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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 2417/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 24.7.2024 da
(avv. Nigro) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione La domanda è fondata. La ricorrente agisce per l'indennità NASPI e relativa anticipazione come da istanze amministrative del 29.3.2022, giammai liquidate . L'istituto ebbe a negare la prestazione in quanto l'istante non aveva comunicato i redditi presunti per l'anno 2022, travolgendo nel diniego anche l'anticipazione. L' invero non contesta se non genericamente il possesso da parte CP_1 dell'odierna ricorrente di ogni ulteriore requisito necessario per la fruizione dell'indennità, supportando nondimeno il diniego opposto in via amministrativa. Al riguardo può ritenersi che la negatoria si basi sulla violazione da parte dell'interessata di quanto disposto nella Circolare dell'ente n.94/2015 circa la comunicazione del reddito presunto derivante da attività autonome o parasubordinate , comunicazione da effettuare indefettibilmente anche se pari a zero. Senonché si tratta di disciplina elaborata dall'ente previdenziale per motivi organizzativi propri, non discendente come tale da normativa primaria (l' art.10 d.lgs. 22/2015 si riferisce alla diversa ipotesi di attività intrapresa nel corso di fruizione della NASPI); non è legittimo far quindi derivare da essa la mancata maturazione di diritti per i quali la legge prescrive tutt'altri requisiti. Laddove non emerga cioè, come qui non emerge, l'effettivo percepimento da parte dell'interessato di indennità che risultino incompatibili con la prestazione o quanto meno di redditi tali da ridurne l'ammontare, non v'è motivo, mancando norma cogente in tal senso, per negare la prestazione. E d'altronde la medesima Circolare stabilisce “per gli anni di prestazione successivi al primo” unicamente la sospensione dell'erogazione fino all'acquisizione della comunicazione, che “sarà cura delle strutture territoriali sollecitare”. In tal modo privilegiando, come qui, il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale. Riconosciuto conseguentemente alla luce di quanto ora esposto il diritto alla NASPI, medesima argomentazione va seguita con riguardo all'anticipazione; da quantificare, in assenza di specifiche contestazioni, nella misura computata in ricorso pari ad €14.337,48.
Discende da quanto precede la pronuncia in dispositivo. Spese compensate per la novità della questione.
PQM
accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennità NASPI ed all'anticipazione richieste, con condanna dell' all' erogazione nella misura di €14.337,48 oltre accessori;
CP_1
compensa le spese. Avellino, data del deposito.
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 24.7.2024 da
(avv. Nigro) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione La domanda è fondata. La ricorrente agisce per l'indennità NASPI e relativa anticipazione come da istanze amministrative del 29.3.2022, giammai liquidate . L'istituto ebbe a negare la prestazione in quanto l'istante non aveva comunicato i redditi presunti per l'anno 2022, travolgendo nel diniego anche l'anticipazione. L' invero non contesta se non genericamente il possesso da parte CP_1 dell'odierna ricorrente di ogni ulteriore requisito necessario per la fruizione dell'indennità, supportando nondimeno il diniego opposto in via amministrativa. Al riguardo può ritenersi che la negatoria si basi sulla violazione da parte dell'interessata di quanto disposto nella Circolare dell'ente n.94/2015 circa la comunicazione del reddito presunto derivante da attività autonome o parasubordinate , comunicazione da effettuare indefettibilmente anche se pari a zero. Senonché si tratta di disciplina elaborata dall'ente previdenziale per motivi organizzativi propri, non discendente come tale da normativa primaria (l' art.10 d.lgs. 22/2015 si riferisce alla diversa ipotesi di attività intrapresa nel corso di fruizione della NASPI); non è legittimo far quindi derivare da essa la mancata maturazione di diritti per i quali la legge prescrive tutt'altri requisiti. Laddove non emerga cioè, come qui non emerge, l'effettivo percepimento da parte dell'interessato di indennità che risultino incompatibili con la prestazione o quanto meno di redditi tali da ridurne l'ammontare, non v'è motivo, mancando norma cogente in tal senso, per negare la prestazione. E d'altronde la medesima Circolare stabilisce “per gli anni di prestazione successivi al primo” unicamente la sospensione dell'erogazione fino all'acquisizione della comunicazione, che “sarà cura delle strutture territoriali sollecitare”. In tal modo privilegiando, come qui, il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale. Riconosciuto conseguentemente alla luce di quanto ora esposto il diritto alla NASPI, medesima argomentazione va seguita con riguardo all'anticipazione; da quantificare, in assenza di specifiche contestazioni, nella misura computata in ricorso pari ad €14.337,48.
Discende da quanto precede la pronuncia in dispositivo. Spese compensate per la novità della questione.
PQM
accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennità NASPI ed all'anticipazione richieste, con condanna dell' all' erogazione nella misura di €14.337,48 oltre accessori;
CP_1
compensa le spese. Avellino, data del deposito.
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti