr. Cass. n. 6085 del
2014).
Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce della
Suprema corte (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Sez. Lav.
Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Sez. Lav. Sentenza n. 27010 del 24/10/2018) che hanno ribadito come “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
Ciò premesso, passando al merito del ricorso, risulta che la CTU espletata in sede di ATP ha riconosciuto l'istante affetto da un complesso quadro patologico sintetizzabile in: “Obesità, sindrome bilaterale della cuffia dei rotatori, ipertensione arteriosa sistemica controllata farmacologicamente.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale. Cervicodiscoartrosi della colonna cervicale. Esiti di orchiectomia da trauma. Hcv ed Hbv positivo”, quantificando la riduzione della sua capacità lavorativa dal 34% al 73%, con quantificazione al
70%. Con dichiarazione di dissenso, depositata nei termini di cui all'art. 445 bis, 4° co. c.p.c., ha contestato la valutazione svolta dal Parte_1
CTU.
Parte ricorrente ha, quindi, formulato nel ricorso in opposizione richiesta di rinnovo dell'esame medico legale.
Lo scrivente Giudice, ritenuta poco esaustiva la CTU espletata dall'ausiliario in sede di ATP, ha disposto una nuova CTU nominando all'uopo il dottor Persona_2
Il CTU nominato, sulla base dei dati anamnestici, clinici e strumentali contenuti in atti e di quelli acquisiti nel corso della fase peritale, ha accertato che il ricorrente: “…presenta un importante deficit motorio algodisfunzionale a carico del tratto cervicale e lombare del rachide che si accompagna ad una sofferenza radicolare assonale periferica cervicale e lombare EMG accertata. È presente una rilevante compromissione dei movimenti di adduzione abduzione elevazione postergazione di entrambe le spalle con associato deficit di forza per sindrome da conflitto bilaterale. Deficit articolare gomito sinistro. Aggrava disfunzionalmente tale quadro deficitario la compromissione bilaterale del n mediano con compromissione della forza ed efficienza della mano bilaterale
(manovra della pinza e della forza ridotta). Coesiste un'artrite psoriasica in trattamento con metrotrexate.”
Il CTU ha, poi, evidenziato che “Questo marcato interessamento osteoarticolare polidistrettuale cronico a carattere concorrente evidenziato nel corso degli accertamenti specialistici strumentali effettuati e depositati e soprattutto semeiologicamente riscontrato nella visita medica peritale viene a compromettere in un efficiente sinergismo patogenetico la globale funzione osteoarticolare del ricorrente. Si associano ancora a tale quadro una obesità di
2° grado, la steatosi epatica ed epatite cronica attiva HBV correlata in trattamento con Entecavir, l'ipertensione arteriosa in trattamento, il diabete in trattamento con ipoglicemizzanti orali”.
In sintesi, il CTU ha riscontrato sul ricorrente la presenza di un complesso quadro patologico, per: 1) obesità di 2°; 2) Sindrome algodisfunzionale da spondiloartrosi cervicale con protrusione discale C5-C6 e anomalie neurogene assonali, croniche nei distretti muscolari di pertinenza della radice C5-C6.C7 s;
3) Sindrome algodisfunzionale da spondiloartrosi lombare con ernie discali multiple e protrusioni discali, con neuropatia periferica assonale radice L5 dx e L4.L5 S1 sin. Coxartrosi bilaterale di grado modesto”; 4) severa limitazione algodisfunzionale bilaterale dell'articolazione della spalla da sindrome da conflitto. Epicondilite gomito sin con limitazione funzionale;
5) Limitazione algo-disfunzionale della mano e polso da sindrome del tunnel carpale bilaterale e neuropatia compressiva ulnare sin.; 6) coxartrosi bilaterale di grado lieve;
7) Artrite psoriasica in trattamento con methotrexate;
8) steatosi epatica di grado severo in soggetto con epatite cronica HBV correlata in trattamento con entecavir;
9) esiti di orchiectomia post traumatica;
10) artrosi metatarso falangea del 1 raggio, entesopatia plantare;
11) diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
12) ipertensione arteriosa non complicata in trattamento farmacologico.
Il CTU ha, infine, quantificato l'accertato complesso patologico deducendo che “tali menomazioni per la loro tipologia ed entità a carattere permanente rendono di anni 56 invalido civile nella misura Parte_1 dell'80%”, fissando la decorrenza dalla data della domanda amministrativa (Cfr.
CTU in atti).
Orbene, l'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e, come tale, viene posto a fondamento della presente decisione. La causa deve, quindi, essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica disposta nella presente fase ed alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione ad ATP deve, pertanto, essere accolto potendosi affermare che è Parte_1 soggetto invalido civile nella misura dell'80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (05.04.2023).
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni non esaminate.
Le spese di lite della procedura per ATP e del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, in uno alla concentrazione dell'attività processuale svolta.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente procedimento, e già liquidate con separati decreti, sono CP_ interamente poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva e, pertanto, accerta e dichiara invalido civile nella misura dell'80%, con Parte_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa ai sensi dell'art.13 Legge
n.118/1971;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 del presente giudizio e della procedura per ATP ex art. 445 bis c.p.c. che liquida complessivamente in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletate nelle due CP_1 fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Terni, lì 19 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri