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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/10/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1871/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 15/10/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore del convenuto è presente l'avv. Gian Nicola Dessi) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 10 N. R.G. 1871/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1871/2021 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Consuelo Masala, elettivamente domiciliata nella via Alghero
n. 13 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di costituzione.
ATTRICE
contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
FR UL, elettivamente domiciliato nella via Cugia n. 43 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04.03.2021, la ha Controparte_1
convenuto al giudizio di questo Tribunale , al fine di accertare la condotta Controparte_2
illecita posta in essere dallo stesso nei confronti della società attrice e, per l'effetto, ottenere il risarcimento dei danni patiti.
La parte attrice, a fondamento della domanda, ha sostenuto i motivi esposti in sintesi:
- la , impresa agricola dedita all'attività di estrazione del sughero, nell'estate del CP_1
2015 si era avvalsa della collaborazione dell'operaio , nei confronti del Controparte_2
quale era debitrice dell'importo di euro 750,00 a saldo della busta paga del mese di agosto del 2015;
- l'amministratore unico della società, aveva comunicato all'odierno convenuto Persona_1
che avrebbe effettuato il pagamento del saldo non appena sarebbe stata venduta la partita di sughero raccolta;
Per_
- la mattina del 16.10.2015 il aveva ricevuto una telefonata da il quale Testimone_1
lo aveva informato che alcune persone si trovavano all'interno della sua proprietà in località San Benedetto in AS e stavano caricando il sughero su un autoarticolato;
Per_
- i Carabinieri della Stazione di AS, allertati dal erano giunti sul posto, ma non avevano trovato nessuno all'interno dell'azienda;
- infine, che in alcune circostanze aveva custodito il terreno dell'attrice, Persona_2
Per_ aveva riferito al di aver riconosciuto, tra le persone autrici del furto del sughero,
, intento a caricare il sughero su un autoarticolato;
Controparte_2
pagina 3 di 10 - la stessa sera del 16.10.2015 unitamente al padre e ai due fratelli, Persona_3 CP_3
e , aveva incontrato il NT nel centro abitato di AS al fine di CP_4 CP_5
ottenere chiarimenti sulla vicenda;
Per_
- l'incontro era degenerato in una colluttazione per la quale i erano stati sottoposti ad un processo penale (R.N.R. 9986/2015), che si era concluso con una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. (n. 2030/2017);
- il NT aveva prelevato illecitamente una quantità di sughero pari a 70 quintali, che ammonta ad un importo di euro 42.000,00, oggetto della domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1. accertato l'illecito prelievo di sughero, come da superiore espositiva, quindi la fondatezza
della domanda, condannare per l'effetto il convenuto a corrispondere alla società attrice,
a titolo di risarcimento danni patrimoniali ex art. 2043 c.c. la somma di euro 42.000,00,
quantificata in via indicativa, o comunque la minore o maggiore somma che verrà
accertata in corso di causa;
2. con vittoria di competenze, spese ed accessori di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.06.2021 si è costituito in giudizio , che ha contestato le avverse pretese per i motivi che seguono: Controparte_2
- il convenuto era creditore nei confronti della parte attrice dell'importo di euro 800,00 per l'attività di raccolta del sughero prestata in suo favore nell'estate del 2015, del quale aveva richiesto il pagamento senza riscontro;
pagina 4 di 10 - non aveva prelevato illecitamente alcun quantitativo di sughero ai danni CP_2
dell'attrice né aveva aggredito i suoi titolari la sera del 16.10.2015;
Per_
- al contrario, in quel frangente, dopo essere stato picchiato dai era stato in un primo momento minacciato di morte da il quale aveva appoggiato una pistola Persona_4
contro la nuca del , il quale, tentando la fuga, era stato attinto da due colpi d'arma CP_2
da fuoco al fianco;
- il era stato soccorso da un'ambulanza e trasportato presso l'ospedale Santa CP_2
Barbara di AS per le cure del caso;
Per_
- a seguito di tali fatti, il aveva convenuto i al giudizio di questo Tribunale, CP_2
(R.G. 3002/2019), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'aggressione quantificati, dal consulente tecnico di parte, in euro 40.000,00;
Per_
- solo dopo aver ricevuto la notifica di tale citazione a giudizio, i avevano formulato,
nei confronti del NT, una richiesta di risarcimento danni per l'asserito furto, in merito al quale, peraltro, non era mai stata presentata alcuna querela;
- l'attrice non ha fornito prova né dell'avvenuto furto né del quantitativo di sughero asseritamente sottratto o del suo valore;
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale nel merito
- rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese ed accessori di legge”.
La causa, istruita tramite produzioni documentali e testimoniali, essendo matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del pagina 5 di 10 dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive nel termine di 30 giorni prima dell'udienza.
******
La domanda proposta dalla parte attrice nei confronti del convenuto è infondata e deve essere rigettata.
Si deve richiamare la regola di cui all'art. 2967 c.c., con riguardo all'onere della prova, la quale dispone: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono
il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Applicando tale norma al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la parte attrice non abbia adempiuto all'onere della prova circa l'asserita condotta furtiva imputabile al convenuto, ma, al contrario, le risultanze istruttorie hanno contraddetto la versione dei fatti sostenuta dalla stessa.
In particolare, ha sostenuto che la mattina del 16.10.2015, intorno alle ore 12, era Persona_3
stato avvisato telefonicamente da del furto in atto, riferendo che alcune persone Testimone_1
Per_ erano intente a prelevare del sughero dal terreno dei e lo stavano caricandolo su un autoarticolato.
Tale versione dei fatti non è stata confermata dai testi di parte attrice.
Infatti, dedotto come testimone dall'attrice, ha smentito tale circostanza, Testimone_1
asserendo testualmente: “non è vero, io non feci una telefonata con tale contenuto, soprattutto
perché, avendo un'attività commerciale, ero nel mio negozio e non potevo trovarmi presso il
luogo di causa, poiché non è vicino a dove io lavoro. Non escludo di aver chiamato in quella
data il , ma di certo il contenuto della telefonata non era quello del capo di prova” Persona_3
(verbale udienza 24.02.2023).
pagina 6 di 10 Appare evidente la contrapposizione delle asserzioni di cui sopra, a sostegno della quale il testimone fornisce, peraltro, anche una spiegazione logica in merito al motivo per cui non si trovava nel luogo indicato dall'attore, in quanto era intento a lavorare presso la propria attività
commerciale, lontana dall'azienda dei Sulis.
Tali dichiarazioni sono particolarmente attendibili in quanto provenienti da un soggetto disinteressato, il quale, pur essendo teste di parte attrice, ha smentito la versione dei fatti esposta dalla stessa.
È necessario passare ora ad esaminare le dichiarazioni del testimone che Persona_2
devono tuttavia esser vagliate criticamente, essendo un teste non equidistante dalle parti, in quanto non solo legato da un rapporto di lavoro con l'impresa attrice, per la quale aveva svolto l'attività di custode del terreno all'epoca dell'asserito furto, ma anche perché - all'esito delle indagini svolte dalla Polizia di Stato di AS per l'aggressione a mano armata commessa dai
Per_ nei confronti del - era stato accertato che il aveva venduto le cartucce a CP_2 Per_2
CP_6
Questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dal teste siano inattendibili per le Per_2
ragioni che seguono.
In primo luogo, è opportuno evidenziare che il teste ha asserito che la mattina del furto aveva
Per_ visto il , unitamente ad altre persone, all'interno della tenuta dei caricare il sughero CP_2
su un autoarticolato.
Secondo la sua versione dei fatti, il si sarebbe avvicinato al , spiegando che era CP_2 Per_2
Per_ intento a sottrarre il sughero in quanto i erano suoi creditori e avrebbe deciso di soddisfarsi del credito rivendendo il sughero sottratto (verbale udienza del 24.02.2023).
pagina 7 di 10 Questo Tribunale ritiene che non sia credibile che il , sebbene quel giorno si trovasse Per_2
Per_ casualmente e non per ragioni di lavoro vicino al terreno dei non avesse avuto la premura di allertare le Autorità o, quanto meno, i suoi datori di lavoro del fatto che si stava perpetrando un furto ai danni dell'azienda.
Per_ Tale circostanza, inverosimilmente, sarebbe stata riferita dal ai nel corso della Per_2
stessa giornata, soltanto quando questi avevano raccolto informazioni sull'accaduto dalle persone del luogo.
Ad ulteriore conferma dell'inattendibilità del teste e della condivisione di interessi con Per_2
gli attori, questo Tribunale ritiene opportuno evidenziare che il era stato accusato dal Per_2
NT di avere venduto illecitamente delle cartucce per una pistola semiautomatica a CP_6
concorrente nell'aggressione ai suoi danni con colpi di arma da fuoco.
[...]
Infatti, il era stato sentito a sommarie informazioni testimoniali, dinanzi al CP_2
Commissariato della Polizia di Stato di AS, il giorno stesso in cui aveva subito l'aggressione
Per_ da parte dei e aveva dichiarato che poco tempo prima il gli aveva confidato di aver Per_2
venduto delle cartucce a (prod. attrice doc. n. 2). CP_6
Tale circostanza rende, del tutto inattendibili le dichiarazioni testimoniali rese dal Per_2
contro lo stesso convenuto che, peraltro, non solo non hanno trovato riscontro nelle risultanze dell'odierna istruttoria ma al contrario vi sono elementi probatori di segno contrario.
Infatti, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene attendibili le risposte fornite dal convenuto in sede di interrogatorio formale, nel corso del quale il ha fornito una versione CP_2
dei fatti intrinsecamente coerente e che ha trovato riscontri esterni nell'istruttoria.
In particolare, la teste - coniuge del convenuto all'epoca dei fatti ma separata al Tes_2
momento della dichiarazione testimoniale - ha ricordato che il 16.10.2015 il , dalle ore CP_2
pagina 8 di 10 11.00 fino alle 17.00 circa, si trovava nella sua abitazione in AS, dalla quale si era allontanato per poco tempo in compagnia di un amico, Persona_5
Testi La inoltre, ha precisato di essere in grado di ricordare tale circostanza in quanto si era trattato di un giorno molto particolare, poiché nel pomeriggio il marito era stato attinto da un colpo d'arma da fuoco durante una colluttazione (verbale udienza 03.03.2023).
Tale dichiarazione è stata confermata dal teste il quale ha ricordato che il Persona_5
giorno dei fatti era andato a prendere il presso la sua abitazione, dalla quale si erano CP_2
allontanati per recarsi in un bar nelle vicinanze, precisando che dalle ore 11.00 alle ore 17.00
circa era costantemente rimasto in sua compagnia e aveva pranzato con lui presso la sua abitazione (verbale udienza 03.03.2023).
Testi Da ciò consegue che, alla luce delle dichiarazioni disinteressate e conformi dei testi e
è rimasto accertato in causa che il giorno del furto di sughero, asseritamente commesso Per_5
dal NT il 16.10.2015 in orario compreso tra le 11.00 e le 12.00, lo stesso non poteva trovarsi nei terreni di proprietà attrice in località San Benedetto - AS.
Questo Tribunale, inoltre, ritiene che vi siano ulteriori circostanze da evidenziare che - alla luce del contesto di cui sopra - supportano la motivazione di rigetto della domanda di parte attrice.
Per_ Si deve, infatti, attribuire rilevanza al fatto che i pur avendo subito un danno di rilevante gravità (oltre 40.000,00 euro), non avessero proposto querela per la sottrazione del sughero, pur potendo - a loro dire - indicare i testimoni che avrebbero assistito al reato.
Per_ Inoltre, è quantomeno singolare che i hanno agito in sede civile nell'odierno giudizio solo in un momento successivo all'azione civile risarcitoria esercitata dal NT (R.G.
Per_ 3002/2019) per le lesioni patite in seguito all'aggressione attuata dai , chiedendo un importo pagina 9 di 10 per il risarcimento del danno in misura quasi identica a quella richiesta dal NT nel separato giudizio.
Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, questo Tribunale ritiene che non sia stata provata l'esistenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto, pertanto la domanda attrice deve essere rigettata.
Deve inoltre ritenersi accertata la falsità delle dichiarazioni testimoniali rese da Per_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, per le quali è doverosa la trasmissione degli
[...]
atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza, come da separato decreto.
Le spese di lite, liquidate in sentenza per le quattro fasi secondo il valore causa indeterminabile di complessità bassa, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
;
[...]
2. condanna la a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Controparte_2
pari ad euro 3.809,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 15/10/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 15/10/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore del convenuto è presente l'avv. Gian Nicola Dessi) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 10 N. R.G. 1871/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1871/2021 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Consuelo Masala, elettivamente domiciliata nella via Alghero
n. 13 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di costituzione.
ATTRICE
contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
FR UL, elettivamente domiciliato nella via Cugia n. 43 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04.03.2021, la ha Controparte_1
convenuto al giudizio di questo Tribunale , al fine di accertare la condotta Controparte_2
illecita posta in essere dallo stesso nei confronti della società attrice e, per l'effetto, ottenere il risarcimento dei danni patiti.
La parte attrice, a fondamento della domanda, ha sostenuto i motivi esposti in sintesi:
- la , impresa agricola dedita all'attività di estrazione del sughero, nell'estate del CP_1
2015 si era avvalsa della collaborazione dell'operaio , nei confronti del Controparte_2
quale era debitrice dell'importo di euro 750,00 a saldo della busta paga del mese di agosto del 2015;
- l'amministratore unico della società, aveva comunicato all'odierno convenuto Persona_1
che avrebbe effettuato il pagamento del saldo non appena sarebbe stata venduta la partita di sughero raccolta;
Per_
- la mattina del 16.10.2015 il aveva ricevuto una telefonata da il quale Testimone_1
lo aveva informato che alcune persone si trovavano all'interno della sua proprietà in località San Benedetto in AS e stavano caricando il sughero su un autoarticolato;
Per_
- i Carabinieri della Stazione di AS, allertati dal erano giunti sul posto, ma non avevano trovato nessuno all'interno dell'azienda;
- infine, che in alcune circostanze aveva custodito il terreno dell'attrice, Persona_2
Per_ aveva riferito al di aver riconosciuto, tra le persone autrici del furto del sughero,
, intento a caricare il sughero su un autoarticolato;
Controparte_2
pagina 3 di 10 - la stessa sera del 16.10.2015 unitamente al padre e ai due fratelli, Persona_3 CP_3
e , aveva incontrato il NT nel centro abitato di AS al fine di CP_4 CP_5
ottenere chiarimenti sulla vicenda;
Per_
- l'incontro era degenerato in una colluttazione per la quale i erano stati sottoposti ad un processo penale (R.N.R. 9986/2015), che si era concluso con una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. (n. 2030/2017);
- il NT aveva prelevato illecitamente una quantità di sughero pari a 70 quintali, che ammonta ad un importo di euro 42.000,00, oggetto della domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1. accertato l'illecito prelievo di sughero, come da superiore espositiva, quindi la fondatezza
della domanda, condannare per l'effetto il convenuto a corrispondere alla società attrice,
a titolo di risarcimento danni patrimoniali ex art. 2043 c.c. la somma di euro 42.000,00,
quantificata in via indicativa, o comunque la minore o maggiore somma che verrà
accertata in corso di causa;
2. con vittoria di competenze, spese ed accessori di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.06.2021 si è costituito in giudizio , che ha contestato le avverse pretese per i motivi che seguono: Controparte_2
- il convenuto era creditore nei confronti della parte attrice dell'importo di euro 800,00 per l'attività di raccolta del sughero prestata in suo favore nell'estate del 2015, del quale aveva richiesto il pagamento senza riscontro;
pagina 4 di 10 - non aveva prelevato illecitamente alcun quantitativo di sughero ai danni CP_2
dell'attrice né aveva aggredito i suoi titolari la sera del 16.10.2015;
Per_
- al contrario, in quel frangente, dopo essere stato picchiato dai era stato in un primo momento minacciato di morte da il quale aveva appoggiato una pistola Persona_4
contro la nuca del , il quale, tentando la fuga, era stato attinto da due colpi d'arma CP_2
da fuoco al fianco;
- il era stato soccorso da un'ambulanza e trasportato presso l'ospedale Santa CP_2
Barbara di AS per le cure del caso;
Per_
- a seguito di tali fatti, il aveva convenuto i al giudizio di questo Tribunale, CP_2
(R.G. 3002/2019), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'aggressione quantificati, dal consulente tecnico di parte, in euro 40.000,00;
Per_
- solo dopo aver ricevuto la notifica di tale citazione a giudizio, i avevano formulato,
nei confronti del NT, una richiesta di risarcimento danni per l'asserito furto, in merito al quale, peraltro, non era mai stata presentata alcuna querela;
- l'attrice non ha fornito prova né dell'avvenuto furto né del quantitativo di sughero asseritamente sottratto o del suo valore;
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale nel merito
- rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese ed accessori di legge”.
La causa, istruita tramite produzioni documentali e testimoniali, essendo matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del pagina 5 di 10 dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive nel termine di 30 giorni prima dell'udienza.
******
La domanda proposta dalla parte attrice nei confronti del convenuto è infondata e deve essere rigettata.
Si deve richiamare la regola di cui all'art. 2967 c.c., con riguardo all'onere della prova, la quale dispone: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono
il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Applicando tale norma al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la parte attrice non abbia adempiuto all'onere della prova circa l'asserita condotta furtiva imputabile al convenuto, ma, al contrario, le risultanze istruttorie hanno contraddetto la versione dei fatti sostenuta dalla stessa.
In particolare, ha sostenuto che la mattina del 16.10.2015, intorno alle ore 12, era Persona_3
stato avvisato telefonicamente da del furto in atto, riferendo che alcune persone Testimone_1
Per_ erano intente a prelevare del sughero dal terreno dei e lo stavano caricandolo su un autoarticolato.
Tale versione dei fatti non è stata confermata dai testi di parte attrice.
Infatti, dedotto come testimone dall'attrice, ha smentito tale circostanza, Testimone_1
asserendo testualmente: “non è vero, io non feci una telefonata con tale contenuto, soprattutto
perché, avendo un'attività commerciale, ero nel mio negozio e non potevo trovarmi presso il
luogo di causa, poiché non è vicino a dove io lavoro. Non escludo di aver chiamato in quella
data il , ma di certo il contenuto della telefonata non era quello del capo di prova” Persona_3
(verbale udienza 24.02.2023).
pagina 6 di 10 Appare evidente la contrapposizione delle asserzioni di cui sopra, a sostegno della quale il testimone fornisce, peraltro, anche una spiegazione logica in merito al motivo per cui non si trovava nel luogo indicato dall'attore, in quanto era intento a lavorare presso la propria attività
commerciale, lontana dall'azienda dei Sulis.
Tali dichiarazioni sono particolarmente attendibili in quanto provenienti da un soggetto disinteressato, il quale, pur essendo teste di parte attrice, ha smentito la versione dei fatti esposta dalla stessa.
È necessario passare ora ad esaminare le dichiarazioni del testimone che Persona_2
devono tuttavia esser vagliate criticamente, essendo un teste non equidistante dalle parti, in quanto non solo legato da un rapporto di lavoro con l'impresa attrice, per la quale aveva svolto l'attività di custode del terreno all'epoca dell'asserito furto, ma anche perché - all'esito delle indagini svolte dalla Polizia di Stato di AS per l'aggressione a mano armata commessa dai
Per_ nei confronti del - era stato accertato che il aveva venduto le cartucce a CP_2 Per_2
CP_6
Questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dal teste siano inattendibili per le Per_2
ragioni che seguono.
In primo luogo, è opportuno evidenziare che il teste ha asserito che la mattina del furto aveva
Per_ visto il , unitamente ad altre persone, all'interno della tenuta dei caricare il sughero CP_2
su un autoarticolato.
Secondo la sua versione dei fatti, il si sarebbe avvicinato al , spiegando che era CP_2 Per_2
Per_ intento a sottrarre il sughero in quanto i erano suoi creditori e avrebbe deciso di soddisfarsi del credito rivendendo il sughero sottratto (verbale udienza del 24.02.2023).
pagina 7 di 10 Questo Tribunale ritiene che non sia credibile che il , sebbene quel giorno si trovasse Per_2
Per_ casualmente e non per ragioni di lavoro vicino al terreno dei non avesse avuto la premura di allertare le Autorità o, quanto meno, i suoi datori di lavoro del fatto che si stava perpetrando un furto ai danni dell'azienda.
Per_ Tale circostanza, inverosimilmente, sarebbe stata riferita dal ai nel corso della Per_2
stessa giornata, soltanto quando questi avevano raccolto informazioni sull'accaduto dalle persone del luogo.
Ad ulteriore conferma dell'inattendibilità del teste e della condivisione di interessi con Per_2
gli attori, questo Tribunale ritiene opportuno evidenziare che il era stato accusato dal Per_2
NT di avere venduto illecitamente delle cartucce per una pistola semiautomatica a CP_6
concorrente nell'aggressione ai suoi danni con colpi di arma da fuoco.
[...]
Infatti, il era stato sentito a sommarie informazioni testimoniali, dinanzi al CP_2
Commissariato della Polizia di Stato di AS, il giorno stesso in cui aveva subito l'aggressione
Per_ da parte dei e aveva dichiarato che poco tempo prima il gli aveva confidato di aver Per_2
venduto delle cartucce a (prod. attrice doc. n. 2). CP_6
Tale circostanza rende, del tutto inattendibili le dichiarazioni testimoniali rese dal Per_2
contro lo stesso convenuto che, peraltro, non solo non hanno trovato riscontro nelle risultanze dell'odierna istruttoria ma al contrario vi sono elementi probatori di segno contrario.
Infatti, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene attendibili le risposte fornite dal convenuto in sede di interrogatorio formale, nel corso del quale il ha fornito una versione CP_2
dei fatti intrinsecamente coerente e che ha trovato riscontri esterni nell'istruttoria.
In particolare, la teste - coniuge del convenuto all'epoca dei fatti ma separata al Tes_2
momento della dichiarazione testimoniale - ha ricordato che il 16.10.2015 il , dalle ore CP_2
pagina 8 di 10 11.00 fino alle 17.00 circa, si trovava nella sua abitazione in AS, dalla quale si era allontanato per poco tempo in compagnia di un amico, Persona_5
Testi La inoltre, ha precisato di essere in grado di ricordare tale circostanza in quanto si era trattato di un giorno molto particolare, poiché nel pomeriggio il marito era stato attinto da un colpo d'arma da fuoco durante una colluttazione (verbale udienza 03.03.2023).
Tale dichiarazione è stata confermata dal teste il quale ha ricordato che il Persona_5
giorno dei fatti era andato a prendere il presso la sua abitazione, dalla quale si erano CP_2
allontanati per recarsi in un bar nelle vicinanze, precisando che dalle ore 11.00 alle ore 17.00
circa era costantemente rimasto in sua compagnia e aveva pranzato con lui presso la sua abitazione (verbale udienza 03.03.2023).
Testi Da ciò consegue che, alla luce delle dichiarazioni disinteressate e conformi dei testi e
è rimasto accertato in causa che il giorno del furto di sughero, asseritamente commesso Per_5
dal NT il 16.10.2015 in orario compreso tra le 11.00 e le 12.00, lo stesso non poteva trovarsi nei terreni di proprietà attrice in località San Benedetto - AS.
Questo Tribunale, inoltre, ritiene che vi siano ulteriori circostanze da evidenziare che - alla luce del contesto di cui sopra - supportano la motivazione di rigetto della domanda di parte attrice.
Per_ Si deve, infatti, attribuire rilevanza al fatto che i pur avendo subito un danno di rilevante gravità (oltre 40.000,00 euro), non avessero proposto querela per la sottrazione del sughero, pur potendo - a loro dire - indicare i testimoni che avrebbero assistito al reato.
Per_ Inoltre, è quantomeno singolare che i hanno agito in sede civile nell'odierno giudizio solo in un momento successivo all'azione civile risarcitoria esercitata dal NT (R.G.
Per_ 3002/2019) per le lesioni patite in seguito all'aggressione attuata dai , chiedendo un importo pagina 9 di 10 per il risarcimento del danno in misura quasi identica a quella richiesta dal NT nel separato giudizio.
Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, questo Tribunale ritiene che non sia stata provata l'esistenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto, pertanto la domanda attrice deve essere rigettata.
Deve inoltre ritenersi accertata la falsità delle dichiarazioni testimoniali rese da Per_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, per le quali è doverosa la trasmissione degli
[...]
atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di competenza, come da separato decreto.
Le spese di lite, liquidate in sentenza per le quattro fasi secondo il valore causa indeterminabile di complessità bassa, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
;
[...]
2. condanna la a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Controparte_2
pari ad euro 3.809,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 15/10/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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