CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
IE FR, AT
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 214/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12569/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3018952021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3018952021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3018952021 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12569/25/23 depositata il 24.10.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TK501F3018952021, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 2, relativo all'imposta IRPEF per l'anno 2015, con cui l'Ufficio ha rilevato l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e recuperato a tassazione il reddito da lavoro dipendente percepito, richiedendo il pagamento di euro 38.606,42 per imposte, sanzioni e interessi.
La ricorrente proponeva ricorso, rappresentando preliminarmente di aver attivato il previo contraddittorio con l'Agenzia, depositando documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte in Francia. Secondo la Resistente_1 le determinazioni dell'Agenzia risultavano errate, poiché frutto di un'errata interpretazione della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata dalla L. 20/1992.
In particolare, all'art. 15, paragrafo 3 della citata Convenzione, applicabile alla fattispecie in oggetto, stabilisce che “Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti”. In sostanza, secondo l'interpretazione della ricorrente, la norma speciale prevede che – nelle ipotesi sopra indicate - la potestà impositiva spetti in via esclusiva allo Stato in cui ha sede effettiva la società datrice di lavoro, configurandosi una potestà residua dello Stato di residenza (nel caso di specie, l'Italia) solo nell'ipotesi in cui la Francia non abbia esercitato la propria potestà impositiva.
Considerato che
la Resistente_1 aveva regolarmente pagato le proprie imposte sul reddito in Francia, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato per inesistenza dell'obbligazione tributaria.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità del suo operato, considerato che la
Convenzione Italia-Francia non stabiliva una potestà impositiva esclusiva di uno Stato bensì quella concorrente, per cui la ricorrente poteva soltanto dedurre dal carico fiscale complessivo l'imposta dei redditi già corrisposta in Francia. Per tali ragioni, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
I primi giudici accoglievano l'appello e compensavano le spese, ritenendo applicabile l'art. 15 della
Convenzione Italia-Francia ratificata con Legge n. 20/1992, il quale prevede che “Nonostante le disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti.”
L'Agenzia delle Entrate propone appello ritenendo che la sentenza dei giudici di prime cure sia errata in fatto ed in diritto per violazione degli artt. art.3, 23 del TUIR, nonché dell'art.15 'Mod. OCSE' e dell'art.15
“Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni” (Legge 7 gennaio 1992, n.20). Chiede la riforma integrale della sentenza e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Risulta costituita la contribuente e contesta quanto affermato dall'Ufficio e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa vigente e, pertanto, il presente appello va rigettato.
L'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate DP II di Roma è palesemente infondato alla luce del chiaro tenore letterale della norma di cui all'art. 15 c.3 della legge7.1.1992 n. 20 che ha recepito la convenzione
Italia/Francia per evitare le doppie imposizioni e che così recita: “Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti”.
Non vi è dubbio che la Resistente_1, in quanto assistente di volo alle dipendenze di Società_1, abbia svolto il suo lavoro a bordo di aeromobili e su tratte internazionali (circostanza provata e non smentita dall'Agenzia delle Entrate). Quindi, il relativo regime fiscale è da inquadrare perfettamente nelle previsioni della norma su richiamata che parla di imponibilità nel paese sede della direzione effettiva dell'impresa. Nel nostro caso, è la Francia il paese nei confronti del quale la Resistente_1 doveva assolvere i propri impegni fiscali, nonostante fosse residente in Italia. Pertanto, essendo stati tassati i redditi della contribuente in
Francia, tale tassazione deve ritenersi esclusiva e conforme alle norme.
A conforto di questa linea interpretativa, la cui portata lessicale appare definita e certa, si pone quanto espresso dalla Corte di Cassazione –sez.
5- nella pronuncia 23984 del 24.11.2016: “in materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati prevalgono, attesane la specialità e la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne, e, pertanto sul doppio criterio di prelievo dell'utile mondiale per i soggetti residenti e della territorialità della fonte di reddito per i soggetti non residenti, e sull'art. 165 del d.p.r. 917 del 1986”.
Questa analisi non contraddice quanto espresso dallo stesso Supremo Collegio a proposito dell'obbligo della denuncia dei redditi. Obbligo che si pone quale condizione per il riconoscimento in detrazione delle imposte pagate all'estero da soggetti residenti in Italia (ex plurimis Cass. sez. 5 ord 20291 del 31.7.2018).
Infatti, la detta pronuncia ha definito un principio che varrebbe per la generalità dei contribuenti mentre il caso in discussione pone una eccezione in relazione al c.d. personale viaggiante su navi e aeromobili.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate va respinto con contestuale condanna alle spese di giudizio in ossequio al principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
- La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Spese del grado a carico dell'appellante che si liquidano in euro 1.980,00 oltre oneri di legge. Così deciso in Roma il 12 novembre
2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
IE FR, AT
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 214/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12569/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3018952021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3018952021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F3018952021 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12569/25/23 depositata il 24.10.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TK501F3018952021, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 2, relativo all'imposta IRPEF per l'anno 2015, con cui l'Ufficio ha rilevato l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e recuperato a tassazione il reddito da lavoro dipendente percepito, richiedendo il pagamento di euro 38.606,42 per imposte, sanzioni e interessi.
La ricorrente proponeva ricorso, rappresentando preliminarmente di aver attivato il previo contraddittorio con l'Agenzia, depositando documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte in Francia. Secondo la Resistente_1 le determinazioni dell'Agenzia risultavano errate, poiché frutto di un'errata interpretazione della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata dalla L. 20/1992.
In particolare, all'art. 15, paragrafo 3 della citata Convenzione, applicabile alla fattispecie in oggetto, stabilisce che “Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti”. In sostanza, secondo l'interpretazione della ricorrente, la norma speciale prevede che – nelle ipotesi sopra indicate - la potestà impositiva spetti in via esclusiva allo Stato in cui ha sede effettiva la società datrice di lavoro, configurandosi una potestà residua dello Stato di residenza (nel caso di specie, l'Italia) solo nell'ipotesi in cui la Francia non abbia esercitato la propria potestà impositiva.
Considerato che
la Resistente_1 aveva regolarmente pagato le proprie imposte sul reddito in Francia, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato per inesistenza dell'obbligazione tributaria.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità del suo operato, considerato che la
Convenzione Italia-Francia non stabiliva una potestà impositiva esclusiva di uno Stato bensì quella concorrente, per cui la ricorrente poteva soltanto dedurre dal carico fiscale complessivo l'imposta dei redditi già corrisposta in Francia. Per tali ragioni, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
I primi giudici accoglievano l'appello e compensavano le spese, ritenendo applicabile l'art. 15 della
Convenzione Italia-Francia ratificata con Legge n. 20/1992, il quale prevede che “Nonostante le disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti.”
L'Agenzia delle Entrate propone appello ritenendo che la sentenza dei giudici di prime cure sia errata in fatto ed in diritto per violazione degli artt. art.3, 23 del TUIR, nonché dell'art.15 'Mod. OCSE' e dell'art.15
“Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni” (Legge 7 gennaio 1992, n.20). Chiede la riforma integrale della sentenza e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Risulta costituita la contribuente e contesta quanto affermato dall'Ufficio e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 12/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa vigente e, pertanto, il presente appello va rigettato.
L'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate DP II di Roma è palesemente infondato alla luce del chiaro tenore letterale della norma di cui all'art. 15 c.3 della legge7.1.1992 n. 20 che ha recepito la convenzione
Italia/Francia per evitare le doppie imposizioni e che così recita: “Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti”.
Non vi è dubbio che la Resistente_1, in quanto assistente di volo alle dipendenze di Società_1, abbia svolto il suo lavoro a bordo di aeromobili e su tratte internazionali (circostanza provata e non smentita dall'Agenzia delle Entrate). Quindi, il relativo regime fiscale è da inquadrare perfettamente nelle previsioni della norma su richiamata che parla di imponibilità nel paese sede della direzione effettiva dell'impresa. Nel nostro caso, è la Francia il paese nei confronti del quale la Resistente_1 doveva assolvere i propri impegni fiscali, nonostante fosse residente in Italia. Pertanto, essendo stati tassati i redditi della contribuente in
Francia, tale tassazione deve ritenersi esclusiva e conforme alle norme.
A conforto di questa linea interpretativa, la cui portata lessicale appare definita e certa, si pone quanto espresso dalla Corte di Cassazione –sez.
5- nella pronuncia 23984 del 24.11.2016: “in materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati prevalgono, attesane la specialità e la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne, e, pertanto sul doppio criterio di prelievo dell'utile mondiale per i soggetti residenti e della territorialità della fonte di reddito per i soggetti non residenti, e sull'art. 165 del d.p.r. 917 del 1986”.
Questa analisi non contraddice quanto espresso dallo stesso Supremo Collegio a proposito dell'obbligo della denuncia dei redditi. Obbligo che si pone quale condizione per il riconoscimento in detrazione delle imposte pagate all'estero da soggetti residenti in Italia (ex plurimis Cass. sez. 5 ord 20291 del 31.7.2018).
Infatti, la detta pronuncia ha definito un principio che varrebbe per la generalità dei contribuenti mentre il caso in discussione pone una eccezione in relazione al c.d. personale viaggiante su navi e aeromobili.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate va respinto con contestuale condanna alle spese di giudizio in ossequio al principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
- La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Spese del grado a carico dell'appellante che si liquidano in euro 1.980,00 oltre oneri di legge. Così deciso in Roma il 12 novembre
2025