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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1709/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1709/2025 R.G.Div., promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RG) nella via Alessandro Manzoni n. 2/C, elettivamente domiciliato in VI nella via Palestro n.
84, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Minardi, che lo rappresenta e difende per mandato alle liti per come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. e residente in CP_1 C.F._2
VI (RG) nella via Del Quarantotto n. 143;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Rilevato che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto nel Comune di VI, in data 12/07/1979, con e dalla quale CP_1 unione sono nati i figli (24/06/1980) e (10/05/1988), maggiorenni ed oramai Per_1 Per_2 autosufficienti ed economicamente indipendenti;
ha esposto di essere separato dalla coniuge giusta sentenza n. 246/2012, depositata il 18/04/2012 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine previsto dalla legge per chiedere il divorzio;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza dinnanzi al Presidente delegato di giorno 23 ottobre 2025, in difetto di istanze istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisione;
la resistente è rimasta contumace;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 246/2012, depositata il 18/04/2012 pronunciata inter- partes dal Tribunale di Ragusa, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nessun'altra statuizione va emessa dal Tribunale nessuna ulteriore domanda essendo stata avanzata;
relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le stesse vanno dichiarate irreperibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
CP_1
pagina 2 di 3 Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a contratto nel Comune di VI, in data 12/07/1979, tra e trascritto nel registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di VI, al n. 115, parte II, serie A, anno 1979;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 16.12.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1709/2025 R.G.Div., promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RG) nella via Alessandro Manzoni n. 2/C, elettivamente domiciliato in VI nella via Palestro n.
84, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Minardi, che lo rappresenta e difende per mandato alle liti per come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. e residente in CP_1 C.F._2
VI (RG) nella via Del Quarantotto n. 143;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Rilevato che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto nel Comune di VI, in data 12/07/1979, con e dalla quale CP_1 unione sono nati i figli (24/06/1980) e (10/05/1988), maggiorenni ed oramai Per_1 Per_2 autosufficienti ed economicamente indipendenti;
ha esposto di essere separato dalla coniuge giusta sentenza n. 246/2012, depositata il 18/04/2012 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine previsto dalla legge per chiedere il divorzio;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza dinnanzi al Presidente delegato di giorno 23 ottobre 2025, in difetto di istanze istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisione;
la resistente è rimasta contumace;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 246/2012, depositata il 18/04/2012 pronunciata inter- partes dal Tribunale di Ragusa, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nessun'altra statuizione va emessa dal Tribunale nessuna ulteriore domanda essendo stata avanzata;
relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le stesse vanno dichiarate irreperibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
CP_1
pagina 2 di 3 Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a contratto nel Comune di VI, in data 12/07/1979, tra e trascritto nel registro dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di VI, al n. 115, parte II, serie A, anno 1979;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chiaramonte Gulfi di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 16.12.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3